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Decadenza dai benefici fiscali per le ASD

Fisco NazionaleDecadenza dai benefici fiscali per le ASD

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13790 del 20 maggio 2024, ha sottolineato che le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) devono dimostrare di possedere i requisiti sostanziali tramite documentazione contabile, in particolare la tracciabilità dei pagamenti. In mancanza di tali prove, decadono dai benefici fiscali previsti dalla l. n. 398/1991.

Le associazioni Sportive Dilettantistiche

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) godono di significative agevolazioni fiscali, come previsto dalla legge n. 398 del 1991. Queste agevolazioni fiscali includono benefici relativi all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’IVA accompagnate da una semplificazione delle procedure contabili: esse possono optare per un regime forfettario, che semplifica notevolmente la determinazione del reddito imponibile e la compilazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare, la l. n. 398 del 1991 rappresenta una pietra miliare nel regime fiscale delle ASD. Essa prevedendo un regime fiscale agevolato è stata introdotta per supportare lo sviluppo dello sport dilettantistico, riconoscendo il ruolo sociale ed educativo delle ASD. Tuttavia, tali agevolazioni non sono incondizionate: le ASD devono rispettare specifici requisiti e obblighi documentali. La recente sentenza n. 13790/2024 della Suprema Corte ha riaffermato la necessità di una rigorosa aderenza a tali requisiti, pena la decadenza dai benefici fiscali.

Requisiti Documentali

Per mantenere i benefici fiscali previsti dalla legge n. 398/1991, le ASD devono:

  1. Mantenere Registri Contabili: Le ASD devono conservare e presentare documentazione contabile adeguata, inclusi libri soci, registro riepilogativo, copie delle fatture e documenti relativi a costi e spese;
  2. Tracciabilità dei Versamenti: Le ASD devono dimostrare la tracciabilità dei pagamenti, fornendo evidenze di transazioni effettuate tramite mezzi tracciabili come bonifici bancari e assegni.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 13790 del 20 maggio 2024 chiarisce che la mancanza di adeguata documentazione comporta la decadenza immediata dai benefici fiscali. Questo significa che le ASD devono essere estremamente diligenti nella tenuta della documentazione contabile e nella tracciabilità dei pagamenti.

La mancanza di tali requisiti non è considerata una sanzione, ma un ritorno al regime fiscale ordinario. In particolare, la tracciabilità dei pagamenti assicura che tutte le transazioni siano registrate e verificabili, riducendo il rischio di frodi e abusi finanziari, e facilitando i controlli fiscali e la rendicontazione. La mancanza di tracciabilità dei versamenti comporta automaticamente la decadenza dal regime agevolato. Questo principio è stato ribadito anche in relazione alla presunta retroattività delle norme.

Il Caso

L’Agenzia delle Entrate ha effettuato un accertamento fiscale su un’ASD, riscontrando l’assenza della documentazione necessaria. L’ASD non aveva fornito libri soci, registro riepilogativo, copie delle fatture né documentazione relativa a costi e spese.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi disconosciuto i benefici fiscali previsti dall’art. 148 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e dalla l. n. 398 del 1991. I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso dell’ASD, riconoscendo i requisiti per le agevolazioni. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale (CTR), ha riformato la sentenza di primo grado, confermando l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. L’ASD ha fatto ricorso in Cassazione, che ha rigettato il ricorso, condannando l’ASD al pagamento delle spese di giudizio.

Argomentazioni della Cassazione

La Cassazione nella sentenza in esame ha stabilito che la mancanza di requisiti sostanziali (come la tracciabilità dei versamenti) comporta la decadenza dal regime agevolato. Infatti, L’ASD non aveva provveduto a documentare adeguatamente le spese per rimborsi vari pari a 65.748,00 euro. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che la decadenza dal regime di favore è conseguenza diretta della mancata tracciabilità e non una sanzione.

In particolare, tale sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza che ha sempre sottolineato l’importanza della trasparenza e della correttezza contabile, rafforzando ulteriormente il principio che l’ottenimento dei benefici fiscali è subordinato al rispetto rigoroso dei requisiti documentali. 

Retroattività delle Norme

Un punto di particolare interesse riguarda la retroattività delle norme. L’ASD ha contestato la decadenza dalle agevolazioni sostenendo che le modifiche apportate dall’art. 19 D.lgs. n. 158 del 2015 fossero retroattive e quindi applicabili al suo caso.

La Cassazione ha chiarito che la perdita di agevolazioni fiscali non costituisce una sanzione, neanche impropria, ma il ripristino del regime fiscale ordinario in mancanza di requisiti. L’ASD ha contestato la decadenza dalle agevolazioni fiscali invocando l’art. 25, co. 5, della l. n. 133/1999, come modificato dal D. lgs. n. 158 del 2015, sostenendo che fosse una misura sanzionatoria più favorevole e retroattiva. La Corte ha stabilito che l’abolizione della decadenza dei benefici fiscali per la non tracciabilità dei pagamenti, prevista dalla l. n. 158 del 2015, non ha effetti retroattivi e non si applica alle condotte precedenti, mantenendo in vigore la disciplina preesistente.

Conclusione

La sentenza della Corte di Cassazione n. 13790 del 2024 rappresenta un significativo richiamo all’ordine per le ASD in Italia. La corretta tenuta della documentazione contabile e la tracciabilità dei pagamenti sono requisiti imprescindibili per mantenere i benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991. La mancanza di tali requisiti comporta la decadenza immediata dal regime agevolato, non come sanzione, ma come ripristino del regime fiscale ordinario.

Le ASD devono pertanto adottare pratiche amministrative e contabili rigorose, garantendo la trasparenza e la tracciabilità delle loro operazioni finanziarie, per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali che sono fondamentali per il loro funzionamento e sviluppo.

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    Giorgia Dumitrascu
    Giorgia Dumitrascu
    Laureata in Giurisprudenza presso l’Universitá "La Sapienza" di Roma con tesi specialistica in diritto processuale penale, si è perfezionata presso il medesimo Ateneo nella Scuola di Specializzazione per Professioni Legali (SSPL), conseguendo il Diploma di Specializzazione equipollente al Dottorato di Ricerca. Avvocato, abilitata a 28 anni, presso la Corte d'Appello di Roma, è titolare del proprio Studio professionale. Svolge attività professionale nell'ambito del diritto civile e del diritto di famiglia mettendo al centro del proprio lavoro, l’ascolto del cliente.
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