L’introduzione dei bonus edilizi ha avuto un grande rilievo per il settore delle costruzioni, consentendo notevoli agevolazioni fiscali. Tuttavia, non sempre le richieste per accedere a tali benefici vengono accettate. La comunicazione di scarto, dell’Agenzia delle Entrate può costituire un ostacolo per chi intende usufruirne, in caso di errori o irregolarità nella documentazione.
In questo contributo esamineremo un recente approdo della Corte di Giustizia Tributaria di Padova, la sentenza n. 319 del 2024. Nel caso di specie, il contribuente aveva presentato un modello F24 a saldo zero, avvalendosi di un credito d’imposta derivante da bonus edilizi per compensare imposte dovute. Il contribuente ha presentato ricorso perché la trasmissione del modello è stata “scartata” dal sistema Entratel.
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Comunicazione di scarto: la compensazione fiscale
La compensazione fiscale tramite il modello F24 è uno strumento che consente al contribuente di ridurre o azzerare i debiti tributari mediante crediti d’imposta. Per i bonus edilizi, questa operazione avviene frequentemente in modalità a saldo zero, ovvero quando i crediti fiscali coprono interamente i debiti.
Quando un contribuente presenta un modello F24 per la compensazione, l’Agenzia delle Entrate usa un sistema di controllo automatizzato, come Entratel, per verificare che il credito d’imposta sia correttamente registrato nel cassetto fiscale e che rispetti i requisiti normativi. La mancanza di capienza del credito è tra i maggiori motivi di scarto.
Infatti, se il credito indicato non risulta presente, oppure è già stato utilizzato in precedenti compensazioni, il sistema blocca l’operazione. Per evitare errori, è fondamentale che il contribuente verifichi preventivamente lo stato dei crediti d’imposta disponibili nel cassetto fiscale. Occorre assicurarsi che i crediti siano effettivamente utilizzabili e che le scadenze previste dalla normativa siano rispettate.
La gestione dei crediti richiede attenzione ai vincoli temporali e all’uso corretto dei codici tributo nel modello F24. Errori, come l’inserimento di un codice errato o il mancato rispetto delle scadenze, possono portare allo scarto del modello e alla perdita del credito.
Il caso concreto
La vicenda oggetto della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Padove riguarda la trasmissione di un modello F24 a saldo zero che includeva la compensazione di un credito d’imposta relativa all’anno 2023. La trasmissione, avvenuta tra il 30 e il 31 dicembre 2023, è stata “scartata” dal sistema Entratel, con la motivazione “credito assente”. Infatti, il sistema informatico non registra pagamenti nei giorni festivi, e al primo giorno feriale successivo (2 gennaio 2024) il credito non era più utilizzabile, essendo scaduto il 31 dicembre 2023.
Nel ricorso, il contribuente ha sostenuto che la proroga automatica dei termini ricadenti nei giorni festivi debba applicarsi anche ai crediti di imposta.
Nelle controdeduzioni l’Agenzia delle Entrate ha eccepito, che il ricorso era inammissibile, perché la comunicazione di scarto non rientra tra gli atti impugnabili previsti dell’art. 19, lett. h), D.Lgs. 546/1992 non trattandosi di una pretesa impositiva; in secondo luogo, richiama l’art. 7, com 2, lett. l), del D.l. n. 79/2011, che prevede la proroga al primo giorno lavorativo successivo dei termini che scadono di sabato o di giorno festivo.
In altre parole, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la proroga automatica dei termini. Tuttavia, ha ritenuto il ricorso invalido perché la comunicazione di scarto non può essere considerata un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19, lett. h), D.Lgs. n. 546 del 1992.
Impugnabilità della comunicazione di scarto
La comunicazione di scarto è molto comune in relazione ai modelli F24 per la compensazione di crediti d’imposta, specie se a saldo zero. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può emettere una comunicazione di scarto anche in altri casi. Ad esempio, errori o irregolarità nelle dichiarazioni fiscali (ad esempio, modelli Unico, IVA, ecc.), domande di accesso a benefici fiscali; istanza di rimborso.
La comunicazione di scarto è una notifica che l’Agenzia delle Entrate usa in diverse circostanze per informare il contribuente che un’operazione o una richiesta non è stata accettata a causa di irregolarità o problemi tecnici. Si tratta di una notifica esecutiva e, in linea generale, non impugnabile, a meno che non abbia un impatto diretto sui diritti sostanziali del contribuente.
L’impugnabilità della comunicazione di scarto riguardante i bonus edilizi si basa sull’interpretazione dell’art. 19, lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992. Tale norma riguarda gli atti che possono essere impugnati dinanzi alla giustizia tributaria. Nello specifico, la lettera h) afferma che può essere impugnato il diniego o la revoca di agevolazioni fiscali. In pratica, significa che se un contribuente richiede un’agevolazione fiscale (ad esempio un bonus o un’agevolazione specifica) e l’Agenzia delle Entrate la nega o la revoca, il contribuente ha il diritto di fare ricorso presso la Commissione Tributaria. Ciò consente di impugnare formalmente la decisione.
