La disciplina della Società in nome collettivo (SNC), è dettata dal Codice Civile. In Italia, la Società in nome collettivo è il tipo di società di persone più diffuso, tra le piccole e medie realtà imprenditoriali. La sua diffusione capillare è dovuta al fatto che essa permette l’esercizio di ogni tipo di attività (commerciale e non commerciale). Esattamente come previsto negli articoli tra il 2291 e il 2312 del codice civile.
La responsabilità illimitata e solidale dei soci è il tratto che più di altri distingue questo tipo di società. Per questo motivo può essere importante, per chi si accingesse all’apertura di questo tipo di società, conoscere i tratti essenziali che caratterizzato l’atto costitutivo di SNC.
Di seguito tutte le informazioni utili per redigere al meglio l’atto costitutivo di una Società in nome collettivo.
Indice degli Argomenti
- Atto costitutivo di SNC: la struttura
- Atto costitutivo di SNC: la forma obbligatoria
- Contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo di SNC
- Contenuto eventuale e non obbligatorio dello statuto di SNC
- Cause di nullità dell’atto costitutivo di SNC
- Iscrizione della SNC nel Registro delle Imprese
- Quanto è conveniente oggi operare con una SNC?
- Conclusioni
Atto costitutivo di SNC: la struttura
L’atto costitutivo delle società, è il documento (costituto dall’atto costitutivo e dallo statuto societario) nel quale vengono inseriti gli elementi che caratterizzano la singola società che sta per nascere. Come appena detto, il contratto costitutivo di una SNC è un documento formato dall’atto costitutivo e dallo statuto societario.
Il primo, l’atto costitutivo contiene la manifestazione della volontà dei soci e gli elementi essenziali dell’organizzazione societaria. Il secondo, lo statuto societario, contiene le regole pratiche di funzionamento e di gestione della società.
Nella prassi, lo statuto societario, anche se redatto separatamente, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo ad esso allegato.
La forma e il contenuto dell’atto costitutivo sono stabiliti dalla legge, ma i soci possono decidere una regolamentazione del contenuto che deroga o integra quella legale. Vediamo adesso di riassumere schematicamente qual è la disciplina legale dell’atto costitutivo di una società in nome collettivo.
Atto costitutivo di SNC: la forma obbligatoria
La forma richiesta per la redazione dell’atto costitutivo di SNC è contenuta nell’articolo 2296 del codice civile. L’atto costitutivo, per essere iscritto nel Registro delle Imprese, deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.
Ma che cosa succede se concretamente tale forma obbligatoria non viene rispettata?
In caso contrario, quando la redazione dell’atto non segue la forma obbligatoria l’iscrizione in Camera di Commercio, nel Registro delle Imprese viene rifiutata. In questo caso la società con oggetto commerciale diventa a tutti gli effetti una SNC irregolare. La registrazione di una società nel Registro delle Imprese è un passo obbligatorio per garantire che la società sia riconosciuta legalmente e possa operare in conformità con la legge.
Contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo di SNC
Nelle società di persone viene lasciata larga autonomia decisionale riguardo le regole di funzionamento della società. Per questo motivo la legge si limita ad indicare soltanto alcuni requisiti essenziali ed alcune regole determinate che disciplinano singoli aspetti di vita della società (articolo 2295 del codice civile). Nell’atto costitutivo di SNC è essenziale indicare i seguenti elementi:
- Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
- La ragione sociale della società;
- La sede della società ed eventuali sedi secondarie;
- L’oggetto sociale;
- I conferimenti promessi da ciascun socio, il loro valore e il modo di valutazione;
- Prestazioni cui sono obbligati i soci d’opera;
- Durata della società.
L’atto costitutivo deve essere sottoscritto dai soci stipulanti, personalmente o per mezzo di rappresentante munito di procura. Da sottolineare il fatto che l’eventuale mancanza dei requisiti essenziali appena esposti autorizza il cancelliere della Camera di Commercio, che riceve l’atto, a rifiutare l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
I dati dei soci nell’atto costitutivo
La SNC è una tipologia societaria che deve necessariamente essere costituita da più soci. All’interno dell’atto costitutivo devono trovare indicazione i dati anagrafici di tutti i soci della costituenda società. Dati che devono essere verificati dal notaio in sede di redazione dell’atto.
