Polizze casa contro eventi calamitosi: la detrazione

I premi assicurativi versati per l'assicurazione casa...

Spese per attivitĂ  sportive per ragazzi nel 730

Tra le spese detraibili in dichiarazione dei...

Bonus decoder TV 2024: come funziona?

Il Bonus decoder TV 2024 prevede la consegna...

Crisi d’impresa: compenso dell’esperto nella composizione negoziata

Fisco NazionaleFiscoCrisi d’impresa: compenso dell’esperto nella composizione negoziata

La composizione negoziata della crisi d'impresa grazie all'intervento di un esperto favorisce accordi vincolanti e sostenibili con i creditori. Vediamo il calcolo del compenso dell'esperto e i criteri di adeguamento. 

La composizione negoziata è una procedura volta a favorire la ristrutturazione delle imprese in crisi attraverso il supporto di un esperto indipendente. L’esperto guida l’imprenditore nella ricerca di soluzioni per superare la crisi, negoziando con i creditori e altri soggetti coinvolti. In particolare, l’art. 25 ter D. lgs. n. 14 del 2019 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, regola la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta con il D. l. n. 118 del 2021 e convertita con modificazioni dalla l. n. 147 del 2021.

Le imprese in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario possono accedere a questa procedura presentando istanza tramite una piattaforma telematica. L’autoritĂ  competente nomina un esperto indipendente per facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori.

L’esperto analizza la situazione dell’impresa, propone soluzioni per la ristrutturazione del debito e assiste nella redazione di piani di risanamento e accordi con i creditori. Gli accordi raggiunti sono vincolanti e possono essere omologati dal Tribunale. In caso di mancato accordo, si può ricorrere ad altre procedure concorsuali. Tra queste alternative vi sono il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale e l’amministrazione straordinaria. Ogni procedura ha specifici requisiti e conseguenze per l’impresa, che vanno valutati attentamente in base alla situazione specifica.

La procedura si conclude con la sottoscrizione di un accordo o con l’interruzione delle trattative, e l’esperto redige un rapporto finale per l’autoritĂ  competente.

Determinazione del compenso dell’esperto 

La determinazione del compenso spettante all’esperto incaricato della composizione negoziata della crisi d’impresa, una procedura prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) introdotto dal DLgs. 14/2019.In particolare, l’art. 25-ter del D. Lgs. n. 14 del 2019 è la disposizione che regola il compenso per l’esperto nella composizione negoziata della crisi d’impresa. Vediamo in dettaglio i punti principali:

Base di calcolo del compenso: Il compenso dell’esperto è calcolato su una base che tiene conto dell’ammontare dell’attivo dell’impresa. Gli onorari dell’esperto sono determinati applicando percentuali fisse a specifici scaglioni di attivo. Per la prima volta, il compenso è calcolato solo sull’attivo e non sul passivo patrimoniale, compensato dalla considerazione del numero dei creditori coinvolti. La determinazione del compenso può presentare criticitĂ  quando la composizione riguarda un gruppo di imprese, poichĂ© la normativa non specifica chiaramente come applicare la base di calcolo in questi casi.

Limiti del compenso previsti dall’ art. 25 ter, comma 3, del D. lgs. n. 14 del 2019 (CCII): 

  • Minimo: Il compenso dell’esperto non può essere inferiore a 4.000 euro, indipendentemente dall’ammontare dell’attivo.
  • Massimo: Il compenso non può superare i 400.000 euro.

Esiste anche il caso di un compenso predeterminato (art. 25 ter, comma 8, D. lgs. n. 14 del 2019). Infatti, in casi particolari, come quando l’imprenditore non si presenta davanti all’esperto o quando l’istanza viene archiviata, è previsto un compenso fisso di 500 euro.

Esempio di calcolo

Immaginiamo un’impresa con un attivo di 5 milioni di euro. Supponiamo che la normativa preveda le seguenti percentuali:

  • 0,5% per i primi 1 milione di euro
  • 0,4% per l’ammontare tra 1 e 3 milioni di euro
  • 0,3% per l’ammontare tra 3 e 5 milioni di euro

Il calcolo del compenso dell’esperto sarebbe:

  • 0,5% di 1 milione = 5.000 euro
  • 0,4% di 2 milioni = 8.000 euro
  • 0,3% di 2 milioni = 6.000 euro

Totale compenso = 5.000 + 8.000 + 6.000 = 19.000 euro

In questo caso, il compenso di 19.000 euro rispetta i limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa.

Adeguamento del compenso dell’esperto

L’adeguamento del compenso dell’esperto è strutturato in base a diversi criteri. In primo luogo, si fa riferimento al  numero dei creditori : il compenso aumenta del 25% se i creditori sono tra 21 e 50, e del 35% se superano i 50, mentre si riduce del 40% se sono meno di 5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali sono esclusi dal conteggio dei creditori, tuttavia, per ogni ora di incontro con le rappresentanze sindacali è previsto un compenso aggiuntivo di 100 euro.

In secondo luogo, il compenso varia in funzione dei risultati ottenuti. Se l’esperto vende l’azienda o trova un acquirente, il compenso aumenta del 10%. La conclusione di trattative con accordi definitivi, anche post-relazione finale, comporta un aumento del 100%. Inoltre, la firma di un accordo previsto dall’art. 11, comma 1, lett. c) comporta un ulteriore incremento del 10%.

