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Conferimento a realizzo controllato: come funziona

Guida all'applicazione del regime fiscale del realizzo controllato di cui all'articolo 175, comma 1, del TUIR per il conferimento di partecipazioni. Determinazione del valore del conferimento ed operazione in neutralità fiscale.

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L’operazione di conferimento di partecipazioni è un importante strumento giuridico da utilizzare in caso di riorganizzazione delle strutture dei gruppi (es. creazione di una holding), ma anche in contesti di acquisizioni societarie. In caso di conferimento di partecipazioni tra imprese, l’art. 175 co. 1 del TUIR consente di considerare come valore di realizzo del conferimento “quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario“. Ai fini della determinazione del componente positivo di reddito realizzato dal soggetto conferente, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione viene contrapposto al valore contabile più elevato tra:

  • Quello attribuito nella contabilità del soggetto conferente alla partecipazione ricevuta in cambio del conferimento;
  • Quello attribuito nella contabilità del soggetto conferitario alla partecipazione conferita.

In questo articolo tutte le informazioni utili per comprendere e sfruttare i vantaggi legati al conferimento di partecipazioni a realizzo controllato. Regime di cui all’articolo 175, comma 1 del TUIR, per gli enti che realizzano redditi di impresa.

Come funziona il regime del realizzo controllato?

Il regime di realizzo controllato ex art. 175 comma 1 del TUIR consente di considerare come valore di realizzo del conferimento il valore attribuito in bilancio alle partecipazioni ricevute (conferite). L’applicazione del regime del realizzo controllato è limitata “conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”.

Deve trattarsi di conferimenti di partecipazioni “effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali”. Questo implica che, ai fini della determinazione del componente positivo di reddito realizzato dal soggetto conferente, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione viene contrapposto non già al valore normale della partecipazione stessa, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, bensì al valore contabile più elevato tra:

  • Quello attribuito nella contabilità del soggetto conferente alla partecipazione ricevuta in cambio del conferimento;
  • Quello attribuito nella contabilità del soggetto conferitario alla partecipazione conferita

Si parla di “realizzo controllato” proprio perché le parti del conferimento hanno la possibilità di “controllare”, mediante le scelte che operano sul piano contabile, l’entità del presupposto imponibile che il conferimento determina in capo al conferente. Si tratta di un regime che dipende dal comportamento di entrambi i soggetti coinvolti.

L’art. 175 del TUIR ci dice che:

CONFERENTESoggetto residente titolare di reddito di impresa
CONFERITARIOSoggetto residente, titolare di reddito di impresa che, stante il tipo di operazione deve essere una società.
CONFERITASoggetto che deve avere un organo assembleare e che deve essere società di capitali, anche non residente (C.M. 320/E/1997);

Conferimento di partecipazioni in continuità di valori contabili

Nel caso di conferimento di partecipazioni effettuato in continuità di valori contabili l’applicazione del regime di cui all’art. 175 comma 1 del TUIR ha l’effetto di determinare in capo al soggetto conferente un presupposto imponibile pari a zero. Quindi, sostanzialmente una neutralità fiscaledi fatto” dell’operazione.

Ma cosa si intende per neutralità fiscale dell’operazione?

In questo caso si intende un conferimento di partecipazioni societarie con iscrizione della partecipazione conferita e di quella ricevuta in cambio, nelle rispettive contabilità, per un valore contabile pari a quello cui risultava iscritta ante conferimento la partecipazione conferita nella contabilità del soggetto conferente. Il tutto, relativamente a una partecipazione il cui costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente coincide con il suo valore di iscrizione contabile. Soltanto al verificarsi di questi presupposti si realizza un conferimento in neutralità fiscale.

