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Bonus ristrutturazione casa 2025: come funziona?

NewsBonus ristrutturazione casa 2025: come funziona?

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR. La norma prevede, per il 2025 una detrazione IRPEF del 50% dell'intervento di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, dell'abitazione principale nel limite di spesa annua per immobile di 96.000 euro. Per le seconde case aliquota del 36%.

La detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR è riconosciuta nella misura del 50% (su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000 euro). Attualmente, la DDL di Bilancio 2025 dispone tale detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2025 e solo per l’abitazione principale. Tuttavia, a partire dal 2026, l’aliquota scenderà al 36% per il biennio 2026-2027​

Per gli immobili diversi dalla prima casa, la detrazione sarà ridotta al 36% nel 2025 e al 30% nel 2026 e 2027. Questa riduzione rappresenta una transizione verso un sistema di bonus più mirato ed efficiente, in linea con gli obiettivi europei di riduzione del consumo energetico​.

La detrazione prevede una suddivisione in 10 quote annuali di pari importo della detrazione ammessa a riduzione dell’IRPEF. Di seguito andiamo ad analizzare tutte le informazioni utili per usufruire di questo tipo di detrazione fiscale. Per le anticipazioni sul prossimo anno: “Riordino dei bonus edilizi 2025: cosa cambia?“.

Soggetti ammessi alla detrazione

soggetti che possono beneficiare delle della detrazione sono i contribuenti, residenti o non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese e che le stesse rimangono effettivamente a loro carico. In particolare:

  • Il proprietario;
  • Il nudo proprietario;
  • Il titolare di un diritto reale sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione);
  • L’inquilino;
  • Il comodatario;
  • I soci di cooperative di costruzione;
  • Ex coniuge separato del proprietario della casa coniugale cui è stato concesso il diritto di abitazione;
  • Familiari di tutti i soggetti predetti, purché siano conviventi nell’immobile oggetto dell’intervento e le fatture e i bonifici siano loro intestati;
  • Le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed enti ad esse equiparati);
  • Le imprese familiari;
  • Gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

È possibile beneficiare dell’agevolazione in qualità di possessore o di detentore dell’immobile in forza di un contratto di locazione o di comodato. Il contratto deve essere registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio. Inoltre, è necessario essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Detrazione per soggetti non residenti

Il soggetto non residente fiscalmente in Italia che ivi detiene un immobile per il quale effettua interventi agevolati ha la possibilità di fruire della detrazione del 50%. Tuttavia, affinché la detrazione possa trovare concreta applicazione il soggetto deve avere redditi imponibili in Italia, altrimenti la detrazione andrà perduta per incapienza.

Per approfondire: “Immobili in Italia di espatriati: tassazione“.

Quali sono gli immobili interessati?

Gli interventi di recupero devono essere effettuati su immobili a destinazione abitativa situati in Italia, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli rurali e quelli ad uso promiscuo, cioè adibiti all’esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali. Inoltre, sono comprese le pertinenze (garage, cantine ecc). Per quanto riguarda gli edifici condominiali la detrazione è ammessa limitatamente agli interventi effettuati sulle parti comuni.

Riepilogando, gli interventi agevolati devono essere effettuati:

  • Sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali;
  • Sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • Situati nel territorio dello Stato.

Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Al riguardo, rileva l’uso “di fatto” della singola unità, anche qualora quest’ultima sia inserita in un contesto differente. Ad esempio, ricade nell’ambito di applicazione dell’agevolazione l’alloggio del portiere di uno stabilimento industriale o l’unità immobiliare utilizzata come abitazione, ancorché accatastata in maniera differente (es. come A/10 – uffici e studi privati).

L’art. 16-bis co. 5 del TUIR prevede espressamente che, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Sono agevolabili gli interventi effettuati sulle pertinenze delle unità immobiliari residenziali.

Immobile in comproprietà

Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche all’altro coniuge a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Nel caso di stipulato un contratto preliminare di vendita, l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

  • È stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • Esegue gli interventi a proprio carico;
  • È stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Immobile con stipula preliminare di compravendita

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

  • È stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • Esegue gli interventi a proprio carico;
  • È stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Condizioni da rispettare sugli immobili

Gli immobili residenziali oggetto di intervento, inoltre, devono:

  • Essere situati nel territorio italiano; i lavori, invece, possono essere eseguiti anche da imprese non residenti nel territorio italiano. Gli immobili detenuti all’estero non rientrano nel campo di applicazione di questa agevolazione;
  • Essere in regola con la normativa edilizia, anche a seguito di provvedimenti in sanatoria (condono edilizio);
  • Essere censiti in Catasto (in mancanza, deve esserne stato richiesto l’accatastamento).

