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Conferimento di beni e servizi nella società semplice

Fisco NazionaleDiritto societarioConferimento di beni e servizi nella società semplice

Come avvengono e come sono disciplinati i conferimenti di beni e servizi nella società semplice? Vediamo cosa è previsto nella disciplina del diritto societario ed alcuni riferimenti agli aspetti fiscali.

Si definisce conferimento il contributo apportato da ciascuno dei soci al patrimonio della società, così da dotarla dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività economica che costituisce l'oggetto sociale. Quindi, il socio al momento della costituzione della società o successivamente è chiamato ad apportare beni o servizi nella società al fine di realizzare l'oggetto sociale. La disciplina ordinaria dei conferimenti riguarda anche la società semplice, ovvero una tipologia societaria particolare che non può esercitare attività commerciale.
Da sempre, infatti, la società semplice è un veicolo societario utilizzato soprattutto come "cassaforte" da parte di gruppi di imprese, soprattutto a gestione familiare, al fine di detenere il patrimonio della società. L'obiettivo principale della società semplice, infatti, è quello di detenere patrimonio a scopo di tutela degli interessi dei soci. In questo articolo andremo ad analizzare quale è la disciplina civilistica legata al conferimento di beni o servizi nella società semplice. Fatto questo vedremo i riflessi fiscali del conferimento.
Con che modalità e tempi deve avvenire il conferimento di beni e servizi nella società semplice?
Parlando di conferimento il primo aspetto da evidenziare è che, prima di tutto, questo si manifesta al momento della costituzione della società. È in tale sede che ciascun socio si obbliga ad eseguire il conferimento di beni o servizi nella società, al fine di soddisfare l'oggetto sociale della stessa. Sul punto, deve essere evidenziato che in sede di conferimento al momento della costituzione il socio si obbliga al conferimento, ma non è necessario che la prestazione dell'apporto sia eseguita contestualmente.
Tuttavia, a seconda della tipologia di bene conferito, vi sono delle modalità diverse di esecuzione del conferimento. Deve essere considerato che, in relazione alla forte autonomia contrattuale di questa forma societaria, i tempi e le modalità di esecuzione dei conferimenti promessi sono sostanzialmente rimessi alla discrezionalità delle parti. Pertanto, sul punto possiamo affermare che:

Se il conferimento ha per oggetto danaro, non occorre, salvo diversa pattuizione tra i soci, che il versamento sia effettuato (né integralmente, né parzialmente, come invece stabilito per le società di capitali) al momento dell'adesione al patto sociale;
In caso di conferimento di beni in proprietà:

Il trasferimento della proprietà dal socio alla società si verifica contestualmente alla stipula del contratto, per effetto del consenso ex art. 1376 c.c., soltanto qualora il conferimento abbia ad oggetto un bene determinato, esistente e di proprietà del conferente;
Qualora l’oggetto del conferimento sia rappresentato da un bene generico, futuro o altrui, l’effetto traslativo si verificherà in un momento successivo (ad esempio, per le cose generiche, al momento della specificazione ex art. 1378 c.c.).

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