Come si calcolano gli acconti di imposta sostitutiva nel regime forfetario? In quali casi è dovuto il versamento degli acconti? E’ possibile utilizzare il metodo previsionale di calcolo nel regime forfetario? Vediamo in questo contributo le regole per la determinazione degli acconti di imposta nel regime forfetario.

Gli acconti di imposta sono dovuti anche dai contribuenti che adottano regimi fiscali agevolati, come il caso dei soggetti che adottano il c.d. “regime fiscale forfettario“. Tale regime di vantaggio è stato introdotto dalla Legge n. 190/14 e successivamente modificato dalla Legge n. 208/15 (e ss.mm.). Per un approfondimento legato alla disciplina fiscale del regime forfettario ti rimando a questo nostro contributo dedicato: “Guida al regime fiscale forfetario per professionisti e imprese“. In questo contributo, invece, mi voglio concentrare sulle modalità di determinazione e di calcolo degli acconti di imposta dovuti dai contribuenti che adottano il regime forfetario. Successivamente vedremo anche gli aspetti legati alla determinazione degli acconti in caso di passaggio da un regime fiscale all’altro, tenendo in considerazione i chiarimenti sinora esistenti.

Quando si versano gli acconti nel Regime Forfettario?

I contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti, in sede di dichiarazione dei redditi a versare il saldo dell’imposta sostitutiva dovuta per il regime forfettario, e con essa, se ne ricorrono i presupposti devono versare anche i relativi acconti. Le regole da seguire per la quantificazione dell’importo dovuto e per le scadenze di versamento sono le stesse applicabili per i soggetti IRPEF. In particolare, sono tenuti al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva, per l’anno di imposta in corso, i contribuenti “forfetari” che hanno presentato il modello Redditi P.F., per l’anno di imposta precedente, con l’indicazione al rigo LM42 “Differenza“, di un importo pari o superiore a €. 52,00.

Per quanto riguarda le date di versamento, invece, il primo acconto deve essere versato entro il 30 giugno (o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo). Mentre, il secondo acconto deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di novembre. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

Come si calcolano gli acconti nel Regime Forfettario?

L’acconto di imposta per i contribuenti che usufruiscono del regime forfetario può essere calcolato, con due diversi metodi:

  • Il metodo storico ed
  • Il metodo previsionale.

In linea generale ogni contribuente ha facoltà di scegliere il metodo che preferisce per la determinazione dell’acconto. È opportuno, quindi, consultarsi sempre con il proprio dottore Commercialista di fiducia, al momento del versamento dell’acconto per scegliere il metodo migliore a seconda delle caratteristiche di ogni singolo contribuente. Vediamo, più in dettaglio, i metodi di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta in regime forfettario.

Il metodo storico di calcolo dell’imposta sostitutiva in Regime Forfettario

Per quanto concerne la quantificazione dell’importo dovuto, se si applica il metodo storico, si deve sempre fare riferimento al rigo rigo LM42 “Differenza“, del modello Redditi P.F., con l’obbligo di versamento qualora l’importo ivi indicato sia superiore alla soglia di 52 euro. Se si supera questo importo, ma non i 258 euro, l’acconto deve essere corrisposto in unica soluzione, entro il 30 novembre. In caso contrario, la cifra deve essere corrisposta in due rate, secondo le regole ordinarie:

  • 50% del dovuto entro il 30 giugno (o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo), ed il restante
  • 50% entro il 30 di novembre.

Ricordo che il metodo storico per la determinazione degli acconti si basa sui risultati dell’anno precedente, per determinare gli acconti dell’anno in corso. È un metodo sicuro, in quanto, a differenza di quanto andremo a vedere per il metodo previsionale, il suo corretto utilizzo non può mai portare all’applicazione di sanzioni.

