La cessione di un marchio con i diritti IP collegati integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA quando si configura come trasferimento di un elemento patrimoniale isolato, e non come azienda.
La recente risposta a interpello n. 210/2025 dell'Agenzia delle Entrate ha fatto definitivamente chiarezza su un aspetto cruciale: quando la cessione di un marchio unitamente ai diritti di proprietà intellettuale collegati è soggetta a IVA e quando invece può beneficiare dell'esclusione prevista per le cessioni d'azienda. La distinzione non è meramente teorica, ma comporta conseguenze fiscali significative per cedente e cessionario.
La distinzione fondamentale: elemento isolato vs ramo d'azienda
L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione di un marchio con i diritti IP collegati integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA quando si configura come trasferimento di un elemento patrimoniale isolato. Questa interpretazione si basa su una valutazione complessiva delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione.
Il discrimine risiede nella presenza o meno di una "organizzazione" dei beni ceduti, intesa come collegamento funzionale nell'ambito di un complesso produttivo unitario. Solo quando sussiste tale organizzazione si può configurare la cessione di un ramo d'azienda, con conseguente esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA.
La disciplina fiscale trova il suo fondamento nell'articolo 2 comma 3 lettera b) del DPR n. 633/72, che esclude dall'IVA le cessioni aventi per oggetto aziende o rami di azienda. Al contrario, l'articolo 3 del medesimo decreto stabilisce che sono soggette a IVA, in qualità di prestazioni di servizi, le cessioni "relative a marchi e insegne" quando effettuate verso corrispettivo.
La normativa in commento si allinea perfettamente con l'articolo 19 della direttiva n. 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di escludere dal novero delle cessioni di beni il trasferimento "di una universalità totale o parziale di beni".
La nozione civilistica di azienda e i criteri interpretativi
Secondo l'articolo 2555 del Codice Civile, l'azienda è definita come "il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". L'elemento essenziale per configurare un ramo di azienda è la presenza di una "organizzazione" dei beni ceduti, vale a dire l'esistenza di un collegamento funzionale tra gli stessi nell'ambito di un complesso produttivo unitario.
La Corte di Giustizia europea ha precisato che nella cessione d'azienda rientrano tutti gli elementi, materiali ed eventualmente immateriali, che "costituiscono un'impresa, o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma". Non vi rientra invece la "mera cessione di beni quale la vendita di uno stock di prodotti".
I precedenti dell'Amministrazione finanziaria
L'Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare n. 320/E/97 e successive risposte a interpello, ha interpretato la nozione di azienda precisando che essa...
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