Come avviare un’attività agricola: consigli e modalità di acquisizione di un fondo per avviare un’attività di tipo agricolo, dalla coltivazione all’allevamento. Gli adempimenti per Agenzia delle Entrate, Inps e Camera di Commercio. Applicazione del regime Iva ordinario, speciale o di esenzione.
Un soggetto che intende avviare un’attività agricola deve seguire delle regole, per molti versi comuni a tutti gli altri imprenditori. L’attività agricola, infatti, ha delle regole particolari che la differenziano da qualsiasi altra attività imprenditoriale, sia per gli adempimenti che per le agevolazioni che il legislatore ha voluto attribuirgli, sia in ambito nazionale che europeo.
Di seguito proveremo a delineare gli adempimenti fiscali, amministrativi e contributivi, che deve porre in essere un aspirante imprenditore per avviare un’attività agricola. Inoltre, vedremo quali sono le principali modalità con le quali può acquisire un’azienda agricola ed iniziale a lavorare in ambito della coltivazione o dell’allevamento.
Chi è l’imprenditore agricolo?
L’imprenditore agricolo è una figura professionale che opera nel settore agricolo, svolgendo attività legate alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e ad attività connesse. L’imprenditore agricolo può operare come individuo, in forma associata o come entità giuridica. La sua attività principale è diretta alla produzione di beni agricoli attraverso l’impiego di risorse naturali e fattori produttivi, come il lavoro e il capitale. In Italia, ad esempio, la figura dell’imprenditore agricolo è regolamentata dal Codice Civile e si distingue tra “imprenditore agricolo professionale” (IAP), che svolge l’attività agricola come professione abituale, e “coltivatore diretto“, che coltiva direttamente la terra e ne fa la sua principale fonte di reddito. È importante notare che l’imprenditore agricolo, a differenza di altre figure professionali, opera in un contesto fortemente legato ai ritmi e alle dinamiche della natura, e la sua attività può essere influenzata da numerosi fattori esterni, come le condizioni climatiche, le malattie delle piante o degli animali e le fluttuazioni del mercato. |
La definizione di imprenditore agricolo la si ricava dall’art. 2135 del codice civile, secondo la quale: “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura ed allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, o le acque dolci, salmastre o marine“
La peculiarità dell’imprenditore agricolo, quindi, è data dal particolare contenuto del tipo di attività economica organizzata e mirata alla produzione di beni. In particolare, questi si occupa di attività dirette connesse alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria ad esso, sia di carattere vegetale che animale. È opportuno ricordare che anche l’apertura di un’attività di agriturismo rientra tra le attività connesse a quelle dell’agricoltura.
Coltivatori diretti
Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all’allevamento e attività connesse. In questo ambito, l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la Legge n. 1047/57 successivamente modificata dalla Legge n. 9/63 e dalla Legge n. 233/90.
Imprenditori agricoli professionali (IAP)
Con l’emanazione della Legge n. 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non potevano essere inquadrati come Coltivatori diretti. A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’Imprenditore agricolo a titolo principale – (IATP), al soggetto che si dedicava con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi. Su tale figura è poi intervenuto il D.Lgs. n. 99/2004 che ha modificato la precedente normativa istituendo la nuova qualifica di Imprenditore agricolo professionale – (IAP) estendendone l’applicabilità anche ai soci di società agricole.
Pertanto, attualmente, viene considerato IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio:
- Almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo; e che
- I ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n. 1257/99).
Competenti ad accertare i requisiti sopra esposti sono le Regioni (l’accertamento ha efficacia in tutto il territorio nazionale).
Modalità di acquisizione dell’azienda agricola
Come ogni impresa, anche l’attività agricola può essere esercita solo se esiste l’azienda. In primo luogo, quindi, l’aspirante imprenditore deve acquistare un fondo rustico o un allevamento. L’acquisto è in genere difficile considerati i costi elevati degli immobili, molto difficile anche il ricorso al credito bancario. Questo in quanto la redditività di un terreno e generalmente inferiore al costo del denaro.
Solitamente il problema viene risolto mediante il contratto di affitto del fondo rustico, regolato dalla Legge n. 203/1982, con possibilità di derogare alle condizioni ivi previste, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali agricole, attraverso un patto in deroga ex articolo 45, Legge n. 203/1982.
