L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 74 del 21 marzo 2024, ha reso noto che la fruizione dei servizi di mobilità sostenibile, contenuti in un piano di welfare aziendale, e utilizzati tramite apposita APP, avendo finalità di utilità sociale, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR. Pertanto, i benefit legati alla mobilità non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.
Tra i fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti detassabili di cui al welfare aziendale vi rientrano dunque anche i servizi di mobilità sostenibile. Ma di cosa si tratta esattamente? E in che modo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi in materia? Vediamo di seguito i dettagli.
Mobilità sostenibile: quali servizi vi rientrano?
I servizi di mobilità sostenibile a cui possono accedere i lavoratori dipendenti per percorrere il tragitto casa-lavoro-casa sono i seguenti:
- Carsharing: relativamente all’uso di soli veicoli con motore elettrico;
- Ricarica elettrica: di autovetture o motoveicoli;
- Bikesharing;
- Scootersharing: relativamente all’uso di soli veicoli con motore elettrico;
- Monopattino elettrico;
- Utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.).
L’accesso alla fruizione di questi servizi di mobilità sostenibile avviene solitamente grazie ad un’apposita App messa a disposizione dall’azienda.
Benefit legati alla mobilità sostenibile: i criteri da rispettare
I servizi di mobilità sostenibile rappresentano una grande opportunità per le aziende. Da un lato possono garantire una maggior tutela ai loro dipendenti e dall’altro attivarsi con politiche a favore dell’ambiente in un contesto in cui la sostenibilità è centrale.
Le condizioni che i servizi di mobilità sostenibile devono rispettare affinché i dipendenti possano godere dei benefici fiscali sono le seguenti:
- Devono essere accessibili esclusivamente ai dipendenti che non beneficiano già di un’auto a uso promiscuo come fringe benefit;
- Sono ammessi se la sede di lavoro si trova in un luogo che consenta il riutilizzo da parte di altre persone, così da garantire una reale condivisione e riduzione dei costi sociali del trasporto;
- Devono essere limitati al tragitto casa-lavoro (saranno poi le aziende a stabilire dei limiti di spesa nel piano welfare);
- Non deve essere previsto il rimborso delle spese sostenute direttamente dal dipendente per gli spostamenti casa-lavoro.
Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate
Nel caso di specie, sottoposto all’Agenzia delle Entrate, un’azienda aveva intenzione di realizzare un’applicazione – una comune App per lo smartphone – attraverso la quale erogare dei servizi di mobilità sostenibile, che sarebbero stati erogati ai propri dipendenti e a imprese terze.
I lavoratori avrebbero potuto accedere alle seguenti prestazioni per raggiungere il luogo di lavoro: car-sharing; ricarica elettrica; bike-sharing; scooter-sharing; monopattino elettrico; utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
L’obiettivo dell’iniziativa era quello di ridurre e ottimizzare i costi di trasporto e quelli sociali e di promuovere dei comportamenti responsabili verso l’ambiente.
La domanda posta dall’istante era la seguente: l’App e l’utilizzo dei relativi servizi possono rientrare tra i fringe benefit detassati? In altre parole, possono essere esclusi dall’imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata positiva. Nel caso in cui il progetto dovesse rispondere ai criteri esposti, i fringe benefit non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
L’azienda, all’interno dell’interpello, provvedeva tra l’altro a specificare quanto segue:
- Per evitare eventuali usi impropri dei servizi, il piano aziendale di welfare prevede, inoltre, dei limiti di plafond di spesa. In questo modo verrebbe assicurato che l’utilizzo avvenga unicamente per il tragitto tra la casa e il lavoro – e viceversa – anche in considerazione dell’orario di lavoro di ogni dipendente;
- Non vengono erogati dei rimborsi per le spese che sono sostenute direttamente dal lavoratore;
- I servizi di sharing e monopattino verrebbero consentiti unicamente se il tragitto effettuato dal singolo lavoratore permette il riutilizzo del singolo mezzo da parte di altre persone.
L’azienda, inoltre, ha sottolineato come risulta essere vitale la promozione dei servizi di mobilità sostenibile con il welfare aziendale in generale e i fringe benefit nello specifico. Questi, infatti, permettono di:
- Andare a ridurre l’impatto ambientale delle emissioni inquinanti, ma soprattutto permette di decongestionare il traffico urbano;
- Promuovere l’uso consapevole delle risorse. Ma soprattutto incentiva comportamenti responsabili e consapevoli verso l’ambiente;
- Promuovere la socializzazione e il benessere dei dipendenti grazie all’utilizzo condiviso dei mezzi di trasporto.
Mobilità sostenibile: la risposta dettagliata dell’Agenzia delle Entrate
All’interno della risposta n. 74 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i servizi forniti tramite App possono rientrare tra i fringe benefit esentasse. L’AdE ha sottolineato che si tratta di una considerazione in linea di principio, perché non è stata fornita alcuna bozza del progetto.
L’agenzia, inoltre, ha richiamato la Circolare n. 55/E/2020, nella quale viene spiegato che l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può essere applicata:
- Alla generalità dei lavoratori dipendenti o solo a determinate categorie;
- Per finalità connesse all’utilità sociale;
- Purché non costituiscano delle erogazioni sostitutive di denaro.
L’Agenzia delle entrate, condividendo l’interpretazione della società, afferma che si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all’esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, nonché promuovere l’uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.
Pertanto, tenuto conto della Risposta all’interpello n. 461/E/2019 sulla fruizione del servizio di car pooling, l’Agenzia delle entrate ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir.
Conclusioni
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello rivoltole recentemente da un’azienda in tema di servizi legati alla mobilità sostenibile. Questi rientrano nel piano di welfare aziendale e, come ha chiarito l’Ade, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. Possono essere sfruttati attraverso un’apposita App messa a disposizione dall’azienda.
Si tratta di un’opportunità avvantaggiosa sia per le aziende sia per i lavoratori dipendenti, inserendosi al contempo nell’ottica di salvaguardia dell’ambiente e di messa in atto di comportamenti ‘green’.