Lavoro sportivo 2024: tassazione agevolata

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Il lavoratore sportivo, per definizione, è l’atleta, l’allenatore e le altre figure del mondo dello sport, che esercita l’attività sportiva a fronte di un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, al di fuori delle prestazioni volontaristiche.

La riforma della disciplina dello sport è contenuta all’interno del D.Lgs. n. 36/21. Tale disposizione è stata poi rivista dal D.Lgs. n. 163/22 che ha riordinato e riformato le disposizioni in materi di enti sportivi professionistici, dilettantistici e del lavoro sportivo. Successivamente, il decreto Milleproroghe 2023 (art. 16 del D.L. n. 198/22) ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni a partire dal 1° luglio 2023. Pertanto, andiamo ad analizzare le principali disposizioni a carattere fiscale del lavoro sportivo.

Chi è il lavoratore sportivo?

Secondo quanto previsto dal co. 1 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/21 il lavoratore sportivo è l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

Di fatto, non vi sono differenze tra settore professionistico o dilettantistico, in quanto rientra nella disciplina ogni soggetto tesserato che, a fronte di un corrispettivo, svolge mansioni legate allo svolgimento di attività sportiva (indicate nel co. 1 del citato art. 25). Rimangono esclusi da questa disciplina i lavoratori amministrativo gestionali ed anche tutti quei lavoratori che svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi, come, ad esem­pio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc., i cui rapporti sono regolati dalle nor­me di diritto comune.

Il lavoratore sportivo deve:

  • Essere un tesserato e acquisire lo status di soggetto facente parte dell’Ordinamento sportivo e autorizzato a svolgere attività sportiva;
  • Percepire un compenso per la prestazione sportiva erogata;
  • Eseguire le proprie prestazioni nell’ambito delle attività sportive riconosciute.

Tabella: lavoratori sportivi

TipologiaDescrizione
AtletiColoro che risultano tesserati all’organismo affiliante come atleti o giocatori, a titolo oneroso.
AllenatoriColoro che sono tesserati e abilitati ad allenare e seguire gli atleti.
IstruttoriColoro che sono abilitati a effettuare formazione agli atleti.
Direttori tecniciColoro che hanno il compito di coordinare gli allenatori e le squadre, deve essere tesserato dall’ente affiliante.
Direttori sportiviColoro che gestiscono la sezione sportiva.
Preparatori atleticiColoro che coadiuvano la formazione degli atleti.
Direttori di garaColoro che dirigono le competizioni sportive.

La norma non considera lavoratore sportivo colui che presta attività sportiva amatoriale.

La figura dell’amatore

Gli amatori mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità – a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI – per promuovere lo sport, in modo:

  • Personale;
  • Spontaneo;
  • Gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

L’amatore/volontario è quel soggetto che presta la propria opera nel settore sportivo, senza alcuna previsione di compenso. Tale soggetto, tuttavia, deve essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi. Per questa figura è previsto esclusivamente il rimborso di spese documentate come, viaggi e trasporti, vitto e alloggio, qualora siano stati sostenuti in trasferta (fuori dal territorio comunale di residenza).

Il rapporto di lavoro sportivo

L’elemento principale da evidenziare è che la riforma e riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo riconosce centralità al concetto di onerosità del rapporto, superando la distinzione tra professionisti e dilettanti.

Il rapporto di lavoro tra società sportiva e lavoratore sportivo può essere di due tipologie:

  • Rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.);
  • Rapporto di lavoro autonomo (occasionale accessorio di cui art. 54-bis del D.L. n. 50/17 conv. Legge n. 96/17, con partita IVA ex art. 2222 c.c., oppure co.co.co., ex art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., fatta salva l’applicazione dell’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 81/15).

Il decreto ha voluto dare un nuovo assetto organizzativo al mondo sportivo, soprattutto in tema giuslavoristico, andando a tutelare in parte tutti gli operatori sportivi del settore, che finalmente potranno godere di tutte le forma di garanzia previdenziale e assistenziali, malattia, infortunio, maternità, disoccupazione e altre garanzie sconosciute fino ad oggi al mondo sportivo.

Per i lavoratori che svolgono esclusivamente un’attività amministrativo gestionale, questi devono essere inquadrati esclusivamente nella forma di co.co.co., trovando applicazione la disciplina fiscale e previdenziale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.

