L’apprendistato è un particolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato all’apprendimento di un mestiere e al conseguimento di una qualifica professionale. Disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81/2015, si rivolge, a meno di eccezioni, ai giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato con “causa mista”, che unisce occupazione e formazione strutturata per favorire l’ingresso qualificato dei giovani nel mercato del lavoro, con regole specifiche su durata, retribuzione e contribuzione agevolata, stabilite dal D.Lgs. n. 81/2015 e dalla prassi collegata. È uno strumento strategico di pianificazione del costo del lavoro, perché consente sotto-inquadramenti o retribuzioni percentuali, limiti numerici programmabili e contributi ridotti, purché si rispettino piano formativo individuale, tutoraggio e requisiti formali essenziali previsti dalla normativa e dai CCNL. In questa guida operativa si delineano tipologie, requisiti, tempi, costi, incentivi e adempimenti, con esempi pratici e check-list per un’implementazione conforme e profittevole nel 2025.
Indice degli argomenti
- Cos’è l’apprendistato
- Tipologie e destinatari
- Durata, forma e recesso
- Piano formativo e tutor
- Retribuzione e inquadramento
- Limiti numerici e clausola di stabilizzazione
- Come funziona il regime contributivo dell’apprendistato
- Tabella comparativa: tipologie, età, durata, formazione
- Calcolo pratico dei vantaggi economici
- Obblighi formativi e loro gestione
- Adempimenti e documentazione obbligatoria
- Controlli e sanzioni: come evitare i rischi
- Fonti normative
Cos’è l’apprendistato
Per legge, l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, disciplinato dagli articoli 41-47 del D.Lgs. n. 81/2015, con articolazione in tre tipologie e con integrazione sistematica tra lavoro e formazione per i percorsi di I e III livello. La natura “a tempo indeterminato” si combina con un periodo formativo iniziale, al cui termine le parti possono recedere nei modi e termini previsti, altrimenti il rapporto prosegue ordinariamente come rapporto stabile.
Tipologie e destinatari
Il D.Lgs. n. 81/2015 prevede tre tipologie: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale/diploma di istruzione secondaria superiore/certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello), apprendistato professionalizzante (II livello), apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello). Le tre tipologie hanno destinatari, durate e assetti formativi diversi, ma tutte richiedono un impianto formativo definito e coerente, gestito dall’impresa con il supporto dell’istituzione formativa e nel rispetto degli standard.
Primo livello (qualifica/diploma/ITS)
Il primo livello alterna lavoro e studio per conseguire qualifiche o diplomi, è rivolto a giovani dai 15 ai 25 anni e ha durata massima in genere fino a tre anni (quattro per diplomi quadriennali regionali), con offerta formativa regionale strutturata e integrazione scuola-impresa. Per microimprese e settori con percorsi duali, la leva contributiva e organizzativa è particolarmente significativa, anche per gli strumenti di sostegno e per le specifiche regole del periodo 2020-2022, utili come benchmark delle impostazioni agevolative adottate dal legislatore negli anni recenti.
Esistono tuttavia delle eccezioni e durate diverse che possono essere previste dai singoli CCNL di riferimento, con deroga alla normativa generale. Altre disposizioni sono definite dalle singole regioni o regioni e province autonome.
Secondo livello (professionalizzante)
Il professionalizzante consente l’acquisizione di una qualifica ai fini contrattuali tramite formazione trasversale e professionalizzante, con destinatari di regola tra i 18 e i 29 anni (17 se già qualificati) e durata normalmente fino a tre anni (cinque nell’artigianato). La formazione trasversale è spesso disciplinata a livello regionale con voucher e cataloghi, mentre quella professionalizzante è a carico dell’impresa secondo CCNL o accordi interconfederali, con tutoraggio interno obbligatorio.
La durata tipica è di 3 anni salvo particolari limiti stabiliti dai singoli contratti collettivi (ad esempio per il CCNL autotrasportatori artigianato la durata è di 5 anni).
