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Assegno di mantenimento al coniuge: la disciplina fiscale

Fisco NazionaleAssegno di mantenimento al coniuge: la disciplina fiscale

Gli assegni erogati per il mantenimento dell'ex coniuge sono interamente deducibili dal reddito per il coniuge erogante e sono imponibili IRPEF per il coniuge percettore. Le indicazioni per la dichiarazione dei redditi.

A seguito di separazione il coniuge che eroga l’assegno di mantenimento ha diritto alla deduzione dello stesso dal proprio reddito. Mentre il coniuge beneficiario deve tassare la somma percepita dall’assegno di mantenimento. Questo in quanto il reddito è considerato assimilabile a quello derivante da lavoro dipendente.

Con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale viene sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio. Fino a quel momento rimane attivo il dovere di assistenza materiale al coniuge. È proprio questo aspetto che porta alla determinazione dell’assegno di mantenimento.

La condizione essenziale affinché si generi il presupposto a carico di uno dei coniugi separati è la non titolarità di propri redditi. In questi casi è possibile che uno dei coniugi sia chiamato a versare all’altro un importo:

  • Periodico, oppure
  • Una tantum,

dedicato al sostentamento dell’altro coniuge (o dei figli).

Cos’è l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento (o divorzile) è una forma economica di sostentamento erogata al coniuge che ha redditi insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Il coniuge con maggiori disponibilità reddituali è chiamato a sostenere i coniuge in difficoltà. Condizione essenziale affinché si generi tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri.

La cessazione del vincolo matrimoniale a seguito di separazione o divorzio porta con sé risvolti di natura fiscale quando il coniuge deve corrispondere all’altro un assegno finalizzato a soddisfarne il mantenimento o il diritto agli alimenti.


Chi decide come viene erogato l’assegno

Quando una coppia di separa, o avviene un divorzio ufficiale, una delle due parti può trovarsi in una condizione economica svantaggiata, non avendo un proprio reddito, oppure non è sufficiente al proprio sostentamento. L’assegno di mantenimento è regolamentato dalla legge italiana, per cui in molti casi uno dei coniugi dovrà garantire ogni mese una somma di denaro all’altro.

Questo può avvenire con o senza la presenza di figli, e può anche trattarsi di una erogazione garantita prima del divorzio, ovvero in fase di separazione, oppure in un momento successivo, ovvero dopo il divorzio. A stabilire come viene erogato questo contributo economico, e qual è la parte che dovrà garantire l’assegno all’altro soggetto, sono precisi accordi presi per il caso specifico.

Un giudice infatti può decidere, in sede di separazione o di divorzio, che uno dei due soggetti deve garantire per un certo periodo di tempo un assegno di mantenimento all’altro coniuge o ex coniuge. In alternativa, non è sempre necessario l’intervento del giudice, se è possibile trovare un accordo tra le parti.

I due coniugi, o ex coniugi, possono infatti decidere autonomamente come verrà erogato l’assegno di mantenimento, in relazione alla situazione specifica. Queste somme di denaro possono essere corrisposte ogni mese per un certo periodo di tempo, e se sono presenti figli sono destinate al loro mantenimento.

Quando un coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento?

Secondo la giurisdizione italiana è necessario che siano presenti e verificate le seguenti condizioni, che andiamo a riepilogare di seguito:

  • Il coniuge beneficiario deve aver fatto espressamente richiesta di ottenimento dell’assegno al giudice;
  • Al coniuge beneficiario non deve essere stata addebitata la separazione;
  • Il coniuge può beneficiare dell’assegno di mantenimento solo nel caso in cui non disponga di “adeguati redditi propri o non può procurarseli per ragioni oggettive;
  • Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione deve disporre di mezzi idonei per poter far fronte al pagamento dell’assegno.