La tassazione del lavoratore subordinato sportivo

Per i contratti di lavoro subordinato sportivo è dettata una disciplina speciale, comune al settore pro­fessionistico e dilettantistico (art. 26 del D.Lgs. n. 36/21). Le attività rese dagli atleti come prestazione principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico, si presumono oggetto di contratto di lavoro subordinato. Il rapporto di lavoro si formalizza con assunzione diretta.

La forma scritta del contratto è richiesta ad sustantiam secondo un modello – tipo predisposto ogni tre anni, in conformità al CCNL, dalla Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle categorie di lavoratori interessate.

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere un termine finale, senza causale, non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. Il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale. In ogni caso, è permessa:

  • La successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
  • La cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

Franchigia IRPEF di 15.000 euro

La tassazione IRPEF sul compenso percepito verrà applicata, nell’ambito del dilettantismo, solo sulla quota eccedente l’importo di 15.000 euro annui. La soglia deve essere considerata sotto il profilo soggettivo, ovvero riferita a ciascun lavoratore nel corso dell’anno. Nel caso in cui il lavoratore percepisca, complessivamente, anche da più committenti, importi superiori alla soglia dovrà tassare il reddito ai fini IRPEF per la quota eccedente.

Ad es. un compenso di 30.000 euro annui pagherà imposte solamente su 15.000 euro. Pertanto, il lavoratore al momento del pagamento è chiamato ad autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti, per prestazioni analoghe, complessivamente rese nell’anno.

La franchigia in commento trova applicazione anche nei seguenti casi:

  • Atleti under 23 per gli sport di squadra;
  • Società sportive professionistiche che hanno registrato un fatturato nella stagione sportiva precedente inferiore a 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi, la riforma dello sport chiarisce che questi non costituiranno reddito. Tuttavia, è prevista una ritenuta alla fonte del 20% ex art. 30 co. 2 del DPR n. 600/73 (art. 36 co. 6-quater del D.Lgs. n. 36/21).

La tassazione del lavoratore autonomo sportivo

Come detto, le attività rese dagli atleti come prestazione principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico, si presumono oggetto di contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, il lavoro autonomo può trovare applicazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • Lo sportivo non è vincolato a presenziare ad allenamenti o sedute di preparazione;
  • La prestazione oggetto di contratto, seppur continuativa, non supera le otto ore settimanali, i cinque giorni al mese ovvero trenta giorni all’anno.

Nell’ambito del lavoro autonomo, è possibile l’instaurazione di:

  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto previsto dall’art. 409, co. 1 n. 3 c.p.c., fonte di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 co. 1 lett. c-bis del TUIR);
  • Rapporti con soggetti titolari di partita IVA, fonte di redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53, co. 1 del TUIR).

I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo:

non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”.

Art. 36, co. 6 del D.Lgs. n. 36/21

Quindi, esenzione fiscale dei compensi sportivi sino alla soglia di 15.000 euro. Tuttavia, ogni importo superiore alla soglia sono imponibili IRPEF. La norma prevede, inoltre, che per poter applicare il beneficio al lavoratore sportivo, questi deve autocertificare, al momento dell’incasso del compenso, l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare. Questo, allo scopo di verificare il superamento delle soglie di esenzione previdenziali e fiscali.

Lavoro sportivo nel settore dilettantistico

Per quanto riguarda l’ambito del settore dilettantistico, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (ex art. 28 del D.Lgs. n. 36/21):

  • La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Prestazioni sportive occasionali autonome

Le prestazioni sportive occasionali autonome, secondo quanto previsto dal D.L. n. 71/24, a partire dal 1° giugno 2024, le prestazioni sportive occasionali autonome devono essere inquadrate univocamente nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR.

Da evidenziare che ricorrendone i presupposti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale. In assenza di chiarimenti in merito ed anche di divieti espliciti, anche in questo caso dovrebbe trovare applicazione la soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro. Conseguentemente, fino alla predetta soglia, per i rapporti in discorso non dovrebbe essere operata la ritenuta d’acconto del 20% di cui all’art. 25 del DPR n. 600/73.

Tassazione dei premi erogati in ambito sportivo

I premi erogati in ambito sportivo sono disciplinati dall’art. 36, co. 6-quater del D.Lgs. n. 36/21, il quale li riconduce alla disciplina prevista dall’art. 30 del DPR n. 600/73. Secondo questa disposizione le somme erogate come previ non concorrono alla formazione del reddito del percipiente ma sono soggette all’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta pari al 20% a rivalsa facoltativa.