Terzo livello (alta formazione e ricerca)
Il terzo livello consente di conseguire titoli di studio universitari o di alta formazione (fino al dottorato) o di svolgere praticantati ordinistici, con destinatari nella fascia 18-29 anni e con piano formativo definito con l’istituzione formativa. La durata e i contenuti dipendono dall’ordinamento del percorso e sono formalizzati nel PFI, con requisiti e standard definiti dal D.M. 12 ottobre 2015.
Per la stipulazione di tale contratto devono essere presenti delle convenzioni, opportunamente siglate, tra datori di lavoro e università o istituti d’istruzione, nonché da un’apposita convenzione regionale definita secondo quanto stabilito dall’art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015.
Senza limiti d’età
Secondo quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2015 è data possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, con deroga ai limiti d’età, per beneficiari di un trattamento di disoccupazione, allo scopo di favorire la qualificazione o riqualificazione professionale degli stessi.
Vengono specificate nella Circolare Inps del 14 novembre 2018, le diverse tipologie di trattamento di disoccupazione che costituiscono il requisito per l’accesso alla stipulazione del contratto, in particolare per:
- Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
- Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniAspi);
- Indennità speciale di disoccupazione edile;
- Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Durata, forma e recesso
La durata minima del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa per particolari fattispecie di I e II livello, fermo quanto stabilito dai contratti collettivi. Il contratto, il patto di prova e il Piano Formativo Individuale (PFI) devono essere in forma scritta, e il recesso non è ammesso durante il periodo formativo salvo giusta causa o giustificato motivo, con prosecuzione automatica a tempo indeterminato se nessuna parte recede al termine della formazione.
Piano formativo e tutor
Il PFI è parte integrante del contratto, predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo lo schema del D.M. 12 ottobre 2015, e contiene dati delle parti, inquadramento, durata, orario, risultati di apprendimento, criteri di valutazione e modalità di raccordo tra tutor formativo e tutor aziendale. Il PFI può essere modificato in corso di rapporto, con coerenza rispetto alla qualificazione finale e con indicazione di eventuali misure di sostegno o riallineamento per garantire il raggiungimento degli obiettivi.
Retribuzione e inquadramento
La retribuzione dell’apprendista è definita dalla contrattazione collettiva, tramite sotto-inquadramento (fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante) oppure tramite percentualizzazione crescente legata all’anzianità di servizio, con divieto di cottimo e incentivi puri. La scelta tra i due sistemi e le relative percentuali/step temporali è determinata dal CCNL applicato e va riportata coerentemente nel PFI e nella lettera di assunzione per trasparenza e corretta gestione paghe.
Limiti numerici e clausola di stabilizzazione
Il numero degli apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate e specializzate in forza, con possibilità di arrivare al 100% per datori con meno di dieci dipendenti e con un tetto massimo di tre apprendisti se i qualificati in organico sono meno di tre, ferma la disciplina diversa per le imprese artigiane. Per i datori con almeno cinquanta dipendenti opera la clausola di stabilizzazione, che condiziona nuove assunzioni all’avvenuta conferma in servizio di una quota minima di apprendisti nei periodi precedenti, secondo le percentuali e gli intervalli temporali previsti dall’art. 42, comma 8, D.Lgs. n. 81/2015.
Come funziona il regime contributivo dell’apprendistato
Il sistema contributivo dell’apprendistato si basa su aliquote ridotte che variano in funzione della tipologia contrattuale, della dimensione aziendale e dell’anzianità del rapporto di lavoro. Questo meccanismo rappresenta il principale vantaggio economico per le aziende che scelgono questa forma contrattuale.
Aliquote contributive per aziende fino a 9 dipendenti
Le imprese con organico inferiore ai 10 dipendenti beneficiano delle condizioni più favorevoli. Durante i primi 12 mesi di rapporto, l’aliquota contributiva complessiva è del 1,50%, suddivisa tra contributi previdenziali e assicurativi. Dal secondo anno fino al termine del periodo formativo, l’aliquota sale al 3%.
