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Modello di Autofattura in Reverse Charge

IVA nei rapporti con l'esteroModello di Autofattura in Reverse Charge

Autofattura in Reverse Charge per operazioni interne ed esterne

Ambito di applicazione, casistiche, modalità di compilazione e registrazione dell’Autofattura in Reverse Charge. Disponibile da scaricare un modello fac simile di Autofattura.

L’autofattura è il documento mediante il quale il cessionario o il committente applica l’IVA gravante su una operazione. L’obbligo sussiste tutte le volte in cui tale operatore (e non il cedente o prestatore) è il soggetto passivo che si rende debitore dell’imposta in forza del meccanismo del Reverse Charge.

Modello di Autofattura in Reverse Charge
Modello di Autofattura in Reverse Charge

L’emissione di autofattura riguarda fattispecie tra loro differenti.

In questo articolo voglio andare a riepilogare tutte le informazioni utili legate alla predisposizione, registrazione ed invio dell’Autofattura. Questo sia per operazioni interne che esterne.

Cominciamo!

Acquisto da soggetti extra UE

I soggetti passivi sono tenuti a emettere autofattura per le operazioni domestiche effettuate, nei loro confronti, da soggetti che non sono residenti in Italia e non sono stabiliti nel territorio della UE. (art. 17 co. 2 del DPR 633/72).

Operazioni per le quali è emessa autofatturaNorma di riferimento
Acquisti di beni, ubicati nel territorio dello Stato, ceduti da soggetti extra UEart. 7-bis del DPR 633/72
Prestazioni di servizi “generiche” rese da soggetti extra UEart. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72
Prestazioni di servizi non “generiche”, rilevanti ai fini IVA in Italia, rese da soggetti extra UEartt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72

L’obbligo di emissione di autofattura sussiste anche per le operazioni non imponibili o esenti. In tale circostanza il documento emesso deve contenere il riferimento al titolo di non imponibilità o esenzione dell’operazione e la norma di riferimento (Circolare n 12/E/2010, § 3.1).

Emissione e registrazione

L’autofattura deve essere emessa in un unico esemplare (art. 21 co. 5 del DPR n 633/72). Le indicazioni da riportare sull’autofattura sono le medesime previste per le fatture ordinarie ai sensi dell’art. 21 co. 2 del DPR n 633/72.

A differenza di quanto previsto per la procedura di integrazione e registrazione della fattura ricevuta da un fornitore UE, gli adempimenti da porre in essere non sono condizionati dal momento di ricezione del documento del fornitore extra UE. La fattura ricevuta dal fornitore extra UE dovrà comunque essere considerata ai fini della registrazione in contabilità generale e preferibilmente allegata all’autofattura emessa.

Termini di emissione e registrazione dell’Autofattura in Reverse Charge

Operazioni per le quali è emessa autofatturaMomento di effettuazioneIl termine di emissione Termine di annotazione registro delle vendite Termine di annotazione registro degli acquisti
Acquisti di beni mobili, ubicati nel territorio dello Stato, ceduti da soggetti extra UE
Consegna o spedizione del bene (art. 6 co 1 del DPR 633/72)Entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione (art. 21 co. 4 del DPR 633/72) Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione(art. 23 co. 1 del DPR 633/72) Anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione (art. 25 del DPR 633/72)
Acquisti di beni immobili, ubicati nel territorio dello Stato, ceduti da soggetti extra UE
Data di stipulazione dell’atto (art. 6 co. 1 del DPR 633/72) Entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione (art. 21 co. 4 del DPR 633/72)
Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione Anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione
Prestazioni di servizi “generiche” rese da soggetti extra UE
Momento di ultimazione ovvero, per le prestazioni periodiche, la data di maturazione dei corrispettivi (art. 6 co. 6 del DPR 633/72)Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21 co. 4 lett. d) del DPR 633/72)
Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione Anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione
Prestazioni di servizi non “generiche”, rilevanti ai fini IVA in Italia, rese da soggetti extra UE
Pagamento del corrispettivo (art. 6 co. 3 del DPR 633/72)Entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione (art. 21 co. 4 del DPR 633/72)
Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione Anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione

Emissione anticipata dell’autofattura

In caso di emissione anticipata dell’autofattura, l’operazione si considera effettuata in tale momento (limitatamente all’importo pagato), ai sensi dell’art. 6 co. 4 del DPR n 633/72. In tal caso, l’annotazione sul registro degli acquisti è effettuata entro il giorno 15 del mese successivo all’emissione dell’autofattura.