Aliquota di detrazione e tetto massimo

Per il solo anno 2025, il bonus ristrutturazione casa prevede l’aliquota di detrazione IRPEF al 50% per le spese sostenute sulle abitazioni principali con un massimale di 96.000 euro. Tuttavia, a partire dal 2026, l’aliquota scenderà al 36% per il biennio 2026-2027​.

Per gli immobili diversi dalla prima casa, la detrazione sarà ridotta al 36% nel 2025 e al 30% nel 2026 e 2027. Questa riduzione rappresenta una transizione verso un sistema di bonus più mirato ed efficiente, in linea con gli obiettivi europei di riduzione del consumo energetico​. Tuttavia, questa modifica potrebbe disincentivare i lavori di ristrutturazione sugli immobili non destinati ad abitazione principale, riducendo l’attrattività dell’investimento rispetto al passato​.

Abitazione/anno20252026/2027
Abitazione principale50% limite € 96.00036% limite € 96.000
Altri immobili36% limite € 96.00030% limite € 96.000

Il tetto massimo di rilevanza della spesa deve essere riferito ad ogni distinto intervento agevolato compiuto su ogni singola unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze, ancorché in comproprietà o contitolarità di diritti. Se un intervento riguarda più unità immobiliari residenziali, detto limite deve essere riferito, distintamente, a ciascuna di esse, con potenziali effetti moltiplicativi in relazione agli interventi più complessi ed ingenti.

Ai sensi dell’art. 16-bis co. 4 del TUIR, se i lavori di recupero del patrimonio edilizio consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni. In tal modo, il limite di rilevanza delle spese di 96.000 euro, si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale).

Soglia per singolo intervento

La limitazione contenuta nell’art. 16-bis co. 4 del TUIR per cui il limite di rilevanza delle spese (96.000 euro), si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), non trova applicazione se gli interventi sono tra di loro autonomi, ossia non consistono in una mera prosecuzione di altri già iniziati o realizzati, fermo restando che se sono effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

Perché l’intervento possa essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente (ad esempio, deve avere una propria denuncia di inizio attività e di collaudo dell’opera o una propria dichiarazione di fine lavori e non essere la variante di un precedente intervento).

Gli interventi agevolabili per la detrazione del 50%

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • Interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • Interventi di restauro e risanamento conservativo; n interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne; n interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • Ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
  • Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione; n interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate).

Ulteriori oneri detraibili

Rientrano tra le spese detraibili anche:

  • Le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • Le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • Le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • Le spese per l’acquisto dei materiali;
  • Il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • Le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • L’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • Gli oneri di urbanizzazione;
  • Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, se non modificano la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

L’Agenzia delle Entrate, riporta nella sua guida, alcuni esempi di manutenzione straordinaria:

  • Installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
  • Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • Rifacimento di scale e rampe;
  • Interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • Costruzione di scale interne.

Restauro e risanamento conservativo

Sono compresi gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

Gli esempi, riportati dall’Agenzia delle Entrate, sono:

  • Interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;
  • Adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
  • Apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato con un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempi di ristrutturazione edilizia:

  • Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente;
  • Modifica della facciata;
  • Realizzazione di una mansarda o di un balcone;
  • Trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
  • Apertura di nuove porte e finestre;
  • Costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Per approfondire: “Bonus ristrutturazione bagno: come funziona?” e “Autorizzazione lavori di ristrutturazione: quando serve?“.

Condominio

Per quanto riguarda la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali è possibile beneficiare:

  • 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
  • 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025.

Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari. Le parti comuni sono indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:

  • Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
  • I locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
  • Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.

Le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.

In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale
imputabile al condomino.

Se la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.

Condomini minimi

Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare
della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.

Con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

  • Il pagamento deve essere sempre effettuato mediante bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta);
  • In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

Cosa fare per usufruire dell’agevolazione?

Il soggetto che sostiene le spese, per fruire dell’agevolazione deve effettuare una serie di adempimenti sia prima che durante e dopo l’esecuzione dei lavori.