Altre considerazioni riguardano il rilievo del passivo, che viene valutato in modo indiretto attraverso la complessitĂ  delle trattative e il numero dei creditori. Non sono previsti aumenti di compenso per la sola individuazione di un potenziale acquirente senza una vendita effettiva.

La logica degli aumenti è basata su un sistema di premialitĂ  per incentivare l’attivitĂ  dell’esperto. Gli aumenti sono calcolati sull’importo ottenuto dalle percentuali sull’attivo dell’azienda. Un aumento del 100% viene applicato dopo tutte le altre percentuali di riduzione o aumento legate al numero di creditori e alle vendite aziendali. Infine, l’aumento del 10% per la sottoscrizione di un accordo si aggiunge sull’importo giĂ  aumentato del 100%.

Compenso in caso di composizione negoziata per gruppo di imprese

Il compenso dell’esperto in caso di composizione negoziata per un gruppo di imprese è calcolato sulla base dell’attivo di ciascuna impresa partecipante al gruppo. Tuttavia, la formulazione della legge lascia dubbi su come applicare queste percentuali: se devono essere calcolate sull’attivo di ogni singola impresa del gruppo o sulla somma degli attivi di tutte le imprese del gruppo. La prima interpretazione sembra piĂą corretta, poichĂ© garantisce un compenso adeguato alla complessitĂ  del lavoro dell’esperto. Inoltre, vi sono dubbi sull’applicabilitĂ  delle maggiorazioni o riduzioni del compenso, considerando l’uso dell’avverbio “esclusivamente”.

Nonostante ciò, sembra ragionevole applicare anche in questo caso le maggiorazioni e riduzioni previste dai commi 3, 5 e 6. Ad esempio, la maggiorazione del comma 3, lettera d), dovrebbe essere applicata sull’importo calcolato a percentuale sull’attivo della societĂ  venduta. Le maggiorazioni dei commi 5 e 6 devono essere applicate sulla somma degli importi calcolati secondo le percentuali sugli attivi delle societĂ  del gruppo. L’avverbio “esclusivamente” indica che l’attivo delle societĂ  del gruppo non partecipanti non deve essere considerato nella base di calcolo del compenso. Per le imprese con i requisiti dell’art. 1, co. 2, l.fall., l’art. 17 stabilisce che si applichino le previsioni dell’art. 16, compatibilmente. Non sono necessari particolari adattamenti per il calcolo del compenso sull’attivo e le variazioni legate al numero dei partecipanti alle trattative. Tuttavia, per gli aumenti legati all’esito delle trattative:

  1. L’aumento del 100% dell’art. 16, comma 5, è riconosciuto se, al termine delle trattative, vengono stipulati gli accordi e contratti previsti dall’art. 17, comma 4, lettere a), b) e c).
  2. L’aumento del 10% dell’art. 16, comma 6, è riconosciuto se viene stipulato l’accordo previsto dall’art. 17, comma 4, lettera b).

Conclusione

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza così come novellato disciplina la regolamentazione dei compensi per gli esperti di crisi aziendali, introducendo criteri chiari e limitando i costi per le imprese. Tuttavia, lascia alcune lacune riguardo ai compensi degli ausiliari e degli altri professionisti coinvolti. In ogni caso, la normativa garantisce una retribuzione adeguata per l’esperto, con una base di calcolo ancorata all’attivo dell’impresa.

I limiti minimo e massimo assicurano che l’esperto riceva un compenso equo, evitando sia compensi troppo bassi che eccessivi. Il compenso predeterminato di 500 euro per casi limite garantisce comunque una remunerazione per l’esperto anche in situazioni in cui il lavoro non può essere svolto pienamente. Tuttavia, il legislatore ha introdotto meccanismi di adeguamento del compenso dell’esperto che gestisce le crisi aziendali, basati sulla complessitĂ  delle trattative e sui risultati ottenuti. 

Potrebbe interessarti

Abbonati a Fiscomania

Oltre 500, tra studi e professionisti, hanno scelto di abbonarsi a Fiscomania per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi.
Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure
Accedi con il tuo account.

I piĂą popolari

I nostri tools

Importante

Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute nel sito. Il materiale offerto (coperto da leggi sul copyright) è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che resta indispensabile. Il portale non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazioni senza la collaborazione dei suoi professionisti. Si prega di leggere Termini e condizioni e informativa sulla privacy.

Contattaci

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    Potrebbe interessarti da altre Categorie:

    Donazione indiretta e obbligo di imposta: la risposta della Cassazione

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, ha stabilito che le donazioni indirette...

    Dimissioni senza preavviso: quando sono possibili

    I lavoratori dipendenti possono rassegnare le proprie dimissioni rispettando una tempistica bene definita: il periodo di preavviso. Ci sono,...

    Bonus ristrutturazione casa 2024: come funziona?

    La detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR Ă¨ riconosciuta nella misura del 50% (su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000...

    Deposito titoli estero e quadro RW ed IVAFE

    Il deposito titoli o conto titoli è uno strumento con cui l'investitore conferisce in custodia ed amministrazione ad un...

    OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio

    Il principio contabile OIC 29 ha ad oggetto la disciplina relativa al trattamento contabile e all’informativa da riportare nella...

    Patto di non concorrenza: profili civilistici e fiscali

    Secondo quanto disposto dall'art. 2105 Codice civile, il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o...