Esso è periodico e può essere erogato in diverse forme quali ad esempio: una somma unica di denaro o suddivisa in più voci di spesa (per il canone di affitto dell’abitazione coniugale, per gli oneri condominiali, etc). Una cosa importante da ricordare è la durata di corresponsione dell’assegno di mantenimento. L’assegno potrebbe essere corrisposto anche per tutta la vita, ma potrebbe anche venire meno pochi mesi dopo la corresponsione. Per chiarire, basti pensare al caso della moglie disoccupata al momento della corresponsione iniziale dell’assegno che pochi mesi dopo trova un lavoro adeguato (altro caso classico è quello ove l’ex coniuge percipiente l’assegno passa a convivere con un altro soggetto). In questo caso il coniuge erogante potrebbe chiedere al giudice la cessazione del proprio obbligo.

Come funziona?

Viene corrisposto dal coniuge che si trova in una situazione economica più vantaggiosa, verso l’altro coniuge. Sia che si tratti di una decisione presa di comune accordo, sia che si tratti di una decisione presa da un giudice, va ricordato che l’assistenza economica, come solidarietà familiare, è obbligatoria anche dopo la separazione, salvo casi specifici.

Uno dei due coniugi, dopo un separazione, potrebbe trovarsi nella situazione di non poter provvedere da sé al pagamento di un affitto, bollette, spese alimentari, spese per il mantenimento dei figli. L’assegno di mantenimento interviene proprio in queste situazioni, per garantire una sussistenza al coniuge in difficoltà o ai figli.

Tuttavia per poter ricevere questo assegno, il coniuge che si trova in difficoltà deve opportunamente richiederlo, ovvero presentare una specifica domanda di aiuto economico all’altro coniuge. Allo stesso tempo, l’altro coniuge deve essere in grado, con il proprio reddito, di coprire le spese.

Queste due condizioni stanno alla base dell’erogazione della somma mensile per il mantenimento, tuttavia ogni caso è a sé stante. Inoltre se sono presenti figli, il coniuge che si trova in una situazione economica più vantaggiosa dovrà erogare due diversi tipi di assegno:

  • Assegno di mantenimento per il coniuge, o l’ex coniuge;
  • Assegno di mantenimento per il figlio o i figli.

In particolare per calcolare quale somma spetta, vanno valutati diversi fattori, di cui il giudice tiene conto in sede di divorzio. Va tenuto conto per esempio il tenore di vita precedente alla separazione, le condizioni economiche effettive delle due parti, la situazione reddituale dei figli, se lavorano.

Erogazione a favore del coniuge

Per quanto riguarda l’assegno che deve essere erogato al coniuge, o all’ex coniuge, è sempre il soggetto più avvantaggiato economicamente a provvedere al sostentamento dell’altro. Per decidere a chi verrà erogata la somma mensile, si valuta effettivamente qual è lo stato economico e reddituale di entrambi i coniugi.

Non è detto quindi che sia l’ex marito a dover garantire l’assegno all’ex moglie, ma tutto varia in base ai redditi specifici e alla capacità economica dei due. Generalmente quando ci si rivolge ad un giudice, ovvero quando non si riesce a trovare un accordo preventivamente, possono accadere due cose differenti:

  • Viene stabilito un assegno mensile da parte del coniuge più avvantaggiato economicamente, verso quello svantaggiato;
  • Viene stabilito un assegno unico, ovvero tramite l’erogazione di una unica somma da parte del coniuge più avvantaggiato, verso quello svantaggiato economicamente.

Può però anche accadere che venga stabilita la possibilità economica di mantenimento di entrambi i coniugi, per cui non viene previsto un assegno di mantenimento, o viene stabilito solamente nei confronti dei figli della coppia.

Erogazione a favore dei figli

La legge prevede che entrambi i genitori siano responsabili del sostentamento dei figli, fino alla loro indipendenza economica. L’erogazione dell’assegno quindi potrebbe avvenire unicamente a favore dei figli, nel caso di separazione o divorzio. Questo vuol dire che potrebbe accadere che uno dei due coniuge debba versare una somma mensile all’ex coniuge unicamente in favore dei figli.

Anche in questo caso il giudice va ad analizzare il caso specifico, per cui possono accadere diversi scenari. In base alle condizioni economiche di entrambi, il giudice potrebbe decidere per l’erogazione dell’assegno da parte di uno dei due genitori, verso l’altro, se questo si occupa del mantenimento del figlio.

