Congedo parentale 2026: le nuove disposizioni per la malattia dei figli

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Dal 2026 cambiano i termini per la fruizione del congedo parentale. Ciascun genitore, alternativamente, avrà il diritto di astenersi dal lavoro non più per 5 giorni l’anno ma per 10 e nel caso in cui i figli abbiano tra i 3 e i 14 anni.

I genitori lavoratori dipendenti possono usufruire di un periodo di astensione dal lavoro e beneficiare di un’indennità calcolata in base al valore dello stipendio percepito. Il congedo parentale potrà essere richiesto fino ai 14 anni del figlio, non più fino ai 12 anni. Il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, diverso quindi dal congedo obbligatorio di maternità o paternità, e spetta complessivamente per 10 mesi considerando entrambi i genitori. Il limite può estendersi a 11 mesi qualora il padre decida di utilizzarne almeno 3, in modo continuativo o frazionato.

L’obiettivo del governo è quello di fornire supporto nella cura del bambino nei suoi primi anni di vita.

Congedo parentale 2026: le novità

Il congedo parentale, a differenza del congedo obbligatorio di maternità o paternità, consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro. La misura prevede il riconoscimento di un’indennità erogata successivamente alla presentazione di una domanda all’INPS.

Durante il congedo parentale si riceve un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, con l’eccezione dei primi 3 mesi che vengono coperti all’80% dello stipendio se utilizzati entro i primi sei anni di vita del bambino e dopo la conclusione del periodo di congedo obbligatorio.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 viene esteso il periodo entro il quale i genitori possono richiedere i giorni di astensione dal lavoro indennizzati. Nel 2025 il congedo parentale era rivolto ai genitori, lavoratori dipendenti, che lo richiedevano entro i primi 12 anni di vita del figlio o della figlia. Dal 2026, potrà essere fruito fino ai 14 anni del bambino o della bambina o dall’adozione.

La novità trova applicazione per tutte le forme di congedo previste dalla normativa, quindi anche ai casi di disabilità o per quel che riguarda il congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione.

A chi spetta il congedo parentale INPS?

L’indennità prevista dal congedo parentale spetta a tutti i genitori lavoratori dipendenti, sia del privato sia del settore pubblico, inclusi i lavoratori naviganti, marittimi e dell’aviazione civile, ex IPSEMA.

Sono esclusi i genitori:

  • con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori a domicilio.

Il congedo parentale spetta anche ai lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari.

Per i lavoratori e le lavoratrici autonome, è possibile beneficiare di un particolare congedo con una durata massima di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o della bambina oppure dall’ingresso in famiglia.

Durata

Il congedo parentale INPS spetta ai genitori in costanza di rapporto di lavoro, i quali possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di massimo 10 mesi, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi. L’astensione al lavoro può essere richiesta fino ai 14 anni d’età del figlio o dall’ingresso in famiglia (fino alla maggiore età).

In ogni caso, la madre lavoratrice può beneficiare di un periodo non superiore a 6 mesi, oltre alla maternità, il padre lavoratore può richiedere un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi.

Il genitore, madre o padre con affidamento esclusivo, ha diritto a un periodo continuativo o frazionato che può arrivare fino a 11 mesi.

Il congedo spetta al padre lavoratore dipendente anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre e anche se la stessa non lavora. E’ sempre possibile richiedere il congedo frazionato ad ore.

Come fare domanda?

Coloro che intendono beneficiare dei periodi di congedo parentale INPS devono inviare un’apposita domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo richiesto. Se la domanda viene presentata successivamente verranno pagati solo i giorni dopo la data della richiesta.

Per inoltrare la domanda è necessario utilizzare il servizio online sul sito dell’INPS, accedendo con credenziali SPID (almeno di 2 livello), CIE o CNS.

In alternativa, la richiesta si può presentare presso enti di patronato e intermediari abilitati oppure tramite il contact center, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro.

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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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