Blocco pagamenti PA ai professionisti con debiti dal 2026

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L’emendamento 129.82 alla Legge di Bilancio 2026 introduce la trattenuta automatica sui compensi professionali in presenza di debiti iscritti a ruolo per tributi erariali, eliminando la soglia di 5.000 euro: le nuove regole entrano in vigore il 15 giugno 2026.

Dal 1° gennaio 2026 la pubblica amministrazione potrà bloccare o decurtare automaticamente i compensi ai liberi professionisti che presentano debiti iscritti a ruolo. La legge di bilancio 2026, attualmente in discussione al Senato, estende e inasprisce il meccanismo previsto dall’art. 48-bis del DPR n. 602/73, eliminando la soglia di 5.000 euro finora prevista (emendamento 129.82, testo 2).

La principale novità elimina la soglia di 5.000 euro prevista dalla normativa attuale: dal 15 giugno 2026 la verifica della posizione debitoria scatta per qualsiasi compenso professionale. In presenza di debiti a ruolo per tributi erariali, l’amministrazione trattiene automaticamente dalla parcella l’importo corrispondente e lo versa direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidando al professionista solo la differenza.

Cosa prevede la nuova norma per i professionisti

La legge di bilancio 2026 interviene sull’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, introducendo il nuovo comma 1-ter specificamente dedicato ai compensi professionali. La modifica è contenuta nell’emendamento 129.82 (FdI), che sostituisce la contestata previsione originaria sull’obbligo di “DURC fiscale” per i professionisti.

Il testo dell’emendamento prevede che per le somme dovute a titolo di compensi professionali agli esercenti arti e professioni (art. 53 TUIR) non trovi più applicazione il limite di 5.000 euro previsto dal comma 1 dell’art. 48-bis. In presenza di importi iscritti a ruolo per tributi erariali, la PA non procederà al pagamento integrale ma tratterrà l’importo corrispondente al debito fiscale.

Questa novità rappresenta un cambio di paradigma: il blocco dei pagamenti, finora riservato ai soli debitori con cartelle superiori a 5.000 euro, si estende a qualsiasi importo iscritto a ruolo, anche minimo. In concreto, se un professionista emette una fattura da 3.000 euro verso la P.A. e ha un debito iscritto a ruolo per 1.000 euro, riceverà 2.000 euro e la restante somma sarà versata direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Come funziona il meccanismo di blocco e compensazione

Attualmente l’art. 48-bis del DPR n. 602/73 impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica una verifica preventiva prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro. Se il beneficiario risulta inadempiente (ossia ha cartelle esattoriali non pagate), la PA deve:

  • Sospendere il pagamento in tutto o in parte;
  • Segnalare la circostanza all’agente della riscossione;
  • Attendere l’attivazione della procedura di pignoramento presso terzi;

In sostanza, se un professionista ha debiti iscritti a ruolo inferiori a 5.000 euro, oggi la PA paga regolarmente. Se invece i debiti superano tale soglia, scatta il blocco.

Cosa cambia dal 2026

Dal 1° gennaio 2026, per i soli professionisti, la soglia di 5.000 euro viene eliminata. Il nuovo meccanismo prevede:

Situazione debitoriaRegime attuale (fino al 2025)Nuovo regime (dal 2026)
Nessun debito iscritto a ruoloPagamento regolarePagamento regolare
Debiti fino a 5.000 €Pagamento regolareStorno automatico dalla fattura
Debiti oltre 5.000 €Blocco totale del pagamentoBlocco o storno fino a concorrenza
Debiti in rateizzazione regolarePagamento regolareDa verificare (in attesa di chiarimenti)

La PA non si limiterà più a bloccare il pagamento, ma stornerà automaticamente dalla fattura l’importo necessario per coprire il valore delle cartelle esattoriali pendenti. Questo rende il meccanismo molto più rapido e invasivo rispetto al passato.

Chi sono i professionisti interessati

La norma riguarda tutti gli esercenti arti e professioni che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR e che emettono fatture verso la pubblica amministrazione. In particolare:

  • Avvocati;
  • Commercialisti e consulenti del lavoro;
  • Ingegneri e architetti;
  • Medici e professionisti sanitari;
  • Consulenti tecnici e periti;
  • Notai (per le prestazioni fatturate alla PA);
  • Qualsiasi altro libero professionista con incarichi pubblici.

Il Consiglio nazionale forense ha definito la misura originaria come vessatoria e discriminatoria, sottolineando che anche irregolarità minime o meramente formali – come il mancato versamento del bollo auto o di una semplice contravvenzione – potrebbero comportare la decurtazione dei compensi dovuti.

Non si applica ai fornitori di beni e servizi non professionali, alle imprese o ai lavoratori dipendenti della P.A. La norma riguarda qualsiasi tipologia di compenso professionale: consulenze, perizie, incarichi fiduciari, patrocinio legale (incluso quello a spese dello Stato), prestazioni tecniche, e così via.

I soggetti pubblici tenuti alla verifica sono le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica. Quindi ministeri, enti locali, ASL, università, enti pubblici non economici, società partecipate pubblicamente.

