I contribuenti che hanno scelto di pagare l’imposta di bollo in modo virtuale devono presentare una dichiarazione consuntiva contenente il numero degli atti e documenti emessi nell’anno solare precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello.
L’imposta di bollo, disciplinata dal DPR n. 642/1972 è dovuta per i documenti e i registri indicati nella prima parte della tariffa allegata al decreto, se formati nello Stato. L’imposta di bollo viene generalmente assolta mediante apposizione della relativo contrassegno sul documento cartaceo che richiede l’assolvimento dell’imposta, oppure tramite modalità telematiche, o tramite l’addebito sul conto corrente (in caso di registrazioni telematiche contratti di locazione).
In questo contributo ci soffermeremo sulle modalità telematiche di assolvimento dell’imposta di bollo, da utilizzare tutte le volte in cui non viene emesso in forma cartacea un documento che deve prevedere l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Bollo virtuale: normativa di riferimento
Come accennato il DPR n. 642/1972 è il testo di legge che disciplina l’applicazione dell’imposta di bollo. Al suo interno l’art. 15 prevede la seguente disciplina per il pagamento virtuale del bollo:
“Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale” |
Sul punto è intervenuta poi la Circolare n. 16/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito che le competenze in materia di imposta di bollo assolta con modalità virtuale risultano così ripartite:
- Alle Direzioni provinciali, in via generale il rilascio dell’autorizzazione e la liquidazione del tributo;
- Alle Direzioni regionali, per gli uffici e gli enti statali e per le Camere di Commercio per il rilascio delle autorizzazioni.
In entrambi i casi, per la liquidazione del tributo è competenza della Direzione Provinciale nel cui ambito ha domicilio fiscale il contribuente.
Assolvimento virtuale del bollo
Limitatamente a specifiche categorie di documenti, individuati dai seguenti decreti:
- Decreto 7 giugno 1973;
- Decreto 25 luglio 1975;
- Decreto 31 ottobre 1981;
- Decreto 24 maggio 2012.
Successivamente ad apposita autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, è possibile assolvere l’imposta di bollo in maniera virtuale. In questo modo sui documenti soggetti ad imposta non sarà più apposta la marca da bollo, ma la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo“, con annotato lo specifico numero di autorizzazione rilasciato dalle Entrate.
L’imposta di bollo dovuta sarà poi versata bimestralmente, a seguito di un piano di liquidazione calcolato dall’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati comunicati al momento della richiesta di autorizzazione. La determinazione del saldo dovuto per il singolo anno solare viene effettuato tramite la presentazione, nel mese di gennaio dell’anno successivo, di una apposita dichiarazione annuale.
L’autorizzazione per il bollo virtuale
“Ai fini dell’autorizzazione di cui al precedente comma, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere ammessi e ricevuti durante l’anno” |
La richiesta per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale deve essere presentata tramite istanza, in bollo, da effettuare con consegna diretta o raccomandata, all’Agenzia delle Entrate, con allegata apposita dichiarazione contenente il numero presunto degli atti che verranno emesso o ricevuti nell’anno, nonché la descrizione della loro tipologia. L’istanza va sottoscritta dal richiedente, e deve essere consegnata alla Direzione Provinciale delle Entrate competente.
La competenza va determinata facendo riferimento al domicilio fiscale (o sede legale per le società) del contribuente che richiede l’autorizzazione. Ove, concessa l’autorizzazione si intende a tempo indeterminato, ma può essere sempre revocata da parte dell’interessato.
Versamenti dell’imposta di bollo
Una volta ottenuta l’autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo, le Entrate provvederanno ad effettuare il calcolo presuntivo dell’imposta di bollo dovuta per ogni bimestre dell’anno.
L’imposta dovuta, dovrà essere versata tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- Codice 2505 – “bollo virtuale rata“;
- Codice 2506 – “bollo virtuale acconto“;
- Codice 2507 – “bollo virtuale sanzioni“;
- Codice 2508 – “bollo virtuale interessi“.