Conferimento di partecipazioni non neutrale fiscalmente

Può accadere il caso in cui l’iscrizione contabile delle partecipazioni ricevute in cambio o di quelle conferite avvenga per un valore superiore a quello per cui risultavano iscritte in campo al conferente. Allo stesso modo può capitare che, nonostante l’iscrizione contabile sia avvenuta in continuità di valori, esistesse a monte in capo al conferente un disallineamento tra il minor costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e il suo maggior valore di iscrizione contabile. In questi casi all’interno del regime del realizzo controllato non riesce a formarsi un conferimento in neutralità fiscale. Sostanzialmente, l’applicazione del regime di cui all’art. 175, comma 1 del TUIR determina l’emersione di un componente positivo di reddito di impresa in capo al conferente. Tale componente di reddito è imponibile:

  • Soltanto nella misura del 5%, se il conferente è un’impresa soggetta a IRES;
  • Soltanto nella misura del 58,14%, se il conferente è una impresa soggetta a IRPEF.

Questa fattispecie (di minor imponibilità) si applica qualora la partecipazione conferita abbia i requisiti per l’applicazione della participation exemption (di seguito “PEX“) di cui all’art. 87 del TUIR. Giova per altro sottolineare che la percentuale di imponibilità del 58,14% si applica agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi del DM 26 maggio 2017. Per gli atti di realizzo posti in essere prima del 1° gennaio 2009, la percentuale di imponibilità era il 40% (DM 2 aprile 2008). Mentre, per quelli posti in essere dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2017, era il 49,72%.

Conferimento di partecipazioni con realizzo controllato e minusvalenze

La relazione illustrativa al previgente art. 3 del D.Lgs. n. 358/1997 (trasfuso nell’attuale art. 175 del TUIR) ha chiarito sin dal principio che:

“esulano dall’articolo in questione, che si riferisce alle «plusvalenze», i criteri di determinazione delle minusvalenze, che rimangono pertanto quelli ordinari; per ottenere la deduzione di una minusvalenza non appaiono infatti sufficienti le mere valutazioni operate dalla conferitaria, ma occorre che il valore di perizia sia inferiore al valore contabile dell’azienda, ai sensi dell’art. 9 del TUIR”.

In altre parole, le minusvalenze e i componenti negativi di reddito in genere “da realizzo controllato” sono indeducibili. Questo, in quanto il regime di realizzo controllato deroga al criterio del valore normale ai fini della possibilità di “controllare” l’entità del componente positivo di reddito realizzato. Questo, fino ad arrivare ad azzerarlo, ma senza spingersi fino al punto che dalla deroga possano addirittura emergere componenti negativi di reddito che, a valore effettivi, non sussistono. Come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38/2012, quanto precede vale anche con riferimento ai conferimenti di partecipazioni di controllo in “regime controllato” ex art. 177 comma 2 del TUIR.

Realizzo controllato e partecipazioni di controllo

Dal punto di vista oggettivo, il regime di realizzo controllato può applicarsi ai conferimenti che hanno per oggetto partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. Per quanto concerne le partecipazioni di controllo, il rinvio all’intero art. 2359 c.c. implica che non rilevi soltanto l’ipotesi del controllo di diritto ai sensi del n. 1) del comma 1 dell’art. 2359 c.c. (come avviene nel caso del regime di realizzo controllato ex art. 177 comma 2 del TUIR), ma anche quella del controllo di fatto ai sensi dei nn. 2) e 3) del comma 1 dell’art. 2359 c.c.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 2359 c.c., ai fini della verifica della sussistenza del controllo di diritto o del controllo di fatto “assembleare” si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Mentre, non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Per quanto concerne le partecipazioni di collegamento, l’art. 2359 comma 3 c.c. stabilisce che sono considerate collegate le società sulle quali il socio esercita una influenza notevole. Essa la si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Controllo di fatto extra-assembleare

Detto questo, si rileva come la prassi dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 320/E/1997, § 1.3.1) ritenga che il requisito del controllo e del collegamento vada rinvenuto con riguardo alla partecipazione oggetto dell’operazione. Pertanto, il requisito deve considerarsi escluso dall’ambito di applicazione del regime nel conferimento di una partecipazione che di per sé non attribuisce nell’assemblea della partecipata:

  • Né il controllo di diritto (n. 1 dell’art. 2359 comma 1 c.c.);
  • Né il controllo di fatto (n. 2 dell’art. 2359 comma 1 c.c.);
  • E nemmeno l’influenza notevole (art. 2359 comma 3 c.c.).