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

art. 36, co. 6-quater del D.Lgs. n. 36/21

L’applicazione della ritenuta del 20% riguarda i premi erogati esclusivamente da parte di:

  • Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
  • Federazioni Sportive Nazionali;
  • Discipline sportive associate;
  • Enti di promozione sportiva;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro.

L’aspetto da evidenziare maggiormente è che questa lista è tassativa. Pertanto, qualora il premio venga erogato ad un soggetto non elencato non può trovare applicazione l’imposta sostitutiva del 20%.

Deve essere evidenziato che l’applicazione della rivalsa è facoltativa. Questo implica che l’ente che eroga il premio possa decidere se applicare la ritenuta sul premio lordo, erogando il netto, oppure non applicare la ritenuta ed erogare il lordo. In questo caso sarà lo sportivo a tassare il provento nella sua dichiarazione dei redditi. In particolare, deve essere tenuto in considerazione che:

  • I premi non devono essere dichiarati dal percipiente, essendo già stati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta (a meno che l’ente non scelga di non applicare la ritenuta);
  • I premi non hanno rilevanza ai fini della soglia per i familiari a carico.

Premi erogati da enti internazionali

I premi erogati da parte di enti internazionali non rientrano nel campo di applicazione della normativa sopra indicata, con imposta sostitutiva del 20%. Pertanto, in questi casi trova applicazione il regime di tassazione ordinario. In particolare, a seconda della qualificazione dell’attività prestata possiamo essere di fronte a due casistiche:

  • Attività sportiva professionale. Il premio si configura come reddito da lavoro dipendente o autonomo, a seconda delle caratteristiche del rapporto lavorativo;
  • Attività sportiva dilettantistica. Il premio potrebbe essere qualificato come reddito derivante da attività lavoro autonomo occasionale, ex art. 67, co. 1, lett. l) del TUIR.

Per entrambe queste casistiche lo sportivo non ha la possibilità di beneficiare di alcuna forma di esenzione fiscale. Tali somme devono essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi, senza applicazione di alcuna ritenuta. Da considerare che, l’ente estero erogante, potrebbe applicare una ritenuta in uscita sul compenso (c.d. “withholding tax“) regolata dalla propria normativa interna e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in essere con l’Italia.

Tale ritenuta, qualora operata, deve essere valutata con attenzione in relazione a quanto prevede la Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia. Questo, in relazione al fatto che tale ritenuta non può essere recuperata a credito in tutti quei casi in cui la Convenzione prevede come territorialità dell’imposta lo Stato di residenza fiscale del lavoratore.

Contribuzione INPS

I lavoratori sportivi subordinati devono essere iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS). Sono iscrivibili al Fondo anche i collaboratori coordinati e continuativi, mentre i titolari di partita IVA devono iscriversi alla gestione separata INPS.

Deve essere evidenziato che per il lavoratore sportivo subordinato non è prevista alcuna forma di esenzione contributiva, con aliquota base del 33%.

Per quanto riguarda, invece, il lavoratore autonomo sportivo (collaboratori coordinati e continuativi e autonomi con partita IVA, compreso il co.co.co. amministrativo-gestionale) è prevista l’applicazione di un’esenzione per i primi 5.000 euro di compenso, nonché dell’aliquota contributiva ridotta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027 (25% per gli autonomi e co.co.co non già assicurati, 24% per autonomi e co.co.co già assicurati presso altre forme obbligatorie). La contribuzione così prevista, deve essere divisa in 2/3 a carico del committente, ed 1/3 a carico del lavoratore, oltre il 2,03% di contributi aggiuntivi (volti a coprire malattia, maternità, disoccupazione, e così via). 

La norma prevede l’applicazione dei contributi previdenziali esclusivamente per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50% dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027. Tale riduzione comporterà, quindi, una riduzione dei versamenti e quindi delle future prestazioni pensionistiche. Tuttavia, questa riduzione non può essere applicata per le aliquote aggiuntive in vigore destinate alla tutela relativa alla maternità, gli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale o alla disoccupazione.

Tabella: obblighi fiscali e contributivi per il lavoratore autonomo sportivo

REDDITOIRPEFINPS
Fino a 5.000,00 euroNONO
Tra 5.000,00 a 15.000,00 euroNOSI
Oltre i 15.000,00 euroSISI

Obblighi assicurativi INAIL

L’obbligo assicurativo di iscrizione presso l’INAIL è previsto nelle seguenti casistiche:

  • Per i lavoratori subordinati sportivi, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative;
  • Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari.

