Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i valori rivalutati per l’anno 2026, il contributo mensile sale a 413,10 euro.
L’assegno di maternità aumenta l’importo con l’inflazione. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo con l’aggiornamento degli importi che ha previsto, sulla base dell’indice Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, pari all’1,4%, l’aumento dell’importo dell’assegno di maternità a 413,10 euro.
Anche il limite ISEE per accedere al beneficio è stato ricalcolato sulla stessa base, cioè l’indice Istat che calcola la media annua dei prezzi al consumo, ed è stato fissato a 20.668,26 euro.
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Assegno di maternità 2026
In applicazione dell’adeguamento ISTAT, l’assegno mensile di maternità per l’anno 2026, in caso di nascita, affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, è di 413,10 euro, se riconosciuto nella misura intera.
La prestazione è corrisposta per un totale di 5 mensilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Anche l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è variato e per il 2026 sarà pari a un tetto massimo di 20.668,26 euro.
L’assegno di maternità non contribuisce alla formazione di reddito.
L’assegno di maternità è disciplinato dall’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla maternità) ed è una prestazione di natura assistenziale finalizzata a tutelare le donne che non beneficiano di una copertura previdenziale obbligatoria per la maternità.
Possono beneficiarne le donne che non percepiscono le indennità di maternità previste per le lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole e libere professioniste.
Requisiti
La prestazione viene erogata dall’Inps, che richiede il possesso di specifici requisiti. Occorre, avere un’ISEE, per il 2026 non superiore a 20.668,26 euro.
Oltre a questo requisito, occorre possedere un requisito di residenza, ovvero:
- essere cittadine italiane o comunitarie;
- avere familiari titolari della carta di soggiorno;
- essere titolari di permesso di soggiorno;
- essere titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
È prevista la possibilità di accesso anche per le lavoratrici coperte da tutela previdenziale qualora l’indennità di maternità percepita sia di importo inferiore all’assegno di maternità; in tal caso, l’assegno è riconosciuto per la quota differenziale.
In casi particolari, l’assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre, in particolare:
- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre;
- in caso di decesso della madre del neonato.
In tali ipotesi devono essere rispettate specifiche condizioni relative alla residenza, al soggiorno regolare della madre, al riconoscimento del figlio e alla sua collocazione nella famiglia anagrafica del padre.
Quando spetta?
L’assegno è riconosciuto in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo, purché il minore sia regolarmente soggiornante e residente in Italia e non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (limite elevato alla maggiore età per le adozioni o gli affidamenti internazionali).
Per l’anno 2026, il beneficio è riconosciuto per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Domanda
L’assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS sulla base delle informazioni trasmesse dagli stessi enti locali.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso del minore nella famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Il Comune è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti e la prestazione è corrisposta in un’unica soluzione dall’INPS.