Correzione errori contabili: chiarimenti sugli effetti fiscali

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L’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello n. 63/2025 ha fornito chiarimenti sul tema della rilevanza fiscale per derivazione degli errori contabili, confermando quanto aveva già chiarito nella precedente risposta n. 73 del 2024.

In particolare, ha chiarito il trattamento fiscale della correzione di errori contabili ai fini IRES/IRAP, con riferimento all’applicazione dell’art. 83, co. 1, TUIR e dell’art. 8, co. 1-bis, DL n. 73/2022 (decreto semplificazioni).

Il caso in esame riguarda un errore contabile commesso nel 2022 e individuato nel 2023 (primo esercizio soggetto a revisione legale) e la possibilità di correggerlo direttamente nel bilancio del 2023, senza presentare una dichiarazione integrativa per l’anno 2022.

Errori contabili e rilevanza fiscale: il caso in esame

La società interessata ha chiesto chiarimenti circa gli effetti fiscali derivanti dalla correzione di un errore contabile “rilevante” secondo i principi contabili applicati (Oic 29). Con l’istanza in esame, la Società si è interrogata sulla possibilità di attribuire rilevanza fiscale (ai fini IRES e IRAP) alla correzione dell’errore contabile derivante da un’errata classificazione di una posta contabile, avvenuta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 (primo esercizio soggetto a revisione legale), attraverso una rettifica (positiva) del saldo degli utili portati a nuovo (essendo un errore qualificato dalla Società come ”rilevante” in base all’OIC 29).

L’errore riguarda la registrazione sbagliata del costo di acquisto di due automezzi, annotato in modo sbagliato nella voce B), n. 6) dell’art. 2425 c.c., relativa ai costi per materie prime e merci, anziché nella voce B), n. 10) dedicata agli ammortamenti dei beni strumentali. Questo errore ha provocato un’imputazione non corretta del costo nell’anno di acquisto (2022).
La società si è chiesta se poteva attribuire rilevanza fiscale alla correzione di questo errore, avvenuta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, primo esercizio soggetto a revisione legale.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, secondo la formulazione dell’art. 83, comma 1, del Tuir, i soggetti che correggono errori contabili e applicano la “derivazione rafforzata” e sono sottoposti a revisione legale possono riconoscere il componente correttivo nello stesso esercizio in cui la correzione è effettuata. Tale possibilità è estesa anche ai fini dell’IRAP, per le voci di bilancio rilevanti per la determinazione della base imponibile.

Si tratterebbe di una modifica normativa che consente di dare rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili, rilevanti che non rilevanti, nell’esercizio in cui avviene la correzione, senza la necessità di presentare una dichiarazione integrativa, a condizione che non siano scaduti i termini per emendare la dichiarazione infedele. Pertanto, il contribuente non può presentare un’integrativa per emendare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui si è verificato l’errore.

Secondo quanto rappresentato dalla Società, l’errore nella classificazione della posta contabile concernente il costo per l’acquisto dei beni in argomento ha comportato la riduzione dell’utile di esercizio relativo al 2022, il quale ha assunto valenza fiscale in quanto ha comportato l’integrale deducibilità (ai fini IRES e IRAP) del costo.

L’Agenzia chiarisce che la correzione dell’errore contabile consente di attribuire rilevanza fiscale sia ai fini IRES che IRAP. Anche se l’errore è stato commesso in un esercizio non soggetto a revisione legale, inoltre, è sufficiente che l’esercizio in cui avviene la correzione sia soggetto a revisione legale. Pertanto, a fronte del recupero a tassazione dei costi erroneamente dedotti nel 2022 tramite un’apposita variazione in aumento del reddito imponibile IRES nel 2023, la Società potrà dedurre nel 2023 la quota di ammortamento non dedotta nel 2022, nei limiti dell’importo deducibile per il periodo d’imposta a cui detta quota si riferisce (il 2022).

In relazione, alla deduzione degli interessi passivi, secondo l’articolo 96 del Tuir, è importante notare che, a seguito della correzione di un errore contabile, i componenti reddituali rilevanti influenzeranno il risultato operativo lordo (Rol) nel 2023. La società, pertanto, dovrà considerare i costi che hanno ridotto il Rol del 2022 e apportare una variazione in aumento per il 2023, a condizione che tali costi siano significativi per il ROL del 2022. Inoltre, la quota di ammortamento del 2022 non dovrà contribuire al Rol a causa della correzione dell’errore, in conformità con le disposizioni del comma 4 dell’articolo 96 del Tuir.

Infine, per quanto riguarda l’IRAP, la correzione dell’errore contabile riferito al 2022 comporta, per il periodo d’imposta 2023:

  • Variazione in aumento del valore della produzione corrispondente ai costi erroneamente dedotti nel 2022 ai fini della determinazione del tributo regionale;
  • Variazione in diminuzione in misura pari alla quota dell’ammortamento degli automezzi relativa al 2022 rilevante ai fini della determinazione del costo della produzione ai fini Irap (articolo 5, comma 1, Dlgs n. 446/1997).
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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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