La dichiarazione annuale
Al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di liquidare l’imposta in modo definitivo per ciascun anno solare, il soggetto autorizzato deve presentare un’apposita dichiarazione dove riportare la tipologia di atti emessi per ciascun anno. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente online o tramite intermediario. La dichiarazione deve essere presentata entro:
- Il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 15-bis del DPR n. 642/72;
- Il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento per i soggetti indicati nell’articolo 15-bis del DPR n. 642/72.
Il modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinunzia all’autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia. In aggiunta ai dati dei documenti emessi, il singolo contribuente è chiamato ad indicare anche i versamenti dell’imposta di bollo effettuati nel corso dell’anno, sulla base del richiamato piano di liquidazione provvisorio rilasciato dall’Agenzia delle entrate al momento della concessione dell’autorizzazione.
Con i dati ricevuti l’Agenzia effettua un’operazione di conguaglio tra l’imposta versata nell’anno e quella che doveva essere versata, procedendo a determinare il relativo saldo a debito o a credito.
I dati comunicati tramite la dichiarazione costituiscono, inoltre, la base provvisoria su cui l’Agenzia calcola il piano di liquidazione bimestrale per il nuovo anno, intromettendovi il risultato dell’operazione di conguaglio dell’anno oggetto di dichiarazione.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica, contenente il numero degli atti e dei documenti effettivamente emessi, distinti per voce di tariffa. Sulla base di questi dati l’ufficio dell’Agenzia, una volta effettuati i controlli, liquida l’imposta definitiva da pagare, entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, e che viene assunta come base di riferimento per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso, pari al 95% dell’imposta provvisoriamente determinata.
Modelli e istruzioni
Modello e istruzioni aggiornati: motivi dell’aggiornamento – pdf
Modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale – pdf
Istruzioni per la compilazione – pdf
Procedura
La dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale va presentata entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione, obbligatoriamente tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione può, quindi, essere presentata direttamente dal singolo contribuente, se abilitato, oppure ricorrendo agli intermediari abilitati.
La dichiarazione è costituita da quattro quadri:
- Il quadro dei dati generali
- Il quadro A relativo agli atti e documenti soggetti all’imposta in misura fissa
- Il quadro B relativo agli atti e documenti soggetti all’imposta in misura proporzionale e
- Il quadro C dedicato all’indicazione dei versamenti dell’imposta effettuati nel corso dell’anno oggetto di dichiarazione.
Quadro dei dati generali
Il quadro risulta volto all’indicazione dei dati relativi all’autorizzazione in possesso del soggetto dichiarante, della tipologia di dichiarazione presentata, dell’anno o del periodo di riferimento cui la dichiarazione si riferisce, dei dati identificativi del soggetto obbligato, del suo eventuale rappresentante e, nel caso in cui ci sia rivolti ad un intermediario, del dell’impegno alla presentazione telematica assunto da quest’ultimo.
Le modalità di compilazione dei dati identificativi del soggetto obbligato, dell’eventuale rappresentante o dell’impegno dell’intermediario non si discostano da quanto usualmente richiesto per la compilazione di qualsiasi modello dichiarativo.
Quadro B
Nel quadro B vanno indicati i dati relativi agli atti e documenti soggetti all’imposta di bollo in misura proporzionale, rinvenibili dalla tabella B allegata alle istruzioni. Il quadro va compilato nel modo seguente:
Schema di sintesi
- Colonna 1 va indicato il codice identificativo della tipologia di documento emesso nell’anno oggetto di dichiarazione;
- Colonna 2 “cambio aliquota”, la casella va barrata solamente ove siano intervenute variazioni nella tassazione. A tal fine nella successiva colonna 3 va riportata l’aliquota aggiornata;
- Colonna 3 va indicata l’aliquota/imposta massima relativa alla tipologia di documento indicata nella prima colonna. Tale importo è ricavabile dalla tabella B. Se la colonna 1 assume la valorizzazione 7 la casella non va compilata;
- Colonna 4 va compilata con l’indicazione del numero di comunicazioni inviate alla clientela nell’anno di riferimento della dichiarazione;
- Colonna 5 riportare il valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, il loro valore nominale o di rimborso calcolato al termine del periodo rendicontato o, in assenza di rendicontazione, al 31 dicembre. Se la colonna 1 assume la valorizzazione 5, 6 o 7 la colonna non va compilata;
- Colonna 6 per ciascuna fattispecie di documento indicata nel quadro va indicata l’imposta dovuta in relazione al numero di documenti indicati nella colonna 4.