Se i figli vanno a convivere con l’ex coniuge, più debole economicamente, il soggetto più avvantaggiato dovrà garantire per loro l’assegno mensile. Questa somma di denaro va versata al coniuge, per il mantenimento del figlio. Solamente se il figlio è maggiorenne, è possibile che gli venga accreditata direttamente.

Tuttavia in questo caso è il figlio a doverlo richiedere direttamente al giudice, oppure è il giudice stesso ad averlo deciso, in base alla situazione specifica. Chi eroga queste somme deve quindi fare attenzione: dovrà garantirle esclusivamente all’ex coniuge, anche per il figlio, salvo decisioni contrarie.

Cosa accade in caso di affido condiviso?

Il caso visto sopra prende in considerazione il caso in cui un figlio si trova a vivere con uno solo dei genitori. Tuttavia cosa accade se l’affido è condiviso? In questo caso infatti la legge italiana prevede una tutela verso entrambi i coniugi, e soprattutto verso i figli: anche se vivono stabilmente con uno dei genitori, hanno il diritto di poter trascorrere del tempo anche con l’altro.

Anche se il figlio rimane per un tempo maggiore vicino ad uno dei genitori, questo non vuol dire che l’altro può negare l’assegno di mantenimento. Per risolvere eventuali situazioni di disaccordo della coppia, ci si può rivolgere ad un giudice, in modo da stabilire le regole precise sia per l’assegno che per il tempo che il figlio può trascorrere con entrambi.

Cosa accade se i figli sono indipendenti?

Abbiamo visto prima che anche nel caso di figli maggiorenni, è possibile che uno dei due genitori corrisponda mensilmente una somma di denaro, erogandola all’altro genitore, oppure direttamente al figlio. Tuttavia va chiarito anche un altro aspetto, ovvero quando un figlio è considerato indipendente economicamente.

Il genitore che corrisponde l’assegno deve garantirlo ai figli anche se maggiorenni, se stanno studiando, fino alla fine del periodo di formazione. In alcuni casi particolari questo assegno può essere corrisposto direttamente al figlio, previa decisione in accordo e intervento del giudice.

Con una sentenza specifica, la Corte di Cassazione ha deciso recentemente che l’assegno di mantenimento per il figlio non deve più essere garantito se questo inizia un lavoro con contratto di tipo determinato. In breve, se il figlio diventa autonomo economicamente, il genitore non deve più provvedere a versare l’assegno mensile.

Nel caso invece in cui il figlio è maggiorenne, ma si trova ancora in un percorso di formazione, il genitore dovrà ancora garantire, secondo le possibilità economiche, l’assegno per il figlio.  

Come si calcola?

L’assegno di mantenimento all’ex coniuge viene stabilito dal Giudice su richiesta del coniuge che ne fa richiesta ed è in possesso delle condizioni previste. Il calcolo dell’importo deriva da un processo di accertamento del tenore di vita dei coniugi al momento del matrimonio. Il passo successivo è quello di verificare se il coniuge che richiede all’altro l’assegno divorzile possiede i mezzi economici adeguati e sufficienti a mantenere lo stesso tenore di vita che aveva al momento del matrimonio.

Volendo schematizzare possiamo dire che sicuramente lo stile ed il tenore di vita durante il matrimonio sono il punto di riferimento su cui il giudice (o le parti in caso di procedimento consensuale) si deve basare per determinare la stima del valore dell’assegno di mantenimento. Generalmente, le variabili maggiormente utilizzate dai giudici sono:

  • I consumi della famiglia;
  • I redditi percepiti dal nucleo familiare.

Assegno divorzile: conseguenze fiscali per gli ex coniugi

La corresponsione di un assegno di mantenimento tra due coniugi comporta per gli stessi diverse conseguenze a livello fiscale che è opportuno tenere in considerazione. In particolare, comporta:

  • Deducibilità ai fini IRPEF dell’intero importo corrisposto. Il coniuge erogante l’assegno divorzile ha diritto di poter dedurre dal proprio reddito imponibile IRPEF l’importo corrisposto. Questo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86;
  • Tassazione del reddito incassato ai fini IRPEF. Il coniuge beneficiario dell’assegno è tenuto ad indicare la somma riscossa in dichiarazione dei redditi. Trattasi, infatti, di componente di reddito riconducibile a quelli assimilati al lavoro dipendente. Articolo 50, lettera i) del DPR n. 917/86.

