In uno scenario economico come quello attuale, le imprese si trovano sempre più di frequente ad operare in contesti di mercato globalizzati, intrattenendo rapporti commerciali con operatori economici esteri la cui regolazione può avvenire mediante l’utilizzo di valute diverse da quelle con cui viene tenuta la contabilità e redatto il bilancio d’esercizio.
Essendo necessario procedere alla contabilizzazione di queste operazioni in moneta di conto, che a norma del comma 6 dell’art. 2423, c.c. è rappresentata dall’euro, nasce il problema di scegliere il tasso di cambio da utilizzare per effettuare la conversione, sia nel momento della rilevazione iniziale che alla fine del periodo amministrativo, quando cioè occorre valutare le eventuali rimanenze generate da tali operazioni.
Pertanto, il trattamento contabile di attività e passività espresse in valuta estera, vale a dire in valuta diversa dall’euro, deve tener conto anche delle eventuali differenze di cambio (utili e perdite) che possono generarsi a seguito della conversione e che dipendono dalle oscillazioni che il valore delle valute può subire nel tempo, ed in particolare tra il momento in cui le operazioni sono effettuate e quello nel quale si ha il loro regolamento, o quando, nel caso di rimanenze, si chiude il bilancio.
Indice degli Argomenti
- Principio contabile OIC 26
- La definizione di operazioni in valuta estera e dei termini collegati
- Le regole per la classificazione delle operazioni in valuta estera e nel bilancio d’esercizio
- Schema di sintesi dei criteri di conversione delle poste in valuta estera
- Le informazioni da riportare in Nota Integrativa
Principio contabile OIC 26
Le regole per la corretta contabilizzazione delle operazioni, attività e passività espresse in valuta estera sono contenute nel principio contabile OIC 26, che fissa i criteri per la loro rilevazione (sia iniziale che successiva), valutazione e classificazione negli schemi di bilancio, nonché le relative e necessarie informazioni da indicare nella Nota Integrativa a completamento dell’informativa contabile espressa dai dati risultanti dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale.
Le disposizioni contenute nel principio contabile hanno carattere generale e si applicano alle società che redigono il bilancio, sia in forma ordinaria che abbreviata e semplificata, nel rispetto delle norme del Codice Civile, a meno che altri principi contabili non trattino in modo più specifico talune fattispecie relative alle attività, passività e operazioni in valuta estera. In tal caso, le società saranno tenute a rispettare queste particolari disposizioni ad integrazione o a rettifica di quelle generali fissate nell’OIC 26.
L’ultima edizione del principio è stata pubblicata dall’OIC a dicembre 2016 sostituendo quella precedente dell’agosto 2014, che a sua volta aggiornava la versione di maggio 2005.
Le ragioni che hanno indotto l’OIC ad elaborare e pubblicare una nuova edizione del principio contabile sulle operazioni, attività e passività in valuta estera sono legate alle novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico dal D. Lgs. n. 139/2015 (in attuazione della Direttiva 2013/34/UE sui bilanci d’esercizio e consolidati), che ha riformulato, tra le tante altre, molte disposizioni del Codice Civile che regolavano le poste in valuta estera, integrandole e in taluni casi operandone una modifica sostanziale. Si pensi, ad esempio, alle nuove disposizioni che al riguardo sono contenute negli artt. 2425, 2426 e 2427, rispettivamente relative al contenuto del Conto Economico, ai criteri di valutazione delle poste di bilancio e alle indicazioni da riportare in Nota Integrativa.
Nuove disposizioni sono inoltre state introdotte per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e in forma semplificata (art. 2435-ter c.c. – micro-imprese), soprattutto per le regole di classificazione di tali poste in bilancio e per quelle che attengono alle informazioni da riportare nella Nota Integrativa.
La definizione di operazioni in valuta estera e dei termini collegati
Secondo l’OIC 26, le operazione in valuta estera sono costituite da tutte quelle operazioni effettuate da una società espresse in una valuta diversa dall’euro, quali, a titolo d’esempio, l’acquisto o la vendita di beni o di servizi, i prestiti erogati oppure ricevuti o l’acquisto di beni strumentali.
