L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 102 del 2020 ed all’Interpello n. 103 del 2020, ha fornito indicazioni sulle cause ostative per l’applicazione del Regime Forfettario.
Il Regime Forfettario costituisce il regime delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non ricorra nessuna delle cause di esclusione.
La Legge di Bilancio 2019 ha previsto:
- Un’unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro;
- Nuove cause di esclusione.
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto la nuova causa ostativa di cui alla lettera d-ter), che dispone che i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro, non possono avvalersi del Regime Forfettario.
L’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che ai fini della determinazione del limite previsto dalla norma rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria.
La risposta n. 102 dell’Agenzia delle Entrate, nasce dal quesito di un contribuente che nel 2019 ha percepito redditi da pensione inferiori a 30.000 euro e un ulteriore compenso relativo al 2018, assoggettato a tassazione separata, che sommato ai redditi precedenti farebbe superare il limite.
Nella Risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, ai fini del computo del limite di 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati per l’accesso al Regime Forfettario, non devono essere considerati gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata.
Cause ostative all’applicazione del Regime forfettario: superamento del limite di 30.000 euro con redditi non ordinari
L’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che è possibile, continuare ad applicare il Regime Forfettario, qualora la soglia dei 30.000 euro viene superata con redditi non ordinari.
Nella Risposta in commento, il contribuente chiede di poter continuare ad applicare il Regime Forfettario per il 2020 e l’Agenzia delle Entrate dà parere favorevole sostenendo che, ai fini della determinazione del limite di 30.000 euro, rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, sostiene che:
Concorrono al calcolo del limite dei 30.000 euro soltanto i redditi previsti dalla lettera d-ter) del dell’art. 1, co. 57 della L. n. 190/2014, che richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli art. 49 e 50 TUIR.
Il caso oggetto dell’Interpello n. 102, riguarda un soggetto titolare di partita IVA e percettore di pensione il quale, nell’anno 2019 ha ricevuto a titolo di arretrato per il 2018 un pagamento da parte dell’INPS, assoggettato a tassazione separata.
L’importo complessivo dei redditi da pensione percepiti nel 2019 risulta inferiore a 30.000 euro, ma, sommando anche l’arretrato, tale limite risulterebbe superato.
Cause ostative all’applicazione del Regime forfettario: quali sono le cause ostative?
I requisiti per l’applicazione del Regime Forfettario sono rinvenibili nell’art. 1, co. da 54 a 89, della L. n. 190/2014.
Tale legge, indica anche le cause ostative per l’applicazione della tassazione agevolata.
L’ultima modifica è stata disposta dalla Legge di Bilancio 2020.
Ad essere riformulata è proprio la causa ostativa del Regime Forfetario di cui alla lett. d) dell’art. 1 co. 57 L. n. 190/2014.
La lettera d-ter), è il riferimento normativo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per fornire l’interpretazione del documento di prassi.
Risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020
Con la Risoluzione n. 7/E/2020, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito dei chiarimenti con riferimento alla causa di esclusione dall’applicazione del Regime Forfettario nel caso in cui, nel periodo d’imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che, in base al tenore letterale della norma, la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.
In caso di percezione di redditi di pensione dell’anno 2019 inferiore a 30.000 euro e a un emolumento arretrato relativo a redditi dell’anno 2018 erogato dall’INPS, l’Agenzia ha chiarito che ai fini della determinazione del limite di 30.000 euro rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia.
Pertanto, non è integrata la causa ostativa e può essere applicato il Regime Forfettario nel periodo d’imposta 2020.
Percezione compensi dall’ex datore di lavoro in misura maggiore al 50% del totale dei compensi
Il contribuente che ha presentato l’istanza di Interpello n. 103/2020 ha iniziato la propria attività di libero professionista nel corso del 2018 aderendo al regime forfettario.
Tuttavia, prima di iniziare questa attività, ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con un istituto, iniziato nel 2017 e terminato nel corso 2018.
Inoltre, oltre il 50% dei propri compensi del 2019 sono stati conseguiti con emissione di fatture allo stesso istituto con il quale aveva intrattenuto, fino all’anno prima, un rapporto di lavoro dipendente.
Il contribuente ritiene che sussista, nel periodo d’imposta 2019, la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del dell’art. 1, co. 57, per aver percepito compensi dal suo ex datore di lavoro in misura maggiore al 50% del totale dei compensi percepiti nell’anno e pertanto, di non poter applicare a partire dal 1° gennaio 2020 il Regime Forfettario.
Il dubbio è se una volta trascorso l’esercizio 2020 con tassazione ordinaria, a partire dal 1° gennaio 2021 sarà possibile per il contribuente rientrare nel Regime Forfettario considerato che nei due esercizi precedenti al 2021, non risulterà più integrata la causa ostativa del lavoro dipendente confronti dell’attuale cliente prevalente oppure sarà possibile l’accesso a partire dall’anno 2022.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
La causa ostativa della lettera d-bis), comma 57 prevede che non possono avvalersi del Regime Forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Nella fattispecie, la causa ostativa non trova applicazione in quanto una volta decorso il biennio di osservazione, e cioè la cessazione del rapporto di lavoro con l’ex datore di lavoro avvenuta da almeno due anni, il contribuente potrà, sussistendone tutti gli ulteriori requisiti normativi, rientrare nel Regime Forfettario a decorrere dall’anno d’imposta 2021, previa la fuoriuscita dall’anno d’imposta 2020, fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti e l’effettivo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo nei confronti del suo ex datore di lavoro.