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Crediti di imposta nel modello 730: quadro G

Fisco NazionaleDichiarazione dei redditiCrediti di imposta nel modello 730: quadro G

Il quadro G del modello 730 accoglie alcune particolari tipologie di crediti di imposta utilizzati dal contribuente nel periodo di imposta. Di seguito il dettaglio di tutti i crediti di imposta usufruibili e le relative modalità di utilizzo.

All’interno del modello 730 trovano collocazione anche alcuni crediti di imposta usufruiti dal contribuente nel periodo di imposta. Tali crediti vengono gestiti all’interno del quadro G del modello 730. In particolare, all’interno di tale quadro trovano collocazione alcune tipologie di crediti di imposta e precisamente:

  • I crediti di imposta relativi ai fabbricati;
  • Il credito di imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
  • Il credito di imposta per i redditi prodotti all’estero;
  • Il credito di imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • Il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
  • Il credito d’imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura – Art. Bonus;
  • Il credito d’imposta per le negoziazioni e gli arbitrati;
  • Il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus;
  • Il credito d’imposta per la videosorveglianza;
  • Il credito d’imposta per le mediazioni;
  • Il credito d’imposta APE;
  • Il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi – Sport bonus;
  • Il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di bonifica ambientale;
  • Il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;
  • Il credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione;
  • Il credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica.

Vediamo di seguito questi crediti con maggiore dettaglio.

Sezione I – Crediti di imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Crediti di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito di imposta spettante per il riacquisto della prima casa deve essere indicato nel rigo G1 del modello 730. Tale credito è usufruibile dai soggetti che, entro il termine di dodici mesi dall’alienazione dell’immobile per il quale si è usufruito delle agevolazioni previste in materia di imposta di registro e Iva per l’acquisto di prima casa, provvede ad acquistare una nuova casa di abitazione, avente i requisiti di abitazione non di lusso (le agevolazioni consistono principalmente nell’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta prevista all’articolo 1 della Tariffa I del DPR n. 131/86, alle condizioni esposte alla nota II-bis) (articolo 7 Legge n. 448/98). Il credito di imposta compete anche nell’ipotesi in cui un soggetto acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta, considerando che la legge prevede che l’acquisto del nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo (Circolare n. 19/E/2001).

I presupposti per la concessione del credito di imposta sono:

  • Che nel periodo oggetto di dichiarazione si sia acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  • Che l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  • Che non siano decaduti i presupposti per l’applicazione dei benefici per la prima casa.

Il contribuente può utilizzare il credito di imposta in vari modi: in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto; in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso; in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il Codice tributo 6602).

Per fruire del credito di imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto. Nel caso in cui il credito di imposta per il riacquisto della prima casa sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo può essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione.

Credito di imposta per canoni di locazione non percepiti

Il credito di imposta per canoni di locazione non percepiti deve essere indicato nel rigo G2 del modello 730. Tale credito spetta per le imposte che sono state versate su canoni di locazione non percepiti. I canoni non percepiti per morosità comprovata del conduttore non devono essere tassati in capo al proprietario dell’immobile (articolo 26, comma 1, Tuir). La legge stabilisce che i canoni, qualora non percepiti, non concorrono a formare la base imponibile del proprietario dell’immobile a partire dalla data di conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, concedendo altresì un credito di imposta pari alle eventuali imposte già pagate sui canoni dichiarati in forza della normativa precedente e non percepiti. In questo caso il reddito del fabbricato locato è costituito dalla rendita catastale e non dal canone di locazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dalla locazione dell’immobile fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto.

Per determinare il credito di imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli Uffici.

Il credito di imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. Qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito di imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Sezione II – Credito di imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

Il rigo G3 del modello 730 permette ai contribuenti di beneficiare di uno specifico credito di imposta previsto in favore dei soggetti che hanno richiesto ai fondi di previdenza complementare l’anticipazione delle somme versate. Le anticipazioni sui fondi di pensione complementare possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento, mediante contribuzioni, anche annuali, eccedenti il limite di €. 5.164,57 (articolo 11, comma 8, D.Lgs. n. 252/05).

Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione. La reintegrazione può avvenire in un’unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensione, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro, dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l’anticipazione, così come si è fatto in sede di erogazione della anticipazione. In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità, è necessaria un’espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell’aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24. In dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.

Sezione III – Credito di imposta per redditi prodotti all’estero

Nel rigo G4 del modello 730 devono essere indicati i dati utili per il calcolo del credito di imposta spettante, ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia, per le imposte pagate all’estero, a titolo definitivo, per redditi prodotti all’estero. Con riferimento al modello 730, i redditi prodotti all’estero interessati sono:

  • Stipendi e pensioni;
  • Redditi assimilati;
  • Utili e proventi.

