Per i soggetti imprenditori le variazioni di valore delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta sono fiscalmente irrilevanti ai fini IRES e IRAP, indipendentemente dall'imputazione a conto economico e dal criterio contabile adottato (art. 110 co. 3-bis TUIR; risposta interpello AdE 78/2025). Il trattamento contabile varia in funzione del principio contabile applicato: la Comunicazione OIC 14.6.2023 prevede il criterio del costo, mentre i soggetti IAS/IFRS applicano IAS 38 o IAS 2 in funzione della destinazione economica dell'asset.
Cripto-attività e reddito d'impresa: il quadro normativo La disciplina fiscale delle cripto-attività per i soggetti imprenditori si distingue strutturalmente da quella applicabile alle persone fisiche non imprenditori. Mentre per queste ultime le plusvalenze rientrano tra i redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, per i soggetti imprenditori le cripto-attività seguono le regole ordinarie del reddito d'impresa — con una deroga fondamentale introdotta dalla L. 197/2022: l'irrilevanza fiscale delle valutazioni periodiche, sancita dall'art. 110 co. 3-bis del TUIR. Ambito soggettivo: quali imprese rientrano nella disciplina La disciplina dell'art. 110 co. 3-bis TUIR si applica a tutti i soggetti che determinano il reddito secondo le regole del reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica adottata:
Soggetto Regime fiscale applicabile Note
Società di capitali (SRL, SPA, SAS) IRES + IRAP Reddito d'impresa per definizione
Società di persone commerciali (SNC, SAS) IRPEF in capo ai soci + IRAP Reddito d'impresa per definizione
Imprenditori individuali IRPEF + IRAP Cripto detenute nell'esercizio d'impresa
Enti commerciali residenti IRES + IRAP Per le attività commerciali svolte
Soggetti IAS/IFRS adopter IRES + IRAP Con specificità post-interpello 78/2025
La distinzione tra cripto-attività detenute nell'esercizio d'impresa e cripto-attività detenute a titolo personale è rilevante per gli imprenditori individuali: solo le prime rientrano nella disciplina del reddito d'impresa. Le cripto detenute a titolo personale — fuori dal patrimonio dell'impresa — seguono invece la disciplina delle persone fisiche con tassazione come redditi diversi. Per la trattazione completa del regime fiscale applicabile alle persone fisiche non imprenditori si rimanda all'articolo dedicato alla tassazione delle plusvalenze da criptovalute. Art. 110 co. 3-bis TUIR: irrilevanza fiscale delle valutazioni L'art. 110 co. 3-bis del TUIR, introdotto dalla L. 197/2022, stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a conto economico. La norma opera una deroga completa rispetto ai criteri di valutazione previsti in via generale dall'art. 110 TUIR e si estende anche all'art. 92 TUIR, che disciplina la rilevanza fiscale delle variazioni de...
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