Conti esteri gestiti da S.O. di banche estere in Italia

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Esonero dal quadro RW e regime fiscale agevolato: le novità per i clienti di banche estere con stabili organizzazioni in Italia.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 75/E/25, ha fornito importanti chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle attività finanziarie detenute da clienti italiani presso conti esteri amministrati tramite stabili organizzazioni in Italia di banche estere. Il documento risponde a un'istanza di interpello presentata da una banca lussemburghese che intende operare in Italia attraverso una stabile organizzazione per offrire servizi di investimento.
Il caso: banca estera che opera con stabile organizzazione in Italia
La banca lussemburghese istante ha richiesto l'autorizzazione per aprire una stabile organizzazione (S.O.) in Italia al fine di offrire servizi di consulenza in materia di investimenti, ricezione e trasmissione ordini (RTO), collocamento e gestione di portafogli. I patrimoni dei clienti, principalmente persone fisiche, sarebbero depositati presso la sede della banca in Lussemburgo in appositi dossier (conti titoli), affiancati da conti correnti bancari per i flussi di denaro (conti liquidità).
La S.O. svolgerebbe un servizio di consulenza preliminare verso la clientela locale, identificando le loro esigenze per raccomandare i servizi più adeguati, con la sottoscrizione di contratti di gestione patrimoniale individuale (GPI) o di consulenza in materia di investimenti abbinata ai servizi di collocamento e ricezione e trasmissione ordini (Consulenza con RTO).
Nei contratti, specifiche clausole prevederebbero che la S.O. operi come sostituto/responsabile d'imposta nei confronti delle autorità fiscali italiane relativamente ai conti esteri, adempiendo agli obblighi di comunicazione e applicando tutte le imposte previste dalla normativa nazionale.
Gli adempimenti a carico della stabile organizzazione della banca estera
L'Amministrazione finanziaria, nel documento in commento, ha fornito una serie di indicazioni utili sulla situazione della stabile organizzazione in Italia della banca estera.
Regime del risparmio amministrato
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la S.O. può applicare il regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461/97 sul conto titoli detenuto all'estero presso la casa madre in Lussemburgo, quando il cliente stipula un contratto duraturo di consulenza con RTO o di GPI con la S.O. Questo è possibile poiché le stabili organizzazioni in Italia di banche estere sono incluse tra i soggetti che possono applicare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalle attività finanziarie.
Regime del risparmio gestito
Riguardo al regime del risparmio gestito, l'Agenzia ha ritenuto che il contratto di GPI proposto dalla banca possa consentire l'applicazione di tale regime fiscale, a condizione che tutte le attività finanziarie detenute nel conto titoli siano incluse nel portafoglio oggetto della gestione.
Esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i clienti
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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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