Obbligo di allegare l’estratto ruolo alla fattura elettronica

Per consentire la verifica preventiva, il professionista sarà tenuto ad allegare alla fattura elettronica l’estratto ruolo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si tratta di un nuovo onere documentale che si aggiunge agli attuali adempimenti della fatturazione elettronica verso la PA. In pratica, per ogni fattura emessa verso enti pubblici, il professionista dovrà:

  1. Richiedere l’estratto ruolo aggiornato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (disponibile nell’area riservata del sito);
  2. Allegare il documento alla fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio;
  3. Attendere la verifica da parte della PA prima del pagamento.

Se dall’estratto ruolo emergono debiti iscritti a ruolo per tributi erariali, la PA procederà allo storno automatico dell’importo corrispondente.

L’estratto ruolo può essere richiesto gratuitamente accedendo con SPID, CIE o CNS all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Prima di emettere fatture alla PA dal 2026, è fondamentale verificare periodicamente la propria posizione debitoria per evitare spiacevoli sorprese.

Resta da chiarire con quali modalità tecniche avverrà l’allegazione: se tramite il Sistema di Interscambio (SDI) o con modalità diverse. Sarà probabilmente necessario un decreto attuativo che definisca gli aspetti operativi della procedura, considerando che l’entrata in vigore è fissata al 15 giugno 2026, lasciando quindi sei mesi per l’implementazione tecnica.

Quali debiti bloccano il pagamento

La norma fa riferimento esclusivamente agli importi iscritti a ruolo aventi ad oggetto tributi erariali. Rientrano quindi le cartelle relative a:

  • IRPEF e addizionali (relative a dichiarazioni, accertamenti, controlli automatici)
  • IRES per società e enti commerciali
  • Imposte sostitutive (cedolare secca, regime forfettario, altri regimi sostitutivi)
  • IVA
  • Ritenute alla fonte non versate
  • Sanzioni e interessi relativi ai tributi erariali

Restano esclusi dalla trattenuta automatica:

  • Debiti contributivi verso INPS o Casse di previdenza private
  • Tributi locali (IMU, TARI, addizionali comunali/regionali)
  • Multe stradali e sanzioni amministrative
  • Contributi previdenziali verso Casse professionali private

La limitazione ai soli tributi erariali rappresenta un importante elemento di mitigazione rispetto al testo originario, che avrebbe bloccato i pagamenti per qualsiasi irregolarità, anche formale o contributiva.

Cosa fare per tutelarsi

Per i professionisti che lavorano abitualmente con la pubblica amministrazione, è essenziale agire prima dell’entrata in vigore della norma. Ecco le azioni consigliate:

  • Verificare la propria posizione debitoria: accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e controllare eventuali cartelle pendenti, anche di importo ridotto;
  • Valutare la rottamazione quater o quinquies: se sono presenti debiti iscritti a ruolo, aderire alle definizioni agevolate in corso può consentire di regolarizzare la posizione prima del 2026;
  • Richiedere la rateizzazione: in alternativa alla rottamazione, la rateizzazione ordinaria delle cartelle permette di ottenere il DURC e potrebbe evitare il blocco/storno dei compensi;
  • Monitorare l’iter parlamentare: la norma è ancora in discussione e potrebbe subire modifiche prima dell’approvazione definitiva.

Per chi ha situazioni debitorie complesse o contestazioni in corso, è consigliabile una consulenza personalizzata per valutare la strategia più efficace prima dell’entrata in vigore.

Criticità interpretative e punti ancora da chiarire

La formulazione della norma lascia aperti alcuni interrogativi operativi che dovranno essere chiariti in fase applicativa:

Tempistiche della verifica: La P.A. dovrà verificare la posizione al momento del ricevimento della fattura o al momento del pagamento effettivo? Considerando i tempi biblici di alcuni enti, potrebbero passare mesi tra l’emissione e il saldo, con possibili variazioni della situazione debitoria.

Aggiornamento dell’estratto ruolo: Con quale frequenza il professionista dovrà aggiornare il documento? Se emetto 10 fatture al mese verso diversi enti, devo allegare 10 estratti ruolo diversi o vale lo stesso per tutte?

Debiti rateizzati: Come viene gestito il professionista che ha un piano di rateazione regolarmente in corso? L’estratto ruolo dovrebbe evidenziare questa condizione, ma tecnicamente il debito resta iscritto.

Compensazioni in corso: Se ho presentato istanza di rimborso o compensazione che andrà a coprire il debito, ma la pratica è ancora in lavorazione, la trattenuta scatta comunque?

Debiti prescritti ma non cancellati: Capita che cartelle prescritte restino formalmente a ruolo se non si è presentata istanza di sgravio. In questi casi, la trattenuta sarebbe illegittima ma potrebbe scattare comunque se l’estratto ruolo le riporta.

È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate e il MEF pubblichino circolari interpretative prima del 15 giugno 2026 per chiarire questi aspetti operativi e fornire una procedura standardizzata alle P.A., evitando interpretazioni difformi da parte dei singoli enti.

Infografica riepilogativa

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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