Questo, a nulla rilevando l’eventuale “controllo di fatto extra-assembleare” esercitato in forza di altre circostanze diverse dalla disponibilità di voti in assemblea.

Conferimento di partecipazioni parziale in caso di controllo

Quando questo pre-requisito risulta verificato può determinarsi l’applicabilità della disciplina anche ai casi in cui il soggetto conferente conferisce solo una parte della partecipazione di controllo che possiede. Questa parte, pur non configurandosi di per sé stessa come partecipazione di controllo, determina il trasferimento del controllo dal soggetto conferente alla società conferitaria, in ragione della partecipazioni da questa già possedute.

Controllo e collegamento

In merito al rispetto di controllo e collegamento occorre tenere in considerazione che:

  • Chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una partecipazione ed il requisito di controllo o collegamento deve essere esercitato interamente attraverso la partecipazione;
  • Il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della cessione;
  • Per effetto della cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente il collegamento;
    Nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta può anche non essere oggettivamente una quota di controllo. Purché mediante essa il cessionario acquisisca il controllo;
  • Nel caso di partecipazioni di collegamento, invece, la quota ceduta deve essere anche oggettivamente di collegamento.

I requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna operazione.

Realizzo controllato e soggetti residenti in Italia

Dal punto di vista soggettivo, invece, il regime di “realizzo controllato” ex art. 175 comma 1 del TUIR può applicarsi ai conferimenti “effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali”. Se dunque il soggetto conferente o il soggetto conferitario non sono residenti in Italia, l’applicabilità dell’art. 175 comma 1 del TUIR è già per questo motivo preclusa.

La residenza in Italia sia del soggetto conferente che del soggetto conferitario non basta però a garantire il diritto all’applicazione del regime di realizzo controllato ex art. 175 comma 1 del TUIR, posto che la norma richiede anche che il conferimento sia effettuato nell’esercizio di impresa. Ciò preclude l’applicazione del regime a quei conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento che vengono ad esempio effettuati da un conferente persona fisica che non esercita attività di impresa o che, pur esercitandola, possiede la partecipazione oggetto del conferimento come bene non relativo all’impresa.

Natura giuridica della conferitaria

Nessun paletto viene posto invece dalla norma con riguardo alla natura giuridica del soggetto conferitario residente. Ragione per cui, ove sussistano gli altri presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione della speciale disciplina, il regime di realizzo controllato ex art. 175 comma 1 del TUIR risulta applicabile non solo ai conferimenti in favore di società conferitarie di capitali, ma anche ai conferimenti in favore di società conferitarie di persone.

Esercizio di imprese commerciali

La società conferente deve essere una società che esercita attività commerciale. Il dubbio potrebbe sorgere se ad effettuare il conferimento è una holding passiva. La risposta deve ritenersi possibile guardando a quanto ha affermato l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 69/E/2016 e risposta 460/2019), in relazione all’art. 166-bis dove ha indicato che l’esercizio di impresa commerciale deve intendersi riferito a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa secondo l’ordinamento domestico a prescindere dall’attività concretamente svolta dai medesimi.

Realizzo controllato anche per lo scambio di partecipazioni non di controllo

L’art. 177 co. 2 del TUIR, invece, regola oggi le ipotesi di scambi di partecipazioni a mezzo conferimento con la seguente lettera: “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile , ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento“.

Il comma 11-bis del D.L. n. 58/2019 ha esteso l’applicazione del comma 2 dell’art. 177 del TUIR (conferimento o permuta di partecipazioni di controllo a realizzo controllato) alle operazioni di conferimento (o permuta) di partecipazioni nelle quali si realizzino congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. Le partecipazioni conferite rappresentino una percentuale di diritti di voto in assemblea superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%. Le percentuali che si riducono rispettivamente al 2% e al 5% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati;
  2. Le partecipazioni siano conferite in società esistenti o di nuova costituzione che siano interamente partecipate dal conferente (es il caso di una holding personale).

Questa disposizione, di cui al comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR estende il realizzo controllato anche ad ipotesi di partecipazioni di collegamento. Questo a patto che:

  1. La società conferitaria sia interamente partecipata dal soggetto conferente (anche persona fisica);
  2. Il cosiddetto “holding period PEX” in caso di realizzo di plusvalenze (art. 87, comma 1, lettera a), TUIR) sia verificato in capo alla società conferente trascorsi sessanta mesi dal conferimento in luogo dei dodici mesi ordinariamente previsti dalla norma.