Questa struttura di costi permette un risparmio contributivo superiore al 90% rispetto a un contratto a tempo indeterminato ordinario, dove l’aliquota standard si attesta intorno al 33%. Il calcolo pratico su una retribuzione di 1.500 euro mensili comporta un costo contributivo di soli 22,50 euro nel primo anno, contro i circa 495 euro di un contratto standard.
Regime contributivo per aziende con oltre 9 dipendenti
Le aziende con organico superiore ai 9 dipendenti applicano aliquote leggermente più elevate ma comunque vantaggiose. Nel primo anno l’aliquota è del 11,61%, mentre dal secondo anno si applica l’aliquota ordinaria del 10% per i soli contributi previdenziali, escludendo temporaneamente altri oneri contributivi.
Questo sistema garantisce comunque un risparmio significativo, particolarmente evidente nel confronto con i costi standard. Su una retribuzione mensile di 1.800 euro, il risparmio annuale può superare i 2.000 euro per apprendista rispetto a un’assunzione ordinaria.
Focus agevolazioni e prassi recenti
Per l’apprendistato di primo livello, è stato reso operativo lo sgravio contributivo totale per le assunzioni effettuate nel 2022 da datori fino a 9 addetti per i primi 36 mesi, con aliquota al 10% dal 37° mese, secondo le istruzioni INPS fornite con circolare n. 70/2022 e rinvio alla circolare n. 87/2021 per UniEmens. Queste misure hanno confermato l’orientamento del legislatore a usare la leva contributiva per sostenere l’apprendistato duale, con mantenimento dell’aliquota del 5,84% a carico dell’apprendista anche nell’anno successivo in caso di prosecuzione del rapporto.
Tabella comparativa: tipologie, età, durata, formazione
Calcolo pratico dei vantaggi economici
La quantificazione precisa dei vantaggi dell’apprendistato richiede un’analisi dettagliata che consideri tutti i fattori contributivi, fiscali e formativi. Questo calcolo diventa essenziale per le decisioni aziendali di assunzione.
Esempio di calcolo per piccole imprese
Consideriamo un’azienda con 8 dipendenti che assume un apprendista con retribuzione mensile di 1.400 euro. Nel primo anno, i contributi ammontano a 21 euro mensili (1,50% di 1.400), per un totale annuo di 252 euro. Un contratto ordinario comporterebbe contributi per circa 5.544 euro annui, generando un risparmio di oltre 5.200 euro.
Aggiungendo la deducibilità integrale dei costi formativi (stimati in 1.200 euro annui per 120 ore) e l’eventuale sotto-inquadramento retributivo del 15%, il risparmio complessivo può superare i 7.000 euro annui per apprendista.
Vantaggi per medie e grandi aziende
Per un’azienda con 50 dipendenti che assume un apprendista con retribuzione di 1.800 euro mensili, i contributi del primo anno ammontano a 2.504 euro (11,61% annuo). Un contratto standard costerebbe circa 7.128 euro in contributi, con un risparmio di 4.624 euro.
Considerando la formazione interna e i crediti d’imposta disponibili, il vantaggio economico complessivo si attesta intorno ai 6.500 euro annui. Su 10 apprendisti, il risparmio annuale supera i 65.000 euro, risorse reinvestibili in formazione e sviluppo.
Obblighi formativi e loro gestione
La formazione rappresenta l’elemento qualificante dell’apprendistato e il suo corretto adempimento è fondamentale per mantenere i vantaggi fiscali e contributivi. La gestione efficace degli obblighi formativi permette di trasformare un vincolo normativo in un’opportunità di sviluppo aziendale.
Formazione di base e trasversale
Ogni apprendista deve ricevere 120 ore annue di formazione di base e trasversale, focalizzata su competenze linguistiche, digitali, relazionali e sulla sicurezza sul lavoro. Le aziende possono erogare questa formazione internamente se in possesso di specifici requisiti di idoneità.
La modalità di erogazione può essere in presenza, a distanza o mista, con obbligo di documentazione attraverso registri formativi dettagliati. I costi sostenuti sono integralmente deducibili e, in molti casi, rimborsabili attraverso i fondi interprofessionali o regionali.