Commercianti al minuto

Per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati, in assenza del registro delle fatture emesse l’autofattura può essere annotata nel registro dei corrispettivi, entro 15 giorni dalla data di emissione (circ. n 37/E/2011, § 4.3).

Esterometro

Per le operazioni effettuate da soggetti extra Ue nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, documentate mediante autofattura, è dovuta la presentazione del c.d. “esterometro” (art. 1 co. 3-bis del DLgs. n 127/2015), entro la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

La comunicazione non è dovuta nel caso di emissione della fattura in formato elettronico trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI).

Fattura elettronica

L’effettuazione di acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione europea non rientra tra le operazioni per le quali vige l’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. n 127/2015.

Per documentare tali acquisti è stata riconosciuta la possibilità di emettere, su base facoltativa, autofattura in formato elettronico (circ. 14/E/2019).

Acquisto da agricoltori esonerati

Per gli acquisti di prodotti agricoli effettuati presso produttori in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR n 633/72, il cessionario è tenuto ad emettere autofattura secondo le modalità e i termini ordinari.

Fattura elettronica

In caso di acquisti da un produttore agricolo in regime di esonero, il cessionario emette fattura elettronica:

  • Compilando il campo “TipoDocumento” con il codice convenzionale “TD01” per conto dell’agricoltore cedente (FAQ Agenzia delle Entrate n. 85/E/2019);
  • Compilando il blocco “Terzo intermediario o Soggetto emittente” con i dati anagrafici del cessionario e indicando nel blocco “Soggetto emittente” che quest’ultimo corrisponde al cessionario (Risposta interpello n 30/E/2019).

La numerazione delle “autofatture” da parte del cessionario ha, quale unico limite, l’identificazione certa del documento, anche tramite la sua data. 

Ad esempio, è possibile numerare progressivamente le fatture poi consegnate agli agricoltori cedenti facendole seguire da una o più lettere identificative (Risposta interpello 132/E/2019).

Autoconsumo

Nell’ipotesi di autoconsumo “esterno“, inteso come la destinazione di beni all’uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero a finalità estranee all’esercizio d’impresa (art. 2 co. 2 n. 5 del DPR n 633/72), il soggetto passivo emette fattura in un unico esemplare (impropriamente definita “autofattura“).

La fattura è, dunque, emessa dal soggetto “cedente“, entro i termini ordinari, con l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e dell’imposta.

Fattura elettronica

La fattura in formato XML, emessa dal “cedente“, richiede la compilazione del campo “TipoDocumento” con il codice convenzionale “TD01” e l’indicazione del cessionario con i medesimi dati anagrafici del “cedente” stesso.

Omaggi ed Autofattura in Reverse Charge

Le cessioni gratuite di beni, qualora soggette ad IVA ex art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, non impongono la rivalsa dell’imposta (art. 18 co. 3 del DPR 633/72).
Secondo quanto chiarito dalla C.M. 32/E/73 (§ VI), in assenza di rivalsa l’operazione può essere certificata emettendo fattura in un unico esemplare (impropriamente definita “autofattura”):

  • singolarmente per ciascuna cessione;
  • ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese.

Regolarizzazione del cessionario

A norma dell’art. 6 co. 8 del D.Lgs. n 471/97, il cessionario o committente è tenuto a regolarizzare l’operazione, nell’ipotesi di:

  • Mancato ricevimento della fattura da parte del cedente o prestatore;
  • ricevimento di un fattura irregolare (compreso il caso in cui la fattura sia stata ricevuta nei termini corretti, ma esponga un corrispettivo inferiore a quello reale).

