Dopo la tregua estiva riparte, torna al lavoro anche la macchina fiscale e, di conseguenza, l’avvio dei nuovi controlli i fiscali dell’Agenzia delle entrate, non senza novità.
Il Fisco può eseguire controlli bancari sui versamenti e prelievi nei conti correnti dei professionisti e dei lavoratori autonomi, al fine di accertarne il reddito, in base a due sentenze della Cassazione. Parliamo, nello specifico, del concetto della presunzione bancaria.
Dal 4 settembre, intanto, riparte anche il calcolo dei giorni che il contribuente ha a disposizione per pagare gli avvisi bonari e, conseguentemente, anche per l’invio della documentazione richiesta dall’Agenzia delle entrate.
Cosa succede ora? Chi è a rischio? Nel testo, le ultime novità.
Controlli Agenzia delle entrate su versamenti e prelievi
I lavoratori autonomi, le imprese e i professionisti devono prestare molta attenzione ai nuovi accertamenti dell’Agenzia delle entrate. In che modo? L’attenzione deve essere posta ai versamenti e ai prelievi dal conto corrente perché possono incidere sul reddito.
La pronuncia è arrivata dalla Corte di Cassazione, nelle ordinanze numero 21220 e nella numero 21214. Nella suddetta, la Corte si è espressa sul concetto della presunzione bancaria, sancita dall’articolo 32 del credito del presidente della Repubblica sulle “disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi“.
Cosa cambia per l’Agenzia delle entrate? Ricorrendo alla presunzione bancaria, l’Agenzia può effettuare gli accertamenti su prelievi e versamenti in un conto corrente e verificare che questi non incidono sul reddito.
In base alla decisione del giudice, il conto corrente può ritrovarsi nella veste di alleato per il Fisco che può utilizzarlo con il fine di verificare il reddito reale.
Sotto la lente di ingrandimento del Fisco finiscono i versamenti, che devono corrispondere a un qualunque documento contabile, ma anche i prelievi. Questi ultimi, infatti, possono costituire un elemento utili per dimostrare che le scritture contabili e la documentazione del contribuente non sono attendibili.
La sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzione, qualche anno fa, si espresse sul tema, con la sentenza n. 228/2014. Riassumendo il contenuto della sentenza, la Corte Costituzionale aveva ritenuto illegittimo l’articolo di legge connesso con al presunzione bancaria.
I giudici si erano espressi, però, solo sulla non applicabilità della presunzione bancaria ai soli prelievi effettuati sul conto corrente. Sui versamenti, invece, la Corte non si espresse.
È opportuno, per completezza di informazioni e per avere un quadro molto più chiaro della questione, che nelle prassi sono presenti due differenti presunzioni per l’articolo 32.
Da una parte, si riferisce ai versamenti sottoposti ad accertamenti fiscali, per i quali il contribuente deve dimostrare di averli considerati per la determinazione del reddito imponile. In caso contrario, deve dimostrare perché non hanno rilevanza tributaria.
Dall’altra parte, ci sono i prelievi, i quali non si considerano ricavi quando il contribuente non indica il beneficiario e neppure quando non risultano dalle scritture contabili.
Un contribuente ha deciso di ricorrere in Cassazione, ritenendo che gli avvisi di accertamento oggetto delle ordinanze di luglio fossero illegittimi. Cosa è cambiato? L’interpretazione dei giudici.
I versamenti effettuati in un conto corrente da parte di un professionista, un’impresa o un lavoratore autonomo si considerano nella quantificazione del reddito. L’interessato deve anche fornire prove contrarie alla presunzione bancaria.
Riparte la conta degli avvisi bonari
Dal 4 settembre, è ripartita la macchina fiscale che tiene impegnati sia i contribuenti che gli intermediari. Per quanto riguarda, nello specifico, gli avvisi bonari, riparte la conta del tempo disponibile per pagare le somme dovute.
I giorni a disposizione sono 30 che possono diventare 90, ma solo in caso di comunicazioni trasmesse a intermediari.
Di quali si tratta? Gli interessati sono gli importi richiesti dall’Agenzia delle entrate a seguito dei controlli automatici effettuati a seguito dei controlli formali.
Termini e sanzioni sugli avvisi bonari
Concludiamo parlando del capitolo termini e sanzioni. Intanto, è bene precisare che gli avvisi bonari fanno parte di un percorso e puntano a favorire la regolarizzazione delle omissioni, mediante il pagamento di una sanzione ridotta.
Facciamo una tabella riepilogativa:
TIPO DI COMUNICAZIONE | TERMINE | SANZIONE | PAGAMENTO |
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni | Entro 30 giorni | 10% dell’imposta maggiore | Con Modello F24 precompilato: pagamento in banca, posta o agente della riscossione. Senza Modello F24 precompilato: versamento in via telematica (titolare di P. Iva), versamento con F24 cartaceo (senza P. Iva). |
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata | Entro 30 giorni | Nessuna sanzione | / |
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni | Entro 30 giorni | 20% dell’imposta maggiore | / |