Il diniego di agevolazioni si verifica se l’Amministrazione finanziaria nega o revoca la possibilità di usufruire di un beneficio fiscale, costringendo il contribuente a ricorrere alla giustizia tributaria. Tale principio è stato ampliato per includere anche situazioni in cui, un’azione dell’Agenzia delle Entrate impedisce indirettamente l’uso di un credito d’imposta o di un’agevolazione. Il contribuente, quindi, può impugnare tale decisione mediante ricorso entro i termini stabiliti, solitamente 60 giorni dalla notifica della comunicazione.
Il principio di non contestazione
L’art. 115 c.p.c. disciplina il principio di non contestazione. La norma stabilisce che i fatti allegati da una parte, se non specificamente contestati sono considerati provati, esentando chi li ha allegati dall’onere della prova (relevatio ab onere probandi). Tale principio semplifica il processo giudiziario, riducendo il numero di fatti da provare in giudizio. La non contestazione si applica a fatti che l’altra parte ha avuto la possibilità di conoscere e rispetto ai quali ha mantenuto un comportamento passivo, senza presentare specifiche eccezioni. E’ uno strumento che mira a migliorare l’efficienza processuale, riducendo la necessità di dimostrare ciò che non è stato messo in discussione dalla controparte.
Nel ricorso, il contribuente ha fatto valere il principio di non contestazione, secondo il quale, se un credito non è stato oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al momento della sua origine o in fasi successive, questo deve essere considerato valido e utilizzabile.
Occorre specificare che il principio di non contestazione concerne il diritto processuale civile, ma non è applicabile in modo automatico al contesto tributario. Infatti, pur essendo spendibile come strumento di difesa nel contenzioso tributario, nell’ambito fiscale, la validità del credito non dipende solo dal fatto che non sia stato contestato in origine, ma anche dalla corretta gestione e dichiarazione del credito stesso.
Comunicazione di scarto: tempestività dell’impugnazione
La sentenza mette in luce l’importanza della tempestività e della documentazione accurata nel gestire i crediti fiscali e la loro compensazione. Anche se la decisione della CGT di Padova amplia la tutela dei contribuenti, essa si riferisce a un caso specifico.
Il rifiuto della compensazione di crediti edilizi tramite Modello F24, come avvenuto nel caso esaminato, può comportare conseguenze finanziarie immediate per i contribuenti, specialmente se tali crediti erano previsti per coprire obblighi fiscali imminenti. Il contribuente si trova quindi nella posizione di dover dimostrare la validità del credito, il che richiede un’approfondita revisione della documentazione e una gestione tempestiva della controversia. In questo senso, è importante una verifica del cassetto fiscale del contribuente per assicurarsi che il credito sia regolarmente registrato e che eventuali comunicazioni obbligatorie siano state presentate nei termini previsti.
I ritardi nella gestione del contenzioso possono comportare la perdita del diritto all’uso del credito in compensazione. Inoltre, è indispensabile fornire tutta la documentazione necessaria per provare la legittimità del credito, come le fatture, le certificazioni dei lavori eseguiti e le comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
Decisione del giudice: la sentenza della CGT di Padova
La Commissione Tributaria ha accolto il ricorso, affermando che la comunicazione di scarto del Modello F24 costituisce un diniego di agevolazione e quindi è impugnabile ai sensi dell’art. 19, lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992. Nello specifico, lo scarto di un Modello F24 a saldo zero per la compensazione di crediti edilizi è ritenuto impugnabile, poiché la sua funzione è sostanzialmente quella di bloccare il godimento del beneficio fiscale. Questo tipo di comunicazione non rappresenta una pretesa impositiva diretta, ma ha un effetto equiparabile al diniego di un’agevolazione. Il giudice ha richiamato un principio generale del nostro ordinamento, secondo cui, se un termine scade in un giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. Tale principio si applica anche ai termini relativi alle obbligazioni tributarie, come confermato da vari riferimenti normativi e giurisprudenziali (es. Cass. sent. n. 24891 del 2023 e sent. n. 8155 del 2019). In base a tali premesse, la validità del credito è stata confermata e considerata utilizzabile entro il primo giorno feriale successivo alla scadenza, ritenendo così che lo scarto fosse illegittimo.
La sentenza n. 319/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Padova è di grande interesse nella gestione dei bonus edilizi e delle relative comunicazioni di scarto. Infatti, la sentenza prevede l’impugnabilità della comunicazione di scarto per l’utilizzo di crediti fiscali compensati tramite il Modello F24; ampliando la tutela dei contribuenti e riconoscendo il diritto di impugnare la revoca di agevolazioni già acquisite.
Inoltre, la sentenza introduce la possibilità di impugnare atti che, in precedenza, erano considerati meramente esecutivi e non impugnabili. Ciò significa che le imprese e i privati che si vedono negata la compensazione di crediti derivanti dai bonus edilizi potranno ricorrere dinanzi la giustizia tributaria, rafforzando il controllo giurisdizionale sull’operato dell’Agenzia delle Entrate.