È importante approfondire anche la seconda condizione richiesta affinché operi la “neutralità” dell’operazione. Come detto, la partecipazione “qualificata” deve essere conferita in una società “interamente partecipata dal conferente“. In questo caso, il realizzo controllato del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR riguarda solo le società conferitarie unipersonali. Questo significa che se due coniugi conferiscono le proprie partecipazioni di collegamento” in una conferitaria non possono fruire di questo regime. Questo, diversamente a quanto invece accade per il comma 2 dell’art. 177 in caso di partecipazioni di controllo (vedasi la risposta ad interpello n. 238/2021 dell’Agenzia delle Entrate).

Applicazione dell’art. 177, co. 2 del TUIR: persona fisica che conferisce la partecipazione

In deroga ai principi ordinari ex art. 9 del TUIR, cioè, il soggetto conferente può assumere, ai fini della determinazione del proprio reddito, quale valore di realizzo delle partecipazioni conferite l’incremento del patrimonio netto contabile della società conferitaria, ossia il valore attribuito alla partecipazione conferita nelle scritture contabili di quest’ultima. Ove, ad esempio, persona fisica non operante in qualità d’imprenditore, la mancanza di plusvalenze imponibili in capo ad esso ex art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, non discende così da alcun criterio di neutralità, quanto piuttosto dall’eventuale coincidenza tra il suddetto dato e il costo fiscale delle azioni o quote trasferite. In buona sostanza, anche una persona fisica conferente, realizzando il dettato della norma, ha la possibilità di conferire la propria partecipazione a “realizzo controllato“.

Presenza di partecipazioni da conferire in una holding

Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni detenute da holding, le percentuali definite nella lettera a) del comma 2-bis (partecipazioni di collegamento ex 2359 c.c.) devono fare riferimento a tutte le società indirettamente partecipate che esercitino un’impresa commerciale (ex art. 55 del TUIR). Tali percentuali devono essere determinate tenendo conto dell’effetto demoltiplicatore prodotto dalla catena partecipativa.

Per questo motivo possiamo dire che il conferimento di una partecipazione qualificata in una holding è decisamente penalizzato da questa disposizione. Infatti, a prescindere dallo svolgimento da parte della stessa di un’attività effettiva nei confronti delle partecipate (holding dinamica) la mera detenzione di una sola partecipazione in una società operativa “sotto soglia” ne preclude la fruizione.

Al fine di limitare l’effetto discriminatorio (che non riguarda la holding quotata che, in analogia con quanto previsto per il requisito della commercialità ai fini della PEX dall’art. 87, comma 4 del TUIR, dovrebbe considerarsi esercente attività commerciale) nel caso di conferimento sotto “soglia” di una holding non quotata che detenga (anche tramite sub-holding) una partecipazione “qualificata” in una società operativa quotata, la demoltiplicazione della catena partecipativa dovrebbe essere verificata avendo riguardo solo alla percentuale del 2-5% della società quotata.

Test della demoltiplicazione alle società operative

Lo stesso tenore letterale della norma, che riferisce il test della demoltiplicazione alle sole società operative (senza considerare holding o subholding), conduce al medesimo risultato interpretativo. La demoltiplicazione non dovrebbe applicarsi, infine, alle società operative di secondo livello perché detenute da società a loro volta esercenti attività commerciali.

Nel caso in cui le azioni conferite riguardino una “holding”, le percentuali minime sopra indicate devono essere verificate anche sulle partecipazioni indirette e si calcolano tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.

Esempio:
Quindi, per  esempio, se un soggetto conferisce una partecipazione del 30% detenuta in una holding, quest’ultima deve possedere azioni o quote di altre società tutte in misura non inferiore al 66,6667%, in quanto il 30% del 66,6667% corrisponde ad una quota appena superiore alla soglia del 20%.

