Possibilità di effettuare assemblee societarie da remoto estesa sino al termine del 2024. Infatti, l'articolo 11, co. 2, del Ddl capitali conferisce reviviscenza all'art. 106 del D.L. n. 18/20. Il Decreto, infatti, prevede la proroga dei termini delle disposizioni previste dall'art. 106 del Decreto Cura Italia in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti sino al termine del 2024.
In particolare, la conversione in legge del Dl Milleproroghe (Legge n. 18/2024) aveva già previsto l'estensione della possibilità di effettuare assemblee da remoto sino al 30 aprile 2024. Successivamente il Decreto capitali ha previsto la possibilità di estendere questa disposizione sino al 31 dicembre 2024. Pertanto, si riapre il termine per usufruire di tali disposizioni agevolative, le quali potranno essere applicate alle assemblee che si terranno entro il termine del 2024, indipendentemente dalla data della relativa convocazione.
Adeguamento statutario per rendere stabili le assemblee da remoto nelle quotate
La principale novità introdotta dal Ddl capitali riguarda la possibilità concessa alle società quotate di rendere stabile, mediante l’inserimento nello statuto sociale di una clausola specifica (che altrimenti è destinata a rimanere di natura transitoria). Tale clausola deve riguardare la possibilità di svolgere le assemblee imponendo ai soci di potervi partecipare solo rilasciando una delega al rappresentante designato. Di fatto, quindi, con tale disposizione si evita la presenza fisica dei soci o la presenza in telecomunicazione dei soci.
Effetti della possibilità di effettuare assemblee da remoto
Ne consegue che entro il nuovo termine stabilito alla fine del 2024 è consentito:
Nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza e intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
Svolgere le assemblee delle spa, delle sapa, delle srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, mediante mezzi di telecomunicazioni (anche in modo esclusivo) che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza che il presidente, il segretario e il notaio siano necessariamente nel medesimo luogo;
Esprimere il voto nelle assemblee delle srl mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’articolo 2479 comma 4 del Codice Civile e alle disposizioni statutarie;
Designare, pure in deroga allo statuto e anche in via esclusiva, il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies TUF per le assemblee ordinarie o straordinarie di società con azioni quotate, di società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse tra il pubblico
Designare, pure in deroga alle disposizioni di legge e dell...
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