Formazione tecnico-professionale
La formazione tecnico-professionale è direttamente collegata alle mansioni e può variare da 40 a 120 ore annue secondo i CCNL di settore. Questa componente è generalmente erogata internamente dall’azienda attraverso tutor qualificati.
Il piano formativo individuale deve specificare competenze da acquisire, modalità di verifica e tempi di realizzazione. La sua corretta redazione e attuazione è essenziale per superare le verifiche ispettive e mantenere i benefici contributivi.
Adempimenti e documentazione obbligatoria
Il mantenimento dei vantaggi fiscali dell’apprendistato richiede il rispetto rigoroso di specifici adempimenti documentali e procedurali. La gestione corretta di questi aspetti evita sanzioni e revoca dei benefici.
Piano formativo individuale
Il Piano Formativo Individuale (PFI) costituisce il documento centrale del rapporto di apprendistato. Deve contenere dati anagrafici dell’apprendista, qualifica da conseguire, durata del contratto, competenze iniziali e finali, modalità formative e criteri di valutazione.
La redazione del PFI richiede competenze specifiche e deve essere aggiornata in caso di modifiche contrattuali. Il documento deve essere allegato al contratto di lavoro e conservato per l’intera durata del rapporto più cinque anni.
Registro delle presenze formative
Il registro formativo deve documentare puntualmente tutte le attività formative erogate, con indicazione di date, orari, contenuti, docenti e firme di partecipazione. Questo documento è oggetto di controllo durante le ispezioni del lavoro.
La gestione può essere cartacea o digitale, purché garantisca l’immodificabilità delle registrazioni. Molte aziende utilizzano piattaforme software dedicate che integrano la gestione formativa con quella del personale, semplificando gli adempimenti.
Verifiche periodiche e certificazioni
Le verifiche delle competenze acquisite devono essere documentate attraverso test, colloqui o prove pratiche. I risultati influenzano l’evoluzione del percorso formativo e la eventuale conferma in servizio al termine dell’apprendistato.
La certificazione finale delle competenze deve essere rilasciata da organismi accreditati o, in alcuni casi, direttamente dall’azienda se in possesso dei requisiti normativi. Questa documentazione ha valore legale e può essere utilizzata per il riconoscimento di crediti formativi.
Controlli e sanzioni: come evitare i rischi
Il regime agevolato dell’apprendistato è soggetto a controlli specifici da parte degli organi ispettivi. La conoscenza delle modalità di verifica e dei principali errori da evitare è essenziale per mantenere i benefici contributivi.
Tipologie di controlli
I controlli ispettivi si concentrano principalmente sulla verifica dell’effettiva erogazione della formazione, sulla corretta tenuta della documentazione e sul rispetto degli obblighi contrattuali. Le verifiche possono essere documentali o attraverso sopralluoghi aziendali.
Durante i controlli vengono esaminati i registri formativi, i piani individuali, la corrispondenza tra mansioni svolte e qualifica da conseguire. Particolare attenzione è riservata alla coerenza tra il progetto formativo dichiarato e l’attività lavorativa effettivamente svolta.
Sanzioni e revoca dei benefici
Le violazioni degli obblighi formativi comportano sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la revoca retroattiva dei benefici contributivi con recupero delle somme non versate maggiorate di interessi e sanzioni.
La mancata o insufficiente formazione rappresenta la violazione più frequentemente contestata. Le sanzioni possono variare da 300 a 1.800 euro per ciascun apprendista, mentre la revoca dei benefici può comportare esborsi di diverse migliaia di euro per ogni rapporto interessato.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2015, art. 41: definizione e tipologie (Gazzetta Ufficiale).
- D.Lgs. 81/2015, art. 42: durata minima, forma scritta, principi generali.
- D.M. 12 ottobre 2015: standard formativi e PFI (schema allegato).
- Regioni e offerta formativa: competenze base/trasversali per II livello.
- Prassi INPS su esoneri I livello (circolari 70/2022, 87/2021) tramite sintesi Consiglio Nazionale CdL.