Auto aziendali uso promiscuo: come cambia la tassazione

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La Legge n. 60/2025, di conversione del decreto Bollette, ha previsto una “clausola di salvaguardia” per permettere che la transizione verso il nuovo sistema di tassazione per le auto aziendali ad uso promiscuo, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, avvenga in modo graduale.

La Legge di bilancio 2025 ha previsto, per il calcolo di contributi e tasse, di considerare per tutti i veicoli assegnati dallo scorso 1° gennaio il 50% del costo chilometrico annuo sulla base alle tabelle ACI, ad eccezione dei veicoli elettrici ibridi plug-in e per quelli a batteria a trazione esclusivamente elettrica. Dopo quanto previsto in sede di conversione in legge del decreto Bollette, sono stati esclusi dal meccanismo di tassazione della Manovra di bilancio 2025, i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025.

Per tali mezzi trova sempre applicazione il sistema previgente, che impone una tassazione graduale in base ai valori di emissione di anidride carbonica.

Veicoli aziendali ad uso promiscuo: cosa cambia con il decreto bollette?

Il Decreto Legge 19/2025 (Decreto Bollette), mediante il co. 2-bis dell’art. 6, introdotto in sede di conversione dalla Legge 60/2025, prevede il criterio di determinazione del fringe benefit in caso di assegnazione di veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti, in quasi tutti i casi. Sono escluse dalla regolamentazione, basata sul tipo di alimentazione del veicolo, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per i soli veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il co. 2-bis dell’art. 6 prevede:

  • Per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
  • Per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025;

continui a trovare applicazione la previgente disciplina basata sul livello di emissioni di CO2 del veicolo. Per questi mezzi, quindi, invece, di applicare il regime previsto dalla legge di bilancio per questo anno (percentuale al 50% per tutti i veicoli o ridotta al 10-20%), opera il sistema previgente in base al quale la percentuale varia in ragione delle emissioni di anidride carbonica, come previsto nella tabella seguente:

Valori di emissione di anidride carbonica Percentuale
Non superiori a 60 grammi per chilometro25%
Tra 61 grammi e 160 grammi per chilometro30%
Tra 161 e 190 grammi per chilometro50%
Da 191 grammi per chilometro60%

Somme trattenute al dipendente

Il valore del mezzo ad uso promiscuo da assoggettare a contributi e tasse dev’essere assunto al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente o da quest’ultimo corrisposte.

Pertanto, se la trattenuta o il corrispettivo eccedono il valore di riferimento del mezzo, nessun ammontare concorre a tassazione e contributi. Inoltre, essendo la percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri assunta su base annua, il compenso dev’essere ragguagliato al periodo dell’anno in cui il mezzo è concesso ad uso promiscuo.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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