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Bonus condizionatori 2024: cos’è, a chi spetta e per quali interventi

Fisco NazionaleImmobili e Società immobiliariBonus condizionatori 2024: cos'è, a chi spetta e per quali interventi

Il bonus condizionatori permette di beneficiare di una detrazione fiscale IRPEF dal 50% al 70% ai contribuenti che acquisteranno un condizionatore a pompa di calore. Il bonus spetta a coloro che decidono di acquistare oppure sostituire i propri condizionatori con uno a pompa di calore a risparmio energetico.

Il bonus condizionatori è una locuzione che ha l’obiettivo di indicare che vi possono essere vari bonus da utilizzare legati all’installazione di condizionatori. La scelta del bonus dipende dall’intervento realizzato e dalla tipologia di apparecchiatura acquistata. Per questo motivo è importante individuare quali sono i bonus fruibili e le condizioni richieste da ciascuno di essi.

L’accesso all’agevolazione fiscale, quindi, può avvenire a seguito dell’acquisto e dell’installazione di diverse tipologie di impianti come climatizzatori a basso consumo energetico, deumidificatori e pompe di calore. In base alla tipologia di intervento per cui si richiede l’agevolazione, la detrazione fiscale sarà del 50% oppure del 65%.

Quali bonus consentono di detrarre l’installazione di un condizionatore?

Il punto di partenza è quello di individuare i bonus fiscali che consentono una detrazione dall’IRPEF del costo sostenuto per l’istallazione di un condizionatore. Per il 2024 si tratta di quelli riportati nella tabella seguente.

BonusDetrazione IRPEF
Il bonus ristrutturazioni edilizie 50%
Il bonus mobili (collegato al bonus ristrutturazioni)50%
Il superbonus70%
L’ecobonus65%
Detrazione fiscaleInterventoTetto massimo detraibile
50%Acquisto di condizionatori effettuato nell’ambito di opere edilizie con ristrutturazione oppure ad un intervento di manutenzione straordinaria96.000 (bonus ristrutturazione)
8.000 euro (bonus mobili)
50%In caso di intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria in caso di acquisto all’interno del bonus mobili5.000 euro
65%Acquisto di condizionatori a pompa di calore ad alta efficienza in sostituzione di uno di classe inferiore 46.154 euro (ecobonus)
70%Acquisto di condizionatori effettuato nell’ambito di interventi trainanti del superbonus

Per approfondire: “Bonus edilizi in vigore“.

Bonus ristrutturazione del 50% condizionatori

Il bonus condizionatori può essere fruito in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell’edificio. Questo, in caso di installazione di condizionatori nuovi a pompa di calore che consentono di ottenere un risparmio energetico. La detrazione IRPEF ottenibile è del 50% della spesa sostenuta che rientra nel limite massimo dell’intervento (complessivo) di 96.000 euro per edificio. La detrazione IRPEF si ripartisce in quote costanti per 10 anni.

Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio. In base a quanto disposto dal co. 8 dell’art. 16-bis del TUIR è previsto che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene“.

Non è necessario che l’impianto sia abilitato al riscaldamento invernale. Deve essere rilasciato l’attestato di conformità e il libretto d’impianto.

Bonus mobili del 50% condizionatori

L’installazione del condizionatore può essere compresa anche tra le spese che rientrano nel bonus mobili. Ricordiamo che il bonus mobili è legato all’effettuazione di una ristrutturazione edilizia o una manutenzione straordinaria. Il bonus è una detrazione IRPEF pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili, con un limite di 5.000 euro.

In questo caso occorre prestare attenzione a determinate condizioni da rispettare per l’ottenimento del bonus. In particolare è necessario che:

  • La spesa deve essere sostenuta nell’ambito di una ristrutturazione straordinaria;
  • La data di inizio lavori di ristrutturazione deve essere antecedente a quella di acquisto dei condizionatori;
  • La ristrutturazione deve riguardare l’anno precedente o a quello in corso in cui si intende usare il bonus mobili.