Il contratto è soggetto a registrazione entro 20 giorni dalla stipula, versando l’imposta di registro pari allo 0,5% sul corrispettivo dell’intera durata del contratto e non del singolo anno. Sono previste agevolazioni quando l’affittuario è un soggetto che al momento della stipula non ha compiuto l’età di quarant’anni (Legge n. 441/1998, registrazione solo in caso d’uso).
In alternativa all’affitto del fondo, se l’imprenditore agricolo si deve dotare di un’azienda, le fattispecie più diffuse sono tre:
- Acquisizione per cessione dell’azienda – atto di cessione, sottoscritto con firma autentica dal notaio e soggetto a registrazione con imposta di registro al 3%;
- Acquisizione a seguito di donazione – è richiesto l’atto pubblico redatto da un notaio, il trasferimento è esente da imposta di donazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990, a condizione che il donatario si impegni a gestire l’azienda per almeno 5 anni;
- Acquisizione per cessione di quote – in questo caso il cedente paga l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza da cessione, mentre il cessionario versa l’imposta sostitutiva in misura fissa.
I passi necessari all’avvio dell’impresa agricola
I passaggi amministrativi legati all’avvio di un’impresa agricola possono essere così schematizzati:
- Apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate;
- Apertura della posizione INPS per il pagamento dei contributi previdenziali;
- Iscrizione dell’azienda presso il Registro delle Imprese presso la Camera di commercio di competenza.
In relazione al primo punto, l’apertura della partita Iva è fondamentale la scelta della forma giuridica da applicare. In particolare, le forme più diffuse sono rappresentate da:
- La ditta individuale, ovvero l’impresa personale dell’imprenditore che vi opera direttamente, o con i propri familiari e nel caso si parla di impresa familiare;
- Una società, nel caso in cui si intenda svolgere l’attività assieme ad altri soci, oppure nel caso in cui si voglia limitare la responsabilità dei soci. In particolare, è possibile utilizzare anche la forma della SRL agricola che può assumere la forma unipersonale (con unico socio).
Vediamo, di seguito con maggiore dettaglio le principali modalità con cui è possibile avviare e gestire un’azienda agricola in Italia.
Attività agricola come ditta individuale
L’avvio di un’attività agricola come ditta individuale consente all’imprenditore di svolgere personalmente l’attività agricola in modo diretto. Si tratta della forma più semplice per avviare questo tipo di attività e comporta costi contenuti per la sua realizzazione. Si tratta della forma giuridica maggiormente indicata per l’avvio di attività di piccole dimensioni e che non necessitano di particolari investimento. Classico caso è quello dell’imprenditore agricolo che si occupa personalmente della gestione e coltivazione di un terreno o un fondo andando a vendere il relativo raccolto. La tassazione del reddito generato da questo tipo di attività è imputato direttamente all’imprenditore, chiamato anche a versare i relativi contributi previdenziali.
Società che svolge attività agricola
In alternativa all’impresa individuale l’imprenditore può valutare l’apertura di una società. Questa scelta è legata principalmente a due fattori: l’esercizio dell’attività in comune con altri soggetti, oppure la volontà di effettuare investimenti importanti e quindi operare con limitazione dei relativi rischi. Pensa, ad esempio, al caso di una famiglia che intende svolgere l’attività agricola su diversi terreni con tempi e modalità diverse. Attraverso la società ogni componente della famiglia avrà una diversa quota di partecipazione ed una diversa forma di remunerazione dell’attività svolta. Nella prassi, per l’esercizio dell’attività agricola le forme giuridiche maggiormente utilizzate sono:
- La società semplice agricola: si tratta della forma maggiormente utilizzata per l’esercizio dell’attività agricola. Ha il vantaggio di avere una facilità di costituzione importante. Trattandosi di società di persone i soci sono illimitatamente responsabili per l’attività svolta ed è adatta per attività che non richiedono investimenti importanti (e quindi rischi limitati). Questo tipo di società non può svolgere attività commerciale;
- La società a responsabilità limitata (SRL agricola): si tratta della forma giuridica utilizzata nella maggior parte degli investimenti agricoli più rilevanti. Consente di poter essere aperta anche in forma unipersonale e limita la responsabilità del socio o dei soci al mero capitale sociale versato. Ha una flessibilità di struttura e gestione che la rende indicata per investimenti più rilevanti.
