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Deducibilità contributi versati a fondi pensione esteri

Fiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriDeducibilità contributi versati a fondi pensione esteri

Deducibilità fiscale IRPEF dei contributi versati a fondi pensione esteri (comunitari e non) da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Può capitare che un soggetto fiscalmente residente in Italia si trovi ad effettuare versamenti di contributi a fondi pensione esteri. Non raro, infatti, è il caso di un contribuente che impatria dall’estero e continua ad effettuare versamenti a forme di previdenza volontaria sottoscritta all’estero.

Il problema che si pone, in questi casi, è comprendere i criteri di deducibilità fiscale dei versamenti contributi dal reddito imponibile, in relazione a quanto avviene nell’ipotesi di partecipazione a fondi residenti.

La deducibilità dei versamenti alla previdenza complementare esteri

Sono deducibili ai fini dell’IRPEF i contributi ed i premi versati alle forme pensionistiche complementari (sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali) ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR. Il tema è stato oggetto di approfondimento in questo articolo: “Previdenza complementare: criteri di deducibilità fiscale“.

In particolare, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad 5.164,57 euro.

Il citato art. 10 del TUIR è stato oggetto di modifica da parte dei co. 313 e 314 dell’art. 1 della Legge n. 296/06. La norma, attualmente in vigore, ammette la possibilità di dedurre anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari situate negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

La ratio della norma è quella di consentire la deducibilità fiscale ai contributi pensionistici versati a fondi pensione volontari di un altro Stato Membro UE, garantendo lo stesso trattamento riservato ai contributi versati ai fondi nazionali.

Art. 10 TUIR
La deducibilità è consentita “alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti” previsti per i contributi versati a forme pensionistiche costituite secondo la legge italiana per i “contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR“.

Requisiti delle forme pensionistiche complementari UE

Il regime di deducibilità è legato al rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva n. 2003/41/CE da parte delle forme pensionistiche complementari in ambito comunitario, ma solo se:

  • Sono fondi pensioni autorizzati allo svolgimento dell’attività transfrontaliera dall’autorità competente dello Stato membro di origine;
  • Comunque “limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni”.

Sono, quindi, deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto residente in Italia i contributi versati a qualunque forma di previdenza complementare operante in un Paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, indipendentemente dalla circostanza che questa forma pensionistica complementare sia stata effettivamente autorizzata all’operatività in Italia. È sufficiente, in altri termini, che il fondo pensione possa essere autorizzato e non che lo sia concretamente. Occorre che il fondo risulti distinto dall’impresa promotrice o dall’associazione di categoria nel cui ambito è sorto, sia costituito con lo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, operi secondo il principio della capitalizzazione.

Circolare Agenzia Entrate n. 70/E/2007

Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 70/E/2007 (§ 2.6) secondo la quale: “La modifica ha esteso la deducibilità, ai fini IRPEF, anche ai contributi
versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione, equiparando, fiscalmente, i contributi versati ai fondi
pensione esteri sopra menzionati, a quelli italiani
“.

La disposizione si è resa necessaria […] onde allineare la normativa interna a quella comunitaria, ponendo così fine al contenzioso in essere con la Corte di Giustizia della Comunità Europea“. “Circa i requisiti che devono ricorrere in capo alle forme pensionistiche complementari istituite in ambito comunitario per l’applicazione del beneficio fiscale, si ritiene che in assenza di espresse indicazioni normative, debba farsi riferimento alla direttiva n. 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali“.

Istruzioni alla compilazione del modello Redditi Quadro RP – Contributi a forme pensionistiche complementari

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, e i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), inclusi quelli esteri, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivo non superiore ad euro 5.164,57.

Risposta a interpello n. 471/E/2020

Il caso analizzato dall’Agenzia è quello di un contribuente che ha effettuato versamenti alla contribuzione c.d. “terzo pilastro” svizzero. Nel documento viene precisato il fatto che non è possibile ex art. 10 del TUIR la deduzione dei contributi versati nella dichiarazione italiana. Il documento è particolarmente interessante in quanto mostra le modalità di tassazione in Italia dei proventi derivanti da questo tipo di investimento previdenziale volontario svizzero.

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