Bilancio delle holding: specificità contabili, valutazione partecipazioni e regime fiscale

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Il bilancio di una holding è il documento contabile che ha nell'attivo partecipazioni come posta dominante, rileva i propri proventi tipici, dividendi e plusvalenze da cessione, nella classe C del conto economico anziché tra i ricavi, è soggetto a obblighi informativi rafforzati che escludono l'accesso al regime micro (L. 238/2021), e richiede l'applicazione di criteri di valutazione specifici — criterio del costo o metodo del patrimonio netto (OIC 17 e OIC 21) — con effetti diretti sulla determinazione del reddito imponibile IRES attraverso il principio di derivazione rafforzata.

Il bilancio di una holding è il documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di una società il cui attivo è composto prevalentemente da partecipazioni in altre imprese. A differenza del bilancio di una società operativa, esso è caratterizzato da poste specifiche, la valutazione delle partecipazioni secondo il criterio del costo o del patrimonio netto (art. 2426, n. 4, c.c.; OIC 17), la rilevazione dei dividendi per competenza (OIC 21, § 58), le transazioni infragruppo, e da obblighi informativi rafforzati derivanti dalla L. 238/2021, che esclude le holding pure dal regime semplificato delle micro imprese.

Holding pura, mista e industriale: definizioni rilevanti ai fini del bilancio Il bilancio di una società holding è il documento contabile che riflette una struttura patrimoniale dominata da partecipazioni in altre imprese, con ricavi tipicamente costituiti da dividendi e proventi finanziari piuttosto che da corrispettivi di vendita o prestazioni di servizi. La corretta redazione di questo bilancio dipende in primo luogo dalla corretta classificazione della holding, poiché tipologie diverse di holding soggiacciono a obblighi contabili differenti. Nell'ordinamento nazionale manca una definizione legislativa unitaria di "holding". Ai fini della redazione del bilancio, il riferimento normativo è l'art. 2, nn. 14 e 15, della direttiva 2013/34/UE, recepita con il D.Lgs. n. 139/2015, che distingue tra enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria. Questa classificazione ha assunto rilievo operativo diretto a seguito della L. 238/2021 (legge europea 2019-2020), che ha introdotto nell'art. 2435-ter, co. 5, c.c. l'esclusione di tali soggetti dal regime semplificato delle micro imprese. La classificazione contabile: "impresa di partecipazione finanziaria" ex direttiva 2013/34/UE Ai fini contabili, la distinzione rilevante non è quella fiscale tra holding finanziaria e non finanziaria, ma quella tra le seguenti tipologie operative: Holding pura (o statica). Rientra nella definizione di "impresa di partecipazione finanziaria" ai sensi dell'art. 2, n. 15, della direttiva 2013/34/UE. Si tratta della società il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella loro gestione operativa. La dottrina...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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