Posso consigliarti di utilizzare questo metodo di calcolo se prevedi di realizzare, nell’anno in corso, gli stessi volumi reddituali realizzati nell’anno precedente. Se, invece, il volume di reddito, per l’anno in corso dovesse rivelarsi crescente, il metodo storico risulterà essere maggiormente conveniente per il contribuente, rispetto all’adozione del metodo previsionale. Il versamento degli acconti sul 100% dell’importo dell’imposta dovuta per l’anno corrente, con due acconti di pari importo (al 50% ciascuno) è stata introdotta dall’art. 58 del D.L. n. 124/2019. Tali disposizioni si rendono applicabili anche per i soggetti che applicano il regime forfettario.

Esempio di calcolo dell’acconto con il metodo storico

Ipotizziamo il calcolo dell’acconto con il metodo storico per un professionista, in regime forfetario, che nell’anno di imposta precedente ha fatturato 10.000 euro. Si determinano, quindi gli acconti per l’imposta sostitutiva.

10.000Fatturato anno “n”
7.800Reddito Imponibile (78%)
1.170Saldo anno “n” Imposta sostitutiva
 585 Primo acconto Imposta sostitutiva (50% del saldo)
 585 Secondo acconto imposta sostitutiva (50% del saldo)
Esempio di calcolo acconti in regime forfettario con metodo storico

Il metodo previsionale di calcolo dell’imposta sostitutiva in Regime Forfettario

Il metodo previsionale per il calcolo dell’acconto, ha il vantaggio, per i soggetti in regime forfetario, che determinano il loro reddito secondo il principio di cassa, di ridurre notevolmente il margine di errore nel calcolo dell’imponibile dovuto per l’anno di imposta in corso. Attraverso il metodo previsionale, infatti, il calcolo degli acconti, è effettuato in ragione del reddito che il contribuente prevede di raggiungere nell’anno in corso.

Per il contribuente si tratta, quindi, di fare una stima del reddito che andrà a percepire nell’anno, e sulla base di questo reddito, andare a calcolare gli acconti dovuti. Ora, andare a prevedere il reddito dell’anno nel mese di giugno, quando dovrebbe essere versato il primo acconto, non è sicuramente agevole. Il consiglio che posso darti è quello di versare il primo acconto di giugno secondo il metodo storico per poi verificare a novembre, se può essere più conveniente adottare il metodo previsionale per il secondo acconto.

Convenienza del metodo previsionale di calcolo dell’acconto

Versare l’acconto con il metodo previsionale per i soggetti in regime forfettario, può essere conveniente per due ordini di motivi: la seconda rata di acconto scade il 30 di novembre, ossia a poco più di un mese dalla chiusura dell’anno e nella liquidazione della sostitutiva non rilevano comunque deduzioni e detrazioni dall’imposta a titolo personale che possono essere fatte valere, invece, solo in presenza di altri redditi assoggettati ad IRPEF.

Come puoi immaginare a novembre può essere più semplice stimare il reddito che si andrà a generare nell’ultimo mese dell’anno, quindi parametrare il versamento del secondo acconto tenendo conto del metodo previsionale, e considerando quanto già versato nel primo acconto. Vediamo di seguito come fare con un esempio. Ricorda, però, che qualora la stima di reddito effettuata con il metodo previsionale non si rivelasse corretta, il contribuente è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del 30% dell’imposta non versata. Tale sanzione può comunque essere ridotta con il ravvedimento operoso.

Esempio di calcolo metodo previsionale

7.500Stima fatturato anno “n+1”
5.850Reddito Imponibile (78%)
878Saldo anno “n+1” Imposta sostitutiva
 410Acconto Imposta sostitutiva metodo previsionale
Esempio di calcolo acconti in regime forfettario con metodo previsionale

Nell’esempio, riprendendo sempre il professionista dell’esempio precedente, mostriamo come sia possibile determinare il secondo acconto dell’imposta sostitutiva con il metodo previsionale. Una volta stimato il fatturato dell’anno in corso, nell’esempio 7.500 euro, si determina il reddito, applicando la percentuale di redditività del 78%. Su tale reddito si calcola l’imposta dovuta per l’anno di imposta in corso, dalla quale viene tolto l’importo del primo acconto, calcolato con il metodo storico. In questo modo il versamento del secondo acconto avviene utilizzando il metodo previsionale.

