L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 217/2025 chiarisce che il regime di neutralità europeo non si applica quando solo una delle partecipazioni conferite integra effettivamente il controllo societario.
La neutralità fiscale nei conferimenti transfrontalieri rappresenta uno degli strumenti più strategici per le operazioni di riorganizzazione societaria internazionale. La recente risposta a interpello n. 217/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha però chiarito aspetti cruciali che possono trasformare un’operazione apparentemente neutrale in un evento tassabile, con conseguenze fiscali significative per società e soci.
Il regime europeo di neutralità, disciplinato dagli articoli 178 e 179 del TUIR, consente di differire la tassazione delle plusvalenze nei conferimenti di partecipazioni tra Stati membri UE. Tuttavia, l’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria sui conferimenti simultanei impone una rilettura completa dei requisiti applicativi, soprattutto quando più soggetti conferiscono contemporaneamente le proprie partecipazioni.
Indice degli argomenti
Il quadro normativo dei conferimenti transfrontalieri
Il regime di neutralità fiscale per i conferimenti intracomunitari trova la sua disciplina negli articoli 178 e 179 del TUIR, che recepiscono la direttiva europea 2009/133/CE relativa al regime fiscale comune per operazioni di riorganizzazione tra società di Stati membri diversi.
L’articolo 178, comma 1, lettera e) del TUIR stabilisce che il regime di neutralità si applica quando ricorrono specifiche condizioni cumulative. Si tratta del rispetto contemporaneo di tre requisiti essenziali, come chiarito dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa consolidata.
Requisito della residenza differenziata
Il primo requisito impone che la società conferitaria risieda in uno Stato comunitario diverso rispetto a quello del soggetto conferito. Questo elemento garantisce la natura transfrontaliera dell’operazione e giustifica l’applicazione del regime europeo anziché di quello nazionale.
Nel caso analizzato dalla risposta 217/2025, questo requisito risultava pienamente soddisfatto: Alfa2 Francia (conferitaria francese) acquisiva partecipazioni in Alfa Italia (società italiana), configurando chiaramente una operazione intracomunitaria.
Requisito del controllo societario
Il secondo requisito, particolarmente critico, prevede che la società conferitaria acquisisca o integri il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile, oppure incrementi la percentuale di controllo già detenuta in virtù di obblighi legali o vincoli statutari.
La nozione di controllo comprende:
- Maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
- Voti sufficienti per esercitare influenza dominante nell’assemblea ordinaria
- Influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali
Requisito della residenza italiana
Il terzo requisito stabilisce che almeno uno dei soggetti partecipanti allo scambio sia residente nel territorio italiano, oppure che la partecipazione scambiata sia relativa a una stabile organizzazione italiana.
Analisi critica della risposta AdE n. 217/2025
La risposta a interpello n. 217/2025 ha affrontato una complessa operazione di riorganizzazione che prevedeva conferimenti simultanei da parte di due soggetti diversi: Alfa Francia (residente francese) e Beta S.p.A. (residente italiana).
L’operazione prevedeva che Alfa Francia conferisse il 53,96% di Alfa Italia e Beta conferisse il 26,05% della stessa società, entrambi a favore di Alfa2 Francia, che già deteneva il 19,99% acquisito precedentemente. Il conferimento simultaneo avrebbe dovuto trasferire il controllo totalitario di Alfa Italia alla società francese.
Il principio della valutazione separata
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito un principio interpretativo fondamentale: nei conferimenti simultanei, ogni conferimento deve essere valutato separatamente per verificare il rispetto dei requisiti di neutralità, anche quando l’operazione avviene con un unico atto.
Secondo questa interpretazione, il controllo di Alfa Italia veniva trasferito esclusivamente attraverso il conferimento della partecipazione detenuta da Alfa Francia (53,96%), mentre il conferimento di Beta (26,05%) non integrava i requisiti per la neutralità fiscale.
La conseguenza pratica è che solo il conferimento realizzativo (quello di Beta, soggetto residente) non beneficia della neutralità fiscale e genera plusvalenze tassabili, mentre potenzialmente il conferimento del soggetto non residente (Alfa Francia) potrebbe teoricamente rientrare nel regime agevolato.
Il requisito dell’obbligo legale o vincolo statutario
Un aspetto cruciale della decisione riguarda l’assenza di un obbligo legale o vincolo statutario che richiedesse il conferimento della partecipazione di Beta per incrementare la percentuale di controllo in Alfa Italia. L’Agenzia ha evidenziato come tale conferimento si inserisse nel complessivo progetto di riorganizzazione del gruppo finalizzato alla semplificazione strutturale e al rafforzamento patrimoniale, senza essere connesso a specifiche prescrizioni normative o statutarie.
La direttiva 2005/19/CE, citata nella risposta, chiarisce che la definizione di scambio di azioni comprende ulteriori acquisizioni necessarie per ottenere il controllo totale della società destinataria, ma solo quando tali acquisizioni derivino da specifici obblighi o vincoli predeterminati.
Criticità interpretative e rischi operativi
La posizione dell’Agenzia delle Entrate solleva significative criticità interpretative che impattano sulla pianificazione delle operazioni di riorganizzazione transfrontaliera.