La somma degli importi indicati nella colonna 6 dei vari righi compilati va riportata al rigo B31.
Quadro C
Nel quadro C si indicano i versamenti dell’imposta di bollo effettuati nell’anno oggetto di dichiarazione secondo il prospetto di liquidazione provvisorio elaborato dall’Agenzia delle Entrate. La compilazione richiede:
- Nella colonna 1 l’indicazione di un codice che identifica la rata del prospetto di liquidazione che si è versata e nello specifico:
- Codice 1 per la prima rata di febbraio;
- Codice 2 per la seconda rata di aprile;
- Codice 3 per la terza rata di giugno;
- Codice 4 per la quarta rata di agosto;
- Codice 5 per la quinta rata di ottobre;
- Codice 6 per la sesta rata di dicembre;
- Codice 7 per il versamento dell’acconto relativo all’anno successivo (ipotesi applicabile solo a determinati soggetti)
- Nella colonna 2 il riporto della data di versamento in cui il versamento è stato effettuato;
- Nella colonna 3 l’indicazione dell’importo versato;
- Nella colonna 4 l’evidenziazione del codice fiscale del soggetto che ha proceduto al versamento dell’imposta
Tramite la compilazione del rigo C31, infine, i soggetti obbligati al versamento dell’acconto per l’anno successivo possono scegliere le modalità di scomputo dello stesso tramite l’indicazione di uno dei seguenti codici:
- Codice 1 per scomputarlo dalle rate bimestrali;
- Codice 2 per scomputarlo dall’acconto dell’anno successivo;
- Codice 3 per scomputarlo dalle rate bimestrali e sull’acconto dovuto per l’anno successivo.
Liquidazione del saldo
Sulla base dei dati indicati dal contribuente nell’apposita dichiarazione presentata e previo riscontro degli stessi, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede a determinare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta per l’anno oggetto di dichiarazione.
Da tale ammontare l’Agenzia scomputa quanto già versato dal contribuente nell’anno oggetto di dichiarazione tramite i richiamati versamenti bimestrali o a titolo di acconto, ove dovuto. La differenza a debito o a credito tra quanto dovuto e quanto già versato viene imputato al versamento bimestrale del successivo mese di febbraio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione o, ove necessario, anche al versamento successivo. Il risultato della liquidazione definitiva effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, eventualmente ragguagliata e corretta a seguito di eventuali modifiche intervenute, viene assunta quale base provvisoria per la liquidazione dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione. Tale importo e la relativa ripartizione su base bimestrale viene comunicato, unitamente alla liquidazione definitiva dell’anno precedente, al contribuente tramite un avviso di liquidazione dell’imposta dovuta.
Le sanzioni sul bollo virtuale
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E/2015 ha chiarito che la sanzione applicabile al tardivo od omesso versamento dell’imposta di bollo dovuta varia dal 100% al 500% dell’imposta. La misura della sanzione è invece pari al 30% per gli omessi o ritardati versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione, nonché “in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”. Resta salva per il contribuente la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso anche nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Per quanto riguarda, invece, gli obblighi dichiarativi, nel caso di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio la sanzione è calcolata tra il 100 ed il 200% dell’imposta dovuta, con la precisazione che l’omessa presentazione può essere regolarizzata entro novanta giorni, con sanzione ridotta ad un decimo del minimo.