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Cessione d’azienda con rendita vitalizia: tassazione della plusvalenza

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
9 min di lettura
In sintesi

Cessione d'azienda con corrispettivo in rendita vitalizia: quando la plusvalenza è tassabile, il regime del cedente e del cessionario.

La rendita vitalizia come corrispettivo di cessione d’azienda genera per il cedente una plusvalenza tassabile ex art. 86 TUIR, imputata per competenza alla stipula del contratto. Le rate periodiche costituiscono poi reddito assimilato a lavoro dipendente ex art. 50 TUIR.


La cessione d’azienda con corrispettivo costituito da una rendita vitalizia genera, per il cedente, una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 86 comma 2 del TUIR, quantificata sulla base del valore attuale della rendita determinato tramite calcoli attuariali. La Corte di Cassazione, con un orientamento consolidato che si estende dalla sentenza n. 10801/2007 fino all’ordinanza n. 29346/2020, ha stabilito che la natura aleatoria della rendita non impedisce la determinazione del corrispettivo, poiché le tabelle di capitalizzazione previste dalla normativa fiscale consentono di attualizzarne il valore economico.

La plusvalenza concorre al reddito d’impresa nel periodo di stipula del contratto, secondo il principio di competenza dell’articolo 109 comma 2 lettera a) del TUIR, indipendentemente dal momento in cui le singole rate della rendita vengono effettivamente percepite. Le rate periodiche, a loro volta, costituiscono in capo al cedente reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera h) del TUIR, senza che questa doppia imposizione formale configuri una violazione del divieto di doppia imposizione sostanziale, trattandosi di due presupposti impositivi distinti.

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Cessione d’azienda con rendita vitalizia: inquadramento civilistico

La cessione d’azienda con corrispettivo costituito da una rendita vitalizia è un contratto lecito, riconducibile all’autonomia negoziale prevista dall’articolo 1322 del Codice Civile. Lo schema combina due fattispecie tipiche: la cessione d’azienda disciplinata dagli articoli 2555 e seguenti del Codice Civile, e la rendita vitalizia a titolo oneroso, regolata dall’articolo 1872 del Codice Civile. Quest’ultima norma prevede che la rendita possa essere costituita mediante alienazione di un bene mobile o immobile, oppure mediante cessione di un capitale: la giurisprudenza tributaria di merito ha ricondotto in questo perimetro anche l’ipotesi di cessione d’azienda, riconoscendo alla rendita la funzione di corrispettivo di un’alienazione patrimoniale.

La causa del contratto non è quella di un prezzo differito nel tempo. È lo scambio tra il trasferimento dell’azienda e l’acquisizione, da parte del cedente, di un diritto di credito alla rendita, la cui durata complessiva dipende da un evento futuro e incerto: la vita del beneficiario. Questo elemento aleatorio non è accessorio, ma costituisce il cuore della causa negoziale. La sua assenza, ad esempio quando la durata della prestazione risulti già prevedibile al momento della stipula per ragioni di età avanzata o di condizioni di salute del beneficiario, può condurre alla riqualificazione del negozio o, nei casi più gravi, alla nullità per difetto di causa tipica.

Sul piano della forma, per le imprese soggette a registrazione, i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto. Quando l’atto è stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni, a cura del notaio rogante. La rendita vitalizia costituita a titolo oneroso, dal canto suo, richiede la forma scritta a pena di nullità: un requisito che si somma, non si sovrappone, a quello previsto per la cessione d’azienda, trattandosi di due contratti distinti seppur funzionalmente collegati. Per un inquadramento più ampio della disciplina generale della rendita vitalizia, comprese le tipologie di rendita e le tutele del creditore in caso di inadempimento, si rimanda alla trattazione dedicata.

La plusvalenza in capo al cedente

Lo schema negoziale della cessione d’azienda con rendita vitalizia produce per il cedente un doppio effetto reddituale, distinto per natura e per momento impositivo. Il primo, trattato in questa sezione, riguarda la plusvalenza generata dalla cessione stessa: la sua qualificazione, il metodo di calcolo e il momento in cui va dichiarata sono stati oggetto di un lungo percorso giurisprudenziale, oggi consolidato in un orientamento uniforme.

Qualificazione come cessione a titolo oneroso

La cessione d’azienda con costituzione di rendita vitalizia in favore del cedente resta, a tutti gli effetti, una cessione a titolo oneroso. Non muta la sua natura giuridica il fatto che il corrispettivo non sia espresso in una somma fissa, ma nella forma di un diritto di credito a prestazioni periodiche. La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio con l’ordinanza n. 29346 del 23 dicembre 2020: la rendita, pur rappresentando un’utilità aleatoria quanto all’ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, costituisce comunque il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale ai sensi dell’articolo 86 comma 2 del TUIR. L’operazione genera quindi, in capo al cedente, una plusvalenza tassabile riferita al valore dell’azienda ceduta, compreso l’avviamento commerciale.

Determinazione del valore attuariale

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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