Prima di iniziare i lavori occorre possedere le eventuali abilitazioni amministrative (concessione, autorizzazione, comunicazione di inizio lavori), che consentono l’esecuzione dei lavori stessi.  Inoltre, il contribuente deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento alla ASL competente per territorio, contenente l’indicazione dell’ubicazione dei lavori da effettuare e del committente, della natura delle opere da realizzare, il nominativo dell’impresa esecutrice delle opere, nonché l’assunzione di responsabilità, da parte dell’impresa stessa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione del lavoro e la data di inizio dei lavori. La comunicazione non è sempre obbligatoria. L’adempimento ha come obiettivo quello di attivare la vigilanza in materia di sicurezza nei cantieri da parte degli organi competenti. Pertanto, non è necessario inviare la comunicazione quando sia stata già effettuata la notifica preliminare alla ASL ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Particolare attenzione merita l’effettuazione dei pagamenti, che deve necessariamente avvenire tramite bonifico bancario. È fondamentale che l’ordinante del bonifico sia la stessa persona a cui sono intestate le fatture che vengono pagate e che attestano l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia. È  opportuno indicare il nome, il cognome e il codice fiscale di chi effettua il bonifico per accedere alla detrazione. Nella causale del bonifico va invece indicato il corretto riferimento normativo che è l’articolo 16-bis del DPR 917/86 . Quindi, occorre inserire anche il riferimento della fattura che viene pagata, in modo che risulti semplice l’abbinamento tra il bonifico e la fattura specifica.

Conservazione dei documenti

Il contribuente che intende avvalersi della detrazione per ristrutturazione del 50% deve essere in possesso dei seguenti documenti (da esibire a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria):

  • Fatture, ricevute fiscali o altra documentazione fiscale idonea comprovanti il sostenimento delle spese;
  • Ricevute dei bonifici di pagamento.
  • Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
  • Domanda di accatastamento se l’immobile oggetto della ristrutturazione non risulta ancora censito al catasto;
  • Ricevute di pagamento dell’IMU;
  • Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi su parti comuni di condomini);
  • Dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, e questi non sia un familiare convivente del possessore;
  • Comunicazione all’ASL competente per territorio di inizio lavori.

La documentazione deve essere conservata per tutto il periodo di accertamento a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, ovvero fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Detrazione per ristrutturazione edilizia in dichiarazione dei redditi

Per ottenere la detrazione fiscale occorre indicare sulla dichiarazione dei redditi i dati catastali identificati dell’immobile soggetto a ristrutturazione nel quadro RP del modello Redditi P.F. o nel quadro P del modello 730. Se i lavori sono stati eseguiti dal detentore, occorre indicare gli estremi di registrazione dell’atto che ne certifica il titolo e tutti gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione 50%. La detrazione del 50% degli importi sostenuti viene ripartita in un periodo di 10 anni.

Ripartizione della detrazione in quote annuali

Per le spese sostenute a partire dall’1.1.2012, la detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo, da scomputare dall’imposta lorda:

  • La prima, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta;
  • Le restanti nove, rispettivamente, nelle nove dichiarazioni dei redditi successive.

La detrazione, computata entro i limiti definiti dalla disciplina dell’agevolazione, e suddivisa in rate annuali costanti, è riconosciuta nel limite dell’imposta lorda.

Detrazione nei limiti dell’imposta lorda

L’eventuale eccedenza della detrazione rispetto all’imposta lorda si perde e non può essere chiesta a rimborso, né può essere riportata a credito negli anni futuri o utilizzata in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

Se la quota annua detraibile è di 1.500,00 euro e l’IRPEF (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.200,00 euro, la parte residua della quota annua detraibile (300,00 euro) non può essere recuperata in alcun modo.

Il contribuente che, per incapienza, non si è avvalso della detrazione nei precedenti periodi d’imposta può comunque fruire dell’agevolazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente, al ricorrere di tutte le condizioni per applicare l’agevolazione.

Pagamento delle spesse con bonifico

Ai fini dell’agevolazione rilevano soltanto i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale dai quali risulti (art. 16-bis, co. 9 del TUIR):

  • La causale del versamento;
  • Il codice fiscale del beneficiario della detrazione. In presenza di più soggetti, il bonifico deve recare l’indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Se però l’intervento viene realizzato da una società di persone o altro soggetto assimilato ex art. 5 del TUIR, non titolare di reddito di impresa, il bonifico deve recare l’indicazione del codice fiscale della società. Allo stesso modo, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un edificio relativamente al quale, sul piano giuridico, sussiste un condominio, il bonifico deve recare il codice fiscale del condominio o, nel caso dei c.d. “condomini minimi”, il codice fiscale del condomino che provvede al pagamento anche per conto degli altri;
  • Il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Bonifico errato o incompleto