L’aspetto importante da evidenziare è che per prendere la migliore decisione possibile nella tua situazione è importante rivolgersi all’assistenza di un dottore commercialista esperto, in grado di indirizzarti verso la forma giuridica migliore le tue esigenze ed i tuoi obiettivi da raggiungere.
Adempimenti fiscali
Per avviare concretamente la propria attività, l’imprenditore agricolo è tenuto come prima cosa ad effettuare l’apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate, scegliendo il codice attività più idoneo in base all’attività concretamente esercitata:
- 01.1 – Coltivazione di colture agricole non permanenti;
- 01.2 – Coltivazione di colture permanenti;
- 01.3 – Riproduzione delle piante;
- 01.4 – Allevamento di animali;
- 01.5 – Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista;
- 01.6 – Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta;
- 01.7 – Caccia, cattura di animali e servizi connessi.
A questo link potete trovare tutti i codici attività da utilizzare (Ateco 2007 agricoltura). Contestualmente all’apertura della partita Iva è necessario procedere all’iscrizione presso il Registro delle imprese, presso la Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l’azienda, nella sezione delle imprese agricole. A questo punto l’imprenditore agricolo può accedere ai bandi emanati dalle Regioni nell’ambito dei piani di sviluppo rurale che prevedono contribuzioni, specialmente se l’acquirente è un giovane agricoltore.
Regime catastale per le imposte dirette per le società agricole
Le modalità applicative del regime agevolato per le società agricole sono state dettate dal D.M. n. 213/07. Il regime agevolato per la determinazione del reddito secondo il criterio catastale si applica a società di persone (snc, sas), srl, e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricole. Di fatto, per poter optare per il regime agevolato le società devono possedere i requisiti richiesti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, ovvero i seguenti:
- Hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);
- Contengono la dicitura “società agricola” nella ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali).
Il requisito dell’esclusività deve trovare riscontro nell’attività in concreto svolta. Pertanto, non costituiscono società agricole quelle che, a prescindere dall’oggetto sociale, esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, o le attività di cui all’articolo 55 comma 2, lettera a) e b) del DPR n. 917/86, ovvero attività organizzata in forma di impresa diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile, attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne. Non possono avvalersi del regime agevolato le Spa e le Sapa.
L’opzione per il regime agevolato previsto dalla Legge n. 296/06 consente di determinare il reddito delle attività agricole di cui all’articolo 32 del DPR n. 917/86, in misura pari al reddito agrario (criterio catastale), anziché secondo gli ordinari criteri di determinazione del reddito d’impresa (in via analitica).
Il regime in esame è stato introdotto per incentivare il passaggio alla forma societaria degli imprenditori agricoli individuali, attraverso il mantenimento in capo alle società che rivestono la qualifica di “società agricole” di un particolare sistema di determinazione del reddito.
La scelta del regime IVA
Particolare è il regime IVA applicabile all’attività agricola. Sotto questo profilo l’imprenditore deve scegliere se adottare il regime speciale di cui all’articolo 34, del DPR n. 633/72, o il regime IVA normale. L’opzione non viene indicata nel modello di inizio attività, ma deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare, ovvero quella relativa al primo anno di attività. Tuttavia la scelta deve essere chiara fin da subito, in quanto il regime prescelto deve essere applicato sin dalla prima liquidazione IVA.
Il regime naturale, cioè quello speciale è conveniente quando i prodotti ceduti usufruiscono di una percentuale di compensazione elevata, come il vino, oppure il latte, o per il settore dell’allevamento in genere. La convenienza, in questi casi, deriva dal fatto che l’IVA che si spende sugli acquisti è inferiore rispetto a quella detraibile mediante le percentuali di compensazione. Se, invece, la produzione riguarda cereali, frutta, ortaggi, piante, allora è più conveniente il regime ordinario, che consente di recuperare l’IVA assolta sugli acquisti secondo l’aliquota applicata per ciascun bene servizio usufruito, esattamente come accade per gli imprenditori commerciali.
Per di più nella fase iniziale sono frequenti gli investimenti in beni strumentali e quindi è probabile che l’IVA spesa sia rilevante ed è recuperabile soltanto con il regime ordinario. Ricordiamo che l’opzione è vincolante per un triennio. Se l’imprenditore presume di realizzare dall’attività agricola un volume di affari annuo inferiore a €. 7.000,00, può rientrare nel regime di esonero.
