Il cashback generalmente non è soggetto a tassazione in Italia. Questo perché il cashback non è considerato un reddito imponibile, ma piuttosto uno sconto o un rimborso sugli acquisti effettuati. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni importanti da tenere a mente:
- Cashback come sconto: In molti casi, il rimborso viene trattato come uno sconto immediato sul prezzo di acquisto. Di conseguenza, non è necessario dichiararlo come reddito;
- Promozioni bancarie: Se il rimborso è offerto come parte di una promozione bancaria o di una carta di credito, generalmente non viene considerato reddito imponibile. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare con la propria banca o istituzione finanziaria le specifiche condizioni;
- Programmi aziendali: Se il rimborso viene ricevuto nell’ambito di programmi aziendali o di lavoro, potrebbe essere necessario considerare la natura del rimborso. In alcuni casi, potrebbe essere soggetto a tassazione se considerato una forma di reddito derivante dall’attività lavorativa;
- Normative fiscali locali: Le normative fiscali possono variare, e potrebbero esserci eccezioni o specifiche regolamentazioni che influenzano la tassazione del rimborso. È sempre una buona idea consultare un consulente fiscale o un commercialista per assicurarsi di essere in regola con le normative fiscali vigenti.
Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 338 del 12 maggio 2021.
Cashback da indicare in dichiarazione dei redditi?
Come spesso accade sono state effettuate richieste di chiarimenti all’Agenzia delle entrate circa la tassazione dei rimborsi ottenuti mediante il sistema in questione. In questo caso a chiedere chiarimenti sul trattamento tributario relativo ai rimborsi erogati è sono state le stesse società di e-commerce, che sono ricorse al sistema promozionale della pubblicazione sul proprio sito di inserzioni per l’acquisto di beni o servizi offerti dalle stesse.
Questo sistema prevede il riconoscimento di uno sconto per gli utenti ogniqualvolta si procede all’inserzione pubblicata sul portale. Questo potrà essere ottenuto o in sede di acquisto oppure sotto forma di cashback. Tale sistema di incentivazione è utilizzato anche come indurre l’utente a procacciare ulteriori clienti, che accedano alla piattaforma, secondo il sistema “porta un amico“. Le due prassi sono distinte dall’Agenzia delle entrate in tema di tassazione nella circolare in questione.
Incentivi alle vendite
Per la prima tipologia di impiego del cashback ai fini promozionali, l’Agenzia delle entrate ha specificato che non sono somme oggetto di dichiarazione di redditi. Questi sono ritenuti degli incentivi alle vendite posti in essere dai siti e-commerce. In sostanza chi si registra sul portale ha la possibilità di fare acquisti su siti affiliati ottenendo uno sconto o il cashback.
Tale incentivo ha natura essenzialmente personale, comunque costituisce una sorta di restituzione all’acquirente di quanto pagato al momento dell’acquisto. Predette somme, infatti, non rientrano in nessuna delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Cashback “porta un amico“
Diversa, invece, è l’ipotesi del cashback porta un amico. Tale seconda categoria di introiti, infatti, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate costituisce reddito tassabile:
Tuttavia, l’affermazione lascia dei dubbi insoluti. Ci si potrebbe chiedere se ad esempio a predette somme vada applicata la ritenuta IRPEF.
Conclusione
In generale, il cashback non è tassato come reddito in Italia, poiché è visto come uno sconto sul prezzo di acquisto. Tuttavia, è sempre prudente verificare le specifiche condizioni e consultare un professionista fiscale per chiarimenti dettagliati in base alla propria situazione personale.