Risposta ad interpello n. 57 del 27 gennaio 2021: sul conferimento di partecipazioni di una holding

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 57 del 27 gennaio 2021 si è espressa relativamente alla fattispecie di conferimento di società holding, in relazione all’effetto demoltiplicativo da verificare per le partecipazioni da essa detenute (approccio “look through“).

Possono beneficiare del regime di realizzo controllato i conferimenti che abbiano ad oggetto una partecipazione ai diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2-20% o una partecipazione al capitale/patrimonio superiore al 5-25% (a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o meno), effettuati in favore di una società conferitaria interamente partecipata dal conferente. Nessun’altra condizione è prevista laddove le partecipazioni scambiate siano relative ad una società diversa da una holding, mentre per i conferimenti di partecipazioni in società holding è previsto che le percentuali di partecipazione qualificata “si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa”.

Questa previsione particolare per le holding è volta a prevenire comportamenti elusivi diretti a conferire partecipazioni in imprese commerciali sotto le predette soglie mediante l’interposizione di una holding in cui siano state previamente “concentrate” le partecipazioni scambiate. Tuttavia, imponendo di adottare un approccio “look-through” per la verifica delle soglie di partecipazione in relazione a tutte le società operative detenute al livello inferiore, la mera detenzione di una sola partecipazione sotto soglia preclude la fruizione del regime, ferma restando l’assenza di abuso in caso di preordinata uscita dal perimetro delle partecipazioni non qualificate (risposta ad interpello n. 429/E/2020).

L’interpretazione restrittiva della risposta n. 57/E/2021, tuttavia, finisce per discriminare irragionevolmente i conferimenti di partecipazioni in società esercenti attività commerciale detenute tramite società holding rispetto alle ipotesi di conferimento diretto delle medesime partecipazioni. Infatti, laddove il conferimento avesse direttamente ad oggetto le partecipazioni di una società diversa da una holding non occorre adottare alcun approccio look-through con riguardo alle partecipazioni dalla stessa possedute, essendo sufficiente, che la sola quota conferita superi i limiti quantitativi ivi previsti.

La residenza delle società conferita e della conferitaria

Ulteriore aspetto che caratterizza il comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR in tema di conferimento a realizzo controllato in caso di partecipazioni di collegamento riguarda la residenza fiscale della società conferita e della società conferitaria. Come previsto sia dal comma 1 del medesimo articolo in materia di permuta, sia dal comma 2 in materia di conferimento di partecipazioni di controllo, nonché come interpretato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 43/E/2017, il tenore letterale della norma (comma 2-bis) esclude che questo regime di conferimenti coinvolga società conferite o conferitarie residenti in Stati UE. Queste ultime, pertanto, continuano a beneficiare di un regime di neutralità solamente se consentono alla società conferitaria di acquisire una partecipazione di controllo nella società conferita ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera e) (le società coinvolte devono comunque risiedere in due diversi Stati UE, vedi Risoluzione 43/E/2017) e dell’art. 179 del TUIR.

Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato – articolo 175 o 177 del TUIR: quale scegliere?

In questo articolo mi sono occupato della disciplina del conferimento a realizzo controllato disciplinata dall’art. 175 del TUIR. In seconda battuta ho affrontato il comma 2 dell’art. 177 del TUIR che sembra in molti casi norma sovrapponibile alla precedente. Infatti, benché le due disposizioni sopra richiamate appaiano parzialmente sovrapponibili – in relazione a fattispecie suscettibili di ricadere in entrambe le disposizioni – esse hanno campi di applicazione autonomi. Può essere il caso, ad esempio, del conferimento di partecipazioni di collegamento inidonee a far acquisire alla conferitaria il controllo di diritto della società partecipata (applicandosi, in tal caso, solo l’art. 175 del TUIR), o come nel caso in cui la conferitaria riceva una partecipazione non rilevante anche ai fini del collegamento, ma comunque in grado di farla acquisire – considerate le partecipazioni già detenute – il controllo di diritto (trovando applicazione il solo art. 177, co. 2 del TUIR).