Da un punto di vista fiscale, quindi, esiste un sistema di pesi e contrappesi che porta ad una:

  • Deduzione fiscale per il soggetto che eroga il reddito;
  • Tassazione dello stesso reddito per il beneficiario.

Andiamo ad analizzare, adesso, con maggiore dettaglio le due possibilità sopra indicate, ovvero la deduzione del reddito e la tassazione dello stesso per il coniuge beneficiario.

Deducibilità IRPEF per l’ex coniuge

I versamenti di denaro periodici effettuati all’ex coniuge rappresentano oneri deducibili ai fini IRPEF. Questo è quanto prevede l’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n 917/86. Tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che gli unici versamenti agevolabili sono quelli che derivano a seguito di:

  • Separazione legale ed effettiva;
  • Scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione dei suoi effetti civili.

L’importo agevolato è quello stabilito nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. In pratica, la deducibilità fiscale ai fini IRPEF è condizionata dal fatto che vi sia un provvedimento del Giudice.

Accordi stragiudiziali tra coniugi non validi

Il fatto che vi debba essere una sentenza del Giudice a determinare importo e periodicità dell’assegno divorzile rende non ammissibili accordi stragiudiziali tra le parti. Classico esempio è quello legato ad accordi a seguito di “separazione di fatto“. In questo caso l’assegno che eventualmente viene stabilito non è agevolabile ai fini fiscali per il coniuge erogante. Questo significa, in altre parole, che la corresponsione di un assegno divorzile, anche se frazionato a rate, non è deducibile. Allo stesso modo, tale reddito non assume rilevanza per il coniuge percettore. Questo accade in caso di accordi stragiudiziali nelle separazioni di fatto.

Residenza fiscale del coniuge non rilevante

Altro aspetto che spesso induce in errore è quello che riguarda la residenza fiscale dell’ex coniuge. Infatti, la deducibilità è confermata anche se questi è residente all’estero. L’ex coniuge in situazione di difficoltà economica che si trasferisce all’estero non determina alcuna conseguenza per la deduzione fiscale legata al coniuge erogante.

L’Agenzia delle Entrate, tramite risposta a interpello riguardo una particolare situazione, ha espressamente dichiarato che sono deducibili dal reddito gli assegni all’ex coniuge anche in caso di trasferimento all’estero. Nel caso specifico, si chiedeva se, a seguito di un divorzio, una persona che riceve pensione periodicamente dall’INPS potesse continuare a erogare l’assegno all’ex coniuge, deducendolo dai redditi, anche a seguito del trasferimento in un altro paese. Una questione importante emerge in merito alla tassazione, da apportare al reddito in Italia o in base al nuovo paese di residenza. Il rischio in questo caso sarebbe di ottenere una doppia tassazione.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa specificando:

che sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.”

Per quanto riguarda la doppia tassazione, generalmente dovrebbe essere applicata. Ma alla luce di un particolare accordo tra stati, il soggetto in analisi non è doppiamente tassabile. Riassume in conclusione l’Agenzia delle Entrate:

l’Istante in relazione al reddito da pensione prodotto in Italia sarà assoggettato a tassazione sia in Italia che in Francia (cd. tassazione concorrente), con possibilità di eliminare la doppia tassazione secondo la illustrata disposizione con applicazione di un credito per imposte assolte all’estero“.

Deduzione secondo il principio di cassa

Per il coniuge erogante la deduzione fiscale ai fini IRPEF segue il criterio “di cassa“. Questo significa che ai fini della deduzione devono essere presi in considerazione gli importi degli assegni versati per ciascun anno solare. Nella pratica, sovente accade che l’assegno venga erogato in anticipo ovvie in via posticipata rispetto alla scadenza prevista. In questi casi occorre verificare annualmente l’importo effettivamente erogato. Solo questo importo è quello che concorre alla deduzione fiscale.

Contribuiscono alla deduzione anche le somme versate a titolo di adeguamento ISTAT. Condizione affinché questo possa avvenire è che tale adeguamento sia indicato nella sentenza di separazione. Sul punto si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 448/E/2008.

