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Autoliquidazione dell’imposta di registro: come funziona

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La riforma fiscale segna un cambiamento epocale nella gestione dell’imposta di registro, introducendo dal 2025 il principio dell’autoliquidazione come criterio generale. Il sistema, che trasferisce la responsabilità del calcolo dall’Agenzia delle Entrate direttamente al contribuente, rappresenta una delle principali innovazioni del Decreto Legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, recentemente chiarito dalla Circolare n. 2/E/25 dell’Amministrazione finanziaria.

L’autoliquidazione: cosa cambia dal 2025

Il nuovo sistema di autoliquidazione dell’imposta di registro costituisce un cambiamento radicale nelle modalità operative di registrazione degli atti. La novità principale consiste nel fatto che il calcolo dell’imposta non sarà più effettuato dall’Ufficio ma competerà direttamente al soggetto obbligato al versamento.

La procedura attualmente in vigore, che prevede il pagamento dell’imposta solo dopo la liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, viene superata in favore di un sistema più snello e responsabilizzante per il contribuente. In sostanza, per registrare un atto (con alcune eccezioni che vedremo) si dovrà preventivamente provvedere al pagamento dell’imposta di registro e delle eventuali imposte ipotecarie e catastali.

La nuova disciplina si muove verso una sostanziale generalizzazione del sistema della autoliquidazione dell’imposta“, spiega l’Agenzia delle Entrate nella recente circolare, sottolineando come tale approccio non sarà più limitato a specifiche casistiche.

Dal sistema precedente al nuovo regime

Fino ad oggi, l’autoliquidazione delle imposte dovute per la registrazione degli atti era prevista soltanto per i contratti di locazione e per gli atti registrati in via telematica. Con la modifica dell’articolo 41 del Testo Unico sull’imposta di Registro (TUR), il legislatore ha voluto estendere questo principio, rendendolo il criterio generale per tutti gli atti soggetti a registrazione.

La riforma risponde agli obiettivi fissati dalla legge delega fiscale (Legge n. 111/23), che mirava a introdurre la liquidazione da parte del contribuente come criterio generale per l’imposta di registro, oltre a semplificare le modalità di applicazione della stessa sugli atti giudiziari.

Le eccezioni al sistema di autoliquidazione

Non tutti gli atti rientreranno nel nuovo regime di autoliquidazione. Il legislatore ha previsto alcune specifiche eccezioni:

  1. Gli atti giudiziari di cui all’articolo 37 del TUR;
  2. Gli atti per i quali è prevista la prenotazione a debito di cui agli articoli 59 e seguenti del TUR;
  3. Resta invece fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, relativamente alla liquidazione da parte del contribuente dell’imposta nei casi in cui è prevista la presentazione per via telematica del modello unico informatico.

Per gli atti giudiziari, la riforma introduce un’altra significativa novità: viene introdotto il principio della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, quando questa sia agevolmente identificabile.

Il sistema di controllo e le sanzioni

A garanzia del corretto assolvimento dell’imposta, la riforma ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 41 del TUR, che disciplina le modalità con cui gli Uffici controlleranno la regolarità dell’autoliquidazione effettuata dal contribuente.

Controllo basato sugli elementi desumibili dall’atto

Gli Uffici effettuano il controllo della regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse sulla base degli elementi desumibili dall’atto stesso, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 20 del TUR. Questo significa che l’Amministrazione finanziaria verifica se l’imposta è stata correttamente calcolata in relazione alla natura e agli effetti giuridici dell’atto presentato.

Utilizzo di procedure automatizzate

Un aspetto innovativo del controllo è rappresentato dall’utilizzo di procedure automatizzate. L’Agenzia delle Entrate si avvale di software specializzati per effettuare una prima verifica della correttezza dell’autoliquidazione, facilitando così il processo di controllo e rendendolo più efficiente.

L’assenza di anomalie evidenziate dal sistema automatizzato non esime l’Ufficio dal procedere a un controllo più approfondito della liquidazione, che deve riguardare anche la qualificazione giuridica della fattispecie a norma dell’art. 20 del DPR n. 131/86.

Notifica dell’avviso di liquidazione

In caso di errori od omissioni che comportino il versamento di un’imposta inferiore a quella dovuta, l’Agenzia delle Entrate provvederà a notificare un avviso di liquidazione.

Tale avviso conterrà:

  • L’invito a effettuare il pagamento della quota parte di tributo non versata;
  • La sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  • Gli interessi di mora calcolati dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Un aspetto vantaggioso per i contribuenti è che il pagamento effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso consente di beneficiare della riduzione a un terzo della sanzione amministrativa.

Esclusioni dal sistema di controllo

È importante sottolineare che non tutti gli atti sono soggetti alla medesima procedura di controllo. Il comma 2-bis dell’articolo 41 del TUR esclude espressamente dalla procedura di controllo sopra descritta gli atti per i quali è prevista la presentazione del Modello Unico Informatico (MUI).

Questi atti continuano a essere disciplinati dalle disposizioni previste dall’art. 3-ter del D.Lgs. n. 463 del 1997, che prevede procedure specifiche per il controllo dell’autoliquidazione effettuata dai notai in sede di registrazione telematica degli atti.

