Il contratto di apprendistato è un istituto giuridico previsto per l’assunzione agevolata di giovani lavoratori. Esistono diversi tipi di contratto di apprendistato, ciascuno dei quali con caratteristiche e finalità diverse. Per ogni variante è previsto un fine differente per il raggiungimento della qualifica professionale da raggiungere. Per la costituzione dello stesso sono previste elementi tipici al cui mancato rispetto, si rischia di incorrere in sanzioni.
Se sei interessato a scoprire le particolarità del contratto di apprendistato, se hai intenzione di effettuare un’assunzione con contratto di apprendistato ti consiglio di procedere alla lettura dell’articolo.
Questo tipo di contratto è a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato e, come tale va considerato in sede di stipulazione. In base al tipo di apprendistato vengono perseguiti fini diversi quali: l’assolvimento dell’obbligo scolastico, il raggiungimento di una qualifica o dell’esercizio di una professione.
Il contratto di apprendistato presenta diversi vantaggi, in primis permette all’apprendista di acquisire le competenze necessarie a svolgere il proprio lavoro ed, in secondo luogo, beneficia di una serie di sgravi contributivi.
Bisogna però prestare attenzione alle peculiarità di questo istituto, per evitare di incorrere in gravose sanzioni previste dall’ordinamento. Se vuoi scoprire se il contratto di apprendistato si presta per l’inserimento di un tuo dipendente, quali agevolazioni esistono ti invito a leggere l’articolo.
Indice degli Argomenti
Definizione contratto di apprendistato
La definizione del contratto di apprendistato è presente all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2015, dove viene detto che lo stesso è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Esistono diverse tipologie, le quali perseguono fini differenti, ad esempio l’assolvimento dell’obbligo scolastico, e requisiti diversi. In primis, vengono distinti le casistiche dell’apprendistato:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
- Apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Il contratto
Il contratto di apprendistato non richiede la forma scritta per la sua validità, la stessa rappresenta un elemento ai fini della prova. Bisogna però prestare attenzione ad altri elementi caratterizzanti il contratto per cui è richiesta la forma scritta (ad esempio il periodo di prova, il piano formativo.. ecc.), in mancanza della quale trovano applicazione sanzioni amministrative in capo al datore di lavoro.
Il contratto di apprendistato deve corredato con il Piano Formativo Individuale (PFI). Nel presente documento sono inserite tutte le informazioni inerenti il rapporto instaurato tra azienda, apprendista ed ente. Esso inoltre presuppone due elementi indefettibili, quali:
- La retribuzione per la prestazione di lavoro che deve essere garantito in base al contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- La formazione necessaria all’acquisizione di una maggiore competenza professionale, che viene svolta sia all’interno dell’azienda che all’esterno della stessa.
In conclusione, la forma scritta è vivamente consigliabile, in quanto risulta comunque un elemento imprescindibile per attestare lo svolgimento della formazione dell’apprendistato.
Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (I Livello)
La prima tipologia di apprendistato è disciplinata dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, il quale stabilisce che l’istituto è volto a coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale erogata dagli enti regionali.
Possono essere assunti con tale tipologia i giovani che hanno compiuti 15 anni d’età e sino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire. In ogni caso, non deve essere superiore a tre anni o quattro, nel caso di diploma professionale quadriennale.
Esistono tuttavia delle eccezioni e durate diverse che possono essere previste dai singoli CCNL di riferimento, con deroga alla normativa generale. Altre disposizioni sono definite dalle singole regioni o regioni e province autonome.
Professionalizzante (II Livello)
Lo scopo di tale tipologia è di far raggiungere una qualifica professionale all’apprendista.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 18 anno di età, la formazione professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro e sarà integrata, in base alle risorse annue disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda.
La durata tipica è di 3 anni salvo particolari limiti stabiliti dai singoli contratti collettivi (ad esempio per il CCNL autotrasportatori artigianato la durata è di 5 anni).
Alta formazione e ricerca (III Livello)
Può essere stipulato per il conseguimento di: titoli di studio universitari, alta formazione, dottorati di ricerca, diplomi di istituti tecnici superiori e per praticantati per accesso alle professioni cui è richiesta l’iscrizione ad un albo.
L’età dei neo assunti deve essere compresa tra i 18 e i 29 anni, gli stessi devono essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica.
Per la stipulazione di tale contratto devono essere presenti delle convenzioni, opportunamente siglate, tra datori di lavoro e università o istituti d’istruzione, nonché da un’apposita convenzione regionale definita secondo quanto stabilito dall’Art. 45 del D.Lgs. 81/2015.
