Con il D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) è stato prorogato il contributo straordinario per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale. Il Governo è intervenuto nuovamente per sostenere le imprese italiane di fronte all’aumento del prezzo dell’energia elettrica e del gas. Secondo le novità infatti è stata estesa la possibilità, per imprese energivore e non, di beneficiare ancora di un credito di imposta vantaggioso sulla spesa per l’energia elettrica.
Tuttavia è anche stato recentemente cancellato dal Decreto Semplificazioni il limite alla possibilità di chiedere tale credito di imposta, ovvero la soglia dettata dal regime “de minimis”. Questo vuol dire che non ci saranno più limiti per le imprese per poter richiedere il sostegno. Per alcune tipologie di imprese è stata aumentata la percentuale di credito di imposta sulla spesa.
Il Decreto Aiuti prende in considerazione sia le imprese definite come energivore, ovvero che consumano grandi quantità di energia, sia quelle gasivore, che consumano grandi quantità di gas, sia le imprese che non rientrano in queste categorie. Vediamo nell’articolo quali sono le più recenti novità.
Le imprese energivore e gasivore
Una prima distinzione va fatta per comprendere quali sono le imprese che vengono definite come energivore o gasivore. Si tratta di aziende che nell’ultimo periodo si sono trovate piuttosto in difficoltà per l’aumento del prezzo delle materie prime come energia elettrica e gas, spesso indispensabili per mandare avanti la produzione.
Le imprese energivore sono tutte quelle aziende che utilizzano grandi quantità di energia per la produzione: sono definite in questa categoria quelle imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica di almeno 1 GWh/anno, che rientrano in determinati settori di produzione.
Sono invece definite come gasivore le aziende che utilizzano grandi quantità di gas naturale, ovvero quelle aziende che hanno un consumo medio annuo di gas di almeno 1GWh, quasi 95 mila metri cubi di consumo annuo.
Queste imprese hanno rilevato un aumento esponenziale del prezzo delle materie prime nell’ultimo periodo, a causa delle conseguenze dell’inflazione e dei recenti avvenimenti geopolitici. In particolare, queste imprese già da diversi mesi possono beneficiare di alcuni contributi sulla spesa per le materie prime introdotti dal governo per fronteggiare l’inflazione.
Con il recente Decreto Aiuti, sono state modificate le soglie per i contributi che queste, e le imprese che non rientrano in queste categorie, possono ricevere.
Aumento del credito di imposta
Principalmente, con il Decreto Aiuti sono previste le seguenti modifiche ai sostegni, in riferimento ai consumi del secondo trimestre del 2022:
- Per le imprese energivore i contributi sono incrementati con percentuale al 25%;
- Per le imprese non energivore, i contributi sono incrementati al 15%;
- Per le imprese gasivore i contributi sono incrementati con percentuale al 25%, e il sostegno è esteso anche al primo trimestre 2022 con percentuale al 10%;
- Per le imprese non gasivore, i contributi sono incrementati al 25%.
A questi crediti di imposta si aggiunge anche il credito per l’acquisto di carburanti per lo svolgimento di attività agricola, e della pesca, per il primo trimestre 2022, al 20% delle spese. Tutte le percentuali viste qui si riferiscono alle spese sostenute dall’impresa, ovvero il credito viene corrisposto come credito fiscale, come rimborso sui costi.
Vengono inoltre introdotte alcune modifiche per ciò che riguarda le modalità di fruizione dei crediti per aziende non energivore e non gasivore. In particolare si tratta di:
- Un nuovo obbligo di comunicazione da parte del venditore di energia o gas naturale, che riguarda le soglie di spesa con tutti i dettagli sulle maggiorazioni previste nel periodo specifico e sui crediti di imposta;
- L’abolizione del regime de minimis introdotto recentemente per poter avere accesso ai sostegni.
Nuovo obbligo di comunicazione
Nel primo caso vengono coinvolte da vicino le aziende produttrici e rivenditrici di energia elettrica e gas: secondo le nuove disposizioni, queste imprese devono comunicare precedentemente quali sono i costi aumentati che riguardano energia e gas, ai propri clienti fidelizzati.
In questo modo sono obbligate a comunicare in modo trasparente quali sono gli aumenti effettivi di prezzo, per cui le imprese, energivore e non, gasivore e non, devono poter conoscere i prezzi nel dettaglio. Inoltre, queste aziende devono anche comunicare alle imprese a cui vendono energia o gas, qual è il credito di imposta effettivo a loro spettante.
Tuttavia questo nuovo obbligo di comunicazione è previsto solamente se l’impresa si rifornisce sempre dalla stessa azienda fornitrice, quindi non si applica per nuove aziende clienti. Queste ultime devono provvedere in autonomia al calcolo del credito spettante.