La ragione sociale della società
La ragione sociale rappresenta la denominazione della società. Essa deve contenere il nome di uno dei soci. Ad esempio, una denominazione di SNC può essere questa: “Carrozzeria Europa di Mario Rossi SNC“. L’aspetto importante da sottolineare è che la ragione sociale deve essere chiara, non deve creare confusione con altre attività e deve essere unica.
Sede societaria e sedi secondarie
All’interno dell’atto costitutivo di SNC devono essere indicate tutte le sedi della società. Mi riferisco sia alla sede legale, che alle eventuali sedi operative. Classico caso può essere quello di una società che ha la propria sede legale presso il proprio legale o commercialista di fiducia. Allo stesso tempo, tuttavia, l’attività è concretamente svolta in una sede operativa secondaria. Nell’atto costitutivo devono essere indicati gli estremi di tutte le sedi della società.
Oggetto sociale della SNC
L’oggetto sociale rappresenta l’attività concretamente svolta dalla società. La scrittura dell’oggetto sociale è di fondamentale importanza nella costituzione di qualsiasi tipo di società. Questo in quanto la determinazione dello stesso influenza l’operatività stessa della società. Tutte le attività non inserite nell’oggetto sociale, infatti, non possono essere esercitate.
Per questo motivo, nella pratica, si tende ad inserire nell’oggetto sociale quante più operazioni possibili all’interno della categoria di attività svolta. In questo modo viene lasciata più ampia autonomia alla società.
I conferimenti di ciascun socio
Ogni socio appartenente alla società è chiamato ad effettuare un versamento in denaro o in natura nella società. Il valore del conferimento è pari al valore della quota ad essi attribuita nella società.
Per i conferimenti in denaro non si pongono particolari problematiche. Mentre per quanto riguarda i conferimenti in natura deve essere effettuata una perizia di stima da parte di un esperto. L’obiettivo della perizia è quella di andare a verificare il valore massimo attribuibile a quei beni. In questo modo viene garantita l’integrità del capitale della società.
Prestazioni dei soci d’opera
Nelle società di persone possono esserci soci che operano all’interno della società, apportando in società il loro lavoro. Per questo motivo il socio d’opera viene remunerato per questo tipo di attività svolta. Nell’atto costitutivo deve apparire la prestazione del socio d’opera e il suo valore attribuito nella costituzione della società.
Durata della società
I soci sono chiamati ad indicare nell’atto costitutivo di SNC la durata della società. Nel caso in cui i soci non abbiano indicato una data precisa la società si considera costituita a tempo indeterminato. Al contrario, se una data è indicata è necessario prestare la dovuta attenzione, in quanto una volta arrivati a tale data, se non viene modificato l’atto costitutivo la società deve essere posta in liquidazione.
Contenuto eventuale e non obbligatorio dello statuto di SNC
Accanto a questi elementi obbligatori legati all’atto costitutivo di SNC ve ne possono essere altri. Si tratta di altri requisiti la cui mancanza può essere integrata dalle norme di legge, e pertanto la società può comunque essere iscritta nel registro delle imprese. Questi elementi non obbligatori dell’atto costitutivo di SNC possono essere i seguenti.
Soci con amministrazione e rappresentanza della società
Può essere importante effettuare nell’atto costitutivo l’indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società. In linea generale l’amministrazione e la rappresentanza della società spettano in modo univoco a tutti i soci. Questo è quanto prevede la disciplina legale del codice civile: “l’amministrazione si intende attribuita disgiuntamente a ciascun socio e la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore“. Tuttavia, i soci, su questo punto hanno ampia autonoma negoziale. I soci possono decidere liberamente chi di loro deve assumere la carica di amministratore ed avere la rappresentanza della società.