Apprendistato senza limiti d’età
Secondo quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2015 è data possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, con deroga ai limiti d’età, per beneficiari di un trattamento di disoccupazione, allo scopo di favorire la qualificazione o riqualificazione professionale degli stessi.
Vengono specificate nella Circolare Inps del 14 novembre 2018, le diverse tipologie di trattamento di disoccupazione che costituiscono il requisito per l’accesso alla stipulazione del contratto di apprendistato, in particolare per:
- Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
- Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniAspi);
- Indennità speciale di disoccupazione edile;
- Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Limiti da rispettare
Durata minima
Per l’istituto è prevista una durata minima non inferiore ai 6 mesi.
Numero di apprendisti
Prima di procedere con l’assunzione di un nuovo apprendista, bisogna valutare attentamente i limiti quantitativi fissati dall’ordinamento. Per il contratto di apprendistato è previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2015, un rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate presso il datore di lavoro (Ad esempio 10 operai qualificati e 15 apprendisti).
Questo limite è vigente anche nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di agenzie per il lavoro con riguardo all’inserimento di nuovi apprendisti nel proprio organico. Esiste un ulteriore limite di 1 a 1 per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti. Altri limiti sono stabiliti dai singoli CCNL per il settore artigianato.
Nelle aziende senza lavoratori qualificati è possibile assumere sino a 3 apprendisti. Lo stesso vale anche per le aziende fino a 3 lavoratori qualificati.
Obbligo di stabilizzazione contratto di apprendistato
Per i datori di lavoro che occupino almeno 50 unità è previsto l’obbligo di stabilizzazione prima di procedere all’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
La nuova assunzione sarà subordinata, da parte del datore di lavoro, alla conversione di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. Nel caso si proceda all’assunzione con contratto di Apprendistato in violazione dell’obbligo di stabilizzazione, la stessa sarà considerata come rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione.
Formazione
All’interno del contratto di Apprendistato è riportato il piano formativo individuale in forma sintetica. In primo luogo, il piano deve essere siglato dall’apprendista e dal Tutor aziendale per mettere a conoscenza il dipendente circa la formazione che dovrà conseguire per raggiungere la qualifica finale.
La mancanza di un piano formativo comporta la nullità del contratto di apprendistato con conseguenza di conversione in contratto a tempo indeterminato dello stesso.
Nel caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionalizzante, il diploma di istruzione secondaria superiore o apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo deve essere predisposto dall’istituzione che ha stipulato il contratto. Oltre al piano sintetico di formazione viene allegato al contratto di apprendistato un piano formativo individuale, che altro non è, che lo stesso riportato in forma sintetica nel contratto.
In secondo luogo, Il piano formativo individuale presenta un contenuto obbligatorio:
- Anagrafica dell’azienda e dell’apprendista;
- Generalità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti;
- Indicazione del Referente Aziendale;
- Il piano formativo con indicazione delle attività previste e il monte orario delle stesse;
- Modalità di erogazione della formazione.
Il piano formativo individuale deve essere redatto e firmato in forma periodica dal datore di lavoro, dal referente aziendale e dall’apprendista.
Referente aziendale
La funzione del Tutor/Referente aziendale è quella di garantire l’insegnamento delle capacità lavorative in capo all’apprendista per lo svolgimento del proprio lavoro.
Il Tutor o il Referenze aziendale, se diverso dal datore di lavoro, deve avere un’esperienza minima lavorativa di almeno 3 anni e possedere un livello d’inquadramento superiore a quello che l’apprendista conseguirà.
È bene tenere presente che esistono dei limiti quantitativi per il numero di apprendisti che possono essere affiancati al tutor/referente aziendale che, salvo particolari condizioni previste dai singoli CCNL, ammonta a 5 unità.
Sanzioni per il datore di lavoro
Il datore di lavoro è sottoposto a sanzioni se non garantisce la formazione. In tal caso, la sanzione è di natura pecuniaria, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione agevolata versata e quella dovuta. A tal fine si tiene in considerazione il livello di inquadramento contrattuale superiore, che l’apprendista avrebbe conseguito all’esito del periodo di apprendistato. È applicata, inoltre, una maggiorazione del 100 per cento. Il termine di prescrizione è quinquennale.
Recesso
Il contratto di apprendistato prevede una disciplina peculiare in tema di recesso. Infatti, il legislatore ha escluso che nel periodo di formazione si possa recedere dal contratto di apprendistato. L’eventuale scioglimento dell’atto negoziale è subordinato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Diversamente da quanto previsto nel corso del periodo di apprendistato, al termine dello stesso, le parti sono libere di recedere con l’unico obbligo del rispetto del preavviso (art. 2118 C.C.). Tale fattispecie è una forma di recesso ad nutum, quindi a differenza dell’ipotesi precedente non è necessario che il recesso sia determinato da giusta causa o giustificato motivo.
