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OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, di stime, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio

9 min di lettura

Il principio contabile OIC 29 ha ad oggetto la disciplina relativa al trattamento contabile e all’informativa da riportare nella Nota integrativa in riferimento al verificarsi di taluni eventi (errori) che possono minare i postulati della chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio d’esercizio sanciti dall’art. 2424 cod. civ., compromettendo conseguentemente la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Proprio al fine di evitare che l’informativa di bilancio risulti alterata, fornisce una serie di indicazioni sulle procedure contabili da seguire in relazione a quegli eventi che maggiormente possono falsare i dati e le informazioni di natura contabile, quali: i cambiamenti nell’adozione di principi contabili; le modifiche ai procedimenti di stima per la determinazione dei valori delle poste di bilancio; la correzione degli errori che possono verificarsi nella pratica contabile; i fatti intervenuti dopo che l’esercizio si sia chiuso. Qualora tali circostanze risultino rilevanti ai fini della corretta esposizione dei valori di bilancio, l’organo amministrativo deve tenerne conto operando eventualmente le opportune rettifiche.

Finalità e ambito applicativo principio contabile OIC 29

Il principio contabile OIC 29 attualmente in vigore è stato emanato nel dicembre 2016 ed è aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017. La precedente edizione è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.

Il principio fornisce indicazioni relativamente al trattamento contabile e all’informativa da fornire nella Nota Integrativa quando si verificano taluni eventi che, dato il loro impatto sull’informativa di bilancio, possono incidere sui postulati della chiarezza, veridicità e correttezza sanciti dall’art. 2424 cod. civ. 

In particolare, il principio tratta gli eventi legati:

  1. Ai cambiamenti di principi contabili;
  2. Ai cambiamenti di stime contabili;
  3. Alla correzione di errori;
  4. Ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

La disciplina generale contenuta nel principio si applica alle società che redigono il bilancio nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. Nel caso in cui altri principi contabili disciplinano specifiche fattispecie relative agli eventi trattati dall’OIC 29, andranno osservate unicamente le disposizioni contenute nei medesimi principi.

Cambiamenti di principi contabili

Il primo evento riguarda i cambiamenti di principi contabili che le società, volontariamente o per obbligo di legge, possono effettuare in relazione ai criteri di valutazione adottati. Al riguardo, nel rispetto del principio della chiarezza e della comparabilità del bilancio, l’art. 2423-bis, comma 1, n. 6, cod. civ. stabilisce la regola generale secondo cui “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”. Al successivo comma 2, poi, prevede che “Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

Se appare chiaro il vincolo dell’immodificabilità dei principi adottati, la prevista deroga a tale vincolo non è dettagliata dal legislatore, che si limita a concederla solo nel caso del verificarsi di eventi eccezionali senza offrirne una definizione. Il carattere generale così delineato di questa previsione rischia di concedere molti spazi di discrezionalità ampi, i quali, non avendo dei parametri oggettivi per misurare l’eccezionalità di un evento, dovranno misurarla sulla base di criteri soggettivi che possono dar luogo ad interpretazioni diverse. Le norme del codice, inoltre, non stabiliscono le regole e le modalità secondo cui riportare nella Nota Integrativa l’informativa sugli effetti eventualmente generati, in relazione ai criteri di valutazione delle poste di bilancio, da cambiamenti nei principi contabili adottati, e come operare la rettifica risultante da tali cambiamenti.

L’OIC 29, considerato il margine discrezionale che il legislatore concede agli amministratori sulla deroga loro concessa, non definisce e non indica, nemmeno a titolo esemplificativo, quali possano essere gli eventi eccezionali che giustifichino cambiamenti nei criteri di valutazione adottati. Si limita, per così dire, a darne una definizione in negativo, nel senso che definisce quali non debbano essere considerati eventi legati a cambiamenti di principi contabili, specificando che non sono tali:

  • l’adozione di un principio contabile per rappresentare fatti o operazioni che differiscono nei contenuti dai fatti o dalle operazioni precedentemente verificatesi;
  • la prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare fatti o operazioni che non si sono mai verificati precedentemente, ovvero che prima erano contabilizzati diversamente poiché non rilevanti.

La rilevazione in bilancio

Il cambiamento di principi contabili può avere una duplice fonte:

  • Giuridica, quando a richiederlo sono specifiche disposizioni di legge o nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori);
  • Discrezionale, quando è adottato autonomamente dal redattore del bilancio nell’ambito della propria responsabilità e discrezionalità al fine di dare, nel rispetto delle clausole generali che sottendono la redazione del bilancio, una migliore rappresentazione delle operazioni di gestione (cambiamenti volontari).

Quelli che rientrano nella prima categoria seguono le regole di contabilizzazione disciplinate dalle legge o dai principi contabili. Se tali regole non dovessero chiaramente evincersi dal dato normativo, dovranno applicarsi le disposizioni contenute nell’OIC 29, che riguardano in particolare la rilevazione degli effetti derivanti dal cambiamento nel bilancio d’esercizio e l’informativa che dovrà essere riportata nella Nota Integrativa. 

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