Altrimenti, si applica una sanzione pecuniaria nella misura del 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione.

Fattura mancante ed emissione di Autofattura

Per regolarizzare la fattura che non è stata emessa dal cedente o prestatore, il cessionario o committente soggetto passivo:

  • Emette un’autofattura, a titolo di “denuncia“, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • Versa l’IVA dovuta mediante modello F24;
  • Presenta all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni, la copia del versamento effettuato.

L’Autofattura in Reverse Charge potrà essere annotata nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72, ai fini dell’esercizio della detrazione IVA.

Fattura irregolare ed emissione di Autofattura

Nel caso di ricezione di fattura irregolare da parte del cedente o prestatore, il cessionario o committente soggetto passivo:

  • Emette un’autofattura entro il giorno 15 del mese seguente a quello di registrazione della fattura originaria;
  • Versa la maggiore IVA dovuta mediante modello F24;
  • Presenta all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni, la copia del versamento effettuato.

L’Autofattura potrà essere annotata nel registro di cui all’art. 25 del DPR n 633/72, ai fini dell’esercizio della detrazione IVA.

Acquisto da soggetti UE

Per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti nella UE, l’acquirente è tenuto ad emettere autofattura in Reverse Charge non ha ricevuto la fattura del fornitore entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 46 co. 5 del DL n 331/93).

Modalità di emissione dell’Autofattura

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, il cessionario o committente è tenuto a trasmettere l’autofattura in formato XML al SdI

Come stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 (§ 6), in caso di emissione di autofattura per la regolarizzazione delle operazioni ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. n 471/97, nella predisposizione del file XML devono essere compilati, fra l’altro:

  • Il campo “TipoDocumento” con il codice convenzionale “TD20“;
  • Le sezioni anagrafiche del cedente o prestatore e del cessionario o committente, rispettivamente con i dati del fornitore e quelli del soggetto che procede alla regolarizzazione dell’operazione.

La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo di presentazione della fattura cartacea all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Obbligo formalmente previsto ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DPR n 633/72.

Registrazione contabile di Autofattura in Reverse Charge

In caso di emissione di autofatture per operazioni imponibili IVA, il cessionario/committente deve rilevare contabilmente:

  • Il costo per l’acquisto del bene o la prestazione del servizio;
  • Il debito verso il cedente/prestatore;
  • Un credito e un debito verso l’Erario per l’IVA, i quali assumono il medesimo valore.

La scrittura contabile da effettuare relativa ad una Autofattura per Reverse Charge è la seguente:




a





Costi per acquisti/servizi 







 IVA a credito








aDebiti v/fornitori






aIVA a debito


Laddove l’operazione in relazione alla quale viene emessa l’Autofattura sia non imponibile IVA o esente, trovano rappresentazione contabile, invece, soltanto il costo per l’acquisto del bene o la prestazione del servizio, nonché il debito verso il cedente/prestatore.

Fac simile di Autofattura in Reverse Charge da scaricare

Di seguito si allega un modello fac simile, da compilare, relativo all’Autofattura per operazioni in Revese Charge. Tale documento, adeguatamente compilato può essere utilizzato per l’inserimento nei registri IVA.

Scarica ed utilizza il nostro modello di Autofattura per l’applicazione dell’inversione contabile nelle operazioni con controparti extracomunitarie.

Autofattura in Reverse Charge: conclusioni

In questo articolo ho cercato di fornirti tutte le indicazioni utili per l’emissione dell’Autofattura. Questo documento viene emesso per l’applicazione dell’inversione contabile nelle operazioni effettuate con controparti extracomunitarie.

Oltre al funzionamento dell’Autofattura abbiamo visto un esempio pratico ed inoltre un fac simile di modello di Autofattura per Reverse Charge che puoi scaricare ed utilizzare.

Se hai dubbi o desideri maggiori chiarimenti contattami attraverso il link sottostante per ricevere una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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