L’art. 4 co. 1 lett. b) del D.M. 41/98 dispone la non spettanza della detrazione in relazione alle spese i cui pagamenti risultano non conformi alle prescrizioni regolamentari. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 7/E/2021, n. 43/E/2016 e n. 7/E/2017), tuttavia, ha precisato che il beneficio fiscale spetta anche se:

  • Per errore è stato utilizzato un bonifico diverso da quello “agevolato” o “parlante“;
  • Non sono stati indicati tutti i dati richiesti e, di conseguenza, gli intermediari finanziari non hanno potuto operare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del D.L. n. 78/2010;
  • Non è stato possibile ripetere il bonifico;

a condizione che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

La ritenuta di acconto sui bonifici

Sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione a spese che danno diritto a fruire della detrazione di imposta, si applica la ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del D.L. n. 78/2010, attualmente fissata all’11% (a partire dal 2024). In attuazione della disposizione, con il provv. 30.6.2010, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito:

  • Le tipologie di pagamenti assoggettati alla suddetta ritenuta;
  • Le modalità di rilascio al soggetto sostituito della certificazione delle ritenute operate;
  • Le modalità di dichiarazione delle ritenute operate.

La compilazione della dichiarazione dei redditi per la detrazione sulle ristrutturazioni

Quadro RP_rigo_RP41
Quadro RP_rigo_RP41

Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

righi da RP41 a RP47 vanno compilati per le spese sostenute nel periodo di imposta.

Colonna 1 (Anno) 

indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese o nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori se successiva alla data del rogito.

Colonna 2 (Tipologia) 

compilare questa colonna solo nei seguenti casi: spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2022, spese di sistemazione a verde sostenute dal 2018 al 2022 e dal 2020 spese bonus facciate e installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%.

Indicare uno dei seguenti codici:

“4”spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;
“5”spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
“6”spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
“7” spese sostenute dal 2017 al 2021per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
“8” spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
“9”spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
“10” spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
“11” spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
“12” spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (detrazione del 36%);
“13” spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;
“15” spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
“16”spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ì per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro RP) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro RP) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);
“17” spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;
“18” quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
“19” quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
“20” spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11) o agli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
“21”spese sostenute dal1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
“22”spese sostenute dal1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Colonna 3 (Codice fiscale) 

La colonna va compilata solo nei seguenti casi:

Lavori su parti comuni condominiali – Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 “Condominio” di uno dei righi da RP51 a RP52, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Interventi da parte di soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir – Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell’immobile nella sezione III-B del quadro RP.

Comunicazione al Centro Operativo di Pescara – Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell’art. 5 del TUIR). La colonna non deve esseere compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati – Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4, (Interventi particolari)

La colonna deve essere compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

“1” nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;

“4” nel caso di spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile. Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 5, (acquisto, eredità, donazione)

Indicare: “4” nel caso in cui il contribuente, nell’anno ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa, sostenuta in anni precedenti, in 10 rate.

Colonna 6 (Maggiorazione sisma)

Barrare la casella se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 11. Solo se si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50 per cento.

Colonna 7 (110%)

La casella deve essere barrata se in colonna 2 sono indicati i codici da ‘5’ a ‘11’ e 20.

Colonna 8 (Numero rata)

Indicare il numero della rata che il contribuente utilizza.

Colonna 9 (Importo spesa)

Deve essere indicato l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1. Nel caso di acquisto di immobili ricostruiti (codice ‘10’ o codice ‘11’ in colonna 2), l’importo da indicare è pari al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita. Per acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice ‘4’ in colonna 4), l’importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto.

Colonna 10 (Importo rata)

Indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo:

  • L’ammontare di colonna 9 (spesa sostenuta nei limiti sopra indicati),
  • Per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 8.

Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti (codice 1 in colonna 4) su una singola unità immobiliare, l’importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 96.000 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.

Colonna 11 (N. d’ordine immobile)

Devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B relative ai dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori. Nella presente colonna 11 va indicato un numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B. Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Agevolazione IVA

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’Iva ridotta al 10%.

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%“Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi”.

Esempio dell’Agenzia delle Entrate:

a) costo totale dell’intervento: 10.000 euro
b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro
c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo
dei beni significativi (a – c = 10.000 – 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

beni significativi sono riportati dal decreto 29 dicembre 1999:

  • Ascensori e montacarichi;
  • Infissi esterni e interni;
  • Caldaie;
  • Video citofoni;
  • Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • Sanitari e rubinetteria da bagni;
  • Impianti di sicurezza.

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

  • Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • Ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • Elle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Per approfondire: “Iva agevolata al 10% ristrutturazioni edilizie“.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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