Sono deducibili anche le somme erogate a titolo di arretrati, anche se versate in unica soluzione. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge. Questo al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.

Assegni per il mantenimento dei figli non detraibili

Le somme erogate dall’ex coniuge dedicate al mantenimento dei figli non sono detraibili ai fini IRPEF. Questo aspetto è molto importante e spesso è fonte di tantissimi errori commessi nella dichiarazione dei redditi. Ti invito, pertanto, a fare molta attenzione nel separare la quota di assegno legata al mantenimento del coniuge rispetto a quella legata al mantenimento dei figli. Sul punto si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 95/E/2000.

Cosa fare se il giudice ha disposto una somma onnicomprensiva?

Nel caso in cui la somma derivante dal provvedimento giudiziale sia comprensiva anche della quota per il mantenimento dei figli, deve essere considerata destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma. Questo indipendentemente dal numero dei figli.

Indicazione nel rigo E22 del modello 730

Il rigo E22 è dedicato all’indicazione degli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge nel corso del periodo di imposta ed in particolare:

  • Nel campo 1 deve essere indicato il codice fiscale del soggetto a cui è erogato l’assegno periodico, ovvero dell’ex coniuge;
  • Nel campo 2 deve essere indicato l’importo dell’assegno periodico erogato all’ex coniuge. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

In caso di omessa indicazione del codice fiscale non è riconosciuta la detrazione fiscale.

Rigo-E22
Rigo-E22

Casi particolari risolti

Andiamo ad analizzare adesso alcune situazioni particolari legate all’erogazione dell’assegno di mantenimento al coniuge. Si tratta di alcune casistiche risolte da documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Ex coniuge residente all’estero

È stata confermata da parte dell’Agenzia delle Entrate la deducibilità degli assegni di mantenimento periodici corrisposti al coniuge. Anche se questi risulta residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Vedasi sul punto la Circolare n. 19/E/2020 e la risposta ad interpello n. 598/E/2020.

Pagamento delle spese di alloggio in favore del coniuge separato

Nella Circolare n. 17/E/2015 l’Agenzia delle Entrate, richiamando la sentenza n. 13029/2013 della Corte di Cassazione. Sentenza che ha ammesso la deducibilità degli importi a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali. Questo replicando gli argomenti della Suprema Corte secondo la quale il contributo per la casa è “periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia pur per relationem a quanto risulta da elementi certi e conoscibili”.

Pagamento delle rate di mutuo relative all’abitazione già di proprietà comune

In merito alla questione del pagamento delle rate di mutuo da parte di un coniuge in favore dell’altro in sostituzione dell’assegno di mantenimento, si è espressa l’Agenzia delle Entrate. La stessa con la Circolare n. 50/E/2000 ha previsto che laddove il beneficio della deduzione venga negato, in quanto “le somme destinate alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all’istituto mutuante, non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell’assegno di mantenimento”.

Assegno percepito solo parzialmente

L’assegno mensile corrisposto all’ex coniuge in seguito alla separazione deve essere denunciato secondo il principio di cassa. Occorre pertanto dichiarare il reddito effettivamente percepito nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, senza guardare a quanto indicato nella sentenza.

TFR del coniuge divorziato

Al verificarsi di determinate condizioni, uno dei due coniugi divorziati ha diritto a ricevere dall’altro una particolare tutela: la percezione di una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) dell’altro coniuge calcolato con riferimento all’arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Tale tutela si aggiunge alle altre previste dalla Legge sul Divorzio: la percezione di un assegno divorzile ed eventualmente di un assegno successorio, nonché il diritto alla pensione di reversibilità.

Al di là delle somme corrisposte a titolo di assegno periodico di mantenimento e/o di contributo casa, le restanti somme dovute a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili non sono deducibili.


Tassazione IRPEF per il coniuge percipiente

Gli assegni periodici dedotti dal reddito dal coniuge erogante, anche sotto forma di compensazione, devono essere assoggettati ad IRPEF da parte del coniuge percipiente. Questo in quanto tali redditi redditi sono considerati come assimilati al lavoro dipendente. Questo è quanto dispone l’articolo 50, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/86.