Il registro nazionale delle attività sportive

Prima della riforma l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva era il CONI, il Nuovo Registro nazionale delle attività sportive, disciplinato dal decreto 39, è gestito da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo sport. Questo strumento oltre che divenire un raccoglitore delle Associazioni e Società sportive, sarà uno strumento con cui svolgere molte procedure ed adempimenti che la riforma richiede ad ASD e SSD: in particolare permetterà di assolvere a comunicazioni di avvio del lavoro sportivo, adempimenti previdenziali ed assistenziali verso INPS e INAIL.

Nel nuovo registro ci saranno alcune funzionalità gratuite previste per le associazioni sportive, le quali potranno effettuare in autonomia: 

  • Comunicazione obbligatoria di inizio lavoro;
  • Prospetto sostitutivo del cedolino paga;
  • Comunicazione mensile INPS (uniemens);
  • Sono in fase di implementazione anche degli automatismi per avere i modelli di pagamento F24, le comunicazioni;
  • INAIL, la predisposizione del file CU.

Viene concessa l’iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche alle cooperative e agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Vincolo sportivo e tesseramento

A decorrere dal 01/07/2023 è prevista l’abolizione del Vincolo sportivo, un aspetto interessante sotto il punto di vista organizzativo e burocratico che permette all’atleta di poter rimanere nella squadra di appartenenza oppure svincolarsi, senza seguire la procedura farraginosa prevista in precedenza. 

È comunque prevista la possibilità per il giocatore di prestare attività lavorativa nella squadra di appartenenza per almeno 5 anni con possibilità di rinnovo. Per le società sportive che hanno formato il giovane atleta è contemplato un premio di formazione tecnica in caso di stipula del primo contratto di lavoro sportivo, la cui misura e le cui modalità applicative dovranno essere individuate dalle singole federazioni sportive.

Per quanto riguarda il tesseramento viene innalzata l’età da 12 a 14 anni al di sopra della quale serve la firma del minore per perfezionare la procedura di assenso. 

Proroga comunicazioni obbligatorie direttori di gara e arbitri

In fase di conversione in legge del D.L. n. 215/2023 (Milleproroghe) è stato approvato un emendamento sul lavoro sportivo.

L’emendamento prevede l’introduzione di due proroghe relative agli obblighi di comunicazione dei rapporti di lavoro di arbitri e direttori di gara, nel periodo luglio-dicembre 2023. Il suddetto periodo viene prorogato fino al 31 marzo 2024.

I soggetti interessati possono inviare le comunicazioni relative al periodo indicato, al Centro per l’Impiego, senza rischiare sanzioni, entro e non oltre il 31 marzo 2024.

Consulenza fiscale

In questo articolo ho cercato di racchiudere tutte le informazioni che possono esserti utili per dichiarare i compensi legati alla tua attività di sportivo. Quello che ti consiglio è di prestare particolare attenzione al superamento delle varie soglie di reddito. Questo perché sei chiamato in prima persona a certificare ai vari committenti la tua situazione per capire che tipo di ritenuta (a titolo di imposta o acconto) devono applicare. Se tutto questo non ti è sufficiente ed hai bisogno di una consulenza con un esperto, contattami!

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Domande frequenti

Cosa prevede la riforma dello sport?

La riforma dello sport 2023 prevede che siano esenti da imposizione fiscale i compensi fino a 15.000 euro sia di chi lavora nell’area dilettantismo, sia degli atleti professionisti di età inferiore ai 23 anni (esenzione ai fini IRPEF).

Chi sono i lavoratori sportivi?

I lavoratori sportivi, come stabilito dalla riforma dello sport, sono atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo. Gli amatori / volontari, invece, operano gratuitamente.

Che tipo di contratto è quello di collaborazione sportiva?

La collaborazione sportiva si prevede, genericamente, come rientrante nel lavoro autonomo. Il contratto di collaborazione sportiva è un accordo specifico per il settore dello sport che regola il legame tra un individuo e un ente. Si basa su una collaborazione coordinata e continuativa tra le parti, senza instaurare un rapporto di subordinazione diretta.

Dove inserire redditi sportivi in dichiarazione?

Nella colonna 1 del rigo RL22 vanno infatti indicati i compensi percepiti nel periodo di imposta eccedenti l’importo di 15.000 euro per la determinazione dell’imposta lorda IRPEF da versare.

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