Versamento dell’acconto in Regime Forfettario in caso di passaggi di regime

In caso di passaggio da un regime fiscale ad un altro (ad esempio dal regime forfettario alla contabilità semplificata o viceversa), richiede particolare attenzione in relazione agli adempimenti dichiarativi previsti. Il primo aspetto da tenere in considerazione riguarda il quadro da utilizzare per il calcolo del reddito imponibile. Ad esempio, se nell’anno precedente è stato applicato il regime forfettario e si passa alla contabilità semplificata, non deve essere compilato il quadro LM, bensì il quadro RE (per gli esercenti arte o professione) o il quadro RG (per l’attività di impresa). Ulteriore aspetto da tenere in considerazione in caso di passaggio di regime è il versamento degli acconti di imposta.

Acconti in caso di passaggio al Regime Forfetario

Non sono tenuti al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva i soggetti per cui l’anno di imposta in corso, sia il primo anno di applicazione del regime forfetario. In tal caso, ipotizzando il possesso esclusivo, in tale anno, di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario sulla base dei redditi indicati nel modello Redditi, al rigo PF37. Qualora, invece, nell’anno di imposta in corso, si preveda di conseguire redditi ulteriori rispetto a quello d’impresa o di lavoro autonomo, gli acconti Irpef per l’anno di imposta in corso potrebbero risultare dovuti, secondo le regole ordinarie.

Acconti in caso di fuoriuscita dal Regime Forfetario e passaggio alla contabilità semplificata

Gli acconti d’imposta non sono dovuti da coloro che hanno applicato il regime forfetario per il solo nell’anno di imposta precedente a quello in corso, essendone fuoriusciti a partire dal primo gennaio dell’anno (ad esempio, per aver percepito un ammontare di ricavi o compensi eccedente i limiti tabellari). In tale ipotesi, dal momento che per l’anno di imposta in corso non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello Redditi P.F. (come conseguenza della fuoriuscita dal regime), si ritiene che nell’anno di imposta in corso non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta. Potrebbe, invece, risultare dovuto l’acconto IRPEF per l’anno di imposta in corso, da corrispondere in due rate o in un’unica soluzione, secondo le consuete modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.

Ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF per l’anno di imposta in corso con il criterio storico, nessun rilievo assume il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nell’anno precedente. Invece, qualora l’acconto IRPEF per l’anno di imposta corrente fosse determinato con il criterio previsionale, il reddito che, nell’anno in corso, derivasse dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale nell’anno precedente si è applicato il regime forfetario andrebbe considerato nel reddito complessivo IRPEF dell’anno in corso sul quale calcolare la relativa IRPEF presunta, base di commisurazione dell’acconto.

Cosa fare se gli acconti sono stati versati?

Riprendendo il caso del passaggio da regime forfettario a quello semplificato il contribuente, in linea teorica, potrebbe trovarsi nell’impossibilità di scomputare gli acconti dell’imposta sostitutiva versati (che dovrebbero trovare collocazione nel rigo LM45, col. 2 “acconti“, ma il quadro LM non deve essere più compilato. Su questo aspetto, le istruzioni al modello Redditi prevedono che tali acconti debbano essere versati nella colonna 4 (“di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario”) del rigo RN38 (“Acconti”), consentendo così, di fatto, di sottrarli dall’IRPEF dovuta a saldo, senza che vadano persi. Si tratta, in pratica, degli acconti versati indicando, nel modello F24, utilizzando i codici tributo:

  • 1793 (prima rata) e 1794 (seconda rata o acconto in unica soluzione);
  • 1790 (prima rata) e 1791 (seconda rata o acconto in unica soluzione).

Compilazione modello F24: versamento acconti in Regime Forfettario

Il modello F24 per il versamento degli acconti dei contribuenti in regime forfetario deve essere compilato nella sezione Erario, indicando i seguenti codici tributo:

  • Codice tributo 1790 – “Imposta sostitutiva sul regime forfettario – Acconto prima rata – Articolo 1, comma 64, Legge n. 190/2014“;
  • Codice tributo 1791 – “Imposta sostitutiva sul regime forfettario – Acconto in unica soluzione o acconto seconda rata – Articolo 1, comma 64, Legge n. 190/2014“.