Tali ed altri simili casi possono determinare l’iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie, per la cui definizione, secondo il comma 2 dell’art. 2426 c.c., occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea. A tale riguardo, lo IAS 21, che disciplina gli effetti derivanti dalle variazioni dei cambi delle valute estere, al par. 8 definisce come elementi monetari le “unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile”.
Sulla scorta di tale definizione, quindi, gli elementi monetari possono essere intesi come l’insieme delle attività e delle passività che comportano diritti all’incasso od obblighi di pagamento, a date future, di importi di denaro in valuta estera. Tali sono:
- i crediti e debiti;
- le disponibilità liquide;
- i ratei attivi e passivi;
- i titoli di debito.
Invece, gli elementi non monetari sono da intendersi, per esclusione, come l’insieme delle attività e delle passività che non comportano tali diritti ed obblighi, come nel caso di:
- immobilizzazioni materiali e immateriali;
- partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente;
- rimanenze;
- anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi;
- risconti attivi e passivi.
Utile ai fini della comprensione delle disposizioni sulle operazioni in valuta estera sono anche altre definizioni a loro, direttamente o indirettamente, legate, di cui l’OIC 26 ne dà una sommaria esplicitazione. Si tratta in particolare dei seguenti termini:
- moneta di conto: rappresenta la valuta con cui viene redatto il bilancio, che, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 2423, c.c., è l’euro. Quindi, il termine valuta estera si riferisce a qualsiasi valuta non espressa in euro;
- tasso di cambio: esprime il rapporto tra l’euro e una determinata valuta estera. Viene definito a pronti quando si riferisce ad operazioni che sono prontamente liquidabili in tempo reale o al massimo entro la giornata lavorativa successiva (anche definite come operazioni spot);
- differenza di cambio: indica la differenza, espressa sottoforma di utile o perdita su cambio, che può generarsi a seguito della conversione in moneta di conto (euro) di un certo numero di unità di una valuta estera effettuata mediante l’applicazione alle date di conversione di differenti tassi di cambio.
Tali termini, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, sono richiamati, oltre che dal principio contabile, anche dalle norme del Codice Civile che disciplinano le operazioni in valuta estera.
Le regole per la classificazione delle operazioni in valuta estera e nel bilancio d’esercizio
Società che redigono il bilancio in forma ordinaria
Per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, oltre che per quelle che lo redigono in forma abbreviata e semplificata, l’art. 2424 c.c. non prevede l’indicazione nello Stato Patrimoniale di specifiche voci in cui iscrivere le attività e le passività espresse in valuta diversa dall’euro. Anche l’OIC 26 manca nell’indicare quali voci del documento di bilancio siano interessate nell’accogliere le operazioni in valuta estera, limitandosi al riguardo solo ad operare un rinvio alle particolari indicazioni eventualmente contenute in altri principi contabili che regolano le diverse operazioni.
Quanto al Conto Economico, l’art. 2425 c.c. prevede che nella classe C) Proventi e oneri finanziari vadano indicati alla voce C17-bis) gli utili e le perdite su cambi, ovvero:
- gli utili e le perdite su cambi che sono effettivamente realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta incassate o pagate nell’esercizio (ad esempio, l’incasso di un credito o il pagamento di un debito);
- gli utili e le perdite su cambi non ancora realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora incassate o pagate alla data di chiusura dell’esercizio.
Gli utili e le perdite conseguenti alla conversione di operazioni in valuta estera rappresentano le differenze di cambio che emergono nei casi in cui si verificano variazioni tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell’operazione, oppure all’inizio dell’esercizio se è stata rilevata in precedenti esercizi, e quello alla data di chiusura del bilancio, vale a dire al momento in cui vengono effettuate le rilevazioni successive a quelle iniziali.
Inoltre, il comma 1 dell’art.2426 c.c, al numero 8- bis, dispone che “[…] l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”. La riserva cui fa riferimento il Codice Civile rientra nella voce VI. Altre riserve, distintamente indicate del Patrimonio Netto, e la denominazione che può essere utilizzata è “Riserva utili su cambi” o altra similare, purché distinta dalle altre ed idonea ad identificarne in modo immediato il contenuto.
Società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e in forma semplificata (art. 2435-ter c.c.- micro-imprese)
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, data la previsione di cui all’art. 2435-bis c.c., secondo cui “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”, valgono le indicazioni già illustrate per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria relativamente alla classificazione in bilancio degli utili e delle perdite su cambi.