E’, tuttavia, previsto l’obbligo di preavviso che decorre dal termine dell’apprendistato. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a comunicare il preavviso nell’ultimo giorno del periodo di apprendistato. Inoltre, la legge prevede anche che tale atto non possa esser formalizzato in prossimità del termine della formazione.
Sgravio contributivo contratto di apprendistato
Veniamo al punto di forza del contratto di Apprendistato, come detto all’inizio il contratto è molto conveniente economicamente poiché beneficia di sgravi contributivi notevoli.
In particolare è previsto uno sgravio contributivo del 100% per i datori di lavoro fino a nove dipendenti. Per i datori di lavoro con un numero dipendeti superiore a nove unità è previsto uno sgravio contributivo del 5%.
Tenendo presente che l’aliquota ordinaria complessiva in capo al datore di lavoro è pari al 10%, il contratto di Apprendistato risulta essere particolarmente conveniente per le parti con gli sgravi previsti.
Un ulteriore sgravio è previsto nel caso di prosecuzione del contratto di apprendistato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per l’ammontare dello sgravio è richiesta la valutazione di un consulente, esistono infatti una serie di benefici previsti per differenti casistiche. Il governo sta varando ulteriori incentivi per stimolare il mercato del lavoro, rimango quindi a disposizione per approfondire tali tematiche e riservartele in vista della loro uscita in occasione di maggiori chiarimenti.
Focus sull’apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante, spesso, è conosciuto anche con il nome di contratto di mestiere. Si tratta di una formula contrattuale di apprendistato finalizzato all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Se ci spostiamo sul piano normativo, ricordiamo che è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81/2015, modificato dalla Legge di Bilancio del 2022, la quale ha introdotto nuove regole sulla tutela e sullo stipendio. Inoltre, la manovra finanziaria del 2022 ha anche introdotto la possibilità di optare dell’apprendistato professionalizzante anche nel settore sportivo, solo fino a 23 anni d’età.
È rivolto a chi ha un’età tra i 18 anni e i 29 anni, con la sola eccezione di chi è in possesso di una qualifica professionale, per cui l’età minima scende a 17 anni.
Questa formula contrattuale implica un percorso formativo che include la formazione del giovane apprendista. Infatti, a differenze delle altre due tipologie di apprendistato, quello professionalizzante mira all’ottenimento di una qualifica professionale.
Come funziona
Il contratto di apprendistato professionale ha un funzionamento molto particolare, il cui obiettivo è quello di acquisire le competenze relative ad un determinato lavoro o mestiere. Si svolge, quindi, mediante un percorso formativo di durata varabile in funzione del titolo di studio dell’apprendista.
Una volta conclusa la parentesi formativa, il datore di lavoro ha diverse possibilità: può continuare il rapporto a tempo indeterminato senza la necessità di effettuare alcuna comunicazione oppure può recedere dal rapporto, salvo il rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto collettivo di riferimento.
Obblighi formativi
L’apprendista deve affrontare un percorso di formazione specifico sotto la guida diretta del datore di lavoro o, ove previsto, un tutor esterno.
L’obiettivo è quello di far acquisire all’apprendista tutte le competenze professionali, mirando alla qualificazione da acquisire tramite la formazione di base e trasversale e l’apprendimento tecnico professionale.
La formazione deve essere attuata nell’arco della durata massima del contratto ed è, in base ai casi, di durata pari a:
- 120 ore, per gli apprendisti senza il titolo o in possesso di licenza elementare, della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore, per gli apprendisti diplomati o in possesso di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso della laurea.
Durata e periodo di prova
Come abbiamo spiegato l’apprendistato professionalizzante è un tipo di contratto a tempo indeterminato. Scade, però, il periodo formativo, ovvero il periodo entro il quale il datore di lavoro deve provvedere a formare il l’apprendista, per il raggiungimento della relativa qualifica.
Quanto dura il contratto di apprendistato professionalizzate? La durata minima del contratto è di 6 mesi e, in base alla disciplina, non può essere superiore a 3 anni o a 5 anni, nel caso di profili di artigiano.
Tuttavia, la durata effettiva può variare in base al CCNL di riferimento, all’età dell’apprendista e anche al tipo di qualificazione.
Un aspetto molto importante riguarda anche il periodo di prova. La sua durata è determinata sempre in funzione della contrattazione collettiva di riferimento e all’inquadramento professionale dell’apprendista.