Per il versamento del primo acconto deve essere compilata anche la colonna relativa alla rateazione, indicando “0101“, se il versamento non viene rateizzato. Oppure “0106” se si sta pagando la prima di sei rate. Ricordiamo che il versamento del secondo acconto non può essere rateizzato. Nella colonna “anno di riferimento” deve essere indicato il periodo di imposta nel quale si effettua il versamento. Nella colonna “importi a debito“, deve essere inserito l’importo da versare, mentre nella colonna “importi a credito” non deve essere inserito alcun valore. Ricordiamo che il versamento degli acconti relativi all’imposta sostitutiva può essere compensato da parte del contribuente, sia con crediti erariali che contributivi.

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22 COMMENTI

  1. Sono libero professionista con partita Iva passato questo anno 2016 al regime forfettario, devo pagare gli acconti Irpef al 30 novembre?

    Grazie

  2. Salve, sono un libero professionista che adotta il regime forfettario minimi. Vorrei sapere se coloro i quali adottano quetoregime sono tenuti a pagare oltre all’immposta sostitutiva regime forfettario (cod. trbuti 1790/1792) anche gli acconti IRPEF (cod. tributi 4033 – 4001). Quello che ho compreso era che se adotto il regime forfettario e corrispondo quindi l’imposta del 15% non sono tenuto a pagare l’imposta sui redditi, le addizionali regionali e comunali e l’imposta regionale sulle attività produttive (irap). Corretto? Grazie

  3. E’ corretto, non si paga l’Irpef sui redditi derivanti dall’attività professionale, ma se lei ha percepito altri redditi, come redditi da fabbricati, da lavoro dipendente, o da altre fonti, soggette a tassazione Irpef, è tenuto a pagare l’imposta su questi redditi. Ripeto sul reddito derivante dall’attività professionale l’Irpef non è dovuta se si applica il regime forfettario.

  4. Buongiorno,

    Devo compilare la dichiarazione dei redditi 2017 con il modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico) e i relativi F24..
    Premettendo che:
    – nell’anno d’imposta 2016 ci sono redditi sia come dipendente che come P.IVA nel regime dei minimi (regime di vantaggio) tassati con l’imposta sostitutiva forfetaria pari al 5%
    – che l’anno 2016 è stato l’ultimo anno, ovvero il 5° in cui si sono avuti redditi tassati nell’ambito il del regime forfetario del minimi (regime di vantaggio);
    – che l’attività di cui sopra si è conclusa durante il 2016 e a novembre 2016 la P.IVA è stata chiusa;
    – che quest’anno (2017) si prevedono di avere esclusivamente redditi da attività come dipendente

    Vorrei sapere se nei modelli F24 che devo compilare devo indicare come tributi versare, oltre ovviamente ai vari saldi, anche gli acconti 2017 dell’imposta sostitutiva contribuenti forfetari o soltanto gli acconti IRPEF (relativi all’attuale attività come dipendente che è anche l’unica).

  5. Se la partita Iva è chiusa nel 2016 non deve versare acconti relativi alla partita Iva.

  6. Buongiorno Ho aperto partita IVA a gennaio 2017, come Medico Veterinario, aderendo al regime forfettario con le agevolazioni previste per il primo anno. Vorrei sapere quando e con quale strumento devo versare le imposte sostitutive (acconto e saldo) relative al primo anno di attività, 2017 appunto. Mi è stato detto di farlo con F24 ma, leggendo, mi sembra che debba invece fare, per il primo anno almeno, il modello unico. Potreste darmi delucidazioni in merito. Grazie per l attenzione

  7. Per versare le imposte è necessario presentare la dichiarazione dei redditi, e poi se c’è un saldo da verare lo si versa alle scadenze con F24. Fare da sola, considerata la complessità della materia fiscale, la porterà solo a commettere errori. Le consiglio di affidarsi ad un valido consulente. Se vuole siamo a disposizione. Possiamo contattarla in privato per parlarne se vuole.