La detrazione al 50%, inoltre, viene riconosciuta in caso di installazione di un climatizzatore di classe energetica superiore (almeno A+) in occasione di una ristrutturazione edilizia straordinaria.

Ecobonus del 65% per la sostituzione della caldaia

L’acquisto di climatizzatori può rientrare nell’agevolazione Ecobonus nel caso in cui venga sostituita una caldaia a gas con un climatizzatore che consenta di evitare l’utilizzo del gas. Di fatto, quindi, deve trattarsi di un climatizzatore in grado di essere abilitato la raffreddamento ma anche al riscaldamento. Deve trattarsi, quindi, di un impianto legato al superamento del riscaldamento mediante i radiatori.

L’ottenimento dell’agevolazione Ecobonus con detrazione IRPEF del 65% della spesa sostenuta nel limite di 46.154 euro è legato all’asseverazione di un tecnico abilitato e la scheda informativa degli interventi realizzati in cui riportare l’importo delle spese sostenute, il risparmio energetico ottenuto (tramite attestato di prestazione energetica), i dati catastali e personali di chi detrae la spesa. L’importo massimo di spesa detraibile è di 46.154 euro, da dividere in 10 rate annuali per 10 anni, di pari importo.

Il nuovo condizionatore deve appartenere a una classe energetica superiore (A+++). La detrazione fiscale viene garantita poi, solo se si provvede ad acquistare un climatizzatore con pompa di calore utilizzabile sia per la climatizzazione estiva che invernale, ad alta efficienza energetica, sostituendo il vecchio impianto di riscaldamento.

Per l’accesso alla detrazione fiscale al 65% è necessario sostituire il precedente impianto di riscaldamento presente in un immobile con un sistema a pompa di calore ad alta efficienza energetica. Rientra nella detrazione al 65% anche la sostituzione del vecchio impianto con un nuovo sistema a pompa di calore ad alta efficienza.

Superbonus del 70% per i condizionatori nell’ambito di interventi trainanti neo condomini

Con il superbonus è possibile ottenere una detrazione IRPEF del 70% sul costo sostenuto per l’acquisto o l’installazione di impianti di climatizzazione, ed anche per la sostituzione dell’impianto di condizionamento.

La spesa è ammessa nel bonus è solo quella effettuata nell’ambito di uno degli interventi trainanti del Superbonus (come l’isolamento termico delle superfici verticali e orizzontali o la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione) effettuati nei condomini.

Interventi come l’isolamento termico delle superfici verticali e orizzontali o la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione danno diritto alla detrazione. L’installazione dell’apparecchio deve garantire un miglioramento di due classi energetiche certificate con l’Ape.

Quali sono gli interventi trainanti del superbonus?

Gli interventi trainanti del Superbonus sono i seguenti:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali relative l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie con un limite di 60.000 euro moltiplicato per le unità abitative presenti;
  • Sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione per un massimo di 30.000 euro moltiplicato per ogni singola unità abitativa;
  • Per le unità unifamiliari, in seguito a sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore a 30.000 euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Chi può beneficiare del bonus condizionatori?

I soggetti che possono beneficiare sono:

  • Persone fisiche;
  • Esercenti arti e professioni;
  • Società di persone;
  • Società di capitali;
  • Associazioni professionisti;
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • Condomini;
  • Istituti autonomi per le case popolari;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese e quindi:

  • Proprietari o nudi proprietari;
  • Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • Locatari o comodatari;
  • Soci di cooperative divise e indivise;
  • Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • Soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Purché sostengano direttamente le spese, possono fruire della detrazione anche:

  • Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • Coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • Componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  • Convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Termini e requisiti

Il bonus può essere fruito per le spese sostenute entro 31 dicembre 2024, per l’acquisto di:

  • Climatizzatore a basso consumo energetico.
  • Deumidificatore.
  • Pompa di calore.

Occorre inoltre che:

  • Lo stabile sia a norma, ovvero che sia già accatastato oppure in fase di accatastamento ed in regola con i pagamenti;
  • che il pagamento dei lavori sia fatto con sistemi tracciabili che sia documentato (fattura).

