Assemblee societarie da remoto per tutto il 2025

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Il Ddl capitali estende l'applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18/20 per permettere lo svolgimento di assemblee societarie da remoto sino al termine del 2024. Possibilità di inserire clausola statutaria specifica per le società quotate nello statuto.

Possibilità di effettuare assemblee societarie da remoto estesa sino al termine del 2025. Con la conversione in legge del DL Milleproroghe (art. 3 co. 14-sexies del D.L. n. 202/24) viene riaperta la possibilità di applicare la disciplina dettata dall’art. 106 del D.L. n. 18/20. Il Decreto, infatti, prevede la proroga dei termini delle disposizioni previste dall’art. 106 del Decreto Cura Italia in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti sino al termine del 2025. 

Adeguamento statutario per rendere stabili le assemblee da remoto nelle quotate nelle quotate

Per le società quotate è ammessa la possibilità di rendere stabile, mediante l’inserimento nello statuto sociale di una clausola specifica (che altrimenti è destinata a rimanere di natura transitoria). Tale clausola deve riguardare la possibilità di svolgere le assemblee imponendo ai soci di potervi partecipare solo rilasciando una delega al rappresentante designato. Di fatto, quindi, con tale disposizione si evita la presenza fisica dei soci o la presenza in telecomunicazione dei soci.

Effetti della possibilità di effettuare assemblee da remoto

Ne consegue che entro il nuovo termine stabilito alla fine del 2025 è consentito:

  • Nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza e intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • Svolgere le assemblee delle spa, delle sapa, delle srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, mediante mezzi di telecomunicazioni (anche in modo esclusivo) che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza che il presidente, il segretario e il notaio siano necessariamente nel medesimo luogo;
  • Esprimere il voto nelle assemblee delle srl mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’articolo 2479 comma 4 del Codice Civile e alle disposizioni statutarie;
  • Designare, pure in deroga allo statuto e anche in via esclusiva, il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies TUF per le assemblee ordinarie o straordinarie di società con azioni quotate, di società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse tra il pubblico
  • Designare, pure in deroga alle disposizioni di legge e dello statuto e anche in via esclusiva, il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies D.LGS 58/1998 per le assemblee ordinarie e straordinarie.

Termini approvazione del bilancio nei 180 giorni

Il citato art. 106 prevede che: “in deroga a quanto previsto dagli art. 2364, co. 2 e 2478-bis del c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Pertanto, anche per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 resta possibile procedere all’approvazione nel maggior termine di 180, ma solo in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni citate.

Possibilità di riunioni da remoto anche per Cda e Collegi sindacali

Negli ultimi anni si è acceso un dibattito in merito al fatto che la possibilità di poter svolgere le riunioni da remoto possa essere ragionevolmente estesa anche agli altri organi sociali.

Al riguardo, il Comitato Triveneto dei Notai si è espresso sostenendo l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 106 anche per lo svolgimento delle assemblee degli obbligazionisti. Inoltre, malgrado l’assenza di specifiche previsioni normative, è diffusa l’opinione di poter adottare le misure agevolative anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Queste riunioni pertanto, potranno svolgersi “a distanza”, pure in assenza di una specifica clausola statutaria e purché lo statuto consenta genericamente il ricorso a mezzi di telecomunicazione. Questo, ai sensi degli articoli 2388 e 2404 del Codice Civile.

Inapplicabilità del voto per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto nelle SRL

Da ultimo ma non per importanza, utili interpretazioni all’articolo 106 del D.L. n. 18/20 sono giunte dai Notai del Triveneto e dal Consiglio Notarile di Milano. I primi segnalano che nelle società a responsabilità limitata l’espressione del voto mediante la consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto non sia applicabile nei casi di:

  • Modifiche all’atto costitutivo (articolo 2479, secondo comma, numero 4 del Codice Civile);
  • Decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale come determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci (articolo 2479, secondo comma, numero 5 del Codice Civile);
  • Riduzione del capitale per perdite (articolo 2482-bis del Codice Civile);
  • Diritto degli amministratori o dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale di richiedere che la decisione dei soci venga adottata mediante deliberazione assembleare.

Il Consiglio Notarile di Milano, invece, sostiene che, a prescindere dal regime emergenziale disposto dal più volte menzionato articolo 106, l’organo amministrativo possa convocare l’assemblea dei soci esplicitando nel relativo avviso che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e omettendo l’indicazione del luogo fisico (massima numero 200 del 23 novembre 2021).

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