Compensi di insegnanti e ricercatori esteri: esenzione per due anni

HomeFiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriCompensi di insegnanti e ricercatori esteri: esenzione per due anni

I redditi percepiti da professori e ricercatori che soggiornano temporaneamente nel nostro Paese per svolgere attività di insegnamento o ricerca scientifica, sono esenti da tassazione in Italia fino a due anni. Si tratta di una disposizione (criterio di collegamento del reddito) non espressamente previsto nel modello OCSE, ma presente in numerosi trattati bilaterali e mira a favorire la mobilità internazionale nel campo accademico e della ricerca. A confermare questo tipo di criterio e la sua modalità di applicazione è stata l’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della risposta ad interpello n. 97/E/25.

Il quadro normativo e convenzionale per i redditi esteri di docenti e ricercatori

Secondo la normativa interna (art. 49, comma 1 del TUIR), i compensi erogati a fronte di attività di insegnamento o ricerca svolte in Italia configurano, di norma, redditi di lavoro dipendente e sono quindi soggetti a tassazione nel nostro Paese. Tuttavia, le Convenzioni internazionali prevalgono sulla normativa nazionale. Molti trattati siglati dall’Italia contengono disposizioni specifiche (spesso l’articolo 20 o equivalenti) che prevedono l’esenzione da imposta nello Stato ospitante (l’Italia, in questo caso) per le remunerazioni corrisposte a professori e insegnanti residenti nell’altro Stato contraente, a condizione che il soggiorno in Italia sia temporaneo e finalizzato all’insegnamento o alla ricerca presso istituti qualificati (università, collegi, scuole, altri istituti di insegnamento non a scopo di lucro). Questo criterio rappresenta una deroga specifica rispetto al criterio generale di tassazione dei redditi da lavoro dipendente transnazionali.

Requisiti fondamentali per l’esenzione

L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rispetto di precise condizioni, che possono variare leggermente da trattato a trattato. Un elemento comune è la durata del soggiorno, che non deve superare un periodo massimo, generalmente fissato in due anni. È cruciale verificare i termini esatti della Convenzione applicabile, poiché in alcuni casi il superamento del limite temporale può comportare la decadenza retroattiva dal beneficio.

Altro requisito essenziale è lo scopo del soggiorno: l’attività svolta in Italia deve consistere nell’insegnamento o nella ricerca scientifica. Alcune convenzioni, come quella con la Germania, specificano ulteriormente che la ricerca deve essere intrapresa nel pubblico interesse o nell’ambito di scambi culturali ufficiali, escludendo quindi ricerche a beneficio privato.

Un aspetto interessante riguarda la provenienza dei compensi. A differenza di quanto spesso previsto per le borse di studio degli studenti, per l’esenzione dei compensi di docenti e ricercatori non è generalmente richiesto che le somme provengano da fonti esterne all’Italia.

Infine, è importante sottolineare che il beneficio fiscale non è subordinato al mantenimento della residenza fiscale all’estero. L’esenzione compete sia nel caso in cui il professore o ricercatore trasferisca la propria residenza fiscale in Italia per il periodo di attività, sia nel caso in cui rimanga fiscalmente non residente nel nostro Paese. Questa rappresenta una delle rare eccezioni in cui l’Italia, pur diventando Stato di residenza, rinuncia alla propria potestà impositiva sul reddito prodotto, similmente a quanto previsto da alcune convenzioni per studenti o redditi da lavoro e pensioni pubbliche.

Situazione analizzata dall’Agenzia delle Entrate

Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, un ricercatore ceco, dipendente di un’università ceca, ha svolto un progetto di ricerca biennale in Italia presso un’università italiana, ricevendo un finanziamento dal Ministero della Repubblica Ceca tramite l’ateneo di origine. L’Agenzia ha confermato che, sebbene tali emolumenti siano qualificabili come reddito da lavoro dipendente secondo la legge italiana, essi risultano esenti da imposta in Italia in applicazione dell’art. 20 della Convenzione Italia-Cecoslovacchia (ancora applicabile), essendo rispettato il limite temporale di due anni e la finalità di ricerca scientifica.

Consulenza fiscale online

La corretta applicazione delle disposizioni convenzionali in materia di esenzione per docenti e ricercatori richiede un’analisi attenta della specifica Convenzione applicabile e della situazione individuale del contribuente. La variabilità delle clausole tra i diversi trattati e la necessità di verificare puntualmente il rispetto di tutti i requisiti rendono consigliabile una consulenza personalizzata.

Se vi trovate in una situazione simile o prevedete un periodo di insegnamento o ricerca in Italia, vi invito a contattarci per un’analisi approfondita del vostro caso specifico e per assicurarvi di beneficiare correttamente delle agevolazioni fiscali previste.

Consulenza fiscale online| Fiscomania.com

Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    Partite iva: sono in arrivo i controlli incrociati

    L'Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di controlli incrociati su fatture elettroniche, corrispettivi e dichiarazioni IVA 2022. Saranno...

    Rottamazione quater: ultima chiamata per la riammissione

    Conto alla rovescia per migliaia di contribuenti italiani. Il 30 aprile 2025 rappresenta la data limite per inviare la...

    Conto estero non dichiarato: accertamento e sanzioni

    Conto corrente estero non dichiarato. Sanzioni e monitoraggio fiscale.

    Modello 730/2025: tutte le scadenze da segnare sul calendario

    Dal 30 aprile 2025 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la visualizzazione del modello 730/2025, sia nella modalità ordinaria...

    Bonus tende da sole 2025: come richiederlo?

    Possono beneficiare di questa detrazione coloro che abbiano sostituito o installato schermature solari che comportano un miglioramento energetico dell’immobile. Per beneficiare...

    Bonus assunzioni giovani e donne: firmati decreti attuativi

    Con un Comunicato del 14 aprile 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che...