La Legge n. 15/25 (di conversione del D.L. n. 202/24 c.d. decreto Milleproroghe) prevede la proroga dei termini di pubblicazione delle delibere di approvazione dei regolamenti IMU per l’anno 2024. Si tratta di una deroga rispetto ai termini ordinari previsti dall’art. 1, co. 762 e 767 della Legge n. 160/19. Pertanto, i contribuenti sono chiamati ad effettuare un’attività di verifica delle delibere ed in caso, provvedere al versamento del conguaglio entro il prossimo 28 febbraio. In caso di pagamento effettuato in eccesso, invece, è possibile presentare apposita istanza di rimborso.
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Saldo IMU 2024 con conguaglio entro il 28 febbraio
Solitamente, per il pagamento dell’imposta municipale sugli immobili sono previste due scadenze, una fissata solitamente al 16 giugno, a titolo di acconto, e una fissata al 16 dicembre di ogni anno a titolo di saldo. Il decreto Milleproroghe 2025 porta ora con sé un nuovo termine ai fini IMU da segnare sul calendario: il 28 febbraio 2025 (per il conguaglio). Questa data però non riguarderà tutti.
Si tratta, infatti, di una sanatoria (già proposta anche lo scorso anno) per le delibere comunali tardive. Si stima che possa interessare oltre 200 comuni nei quali, per il mancato rispetto delle scadenze per la pubblicazione delle delibere con le nuove aliquote, il saldo si calcolerà sulla base dei valori già applicati per lo scorso anno. L’esigenza di un conguaglio aggiuntivo si fonda sul rischio in molte amministrazioni che ci potesse essere un ammanco di cassa. In caso di rialzo delle aliquote, infatti, i municipi avrebbero rischiato di incassare l’imposta ancora sulla base delle vecchie aliquote.
Conguaglio IMU 2025: chi riguarda
Il co. 2-bis dell’art. 1 del Milleproroghe prevede che sono considerate tempestive, e dunque regolari, per la determinazione dell’IMU dovuta per l’anno 2024, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU che risultano:
- Inserite nella sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2024, al posto del 14 ottobre;
- Pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 7 febbraio 2025, al posto del 28 ottobre 2024.
Tale disposizione deroga all’articolo 15-ter del Decreto Legge n. 201/11 e all’articolo 1, commi 762 e 767 della Legge n. 160/19.
La disposizione, successivamente, chiarisce invece che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 2-bis (entro il 7 febbraio 2025) e quella versata ai sensi dell’articolo 1, comma 762 della Legge n. 160/2019 (entro il 28 ottobre 2024) è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2025. Il pagamento può essere effettuato mediante modello F24, bollettino postale o tramite piattaforma PagoPA.Â
Cosa succede se il versamento è eccedente al dovuto
Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto agli interessati secondo le regole ordinarie. Nel caso il contribuente è chiamato a presentare al Comune apposita istanza, entro cinque anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Nel caso il Comune deve provvedere al rimborso entro il termine previsto dall’art. 1, co. 164, Legge n. 296/06, pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. In caso di inerzia, è possibile ricorrere contro il rifiuto tacito del rimborso dopo il novantesimo giorno dalla data di presentazione della domanda (ex art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 546/92).
Come verificare se occorre pagare il conguaglio IMU a febbraio
Per sapere se si sta correndo il rischio di dover pagare l’IMU entro la scadenza del 28 febbraio 2025 basta collegarsi alla pagina del Dipartimento delle Finanze e inserire il nome del Comune, nella pagina seguente si deve inserire l’anno 2024 e a questo punto il sistema restituisce la delibera pubblicata in pdf. In questo caso non c’è da preoccuparsi, il Comune ha fatto il suo dovere e non verrà a chiederci nulla.
Alle delibere interessate dalla normativa, presumibilmente, verrà apposta l’annotazione relativa al 2024. In particolare, le casistiche possibile sono le seguenti:
- Efficacia ex art. 1, co. 72, Legge n. 213/23, nel caso in cui il Comune abbia ottemperato all’obbligo di caricamento della delibera entro il 30 novembre 2024;
- Inefficace ex art. 1, co. 72 Legge n. 213/23, qualora il Comune non abbia operato nei termini ordinari previsti.
Nella speranza che qualche amministrazione comunale invii una comunicazione agli interessati con i conteggi corretti del conguaglio dovuto, ricordiamo senza applicazione di sanzioni o interessi, è comunque bene consultare il sito internet del Comune in cui si trova l’immobile o contattare direttamente l’ufficio tributi.
Conguaglio IMU: come potrebbe aumentare
Quale importo potrebbero ritrovarsi alcuni malcapitati proprietari di immobili? Per capire come fare i conti possiamo riprendere un esempio pratico tratto da Altroconsumo. L’esempio prende a riferimento una casa che ha una rendita catastale di 750 euro, che non è affittata e che non ha diritto a sconti deliberati dal Comune in cui si trova. La base imponibile su cui si calcola l’IMU è di 126.000 euro.
Ipotizziamo che il Comune non avesse deliberato in tempo e che applicasse l’aliquota base dello 0,86%. Con la nuova chance questa amministrazione decide di applicare l’aliquota dell’1,06%. Il contribuente, proprietario della casa si troverà nella seguente situazione:
- Entro il 16 giugno ha pagato 542 euro di acconto IMU;
- Il 18 dicembre ha pagato il saldo di 542 euro;
- A febbraio deve versare il conguaglio di altri 252 euro.
Ovviamente il conguaglio dipende moltissimo dalla rendita catastale e dall’aliquota già applicata.
Conclusioni
In definitiva il conguaglio del 28 febbraio 2025 non interesserà tutti i contribuenti tenuti solitamente al pagamento dell’IMU. Occorrerà capire se il comune presso cui è ubicato l’immobile rientra tra quelli che hanno aggiornato le aliquote. Gli interessati non saranno comunque avvisati dal comune ma saranno gli stessi a doversi informare.
Sul punto si era ipotizzata una possibile violazione dei principi dell’art. 3 dello Statuto dei diritti del Contribuente. Tuttavia, in risposta al question time n. 5-01782 del 9 gennaio 2024, tale disposizione risulterebbe non violata in relazione al fatto che non si tratta di un nuovo adempimento, ma piuttosto, di un mero conguaglio di un adempimento già previsto in via ordinaria.