Le medesime indicazioni valgono anche per le società che redigono il bilancio in forma semplificata, ovvero per le micro-imprese disciplinate dall’art. 2435-ter c.c.
Regole per le rilevazioni contabili
Le regole per la rilevazione iniziale delle operazioni in valuta estera sono contenute nel comma 2 dell’art. 2425-bis c.c., a norma del quale: “i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”.
In base a tale disposizione, le attività e le passività che derivano da un’operazione effettuata in valuta estera devono essere rilevate inizialmente in euro applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti (che rappresenta il “cambio corrente” cui si riferisce la norma) tra l’euro e la valuta estera in vigore alla data di effettuazione dell’operazione. Questa data è rappresentata dal momento nel quale si verificano le condizioni per la sua rilevazione contabile, disciplinate dai principi contabili che regolano le specifiche attività e passività. L’esempio citato al riguardo dall’OIC 26 riguarda i debiti finanziari contratti dalla società. In base alle indicazioni riportate nel principio contabile OIC 19, questi devono essere inizialmente rilevati quando sorge, in capo alla società, la relativa obbligazione.
Le regole per le rilevazioni successive al momento iniziale sono invece contenute al numero 8-bis dell’art. 2426 c.c., secondo cui “le attività e le passività monetarie in valuta, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.” Sulla base di questa disposizione, i criteri di conversione delle operazioni in valuta estera variano a seconda che le poste oggetto di rilevazione sia monetarie o meno.
Nel primo caso, le poste devono essere convertite al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, e i gli utili e le perdite su cambi che eventualmente dovessero conseguirne (che rappresentano le differenze di cambio) devono essere imputati al Conto Economico dell’esercizio, mentre l’eventuale utile netto va accantonato nella riserva di cui alla voce VI. Altre riserve, distintamente indicate del Patrimonio Netto.
Da un punto di vista procedurale, in base alle indicazioni fornite dall’OIC 26, il redattore del bilancio deve rispettare i seguenti step:
- procedere dapprima a valutare le singole poste sulla base dei criteri valutativi fissati dalla legge e dai relativi principi contabili nazionali;
- procedere successivamente ad effettuare la conversione in euro del risultato ottenuto a seguito delle valutazioni effettuate.
Quindi, seguendo l’esempio riportato nel principio contabile, in sede di redazione del bilancio, i crediti espressi in valuta estera devono essere prima valutati in base alle disposizioni dettate al riguardo dall’OIC 15 e successivamente convertiti al cambio in essere alla fine dell’esercizio. Dunque, valutazione e conversione rappresentano due momenti separati corrispondenti a due distinte componenti di bilancio: quella valutativa deve essere rilevata nella relativa voce di Conto Economico, mentre quella attinente alla conversione, come già a più riprese evidenziato, deve essere imputata, in base all’art. 2425 c.c., nella classe C) Proventi e oneri finanziari alla voce C17-bis) utili e perdite su cambi, che rappresentano la differenza relativa all’adeguamento del tasso di cambio.
Le poste non monetarie, invece, devono essere rilevate nello Stato Patrimoniale in base al tasso di cambio storico, cioè a quello vigente al momento del loro acquisto (rilevazione al costo di iscrizione iniziale), con la conseguenza che le differenze di cambio non saranno oggetto di autonoma e separata rilevazione contabile. Dunque, la contabilizzazione di questi elementi patrimoniali viene mantenuta al cambio storico al quale inizialmente sono stati iscritti in bilancio, senza allinearli ai cambi vigenti nel momento in cui viene redatto il bilancio.