Contrasto con la prassi domestica
La valutazione separata dei conferimenti simultanei contrasta con la prassi consolidata per i conferimenti domestici ex articolo 177 del TUIR, dove l’Amministrazione aveva sempre considerato unitariamente i conferimenti simultanei (si veda l’interpello n. 314/2020).
Questa divergenza interpretativa crea incertezza applicativa e rende più complessa la pianificazione delle operazioni di gruppo, specialmente quando coinvolgono società di diversi Stati membri.
La giurisprudenza amministrativa aveva inoltre chiarito che il regime si applicava anche quando uno dei conferenti trasferiva una partecipazione di controllo e altri conferenti conferivano partecipazioni di minoranza, come confermato dalla risposta a interpello n. 954-739/2006.
Impatto sulla pianificazione fiscale
Le società che intendono strutturare operazioni di riorganizzazione transfrontaliera devono ora prestare particolare attenzione alla verifica della sussistenza effettiva dei requisiti per l’applicazione del regime di neutralità fiscale. Non è sufficiente che l’operazione nel suo complesso determini l’acquisizione del controllo, ma è necessario che ciascun conferimento contribuisca sostanzialmente a tale risultato.
La valutazione deve considerare la posizione partecipativa già detenuta dalla conferitaria e verificare se il singolo conferimento sia effettivamente necessario per l’acquisizione o l’integrazione del controllo, oppure se derivi da obblighi legali o vincoli statutari specifici.
Rischio di doppia imposizione
La valutazione separata può generare situazioni di doppia imposizione economica, dove lo stesso incremento di valore viene tassato in capo a diversi soggetti, contraddicendo la ratio del regime europeo di eliminare gli ostacoli fiscali alla mobilità dei capitali.
Valutazione di Regimi Alternativi
Le società dovrebbero considerare regimi fiscali alternativi come quello previsto per le fusioni transfrontaliere o per i conferimenti domestici seguiti da operazioni di riorganizzazione interne.
In alcuni casi, la cessione delle partecipazioni seguita da conferimento del corrispettivo può risultare più efficiente dal punto di vista fiscale complessivo, specialmente quando sono applicabili regimi di participation exemption.
Aspetti procedurali e documentali
L’istanza di interpello analizzata evidenzia l’importanza di una documentazione completa che giustifichi le ragioni economiche dell’operazione e dimostri la sussistenza dei requisiti normativi per l’applicazione del regime agevolativo.
Valutazione delle ragioni extra-fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha preso atto delle motivazioni di semplificazione aziendale e rafforzamento patrimoniale addotte dalla società istante, ma ha comunque negato l’applicazione del regime di neutralità in base all’analisi tecnica dei requisiti normativi. Questo approccio conferma che le ragioni economiche valide non sono sufficienti se mancano i presupposti formali previsti dalla normativa.
La presenza di valide ragioni extra-fiscali rimane comunque fondamentale per evitare contestazioni sotto il profilo dell’abuso del diritto, anche quando l’operazione non può beneficiare del regime di neutralità fiscale.
Impatto sulla pianificazione fiscale
Le società devono ora considerare che conferimenti simultanei apparentemente unitari possono essere valutati separatamente dall’Amministrazione finanziaria, con possibili conseguenze sulla qualificazione fiscale dell’operazione. Questa evoluzione interpretativa richiede una maggiore attenzione nella strutturazione delle operazioni e nella valutazione dei relativi impatti fiscali.
Evoluzione del quadro normativo
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto modifiche significative agli articoli 178 e 179 del TUIR, rendendo necessario un aggiornamento dell’approccio interpretativo alle operazioni di riorganizzazione intracomunitaria. Le società dovranno valutare attentamente come le nuove disposizioni possano influire sulla qualificazione fiscale delle operazioni programmate.
L’evoluzione normativa potrebbe comportare una maggiore flessibilità nell’applicazione del regime di neutralità fiscale, ma sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria per comprendere pienamente le implicazioni operative delle modifiche introdotte.
Consulenza fiscale online
La risposta a interpello n. 217/2025 segna un’evoluzione significativa nell’interpretazione del regime di neutralità fiscale per i conferimenti simultanei di partecipazioni intracomunitarie. L’approccio dell’Agenzia delle Entrate, che prevede l’analisi separata dei singoli conferimenti costituenti l’operazione simultanea, richiede una maggiore attenzione nella strutturazione di operazioni di riorganizzazione transfrontaliera.
Le imprese che programmano operazioni di riorganizzazione societaria devono valutare attentamente i requisiti normativi per l’applicazione del regime agevolativo, considerando non solo gli obiettivi economici dell’operazione ma anche la sua qualificazione fiscale sotto il profilo tecnico-giuridico.
La complessità delle valutazioni richieste e l’evoluzione interpretativa della normativa rendono indispensabile l’assistenza di consulenti fiscali specializzati che possano guidare le società nella pianificazione e nell’esecuzione di operazioni di riorganizzazione conformi alla normativa vigente.
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Fonti normative e di prassi
- Articoli 178 e 179 del TUIR
- Articolo 2359 del Codice Civile
- Direttiva 2009/133/CE
- Direttiva 2005/19/CE
- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 217/2025
- D.Lgs. 192/2024
- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 314/2020
- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 954-739/2006