Partecipazione agli utili ed alle perdite
I soci hanno la facoltà di decidere liberamente la partecipazione agli utili ed alle perdite di ognuno di loro. In linea generale, se niente viene specificato la ripartizione di utili e perdite avviene in modo proporzionale al valore delle partecipazioni al capitale conferite. In alternativa, ogni socio può avere una partecipazione agli utili ed alle perdite diversa rispetto alla partecipazione al capitale della società.
Clausole particolari sul funzionamento della società
Inoltre, l’atto costitutivo spesso prevede una serie di clausole particolari che disciplinano il funzionamento della società, anche in deroga al contenuto legale. In linea generale tali clausole sono valide se realizzano interessi meritevoli di tutela e se non violano norme di legge inderogabili, l’ordine pubblico e il buon costume. A titolo puramente di esempio tali regole possono riguardare i seguenti aspetti:
- L’inizio dell’attività sociale;
- L’amministrazione;
- Le decisioni sociali;
- Clausole relative ai soci e alle quote sociali;
- Controversie tra soci;
- Scioglimento e liquidazione.
Cause di nullità dell’atto costitutivo di SNC
Il contratto costitutivo della società, in applicazione delle regole sul contratto in generale, è nullo nelle seguenti ipotesi (ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile):
- Mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto;
- Causa illecita;
- Oggetto impossibile o illecito o indeterminato ed indeterminabile;
- Motivo determinante illecito, se comune a tutti i soci;
- Contrarietà del contratto a norme imperative.
Vediamo queste fattispecie con maggiore dettaglio.
Mancanza di uno dei requisiti indispensabili
Nel caso in cui l’atto costitutivo non preveda uno dei requisiti indispensabili visti sopra, lo stesso può essere dichiarato nullo. Come detto, la nullità può essere invocata da chiunque abbia interesse a farlo. Per questo motivo l’attività di certificazione da parte del notaio è indispensabile per evitare problematiche come questa.
Causa illecita
Fattispecie che riguarda l’indicazione nell’atto costitutivo di un oggetto sociale non consentito dalla legge. Una società costituita con l’oggetto sociale illecito non può operare e l’atto costitutivo è nullo.
Oggetto impossibile o illecito indeterminato o indeterminabile
La fattispecie è molto simile alla precedente. In questo caso ci troviamo di fronte un atto costitutivo con un oggetto sociale impossibile, in quanto non oggettivamente raggiungibile. Oppure in caso di oggetto sociale indeterminato o indeterminabile. Anche in questo caso l’intervento del notaio è di fondamentale importanza per evitare questo tipo di problematica.
Motivo determinante illecito
Quando la motivazione determinante alla costituzione della società è illecita, chiunque può invocare la nullità dell’atto costitutivo.
Contrarietà del contratto a norme imperative
La contrarietà dell’atto a qualsiasi tipologia di norma rende lo stesso nullo.
L’azione di nullità dell’atto costitutivo di SNC
L’azione di nullità può essere promossa da chiunque vi abbia interesse. Per ottenere la nullità dell’atto costitutivo di SNC è necessario chiedere un’azione giudiziale avanti al tribunale, chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto. Ovviamente la nullità può essere anche rilevata d’ufficio dal giudice.
Iscrizione della SNC nel Registro delle Imprese
Avvenuta la stipulazione del contratto sociale, gli amministratori, il notaio rogante, o in mancanza ciascun socio, devono iscrivere l’atto costitutivo nel registro delle imprese. Questo deve avvenire entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo. Il conservatore del registro delle imprese esercita i seguenti controlli sull’atto costitutivo:
- Controllo Formale – Sulla regolarità esteriore dell’atto, attraverso la verifica della conformità della domanda al modello obbligatorio, l’autenticità della sottoscrizione della domanda e la presenza degli elementi essenziali;
- Controllo Sostanziale – Sulla corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si richiede l’iscrizione di quanto previsto dalla legge;
- Il controllo Fiscale – Verifica il pagamento dell’imposta di registro sull’atto, oltre che delle tasse concessione governativa e dell’imposta di bollo sui libri contabili.
Dal momento dell’iscrizione la società esiste come SNC regolare. Se invece, l’atto costitutivo non viene iscritto nel registro delle imprese, la società esiste comunque, ma è disciplinata come SNC irregolare.