Lo stesso comma 2 dell’art. 177 del TUIR, consente comunque di effettuare il conferimento a realizzo controllato, anche a soggetti non ricompresi nell’art. 73 del TUIR (enti soggetti IRES). Per questo motivo, il conferimento a realizzo controllato può essere applicato anche da parte di soggetti conferenti persone fisiche (anche non nell’esercizio di impresa). Quindi, possiamo riassumere che tra art. 175 e 177 comma 2 del TUIR vi sia una sostanziale uguaglianza di effetti dell’operazione (non appare un regime più favorevole rispetto all’altro), se non per l’ambito soggettivo (l’art. 177, comma 2 estende anche alle persone fisiche). Tuttavia, come detto, l’art. 175 determina in astratto l’ammontare delle partecipazioni necessarie a verificare la fattispecie. Aspetto che non è determinabile preventivamente dall’art. 177, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria.

Quale norma scegliere quindi nei casi di sovrapposizione normativa?

La domanda che possiamo porci è quale norma applicare quando siamo di fronte al conferimento di partecipazioni di collegamento da parte di conferente soggetto ex art. 73 del TUIR. Tali soggetti, infatti, rientrano sia nella disciplina dell’art. 175 del TUIR, sia nella disciplina del comma 2-bis dell’art. 177 in tema di conferimenti di partecipazioni di collegamento. Ad oggi, l’unico riferimento che abbiamo è quello fornito in una risoluzione di recente pubblicazione. L’Agenzia delle Entrate, infatti, è tornata ad affrontare il tema del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato con delle indicazioni interessanti. Il riferimento è quello della Risposta ad interpello n. 552 del 25 agosto 2021. Il caso affrontato è quello di una complessa operazione di riorganizzazione aziendale con la creazione di una holding (che deterrà partecipazioni in due sub-holding già esistenti) ed ipotesi di passaggio generazionale. Di interesse sono alcuni passaggi del documento. In particolare, i seguenti:

  • In caso di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che dell’art. 177 del TUIR, prevale l’art. 175, prevale l’art. 175. Questo in quanto all’interno di questo articolo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma. Al contrario, nell’art. 177 detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria;
  • Il regime del realizzo controllato di cui all’art. 175 del TUI non può trovare applicazione nelle ipotesi di “switchpex“, ovvero il caso in cui le partecipazioni conferite siano prive dei requisiti PEX, mentre quelle ricevute possiedono i requisiti PEX (disposizione antielusiva richiamata anche dall’art. 177 del TUIR);
  • Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 3, co.4-ter, del TUS è stata ribadita la necessità che qualora oggetto del trasferimento – anche mediante patto di famiglia – dovessero essere quote sociali, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo (anche in regime di comproprietà a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria).

Chiarimenti di prassi sui conferimenti a realizzo controllato

In relazione all’applicazione del conferimento a realizzo controllato è utile andare ad approfondire quali sono stati i più recenti chiarimenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento, che andiamo di seguito a schematizzare.

Conferimento a realizzo controllato (art. 177, co. 2) in caso di diritti parziari

Con le risposte ad interpello n. 147, 148 e 290 del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il regime del conferimento a realizzo controllato si applica alle operazioni in cui i soci persone fisiche conferiscono congiuntamente partecipazioni detenute in usufrutto ed in nuda proprietà, consentendo alla società holding conferitaria di acquisire una partecipazione rappresentativa della maggioranza dei diritto di voto nella società oggetto di conferimento. Sono, invece, esclusi da questo regime i conferimenti di usufrutto, o di nuda proprietà, in quanto privi del diritto di voto necessario per consentire alla società conferitaria di acquisire il requisito del controllo, ex art. 2359 c.c.

Sul punto, tuttavia, la risposta ad interpello n. 238/2021 precisa che appare plausibile il conferimento della sola nuda proprietà di partecipazioni, per l’applicazione del regime del realizzo controllato di partecipazioni di minoranza (di cui all’art. 177, co. 2-bis) in quanto integrano (in questo caso) il presupposto oggettivo della norma non solo le partecipazioni che garantiscono una soglia minima di diritto di voto, ma anche le partecipazioni al capitale, a prescindere dall’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