Eliminazione del regime de minimis
Un’altra novità introdotta dal Decreto Aiuti riguardava l’impostazione di una soglia tramite regime de minimis, per accedere ai contributi per energia e gas. Per i contributi quindi si prevedeva un limite massimo di 200.000 euro, prendendo in riferimento una base di 3 anni e coinvolgendo tutti gli aiuti ricevuti in questo arco di tempo.
Questa soglia tuttavia è stata recentemente eliminata dal Decreto Semplificazioni, poiché rappresentava uno svantaggio considerevole per alcune imprese, soprattutto le più grandi. Questa soglia era infatti impostata per ogni singola impresa, ma anche nel caso di più imprese, se queste rientravano nello stesso gruppo. L’impostazione di una soglia come questa aveva subito generato forti critiche, perché portava all’esclusione dai nuovi contributi di molte imprese, soprattutto quelle con spese ingenti per energia e gas.
Il regime de minimis viene quindi definitivamente abrogato, per cui le imprese potranno per i prossimi mesi accedere alle agevolazioni liberamente. Sono interessati da questo cambio di rotta tutti i contributi erogati alle imprese che abbiamo visto precedentemente, sia per l’energia elettrica che per il gas.
Tabella riassuntiva
Ecco una tabella riassuntiva relativa ai crediti di imposta di cui aziende energivore e non, gasivore e non, possono beneficiare rispettivamente per il primo trimestre 2022 e per il secondo trimestre 2022, in base a aspecifici requisiti di accesso:
Soggetto beneficiario | Requisito di accesso | Contributi primo trimestre 2022 | Contributi secondo trimestre 2022 |
Imprese energivore | Aumento del costo medio del 30% | 20% di credito di imposta sulla spesa | 25% di credito di imposta sulla spesa |
Imprese non energivore | Potenza contatore pari o superiore a 16,5 KWh | – | 15% di credito di imposta sulla spesa in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel medesimo trimestre 2019. |
Imprese gasivore | Aumento del costo medio del 30% | 10% di credito di imposta sulla spesa | 25% di credito di imposta sulla spesa, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019; |
Imprese non gasivore | – | – | 25% di credito di imposta sulla spesa qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; |
Facendo un esempio di calcolo, una impresa energivora che ha speso nel primo trimestre 2022 80.000 euro per l’energia elettrica, può beneficiare del credito di imposta secondo questo calcolo:
80.000 X 20%= 16.000 euro di beneficio del credito di imposta.
Per il secondo trimestre del 2022 invece il credito viene aumentato, in base alle nuove disposizioni, e il calcolo, tenendo presente sempre una spesa di 80.000 euro, varia così:
80.000 X 25%= 20.000 euro di beneficio del credito di imposta.
Non si deve più verificare se l’azienda ha già superato in sostegni la soglia di 200.000 euro, perché il regime de minimis è stato recentemente eliminato dal Decreto Semplificazioni.
Come chiedere il credito di imposta
Secondo le nuove disposizioni, le aziende venditrici devono comunicare, ai propri clienti fedeli, la cifra che corrisponde al credito di imposta, tuttavia questo credito può anche essere ceduto tramite cessione del credito. L’impresa deve comunicare di voler cedere il credito entro la fine dell’anno 2022, senza possibilità di successive cessioni, ad esclusione delle due cessioni aggiuntive verso enti accertati.
Rientrano in questa categoria le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari. Per poter procedere con la cessione del credito è necessario possedere tutti i requisiti e presentare un visto di conformità, e tale cessione deve avvenire per modalità telematiche.
Il credito può poi essere corrisposto tramite compensazione con il Modello F24, entro il 31 dicembre 2022, e tuttavia può essere ceduto solamente per intero, non in modo parziale. Questi crediti non concorrono alla formazione del reddito di impresa o alla base imponibile IRAP, sono cumulabili con altre agevolazioni e non devono più seguire il regime de minimis.
Le modalità di utilizzo dei crediti di imposta energia elettrica e gas
Le spese di acquisto delle materie prime si considerano sostenute, in applicazione del criterio della competenza fiscale (ex art. 109, co. 1 e 2 del TUIR) ovvero alla data della consegna o spedizione della materia prima oppure alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza possibilità di rimborso della quota non fruita. Nella compensazione in commento non trovano applicazione:
- Il limite annuale di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolati, in base all’art. 1, co. 53, Legge n. 244/07;
- Il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi di cui all’art. 34, Legge n. 388/00 previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro.
Il credito di imposta:
- Non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;
- Non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 del TUIR.
Al fine di poter effettuare l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, la Risoluzione n. 13/E/2022, ha istituito il codice tributo:
- “6960” per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore I trimestre 2022;
- “6961” per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore II trimestre 2022;
- “6963” per il credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (II trimestre 2022).
Mentre le Risoluzioni n. 18/E/2022 e n. 28/E/2022 hanno istituito il codice tributo:
- “6966” per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore, I trimestre 2022;
- “6962” per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore, II trimestre 2022.
- “6964” per il credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle gasivore, II trimestre 2022.
Il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, mentre nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa.