L’Agenzia delle Entrate controlla sempre più le pensioni estere non dichiarate grazie allo scambio automatico di informazioni. Ricevere un avviso di accertamento o una lettera di compliance non significa automaticamente aver sbagliato: esistono convenzioni contro le doppie imposizioni e strategie di difesa efficaci.
Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per una pensione percepita all’estero? Non sei il solo. Il Fisco italiano controlla sempre più spesso i contribuenti che ricevono trattamenti pensionistici da enti esteri, sfruttando lo scambio automatico di informazioni fiscali tra Stati. Capita a chi ha lavorato anni all’estero e ora vive in Italia, ma anche a chi si è trasferito temporaneamente e ha maturato contributi in altri Paesi.
L’Agenzia delle Entrate contesta pensioni non dichiarate o dichiarate in modo incorretto. Recupera imposte, applica sanzioni e aggiunge interessi. Ma attenzione: non tutte le pensioni estere sono tassabili in Italia. Esistono convenzioni contro le doppie imposizioni che regolano chi deve pagare e dove. Inoltre, possono essere applicati crediti d’imposta che evitano di pagare due volte. Esistono strategie di difesa concrete.
Ti spiego cosa fare immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione del Fisco, come verificare se l’accertamento è fondato, quali strumenti usare per difenderti e come ridurre o azzerare sanzioni e imposte.
Indice degli argomenti
- Che cos’è l’avviso di accertamento per pensioni estere
- Prima azione: verifica subito la fondatezza dell’accertamento
- Seconda azione: raccogli immediatamente la documentazione
- Terza azione: scegli la strategia più conveniente
- Distinzione cruciale: pensioni pubbliche vs private
- Profili penali: quando scattano
- Termini per agire: non perdere tempo
- Consulenza fiscale online
- Fonti
Che cos’è l’avviso di accertamento per pensioni estere
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta l’omessa o infedele dichiarazione di redditi esteri. L’ufficio ricostruisce il reddito pensionistico percepito all’estero, lo aggiunge ai tuoi redditi dichiarati e ricalcola l’IRPEF dovuta. Su questa maggiore imposta applica sanzioni e interessi.
L’accertamento nasce da segnalazioni automatiche. Ogni anno gli Stati si scambiano dati sui pagamenti effettuati ai residenti esteri. L’Italia riceve informazioni su pensioni, conti bancari, investimenti. L’Agenzia incrocia questi dati con le dichiarazioni presentate. Quando trova una discrepanza, interviene.
Prima dell’avviso di accertamento vero e proprio, potresti ricevere una lettera di compliance. Si tratta di una comunicazione non impugnabile che ti invita a verificare la correttezza della tua posizione. L’Agenzia evidenzia redditi esteri che risultano dai dati in suo possesso ma non dalla tua dichiarazione. La lettera ti chiede di fornire chiarimenti o di regolarizzare spontaneamente.
La differenza è cruciale. La lettera di compliance non è un atto impositivo: hai ancora tempo per sanare con sanzioni ridotte. L’avviso di accertamento invece è definitivo: contesta imposte, applica sanzioni e avvia il procedimento di riscossione. Puoi impugnarlo o chiedere l’accertamento con adesione, ma i margini di manovra si riducono.
Prima azione: verifica subito la fondatezza dell’accertamento
Appena ricevi l’avviso, controlla questi elementi fondamentali. Non firmare nulla, non pagare subito. Analizza prima se la contestazione è corretta.
Verifica la tua residenza fiscale. Sei considerato residente in Italia se hai la residenza anagrafica per più di 183 giorni all’anno oppure se hai in Italia il domicilio o il centro dei tuoi interessi vitali. Solo i residenti fiscali italiani devono dichiarare i redditi ovunque prodotti. Se non sei residente fiscale in Italia, la pensione estera potrebbe non essere tassabile qui.
Controlla quale Convenzione contro le doppie imposizioni si applica. L’Italia ha stipulato accordi con quasi tutti gli Stati. Questi trattati stabiliscono quale Paese può tassare le pensioni. Le regole variano in base al tipo di pensione.
Tassazione di pensioni private e pubbliche
Le pensioni private (erogate da enti previdenziali o fondi pensione non pubblici) generalmente sono tassabili solo nello Stato di residenza del beneficiario. Se sei residente in Italia e ricevi una pensione privata tedesca, francese o svizzera, paghi le tasse solo in Italia. Lo Stato estero non può tassarti. Tuttavia, ci sono eccezioni, vedi il caso dell’art. 18, par. 2 della Convenzione con la Francia.
Le pensioni pubbliche (erogate da Stati o enti pubblici) seguono regole diverse. Spesso sono tassabili solo nello Stato erogante, a meno che tu non abbia la nazionalità di quello Stato. Ad esempio, una pensione pubblica francese pagata a un cittadino italiano residente in Italia è generalmente tassabile solo in Francia.
Consulta la convenzione specifica sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata. Ogni accordo ha sfumature diverse. Canada, Stati Uniti, Australia prevedono regole particolari con soglie di esenzione o tassazione concorrente.
Verifica se hai diritto al credito d’imposta ex articolo 165 del TUIR. Se hai pagato tasse sulla pensione all’estero e quella stessa pensione è tassabile anche in Italia, puoi detrarre l’imposta estera da quella italiana. Il credito funziona così: calcoli l’IRPEF dovuta in Italia sul reddito complessivo, determini la quota riferibile al reddito estero, detrai l’imposta pagata all’estero fino a concorrenza di quella quota. Non paghi due volte.
Esempio: Percepisci € 20.000 di pensione tedesca su cui hai pagato € 2.000 di tasse in Germania. Hai altri redditi in Italia per € 15.000. Il reddito complessivo è € 35.000, l’IRPEF lorda calcolata è circa € 6.500. La quota riferibile al reddito tedesco è: (€ 20.000 / € 35.000) × € 6.500 = € 3.714. Puoi detrarre € 2.000 pagati in Germania, quindi paghi in Italia solo € 4.500 invece di € 6.500.
Termini di decadenza
Controlla i termini di decadenza. L’Agenzia può accertare entro il quinto anno successivo alla dichiarazione. Per redditi 2020 dichiarati nel 2021, il termine scade il 31 dicembre 2026. Se non hai presentato dichiarazione, il termine si allunga al settimo anno. Per redditi detenuti in Paesi che ostacolano i controlli (raro oggi con lo scambio automatico), i termini possono raddoppiare.
Se l’avviso arriva oltre i termini, è nullo. Opponi subito la decadenza.
Seconda azione: raccogli immediatamente la documentazione
Devi dimostrare la tua posizione con documenti precisi. Raccogli tutto entro pochi giorni.
Certificazione dell’ente pensionistico estero. Richiedi un documento ufficiale che attesti:
- Importo lordo della pensione percepita anno per anno;
- Eventuali ritenute fiscali applicate all’estero;
- Natura della pensione (pubblica o privata);
- Periodi di erogazione.
Se l’ente estero non rilascia certificazioni in italiano, fai tradurre il documento da un traduttore giurato. L’Agenzia non accetta traduzioni informali.
Dichiarazioni dei redditi presentate all’estero. Se hai presentato dichiarazione nel Paese erogante, conserva copia con ricevuta di versamento delle imposte pagate. Dimostra che hai assolto i tuoi obblighi fiscali là dove richiesto.
Estratti conto bancari che provano gli accrediti. L’Agenzia spesso ricostruisce il reddito dalle movimentazioni bancarie. Mostra gli estratti che dimostrano quanto hai realmente percepito.
Certificato di residenza fiscale. Se sei residente all’estero o lo sei stato in passato, procurati il certificato rilasciato dall’autorità fiscale del Paese dove risiedi. Dimostra dove paghi effettivamente le tasse.
Se hai già dichiarato la pensione in Italia ma l’Agenzia contesta un importo diverso, prepara le dichiarazioni presentate con i relativi quadri compilati.
Terza azione: scegli la strategia più conveniente
Hai quattro strade possibili. La scelta dipende dalla fondatezza dell’accertamento e dai tuoi obiettivi.
Ravvedimento operoso (prima dell’avviso di accertamento)
Se hai ricevuto solo la lettera di compliance, agisci subito con il ravvedimento. Presenti dichiarazioni integrative per gli anni omessi, calcoli le imposte dovute con il credito d’imposta estero, paghi con sanzioni ridotte.
Attenzione: le sanzioni variano in base alla data della violazione. La riforma fiscale (D.Lgs. n. 87/24) ha modificato le regole dal 1° settembre 2024. Per le pensioni estere non dichiarate negli anni passati, devi verificare quando si è perfezionata la violazione.
Per dichiarazioni dei redditi 2022 e precedenti (violazioni perfezionate prima del 1° settembre 2024):
Dichiarazione infedele (hai presentato la dichiarazione ma omesso la pensione):
- Sanzione base: dal 90% al 180% dell’imposta, con un minimo di € 200
- Per redditi esteri: aumentata di 1/3 = 120% (minimo)
- Ravvedimento operoso:
- Entro 90 giorni dalla scadenza: 120% × 1/9 = 13,33%
- Entro l’anno successivo: 120% × 1/8 = 15%
- Entro 2 anni: 120% × 1/7 = 17,14%
- Oltre 2 anni: 120% × 1/6 = 20%
Omessa dichiarazione (non hai presentato alcuna dichiarazione):
- Sanzione base: dal 120% al 240% dell’imposta, con un minimo di € 250
- Per redditi esteri: aumentata di 1/3 = 160% (minimo)
- Ravvedimento operoso: possibile solo se presenti la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza = 160% × 1/10 = 16%
- Oltre 90 giorni: la dichiarazione è considerata definitivamente omessa, ravvedimento non ammesso
Per dichiarazioni dei redditi 2023 e successive (violazioni perfezionate dal 1° settembre 2024 in poi):
Dichiarazione infedele:
- Sanzione base: 70% fisso dell’imposta, con un minimo di € 150
- Per redditi esteri: aumentata di 1/3 = 93,33%
- Ravvedimento operoso:
- Entro 90 giorni dalla scadenza: 93,33% × 1/9 = 10,37%
- Entro l’anno successivo: 93,33% × 1/8 = 11,67%
- Entro 2 anni: 93,33% × 1/7 = 13,33%
- Oltre 2 anni: 93,33% × 1/6 = 15,56%
Omessa dichiarazione:
- Sanzione base: 105% fisso dell’imposta (140% per sostituti d’imposta)
- Per redditi esteri: aumentata di 1/3 = 140%
- Ravvedimento operoso: possibile solo se presenti entro 90 giorni = 140% × 1/10 = 14%
- Oltre 90 giorni: ravvedimento non ammesso
Paghi anche gli interessi legali dal momento in cui avresti dovuto versare l’imposta. Il tasso di interesse legale per il 2025 è del 2% annuo.
Il ravvedimento ti mette al sicuro da qualsiasi profilo penale. Se regolarizzi prima dei controlli, il reato fiscale è estinto.
Accertamento con adesione (dopo l’avviso)
Se hai già ricevuto l’avviso di accertamento, puoi chiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni. Ti siedi a un tavolo con l’ufficio e negozi. Riconosci parte delle contestazioni, dimostri errori dell’Agenzia su altri punti, trovi un accordo sul quantum.
Le sanzioni si riducono a 1/3 del minimo. Una sanzione che sarebbe del 90% scende al 30%. Puoi rateizzare l’importo concordato in 8-16 rate trimestrali. Eviti il contenzioso e ottieni certezza immediata.
L’adesione funziona bene quando:
- L’Agenzia ha dimenticato di riconoscere il credito d’imposta estero;
- L’importo della pensione è contestato ma con margini di trattativa;
- Preferisci chiudere velocemente piuttosto che litigare per anni.
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (entro 60 giorni)
Se l’accertamento è infondato, impugnalo davanti al giudice tributario. Devi dimostrare che:
- La pensione non è tassabile in Italia per convenzione;
- Hai già dichiarato correttamente il reddito;
- L’Agenzia ha calcolato male l’imposta;
- I termini di decadenza sono scaduti.
Il ricorso è l’unica strada quando non vuoi riconoscere nulla perché hai ragione. Attenzione però: il contenzioso dura anni, costa (avvocato tributarista o commercialista), e se perdi paghi imposte, sanzioni, interessi e spese legali.
La giurisprudenza recente ha spesso dato ragione ai contribuenti sul riconoscimento del credito d’imposta estero anche quando non dichiarato nei termini, purché il contribuente dimostri di aver effettivamente pagato l’imposta all’estero. Le Convenzioni prevalgono sulla normativa interna.
Nessuna azione (se l’accertamento è palesemente nullo)
Se l’avviso è fuori termine, riguarda anni prescritti o contesta redditi non tuoi, puoi non fare nulla e attendere l’iscrizione a ruolo. Poi impugni la cartella esattoriale evidenziando i vizi dell’atto.
Questa strategia è rischiosa. Se sbagli la valutazione, accumuli interessi e l’importo lievita. Valutala solo con l’assistenza di un professionista esperto.
Distinzione cruciale: pensioni pubbliche vs private
Le regole cambiano radicalmente in base alla natura della pensione. Verifica con attenzione quale tipo percepisci.
Sono pensioni pubbliche quelle erogate da:
- Stati esteri o loro suddivisioni politiche;
- Enti pubblici territoriali (regioni, comuni);
- Enti previdenziali pubblici per dipendenti statali.
Sono pensioni private quelle erogate da:
- Fondi pensione privati;
- Assicurazioni previdenziali;
- Enti previdenziali per lavoratori del settore privato.
La distinzione non sempre è immediata. In Germania l’assicurazione pensionistica obbligatoria (Deutsche Rentenversicherung) è considerata pensione privata ai fini convenzionali, anche se è un ente pubblico. In Francia l’INPS francese (CNAV) eroga pensioni private per chi ha lavorato nel settore privato.
Consulta la convenzione specifica. Alcuni accordi prevedono regole particolari. Il Canada, ad esempio, tassa le pensioni pubbliche solo alla fonte se superano determinate soglie, altrimenti anche in Italia. Gli Stati Uniti applicano regole diverse per la Social Security rispetto ai fondi pensione privati.
Profili penali: quando scattano
L’omessa dichiarazione di pensioni estere può configurare reati fiscali se supera determinate soglie. La buona notizia: nella maggior parte dei casi non si raggiungono questi livelli.
- Dichiarazione fraudolenta: uso di fatture false, documenti falsi, artifici per occultare redditi. Reclusione da 4 a 8 anni. Rarissimo per pensioni.
- Dichiarazione infedele: imposta evasa superiore a € 100.000 e redditi non dichiarati superiori al 10% di quelli dichiarati (oppure superiori a € 2 milioni). Reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi.
- Omessa dichiarazione: mancata presentazione della dichiarazione con imposta evasa superiore a € 50.000. Reclusione da 2 a 5 anni.
Un pensionato che omette di dichiarare € 20.000 di pensione estera con imposta evasa di € 4.000 non rientra nelle soglie penali. Rischia solo sanzioni amministrative. Se invece ometti pensioni molto elevate o sommi più anni, potresti superare le soglie. In quel caso il ravvedimento operoso ti salva: se regolarizzi prima dell’avvio dei controlli, il reato è estinto.
Termini per agire: non perdere tempo
I termini sono strettissimi. Ogni giorno conta.
Lettera di compliance: nessun termine formale, ma agisci entro 60 giorni per usare il ravvedimento operoso in sicurezza. Dopo la risposta alla lettera, l’Agenzia potrebbe comunque emettere l’avviso.
Avviso di accertamento: i termini da rispettare sono i seguenti:
- 30 giorni per chiedere accertamento con adesione;
- 60 giorni per ricorso in Commissione Tributaria;
- I termini decorrono dal giorno successivo alla notifica.
La notifica avviene tramite raccomandata, PEC o messo comunale. Controlla sempre la data certa di ricezione.
Ravvedimento operoso: finché l’Agenzia non inizia accessi, ispezioni, verifiche o contestazioni. Se ricevi una convocazione o un questionario specifico, il ravvedimento non è più possibile.
Calcola bene i tempi. Se l’avviso riguarda il 2020, sei ancora in tempo per ravvederti degli anni precedenti non ancora accertati (2019, 2018, 2017) prima che l’Agenzia li contesti.
Consulenza fiscale online
Ogni situazione è diversa. La pensione che percepisci, il Paese di provenienza, gli anni non dichiarati, la convenzione applicabile: tutto influenza la strategia migliore.
Un errore nella gestione dell’accertamento costa migliaia di euro. Affrontare il Fisco senza assistenza professionale significa rinunciare a strumenti di difesa efficaci, perdere opportunità di riduzione delle sanzioni, rischiare di pagare imposte non dovute.
Come commercialista esperto in fiscalità internazionale, analizzo la tua posizione specifica. Verifico quale convenzione si applica, calcolo esattamente le imposte dovute tenendo conto del credito d’imposta estero, individuo la strategia più conveniente tra ravvedimento, adesione o ricorso.
Contattami per una consulenza personalizzata: valutiamo insieme il tuo caso e ti fornisco un piano d’azione chiaro con tutti i costi e i benefici di ciascuna opzione.
Fonti
- DPR n. 917/1986 (TUIR), articolo 165
- D.Lgs. n. 471/1997, articolo 1
- D.Lgs. n. 472/1997, articolo 13
- D.Lgs. n. 218/1997, articolo 5-ter
- Convenzioni contro le doppie imposizioni
- Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 174-178