Regime che non prevede alcun obbligo contabile, tranne quello di conservare e numerare progressivamente, le fatture di acquisto e le autofatture di vendita emesse dagli acquirenti. In questo caso non è obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Contributi previdenziali agricoli
L’imprenditore agricolo deve poi iscriversi all’Inps, nell’apposita gestione previdenziale. A riguardo le gestioni sono due:
- Quella dei coltivatori diretti e
- Quella degli imprenditori agrioli professionali (Iap).
Quando si avvia un’attività agricola, sia essa l’unica attività lavorativa del soggetto o quella prevalente, vi è l’obbligo di versare all’Inps i contributi previdenziali nella gestione lavoratori autonomi agricoli. Questo salvo che l’attività agricola non sai secondaria rispetto ad un’altra attività lavorativa (per questo è fondamentale verificare sempre questo requisito).
L’iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti è prevista, quando l’interessato coltiva manualmente il fondo e la manodopera dipendente non supera i due terzi di quella occorrente per i fabbisogni aziendali. Il coltivatore diretto considera a proprio favore anche la manodopera dei propri famigliari. In alternativa si può scegliere la gestione Iap per la quale non ci sono vincoli di manodopera ma occorre rispettare i requisiti dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004. Secondo cui l’agricoltore deve essere un soggetto in possesso di conoscenze e competenze in agricoltura, deve ricavare dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito da lavoro e deve dedicare all’attività agricola almeno la metà del proprio tempo lavorativo.
Se l’imprenditore possiede macchine agricole semoventi deve iscriversi anche presso gli uffici preposti in provincia (UMA, Utenti Motori Agricoli), al fine di ottenere la assegnazione di gasolio o di altri carburanti agevolati. Inoltre, se il terreno coltivato assegnatario risulta assegnatario di titoli nell’ambito della politica agricola comunitaria (Pac), deve iscriversi mediante un centro di assistenza agricola o mediante una associazione di categoria per la volturazione dei titoli ed ottenere la contribuzione comunitaria. Qualora, nonostante l’inizio dell’attività agricola e ricorrendone i presupposti, non si fosse provveduto all’iscrizione previdenziale, l’interessato deve provvedere in tempi brevi all’iscrizione.
L’Inps richiede anche il versamento dei contributi arretrati, con il limite della prescrizione quinquennale, maggiorati di sanzioni e interessi che variano da un minimo del 35% ad un massimo del 70% del valore dei contributi e in proporzione agi anni di evasione.
Conclusioni
Avviare un’attività agricola rappresenta una sfida entusiasmante e, al contempo, complessa. L’agricoltura, pur essendo uno dei settori più antichi, ha subito nel tempo profonde trasformazioni, spesso legate all’innovazione tecnologica e alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Per chi decide di intraprendere questa strada, è fondamentale una preparazione adeguata, una conoscenza approfondita del settore e una visione chiara degli obiettivi da raggiungere. La burocrazia, la gestione del terreno, la scelta delle colture o dell’allevamento, la commercializzazione dei prodotti: ogni aspetto richiede attenzione e dedizione. Tuttavia, con passione, impegno e una buona pianificazione, l’attività agricola può diventare non solo una professione, ma un vero e proprio stile di vita, in armonia con la natura e con le tradizioni del territorio.
Domande frequenti
Prima di tutto, è necessario definire il tipo di attività agricola che si intende avviare, effettuare un’analisi di mercato, scegliere il terreno adatto e informarsi sulle normative e sui requisiti burocratici.
Non necessariamente. Si può affittare o prendere in gestione un terreno. L’importante è che sia adatto all’attività che si intende svolgere.
In Italia, ad esempio, esistono diverse agevolazioni fiscali e contributive per giovani agricoltori e per chi avvia un’attività agricola. È bene informarsi presso gli enti competenti o un commercialista.
Anche se non sempre obbligatoria, una formazione specifica è fortemente consigliata. Esistono corsi di formazione, master e percorsi di studio dedicati all’agricoltura.
Esistono diverse vie: dalla vendita diretta, ai mercati locali, alla collaborazione con distributori o attraverso la creazione di un e-commerce.
Le sfide includono la variabilità delle condizioni climatiche, la gestione della burocrazia, la concorrenza sul mercato e la necessità di aggiornamento continuo.
Sì, ma è necessario rispettare specifiche normative e ottenere le certificazioni necessarie.
È consigliabile stipulare delle assicurazioni specifiche e adottare buone pratiche agricole per ridurre i rischi.