Tutele, dimissioni e licenziamento
Gli apprendisti possono godere delle stesse tutele dei lavoratori dipendenti. Di cosa possono usufruire? Degli ammortizzatori sociali, nel caso in cui l’azienda entri in crisi, oltre che di agevolazioni fiscali e contributive. Tutte le eventuali e specifiche differenze sono stabile dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Solitamente, però, chi ha un contratto di apprendistato ha diritto alle seguenti tutele:
- Invalidità, vecchiaia, superstiti (IVS);
- Assegno unico;
- Assicurazione contro le malattie;
- Naspi;
- Maternità;
- Inail.
Quello di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi, al recesso da parte del lavoratore oppure in caso di risoluzione consensuale vengono applicate le regole ordinarie.
Il recesso può avvenire nei seguenti casi:
- Per mancato superamento del periodo di prova;
- Al termine del periodo di apprendistato;
- Durante il periodo formativo, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e soggettivo;
- Dopo la stabilizzazione del contratto.
In caso di violazione delle disposizioni, il datore di lavoro rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro. Se recidiva, la sanzione aumenta da 300 euro a 1500 euro.
Come funzionano i contributi dell’apprendistato professionalizzante
Lo stipendio previsto dal contratto di apprendistato professionalizzante è pari, inizialmente:
- Al 60% della retribuzione prevista per il livello nel quale si viene assunti, con un aumento progressivo fino al 100%;
- Al 35% per le ore dedicate alla formazione.
Il datore di lavoro deve applicare un’aliquota contributiva agevolata a carico dell’apprendista pari al 5,84% della retribuzione imponibile per la durata del periodo di formazione e per il primo anno successivo.
Anche se, come sempre, ci sono pro e contro per l’azienda, l’apprendistato è molto vantaggioso anche per i datori di lavoro, in quanto è prevista un’aliquota agevolata in base al numero di dipendenti assunti.
Per le aziende fino a 9 lavoratori dipendenti, si applica un’aliquota del 1,50% e nel secondo anno del 3% a carico del datore di lavoro. Invece, per le aziende con più di 9 lavoratori dipendenti assunti, si applica l’aliquota del 10% per tutta la sua durata.
Pro e contro per le aziende
Dopo un breve inquadramento dell’istituto del contratto di apprendistato, è dunque possibile procedere a individuare quelli che sono i pro e contro per le aziende. Ci possiamo, quindi, chiedere quali sono i vantaggi che un’impresa può conseguire dal contratto di apprendistato.
I vantaggi del contratto di apprendistato
A livello retributivo, è prevista la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
A livello contributivo è prevista la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario. Inoltre, l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti. Infine, sempre in tema di sgravi fiscali, si afferma anche che gli apprendisti, non essendo computati come dipendenti, non rientrano nella base imponibile ai fini dell’IRAP.
Il datore di lavoro inoltre può comunque procedere al licenziamento. Come evidenziato nel paragrafo sul recesso, provvederà a concludere il rapporto ove sussista una giusta causa o una giustificata motivazione.
Gli svantaggi del contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato comporta anche una serie di svantaggi per l’impresa. Il datore di lavoro, quindi, dovrà soppesare sia le une che le altre al fine di decidere se concludere il predetto contratto. Dunque tale contratto ha degli specifici aspetti contro al suo utilizzo.
In primo luogo, è necessario procedere ad esaminare la disciplina delle dimissioni dell’apprendista. Come abbiamo evidenziato nel paragrafo sul recesso, esse possono avvenire senza alcuna motivazione né preavviso durante il periodo di prova.
È tuttavia necessario dare comunicazione al datore di lavoro. Mentre se tale interruzione avviene durante il periodo di formazione, egli potrà dimettersi senza motivazione. In questo caso è necessario rispettare l’obbligo di preavviso.
Per quanto riguarda invece un ulteriore aspetto, si dovrà tener conto anche della circostanza per cui l’apprendista può maturare le ferie, alla stregua degli altri dipendenti.La disciplina è rimessa al contratto collettivo nazionale. Questa è la principale differenza rispetto al contratto di tirocinio.
Degno di nota, anche il fatto che in caso di malattia o altra ragione involontaria di sospensione dell’apprendistato che vada oltre i 30 giorni, l’apprendista ha il diritto di prolungare il suo periodo di formazione.
Conclusioni
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Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.
Domande frequenti
L’apprendistato professionalizzante ha una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 3 anni, che può estendersi a 5 anni se la formazione è di tipo artigianale. Terminato il periodo di apprendistato professionalizzante, il giovane viene inserito in azienda con assunzione a tempo indeterminato.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Terminato il periodo di formazione, se le parti non interrompono il rapporto lavorativo scatta la proroga automatica dell’apprendistato.
L’apprendistato, a seconda della tipologia, è un contratto dedicato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.