Come richiedere il bonus?

Per beneficiare della detrazione prevista, occorre effettuare la richiesta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 oppure mediante il modello Redditi PF. La dichiarazione delle spese non deve essere fatta in una sola denuncia dei redditi, ma deve essere suddivisa in 10 anni. Tuttavia, prima della dichiarazione dei redditi è necessario compilare una apposita documentazione che sarà poi messa a disposizione, dell’Agenzia delle Entrate, in caso di controlli. Per presentare la domanda occorre avere in proprio possesso tutta la documentazione relativa all’acquisto:

  • La fattura di acquisto;
  • La ricevuta del bonifico.

È necessario, poi trasmettere tutti i documenti all’ENEA in modalità telematica tramite il portale designato, entro e non oltre i 90 giorni relativi all’installazione e al collaudo. Per gli interventi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica bisogna produrre anche l’asseverazione tecnica di un professionista abilitato. Inoltre, per questi lavori bisogna realizzare anche una scheda informativa, in cui devono essere indicati tutti gli interventi effettuati e le relative spese, il risparmio energetico ottenuto e l’importo delle consulenze professionali.

L’APE, l’asseverazione e la scheda informatica devono essere rilasciati quando necessari appena da tecnici abilitati, iscritti agli ordini professionali di categoria e autorizzati alla progettazione degli impianti e degli edifici.

Comunicazione Enea

Va precisato che per coloro che hanno in atto una ristrutturazione e di conseguenza hanno usufruito dell’Ecobonus, sono obbligati ad  inviare la comunicazione all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori. La comunicazione va inviata esclusivamente online compilando il modulo presente sul sito web dedicato https://detrazionifiscali.enea.it/.

Per gli impianti di potenza utile nominale <100kw i documenti da conservare in caso di verifica sono i seguenti:

  • Certificazione del fornitore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.

Per gli impianti con una potenza superiore oppure pari a 100kw i documenti da conservare sono invece i seguenti:

  • Certificazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale che certifica i requisiti tecnici richiesti.

Documentazione da conservare

Per tutte le altre tipologie di condizionatori, i documenti da conservare sono i seguenti:

  • Scheda descrittiva inviata all’ENEA firmata;
  • Schede tecniche del condizionatore a pompa di calore.

Tracciabilità dei pagamenti

Il pagamento deve essere effettuato mediante strumenti di pagamento tracciabili:

  • Bonifico postale o bancario;
  • Carta di credito o di debito;
  • Bonifico parlante.

Nel caso del bonifico parlante, devono essere inclusi i seguenti dati:

  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Codice fiscale o partita IVA del beneficiario del pagamento;
  • Numero e data della fattura che viene pagata;
  • Causale che faccia riferimento alla normativa dell’agevolazione (art. 16-bis del TUIR).

IVA agevolata al 10% sull’acquisto

Il condizionatore, essendo considerato un “bene significativo“, sul suo acquisto è applicata un’IVA al 10%, anziché al 22%. L’aliquota agevolata, tuttavia, non viene applicata sul totale dell’acquisto ma sulla differenza tra il valore totale del servizio ed il costo del condizionatore. Quindi, sulla differenza tra il valore totale del servizio ed il costo del condizionatore è applicata l’aliquota del 10%, sul resto, l’aliquota è del 22%.

Per approfondire: “IVA agevolata nelle ristrutturazioni edilizie“.

Installazione di condizionatore in abitazione in locazione

L’installazione di un condizionatore in un’abitazione detenuta con contratto di locazione beneficia del bonus condizionatori previsto dalla normativa in materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie?

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 140 del 22 maggio 2020, ha chiarito che la detrazione spetta a condizione che:

  • Le spese siano sostenute per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti – anche reversibile e, quindi, per il condizionamento estivo;
  • Sia acquisita idonea documentazione comprovante le predette caratteristiche;
  • L’immobile oggetto della detrazione sia posseduto o detenuto in base ad un titolo idoneo.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che è anche necessario il consenso scritto all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, che può essere acquisito anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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