L’importo dell’assegno da assoggettare come reddito imponibile IRPEF è esclusivamente quello derivante dal mantenimento proprio. Come detto, non deve essere tassata l’eventuale quota di assegno destinata al mantenimento dei figli. L’assegno di mantenimento erogato dall’ex coniuge ai figli, è da considerare, invece, reddito esente da tassazione per il coniuge che lo percepisce. Se l’assegno corrisposto al coniuge comprende le somme destinate al mantenimento dei figli (senza possibilità di suddivisione) l’assegno si considera destinato per metà al coniuge e per metà ai figli.

Righi C6 – C7 – C8 del modello 730

Il reddito derivante dall’assegno corrisposto all’ex coniuge deve essere indicato nei righi C6 – C7 – C8 del modello 730. In particolare, la colonna 1 deve essere barrata se il soggetto percepisce assegni a seguito di separazione legale, di divorzio o annullamento del patrimonio. In colonna 2 deve essere indicato il reddito percepito.

Rigo-C6
Rigo-C6

Deduzione fiscale dell’assegno divorzile in dichiarazione dei redditi

Per l’ottenimento della deduzione fiscale è necessario che i versamenti a favore dell’altro coniuge siano giustificati da:

  • Certificazioni di pagamento mensili, nonché dalla copia della sentenza di separazione o di divorzio.

In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato anche il codice fiscale del coniuge che percepisce tale somma. In caso di somme corrisposte per il “contributo casa” è necessario aggiungere il contratto di locazione con la documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali nonché la documentazione comprovante i versamenti effettuati. Infine, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) il soggetto che eroga l’assegno potrà portare in deduzione il relativo importo (senza limitazioni) indicandolo:

  • Nel rigo E 22 (in caso di presentazione del modello 730) o
  • Nel rigo RP 22 (in caso di presentazione del modello Redditi PF).

In ogni caso deve essere sempre indicato il codice fiscale dell’altro coniuge. Il coniuge percettore dovrà assoggettare a tassazione l’importo percepito come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per fare questo dovrà indicare il reddito:

  • Nei righi C6/C8 (in caso di presentazione del modello 730) o
  • Nei righi RC 7/RC 8 del modello Redditi Persone fisiche.

Assegno divorzile in certificazione unica

Se si dispone del modello di Certificazione Unica (CU) l’importo del reddito derivante dall’assegno divorzile è riportato nel punto 4. Per indicare tali detrazioni si devono seguire le istruzioni relative al rigo RN7 colonne 3 e 4. Nello specifico nei righi da RC7 a RC8, occorre indicare gli assegni periodici percepiti dal coniuge. Ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli. Questo, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio.


Conclusioni

In questo articolo ho voluto riepilogarti le principali indicazioni da tenere in considerazione. La nostra normativa tributaria ha previsto questa particolare tipologia di gestione di questa redistribuzione di reddito tra coniugi. Da una parte si è voluto preservare da tassazione il reddito relativo al mantenimento dei figli, non agevolabile per il coniuge erogante e non tassabile per il coniuge percettore.

Allo stesso modo, invece, si è deciso di tassare il reddito percepito dal coniuge che si trova in particolari difficoltà economiche. Questo deve essere il tuo comportamento da seguire se ti trovi in una di queste fattispecie. Se hai un dubbio lascialo nei commenti, cercherò di rispondere a tutti quelli che apporteranno un valore aggiunto rispetto a quanto indicato nell’articolo.

Domande frequenti

Quanto viene tassato l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge è deducibile dal reddito del soggetto che lo eroga ed è considerato reddito imponibile IRPEF per il coniuge percipiente. Non è tassabile l’assegno periodico corrisposto per il mantenimento dei figli. L’assegno versato una tantum rappresenta reddito esente da tassazione.

Come dedurre l’assegno di mantenimento?

Gli assegni di mantenimento per i figli non sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF. Per questo motivo è necessario che nel provvedimento del giudice che dispone il versamento di un assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge e dei figli siano chiaramente indicati distintamente i due importi.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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