Nel bonus facciate 2020 rientrano, anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 191 del 23 giugno 2020.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’Interpello n. 191 del 23 giugno 2020, ha fornito alcuni chiarimenti sul bonus facciate e sulle spese sostenute per il restauro dei balconi e delle opere accessorie.

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate, ovvero una detrazione fiscale al 90% per le spese sostenute in interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Bonus facciate 2020

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Ambito applicativo del bonus facciate

E’ possibile beneficiare del Bonus facciate qualora:

  • La detrazione riguarda le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo e sostengono le spese nel 2020, a prescindere dalla tipologia di reddito percepito. Tuttavia, essendo una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva.
  • Sotto il profilo oggettivo, la circolare n. 2/E del 2020 chiarisce che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati
esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e
fregi.

Qualora gli interventi non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico e sussista una sovrapposizione tra gli interventi ammessi al bonus facciate e quelli di riqualificazione energetica oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio (Ecobonus), l’azienda potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di queste agevolazioni.

Per avere maggiori informazioni sull’Ecobonus:

“Ecobonus e sismabonus al 110% e con sconto in fattura”

“Ecobonus 2020: cos’è e a chi spetta?”

Bonus facciate 2020 e le spese accessorie

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’Interpello n. 191 del 23 giugno 2020, ha chiarito che le spese accessorie per eseguire i lavori rientrano nel bonus facciate.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate, riguarda un contribuente che chiede chiarimenti sugli interventi rientranti nel bonus facciate, con particolare riferimento anche agli interventi riguardanti i balconi ma non la facciata.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nella detrazione fiscale al 90%, anche le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali.

A sostegno della sua tesi, l’Agenzia delle Entrate, richiama anche la Circolare numero 2/E del 14 febbraio 2020.

La Circolare n. 2/E del 2020, richiamata nella risposta all’Interpello, chiarisce che, rientrano nel bonus facciate anche:

  • Le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre
    prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad
    esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di
    prestazione energetica);
  • Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
    interventi (come le spese relative all’installazione di ponteggi, allo
    smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore
    aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo
    e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per
    l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello
    spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

La data di effettivo pagamento

Per quanto riguarda l’ambito applicativo, la Circolare n. 2/E del 2020, fa riferimento alle “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, senza altre condizioni.

Questo significa che, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’imputazione delle spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Ad esempio, nel caso di un intervento iniziato a settembre 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, è possibile beneficiare del bonus facciate solo per le spese
sostenute nel 2020.

Condominio

Per quanto riguarda, le spese su interventi di parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata
condominiale da parte del singolo condomino, chiarisce l’Agenzia.

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