Conferimento di partecipazioni di minoranza

Il conferimento a realizzo controllato appare operazione esercitabile anche in caso di conferimenti congiunti da parte di più soggetti. Tuttavia, il realizzo controllato di partecipazioni di minoranza appare applicabile solo se oggetto del conferimento è una partecipazione “qualificata“. Questo è il chiarimento (importante) fornito dalla risposta ad interpello n. 229/2020. Pertanto, devono considerarsi esclusi dal realizzo controllato i conferimenti effettuati congiuntamente da parte di più contribuenti, di partecipazioni che integrano le soglie minime richieste soltanto complessivamente ma non singolarmente (il caso analizzato è quello di due coniugi titolari del 17% e del 13% del capitale della società le cui partecipazioni erano oggetto del conferimento). Tuttavia, con le successive risposte ad interpello (n. 309/20, 314/20, 315/20, 483/20) l’Agenzia ha precisato che il conferimento di partecipazioni di minoranza può ricadere nel regime del realizzo controllato solo se la società conferitaria è una holding unipersonale riferibile al socio conferente.

Conferimento di partecipazioni in holding

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 429/20 ha fornito chiarimenti in merito al conferimento di partecipazioni in società holding. In particolare, il controllo minimo deve riguardare tutte le partecipazioni detenute dalla holding, anche indirettamente, con approccio look through, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo lungo la catena partecipativa.

Holding di famiglia

Con la risposta a interpello n. 203/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato l’ambito di applicazione dei regimi di conferimento di partecipazioni ex co. 2 e 2-bis dell’art. 177 del TUIR in caso di operazioni riguardanti le holding di famiglia. In particolare, applicando questa norma, è possibile ottenere per ciascun conferente una sorta di neutralità fiscale “indotta. In merito all’acquisizione del controllo, l’Agenzia delle Entrate conferma che rileva esclusivamente la posizione del soggetto conferitario, in quanto la norma nulla dispone sui soci della società conferita.

Ne consegue che il requisito del controllo può essere validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita (Circolare n. 33/E/2010). In questo caso, il conferimento deve avvenire mediante un unico atto, all’interno di un progetto unitario di acquisizione della partecipazione avente ad oggetto una partecipazione idonea a consentire alla società acquirente l’assunzione e/o incremento del controllo della società scambiata.

Nella fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate, si considera applicabile il regime del realizzo controllato nell’ambito di un’operazione che prevede il conferimento simultaneo della totalità delle partecipazioni in quattro diverse società che consentono alla holding conferitaria neo costituita di acquisire il controllo di ciascuna di esse. Inoltre, non rileva il fatto che vengano attribuiti diritti parziari (usufrutto o nuda proprietà delle partecipazioni) o che i diritti di voto non siano proporzionali alla partecipazione al capitale, purché tramite il conferimento la società conferitaria possa ottenere il c.d. “controllo di diritto”, ossia la maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee delle partecipate.

La seconda fase dell’operazione di riorganizzazione che viene analizzata prevede la costituzione di quattro holding facenti capo ad ognuno di quattro soci e l’applicazione alle società dell’altro regime di realizzo controllato rappresentato dai conferimenti ex art. 177 comma 2-bis del TUIR. Il conferimento disciplinato da quest’ultima norma riguarda le partecipazioni non di controllo che possono beneficiare del realizzo controllato solo a determinate condizioni.

Acquisto di partecipazioni prima del conferimento a realizzo controllato non è operazione elusiva

Con la risposta ad interpello n. 374/E/22 l’Agenzia delle Entrate afferma che, in un’operazione di riorganizzazione aziendale, l’acquisto dell’1% delle quote utile al raggiungimento del controllo societario e il successivo conferimento in neutralità in una nuova holding, non può essere considerato abuso del diritto in quanto l’intera operazione, giustificata da valide ragioni economiche, tende ad una migliore governance aziendale.

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La disciplina fiscale connessa al conferimento di partecipazioni a realizzo controllato è importante, soprattutto per favorire la riorganizzazione delle imprese familiari ed agevolare il passaggio generazionale. Per questo motivo, è una disciplina che può risultare molto utile, soprattutto a riorganizzare, in un holding, partecipazioni societarie suddivise tra i membri della famiglia. Tuttavia, è necessario tenere in considerazione i chiarimenti, spesso restrittivi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento.

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