Può capitare che un soggetto fiscalmente residente in Italia si trovi ad effettuare versamenti di contributi a fondi pensione esteri. Non raro, infatti, è il caso di un contribuente che impatria dall'estero e continua ad effettuare versamenti a forme di previdenza volontaria sottoscritta all'estero.
Il problema che si pone, in questi casi, è comprendere i criteri di deducibilità fiscale dei versamenti contributi dal reddito imponibile, in relazione a quanto avviene nell'ipotesi di partecipazione a fondi residenti.
La deducibilità dei versamenti alla previdenza complementare esteri
Sono deducibili ai fini dell’IRPEF i contributi ed i premi versati alle forme pensionistiche complementari (sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali) ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR. Il tema è stato oggetto di approfondimento in questo articolo: "Previdenza complementare: criteri di deducibilità fiscale".
In particolare, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad 5.164,57 euro.
Il citato art. 10 del TUIR è stato oggetto di modifica da parte dei co. 313 e 314 dell'art. 1 della Legge n. 296/06. La norma, attualmente in vigore, ammette la possibilità di dedurre anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari situate negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.
La ratio della norma è quella di consentire la deducibilità fiscale ai contributi pensionistici versati a fondi pensione volontari di un altro Stato Membro UE, garantendo lo stesso trattamento riservato ai contributi versati ai fondi nazionali.
Art. 10 TUIR
La deducibilità è consentita "alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti" previsti per i contributi versati a forme pensionistiche costituite secondo la legge italiana per i "contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR".
Requisiti delle forme pensionistiche complementari UE
Il regime di deducibilità è legato al rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva n. 2003/41/CE da parte delle forme pensionistiche complementari in ambito comunitario, ma solo se:
Sono fondi pensioni autorizzati allo svolgimento dell’attività transfrontaliera dall’autorità competente dello Stato membro di origine;
Comunque “limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni”.
Sono, quindi, deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto residente in Ital...
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