Bonus psicologo 2025, domande dal 15 settembre: come richiederlo

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Consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia considerato l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

L’INPS, con il Messaggio n. 2460 dell’11 agosto 2025 e con la successiva circolare n. 124  dell’11 settembre 2025 ha fornito alcuni chiarimenti circa il bonus psicologo, volto a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia e fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

E’ possibile presentare domanda a decorrere dal 15 settembre e fino al 14 novembre 2025, esclusivamente in via telematica. Le domande sono valutate in ordine cronologico e con priorità ai contribuenti con ISEE più basso. Le risorse messe a disposizione ammontano a 9,5 milioni di euro.

Il bonus psicologo consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia considerato l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica per effetto dell’emergenza da COVID-19 e della conseguente crisi socio-economica ed è stato introdotto per il solo 2022 dall’art. 1-quater comma 3 del D.L. n. 228/2021, per poi essere stato reso strutturale dal 2023, con alcune modifiche, dall’art. 1 comma 538 della L. 197/2022.

Come e quando fare domanda?

E’ possibile presentare domanda per il bonus psicologo dal 15 settembre e fino al 14 novembre 2025, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” mediante una delle seguenti modalità:

  • Portale web dell’Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
  • Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Al momento della presentazione della domanda, occorre essere in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro.

Saranno considerate inammissibili le domande:

  • Prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • Presentate fuori dai termini indicati.

Aspetti operativi

Terminato il periodo di presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio. Le graduatorie sono distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tengono conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel provvedimento di accoglimento della domanda è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa.

Sotto il profilo operativo il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate (nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione).

Requisiti e importi

Sono richiesti due requisiti per poter presentare la domanda:

  • Residenza in Italia;
  • ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

L’importo del bonus è parametrato in base all’ISEE del richiedente, ovvero:

  • ISEE inferiore a 15.000 euro: il bonus fino a 50 euro per ogni seduta, è’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: il bonus fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
ISEEImporto massimo
inferiore a 15.000 euro1.500 euro
compreso tra 15.000 e 30.000 euro1.000 euro
compreso tra 30.000 e 50.000 euro500 euro

Decadenza dal beneficio

L’INSP ha precisato che, a partire dal periodo 2025 decadono dal beneficio i soggetti che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda (in questo caso i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta).

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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