Quanto è conveniente oggi operare con una SNC?
Se hai letto questo articolo molto probabilmente stai valutando l’apertura di una società di persone per la tua attività. La cosa più difficile, in questi casi, è la scelta della corretta tipologia societaria da adottare per la tua attività.
Il consiglio che posso darti per la mia esperienza professionale è che Il primo principio che ti deve guidare un arbitraggio nella scelta del tipo di società è il seguente:
“le vicende derivanti dalla sfera imprenditoriale devono essere separate da quelle personali. In nessun caso la vita e il patrimonio privato dell’imprenditore, compresi i suoi familiari, possono essere messi a repentaglio dalle vicende imprenditoriali“ |
Vediamo i due aspetti giuridico e fiscale in cui si deve tradurre questo ragionamento.
Scelta societaria: aspetto giuridico
In caso di debiti contratti dalle ditte individuali o dalle SNC o dalle SAS, l’obbligazione non rimane circoscritta al patrimonio della società. Essa coinvolge direttamente l’imprenditore, soci di SNC e accomandatari, e nel caso questi muoiano, i loro debiti si trasferiscono agli eredi che magari fanno nella vita tutt’altro.
Ad esempio un accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ad una SNC colpisce direttamente e personalmente anche il socio. Ma non basta, le attuali normative costruite attorno all’azienda fanno discendere direttamente sui soci illimitatamente responsabili delle responsabilità penali a cui sono collegate a volte delle fortissime sanzioni pecuniarie inflitte alle persone fisiche.
Scelta societaria: aspetto fiscale
I soci delle società di persone sono tassati per trasparenza cioè i redditi prodotti dalle aziende individuali o dalle società di persone si imputano ai soci i quali pagano l’IRPEF e l’INPS su questi redditi compresi gli acconti. Quindi ogni anno a luglio e novembre questi soggetti devono pagare di tasca loro delle imposte su dei redditi prodotti dalle società che a volte non hanno neanche mai preso.
Valutazioni di convenienza per una SNC
Una Società in nome collettivo può essere utile in diverse situazioni, specialmente nel contesto imprenditoriale italiano. Ecco alcuni casi in cui una SNC potrebbe essere la scelta giusta:
- Imprenditorialità familiare o di piccola scala: La SNC è spesso scelta per attività imprenditoriali a conduzione familiare o per piccole imprese dove i soci desiderano essere direttamente coinvolti nella gestione e nelle decisioni aziendali.
- Responsabilità personale e controllo diretto: I soci di una SNC hanno una responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali. Questo può essere vantaggioso per coloro che desiderano un controllo diretto sull’attività, accettando al contempo una responsabilità personale maggiore.
- Semplicità e flessibilità nella gestione: Le SNC tendono ad avere strutture organizzative meno complesse rispetto alle società di capitali. Questo può tradursi in una maggiore flessibilità nelle decisioni quotidiane e una gestione più snella.
- Minori obblighi di pubblicità e trasparenza: A differenza delle società per azioni, le SNC hanno requisiti meno stringenti in termini di pubblicità e trasparenza finanziaria, il che può essere vantaggioso per piccole imprese che desiderano mantenere una certa riservatezza.
- Pianificazione fiscale: In alcuni casi, la struttura fiscale di una SNC può essere più vantaggiosa rispetto ad altre forme societarie, soprattutto quando i redditi aziendali sono relativamente bassi. I profitti vengono tassati come reddito personale dei soci, il che può essere conveniente a seconda delle circostanze individuali.
- Facilità di costituzione e scioglimento: La costituzione e lo scioglimento di una SNC sono generalmente meno complessi e costosi rispetto ad altre forme societarie, rendendola una scelta attraente per le imprese che cercano flessibilità anche in termini di chiusura o trasformazione.
Conclusioni
Queste sono le variabili da prendere in considerazione se stai pensando oggi di avviare la tua attività sotto forma di SNC. Se hai bisogno di un commercialista esperto che possa aiutarti ad avviare la tua attività al meglio, contattami!