Differenze tra liquidazione del notaio e del contribuente

Un aspetto rilevante che emerge dall’analisi del sistema di controllo riguarda la differenza di trattamento tra l’autoliquidazione effettuata dal notaio e quella effettuata dal contribuente ordinario.

Nel caso del notaio, non è prevista l’applicazione della sanzione in caso di errori nell’autoliquidazione. Al contrario, negli altri casi (imposta di registro e successioni) c’è un espresso richiamo alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Questa differenza riflette il diverso ruolo e le diverse responsabilità attribuite al notaio, che agisce come pubblico ufficiale, rispetto al contribuente ordinario.

La riclassificazione dell’imposta principale

Come conseguenza del nuovo sistema di liquidazione dell’imposta, è stata modificata anche la definizione di “imposta principale” contenuta nell’articolo 42 del TUR. Secondo la nuova formulazione, è considerata principale “l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione“.

Questa riformulazione allinea la nozione di imposta principale al nuovo sistema, riconoscendo formalmente che l’applicazione dell’imposta avviene ora in fase di registrazione da parte del contribuente e non più dell’Ufficio.

L’estensione dell’autoliquidazione agli eventi successivi

L’autoliquidazione è stata estesa anche alle somme dovute nei casi di eventi successivi alla registrazione dell’atto originario. In particolare, il D.Lgs. n. 139/24 ha modificato l’articolo 19 del TUR, che disciplina la denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Per eventi come l’avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto, o l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione, è ora prevista la denuncia “previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo“. Questo rappresenta un’ulteriore estensione del principio di liquidazione da parte del contribuente rispetto a fattispecie che prima prevedevano un coinvolgimento diretto dell’Ufficio.

Regime sanzionatorio ed implicazioni per i contribuenti

L’introduzione generalizzata dell’autoliquidazione comporta vantaggi in termini di rapidità e semplificazione delle procedure, ma accresce anche le responsabilità e i rischi per i contribuenti.

Il nuovo sistema espone infatti il contribuente al rischio che, in caso di errori nell’autoliquidazione, gli venga notificato un avviso di liquidazione per la maggiore imposta dovuta, con l’applicazione della sanzione del 25% (modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/24).

Per questo motivo, diventa ancora più importante per i contribuenti:

  • Conoscere approfonditamente la normativa in materia di imposta di registro;
  • Valutare correttamente la base imponibile dell’imposta;
  • Applicare l’aliquota corretta in relazione alla tipologia di atto;
  • Conservare adeguata documentazione a supporto delle scelte effettuate in sede di autoliquidazione.

Omessa registrazione degli atti

Decisamente più severa è la sanzione prevista per la mancata registrazione degli atti. In questo caso, la penalità oscilla dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta. Questa significativa maggiorazione riflette la gravità che il legislatore attribuisce all’omissione dell’obbligo di registrazione.

Tuttavia, è prevista una sanzione amministrativa ridotta dal 60% al 120% dell’imposta dovuta (con un minimo di 200 euro) qualora la richiesta di registrazione sia effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni. Questa previsione costituisce un incentivo alla rapida regolarizzazione della posizione.

Cessione d’azienda e imposta di bollo

La riforma non si limita all’autoliquidazione dell’imposta di registro, ma interviene anche su altre questioni rilevanti, come la tassazione degli atti di cessione d’azienda e la disciplina dell’imposta di bollo.

Per le cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, la riforma ha stabilito espressamente le condizioni in presenza delle quali sono applicabili separatamente le diverse aliquote previste per il trasferimento dei singoli beni e diritti che compongono il complesso aziendale.

In pratica, per evitare che alla cessione d’azienda sia applicata l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni aziendali, è necessario che nell’atto o nei suoi allegati sia stata indicata la ripartizione del corrispettivo in quote corrispondenti alle diverse componenti aziendali, con la precisazione per cui, in presenza di crediti aziendali, la ripartizione del corrispettivo consente di applicare alla quota imputabile ai crediti l’aliquota dello 0,5%. L’imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili va operata in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento di esse con i singoli elementi dell’attivo aziendale.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, sono state semplificate le modalità di pagamento: per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo sarà assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24.

Conclusioni

L’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta di registro rappresenta un passo significativo verso la semplificazione del sistema fiscale italiano, in linea con gli obiettivi della riforma fiscale. Questo cambiamento, insieme alle altre novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/24, punta a rendere più efficiente il rapporto tra Fisco e contribuente, riducendo gli adempimenti burocratici e valorizzando la responsabilizzazione dei soggetti obbligati.

Tuttavia, la maggiore autonomia concessa ai contribuenti comporta anche maggiori responsabilità e rischi, rendendo necessaria una conoscenza approfondita della normativa e, probabilmente, un supporto professionale per evitare errori che potrebbero portare all’applicazione di sanzioni. I prossimi mesi saranno cruciali per verificare l’effettiva efficacia di questa riforma e la capacità dei contribuenti di adattarsi al nuovo sistema.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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