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Assegno unico genitori separati e non conviventi 

Fisco NazionaleAssegno unico genitori separati e non conviventi 

In caso di separazione o divorzio l’assegno deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6, co. 4, del D.Lgs. n. 230/21).

L’assegno unico universale per i figli a carico è stato introdotto dal Decreto Legislativo 21 Dicembre 2021, si tratta di un sostegno economico che viene erogato dall’INPS per ogni figlio a carico. In particolare, i beneficiari dell’assegno unico universale sono le famiglie fiscalmente residenti in Italia con figli: 

  • Minorenni a partire dal settimo mese di gravidanza; 
  • Maggiorenni fino al 21esimo anno di età;
  • Disabili senza limiti di età.

Andiamo a vedere le regole da seguire in caso di genitori separati, divorziati e non conviventi.

Assegno unico con genitori separati 

La regola generale prevede che l’assegno unico universale deve essere diviso al 50% tra i genitori separati, che abbiano l’affidamento condiviso dei figli (responsabilità genitoriale), art. 6, co. 4 del D.Lgs. n. 230/21. Le parti possono riservandosi comunque la facoltà, previo accordo dei genitori, di decidere che l’assegno possa essere riscosso in misura pari al 100% da uno solo dei due genitori. 

In caso di affidamento esclusivo, l’importo totale dell’assegno spetta sempre al genitore affidatario. 

In caso di violazione da parte di un genitori delle regole generali, come nel caso dell’affidamento esclusivo, qualora il genitore non affidatario faccia richiesta di ricevere l’importo dell’assegno unico universale, è compito del genitore spettante presentare domanda di revisione all’INPS, con allegata l’apposita documentazione, in questo caso potrebbe essere allegata la sentenza di separazione che attesti l’affidamento del figlio o dei figli qualora ce ne fossero più di uno. 

Il pagamento

Al momento della richiesta dell’assegno il richiedente ha la possibilità di scegliere se il pagamento deve essere effettuato:

  • Al 100% ad uno solo dei genitori;
  • Al 50% tra i due genitori.

In linea generale l’assegno deve essere corrisposto al soggetto richiedente, oppure, se richiesto da questi, anche in pari misura con l’altro soggetto che esercita la potestà genitoriale. La scelta può essere effettuata sia al momento di presentazione della domanda, ma anche in un momento successivo. In questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore inizia ad essere applicato dal mese successivo a quello di comunicazione della scelta all’INPS. La modifica si effettua attraverso l’accesso alla domanda già presentata.

Minore in affidamento temporaneo o preadottivo

Nel caso in cui si sia in presenza di un minore in affidamento temporaneo o preadottivo (ex Legge n. 183/84), è necessario distingue due casi. L’affido esclusivo ad uno solo dei genitori e l’affido condiviso ad entrambi.

Nel primo caso (affido esclusivo), il pagamento dell’assegno unico spetta solo al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso è possibile ripartire l’importo al 50% per ciascuno. Come detto, il genitore mantiene sempre il diritto di modificare la scelta effettuata, modificando la domanda presentata.

Come presentare l’ISEE in caso di genitori separati o divorziati 

L’assegno unico universale è un sussidio che lo Stato riconosce ai figli di una famiglia, a prescindere che i genitori siano sposati, conviventi, separati o non conviventi. 

Ricordiamo che l’ISEE è uno strumento utile, per tutte quelle famiglie che stanno al di sotto di un certo livello di reddito, in modo da poter percepire un importo superiore rispetto ai minimi stabiliti dalla legge. 

Nel caso di genitori separati con figli minorenni, verrà richiesta la compilazione di un ISEE ordinario o ISEE minorenni, si ricorda che l’assegno unico è un beneficio diretto ai figli, per tanto nella DSU andrà indicato il nucleo familiare all’interno del quale vive il figlio. 

Viene preso come riferimento il reddito del genitore con il quale il figlio vive

Partiamo da un presupposto, ovvero che l’ISEE dipende dal nucleo familiare e che il nucleo familiare è strettamente correlato alla residenza o meno dei soggetti nel medesimo immobile. Nel caso di genitori separati non conviventi il reddito, ad esempio del padre, non confluisce nell’ISEE presentato, se effettivamente il padre non ha più la residenza nel medesimo immobile dove vivono la madre ed il figlio e quindi vive in un nucleo familiare a parte. 

È sempre consigliato in queste situazioni, presentarsi in comune e verificate lo stato di famiglia, se i genitori risultano sempre nel medesimo stato di famiglia, dovranno provvedere a modificare il nucleo di appartenenza e successivamente presentare l’ISEE, in questo modo si avrà la certezza assoluta di aver dichiarato il nucleo familiare corretto. 

Genitore non convivente

Il genitore non convivente, di figlio minorenne con affidamento congiunto, potrà comunque presentare richiesta di assegno unico ( per la sua parte), nonostante non faccia parte del nucleo familiare del figlio, in questo caso, dovrà indicare il codice fiscale del figlio nella domanda e sarà l’INPS a ricercare l’ISEE presentato nel quale figura il codice fiscale dello stesso. 

Qualora il figlio fosse maggiorenne, rispettati i requisiti indicati nei paragrafi precedenti, potrà presentare in modo diretto e inequivocabile l’ISEE direttamente per suo conto, indicando i redditi del nucleo al quale appartiene, questo perché come già specificato il nostro ordinamento riconosce il beneficio a favore dei figli, a sostegno dei genitori, dando la possibilità di poter presentare l’ISEE direttamente dal beneficiario.

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