Per tali poste, a fine esercizio si può tener conto del cambio a pronti solo ai fini della conversione di eventuali flussi finanziari futuri espressi in valuta estera per determinare il valore recuperabile (nel caso di immobilizzazioni materiali ed immateriali) o il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (nel caso delle attività iscritte nella’Attivo Circolante) e l’eventuale perdita di valore
Caso particolare dei lavori in corso su ordinazione
L’OIC 26 analizza, tra gli altri, un caso particolare che merita di essere analizzato. Si tratta dei lavori in corso su ordinazione espressi in valuta estera, per i quali, ai fini della conversione in moneta di conto, valgono le seguenti considerazioni:
- gli anticipi e gli acconti in valuta diversa dall’euro vanno contabilizzati al cambio storico, ovvero al cambio in vigore nel momento in cui sono incassati. La ragione di questo trattamento di conversione risiede nel fatto che essi non sono debiti monetari, ma debiti nascenti a fronte di prestazioni da effettuare o già effettuate ma non ancora fatturate in via definitiva;
- nel caso in cui, per le rimanenze legate ai lavori in corso su ordinazione, venga applicato il metodo della commessa completata, i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti solo all’atto della conclusione dei lavori, e le rimanenze vengono valorizzate al costo di produzione. Si tratta, quindi, di poste non monetarie da rilevare in base alla regola generale del cambio storico;
- nel caso in cui, per le rimanenze legate ai lavori in corso su ordinazione, venga applicato il metodo della percentuale di completamento, la valutazione avviene sulla base del corrispettivo contrattuale previsto, vale a dire in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. La quota di corrispettivo che matura per competenza in ciascun esercizio per cui dura l’intera commessa può essere dunque, secondo l’OIC 26, assimilato ad un credito e quindi trattato come una posta monetaria. Pertanto, le rimanenze legate ai lavori in corso vengono rilevate in base alla regola del cambio a pronti vigente alla data di riferimento del bilancio.
Schema di sintesi dei criteri di conversione delle poste in valuta estera
Di seguito si riporta uno schema di riepilogo dei vari criteri di conversione da applicare nelle valutazioni successive delle poste di bilancio espresse in valuta estera:
- POSTE MONETARIE
VOCI DI BILANCIO IN VALUTA ESTERA | CAMBIO DA UTILIZZARE |
Disponibilità liquide | Cambio a pronti di fine esercizio |
Crediti iscritti nell’attivo circolante | “ |
Lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della percentuale di completamento | “ |
Titoli di debito iscritti nell’attivo circolante | “ |
Crediti iscritti nell’attivo immobilizzato | “ |
Titoli di debito iscritti nell’attivo immobilizzato | “ |
Debiti | “ |
Fondi per rischi ed oneri | “ |
Ratei attivi e passivi | “ |
- POSTE NON MONETARIE
VOCI DI BILANCIO IN VALUTA ESTERA | CAMBIO DA UTILIZZARE |
Rimanenze di magazzino | Cambio storico(cambio a pronti solo per la stima del valore recuperabile o di realizzazione) |
Lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della commessa completata | “ |
Partecipazioni iscritte nell’attivo circolante | “ |
Risconti attivi e passivi | “ |
Anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi | “ |
Immobilizzazioni materiali e immateriali | “ |
Partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato e valutate al costo | “ |
Partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato e valutate con metodo del patrimonio netto | Criteri di traduzione del bilancio in valuta (cfr. OIC 17) |
Le informazioni da riportare in Nota Integrativa
Società che redigono il bilancio in forma ordinaria
Per le società tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria, l’art. 2427, co. 1, prevede che vengano inserite in Nota Integrativa, a completamento dei dati contabili esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale, una serie di informazioni relative alle poste espresse in valuta estera. In particolare, per le operazioni, attività e passività in valuta diversa dall’euro, il redattore del bilancio deve aver cura di indicare:
- “i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (n. 1);
- “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, […] la formazione e le utilizzazioni” (n. 4);
- “eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio” (n. 6-bis);
- “le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi” (7-bis).
Società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., le informazioni relative alle poste in valuta estera da riportare nella Nota Integrativa sono molto più scarne, limitandosi solo a quelle indicate al n. 1, co.1, art. 2424 c.c., ovvero ai “i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”
Società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-ter c.c.)
Il comma 2 dell’art. 2435-ter c.c, che disciplina le micro-imprese, dispone per queste l’esonero, tra gli altri, anche dalla redazione della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dall’art. 2427 cod. civ., riguardanti l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale e l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci. In caso contrario, con riferimento alle informazioni relative alle poste espresse in valuta estera, saranno tenute a redigere la Nota Integrativa secondo quanto disposto per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, indicando dunque solo le informazioni richieste dal n. 1, co.1, art. 2424 c.c.