  8. Buongiorno,
    Avendo aperto la partita iva con regime forfettario il 01/12/2017 potrei per cortesia sapere quali tasse devo pagare a giugno e a novembre considerando che la mia prima fattura e datata gennaio 2018 e incassata gennaio 2018

  9. Se non ha fatturato non ci saranno imposte da versare. Consiglio però di avvalersi di un Commercialista esperto per essere seguita al meglio. Se vuole siamo a disposizione.

  10. Buonasera
    se il 31/12/2017 è stata chiusa la partita iva c’è l’obbligo di versare comunque il primo acconto per il 2018? se non si paga c’è il rischio di essere sanzionati?

  11. Bisogna analizzare la situazione, per vedere se nel suo caso è obbligato a versare acconti, sicuramente non sui redditi da partita Iva. Comunque, ci sono sanzioni se non si versano acconti dovuti.

  12. Salve, sono un libero profesionista passato da Gennaio 2018 da ditta individuale a regime forfetario. Vorrei con il vs aiuto comprendere dove si calcola il 15 per cento degli acconti. Faccio un esempio in calcolo storico:
    Fatturato annuo 10.000
    7800 ( al 78 per cento di categoria )
    1170 ( tasse dovute al 15 per cento da saldare in 2 rate )
    Vorrei sapere se le 1170 sono le tasse da pagare e non c’è altro oppure si devono aggiungere altri calcoli poiché
    a questo punto non capisco se per acconti si intende un ulteriore 15 e se è cosi su dove si calcolano ? Sui 1170 oppure sui 7800.
    Grazie

  13. Salve Daniel, se vuole posso aiutarla con la determinazione dei suoi acconti da versare, ma in consulenza. Eventualmente valuteremo anche la convenienza nell’applicazione del metodo previsionale di calcolo degli acconti.

  14. Buongiorno
    Sono agente di commercio e il mio unico reddito è legato a questa attività.
    Da gennaio 2019 sono passata al nuovo regime forfettario per redditi sotto i 65000 dal regime ordinario. A giugno oltre al saldo IRPEF 2018, sarò tenuta a versare degli acconti? Nel caso in cui dovessi versarli, con quale aliquota? Quella dell’imposta sostitutiva del 15% o della vecchia IRPEF versata nel 2018? Non essendo più a soggetta Irpef da gennaio mi chiedevo perché dover versare degli acconti Irpef. grazie

  15. Salve Sara, se dalla dichiarazione dei redditi emerge l’obbligo di versare acconti questi devono essere versati. Se il 2018 è stato l’ultimo anno di applicazione dell’IRPEF verserà gli acconti con i codici tributo del Regime Forfettario. Attenzione alla determinazione degli acconti, perché devono essere calcolati in relazione al nuovo regime fiscale applicato.

  16. Buongiorno, ho aperto partita Iva a gennaio 2019, con regime forfettario agevolato (5%) ed ho spedito la mia prima dichiarazione oggi. Non avendo ancora versato nulla, dovrei provvedere ad effettuare un pagamento unico, per saldare il 2019 con ravvedimento operoso e l’acconto sul 2020 anch’esso in parte in ritardo sulla scadenza della prima parte. Quali sono i codici tributo da utilizzare e come calcolo l’importo della maggiorazione?

  17. Buongiorno.
    Se nel corso del 2021, dopo alcuni mesi da professionista con partita iva (forfettario), firmo un contratto da dipendente e prevedo di non emettere fatture nel 2022, entro il 30 giugno 2022 posso limitarmi a pagare il saldo 2021, sia per imposta sostitutiva che per contributi gestione separata, utilizzando il metodo previsionale per non pagare alcun acconto (nè di imposta sostitutiva, nè di contributi gestione separata) per il 2022?
    Per la chiusura della partita iva, pensavo di aspettare qualche mese (mi è sembrato di capire che si possa fare senza sanzioni o costi e che in automatico verrebbe chiusa dopo 3 anni di inattività).

  18. La possibilità di usufruire del calcolo previsionale degli acconti è possibile ma deve fare i calcoli correttamente perché si rischiano sanzioni in caso di inesattezze nel versamento.

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