L’articolo 165 del TUIR prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. La modalità di calcolo del credito di imposta è la seguente:

(Reddito estero * imposta lorda italiana) / Reddito complessivo al netto delle perdite pregresse

I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. Se alla formazione del reddito imponibile concorrono redditi prodotti in più Stati, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente, si procede a nuova liquidazione. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

Credito per imposte sul lavoro dipendente all’estero

L’articolo 36, comma 30, D.L. n. 223/06, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/06, contiene un’importante disposizione in materia di quantificazione del credito per le imposte pagate all’estero in relazione al lavoro dipendente ivi svolto. La norma formula un’interpretazione autentica dell’articolo 165, comma 10, del TUIR, in relazione all’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.

Ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, il reddito di lavoro dipendente per un’attività lavorativa svolta all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 183 giorni, non viene determinato su una base analitica, bensì partecipa alla base imponibile complessiva del lavoratore residente soltanto nel limite delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Pertanto, il reddito effettivo prodotto all’estero non concorre interamente a formare il reddito complessivo in Italia del lavoratore residente, ma soltanto nel limite della retribuzione convenzionale forfetariamente determinata. Secondo la disposizione in esame, il credito per le imposte pagate all’estero sul predetto reddito prodotto oltre frontiera deve essere riconosciuto soltanto proporzionalmente alla quota-parte che concorre alla formazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall’articolo 165, comma 10, del TUIR.

Sezione IV – Credito di imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

La sezione IV del quadro G del modello 730 è dedicata al credito di imposta riconosciuto ai contribuenti colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009. Il credito di imposta spetta in relazione alle spese sostenute per: l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta; interventi di riparazione e/o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo (diversi dalle abitazioni principali) danneggiati o distrutti dal sisma. Il credito di imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Sezione V – Credito di imposta per incremento occupazione

Nel rigo G7 del modello 730 deve essere indicato l’importo residuo dei crediti di imposta per l’incremento dell’occupazione nelle aree svantaggiate (articolo 1, commi da 539 a 547, Legge 24 n. 244/07). Possono usufruire dei crediti di imposta i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, lett. a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Il credito di imposta spetta a condizione che: i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi, Legge n. 104/92, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato al del Regolamento CE n. 2204/02 della Commissione; siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto ai crediti di imposta; siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni; il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo. Il credito d’imposta è pari a €. 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE n. 2204/02 della Commissione, i crediti di imposta sono concessi nella misura di €. 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. I crediti di imposta spettano per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le modalità operative, si rinvia a quanto riportato nella Circolare n. 48/E/2008.

Sezione VICredito di imposta mediazioni

Il rigo G8 del modello 730 è dedicato all’indicazione dei crediti di imposta spettanti alle parti che si sono avvalse della mediazione per la risoluzione di controversie civili o commerciali (articolo 20 D.Lgs. n. 28/10). Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli appositi Organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito di imposta commisurato all’indennità stessa, fino ad un massimo di €. 500, ridotto alla metà nel caso di insuccesso della mediazione. Tali crediti di imposta non possono essere chiesti a rimborso e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre: il loro reale ammontare è stabilito con apposito Decreto: in particolare, i crediti di imposta effettivamente spettanti vengono determinati in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo sopra indicato; entro il 30 maggio di ciascun anno, il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo dei crediti di imposta spettanti e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati; il credito di imposta può essere utilizzato, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, in compensazione nel modello F24 nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi e va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.

Sezione VII – Credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Il rigo G9 del modello 730 è dedicato all’indicazione dei crediti di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “Art Bonus” (articolo 1 D.L. n. 83/14, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/14). Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi di imposta successivi al 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenzi amento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni sulle erogazioni liberali (art. 15, comma 1, lett. h) e i), e 100, comma 2, lett. f) e g), DPR n. 917/86) ma spettano crediti di imposta, nella misura del:

  • 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 (quindi per i periodi di imposta 2014 e 2015);
  • 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi per il periodo di imposta 2016).

L’agevolazione successivamente, è stata resa stabile e a regime (art. 1, commi 318 e 319, Legge n. 208/15), con crediti di imposta del 65% dal 2016 in poi. Il credito di imposta è riconosciuto: alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile; ai soggetti titolari di reddito di impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito di imposta spettante è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Sezione IX – Credito di imposta per negoziazione assistita e arbitrato

Il rigo G11 del modello 730, è dedicato all’indicazione dei crediti di imposta per i compensi (D.L. n. 83/15, art. 21-bis) corrisposti ad avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del D.L. n. 132/14 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162/14), nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo Decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di €. 250, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui sopra, l’importo dei crediti di imposta effettivamente spettanti in relazione a ciascuno dei procedimenti, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei beneficiari e i relativi importi. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, in compensazione nel modello F24, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Sezione XIII – Altri crediti di imposta

Nel rigo G15 vanno indicati i crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.


Fonte:

  • Istruzioni per la compilazione del 730.
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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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