HomeFisco NazionaleFiscalità del lavoroApe sociale 2024: requisiti e scadenze

Ape sociale 2024: requisiti e scadenze

L'Ape sociale è un sussidio economico introdotto dall'art. 1, co. 179 della legge 232/2016 erogato dall'INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

Prorogato ancora per tutto il 2024 il trattamento pensionistico anticipato Ape sociale. Cambia il requisito anagrafico che viene innalzato a 63 anni e 5 mesi, mentre resta invariato il requisito di contribuzione minima di 30 anni. Non viene poi ampliata la categoria di lavoratori che svolgono mansioni gravose.


Confermata anche per il 2024 l’Ape sociale, l’uscita pensionistica anticipata riservata ad alcune categorie di lavoratori. Sono previste però alcune novità in merito ai requisiti.

La sua ultima scadenza era stata fissata al termine dello scorso anno, invece la nuova manovra finanziaria l’ha prorogata fino al 31 dicembre 2024 introducendo alcuni cambiamenti.

Vediamo quindi tutti i dettagli con riguardo ai requisiti, i beneficiari e la presentazione delle domande con i relativi importi.

Cos’è e come funziona l’Ape sociale?

L’Ape sociale è un sussidio economico introdotto dall’art. 1, co. 179 della Legge n. 232/16 erogato dall’INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età e 30 o 36 anni di contributi (a seconda dei casi) che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Requisiti Ape sociale

L’APE sociale è prevista in favore degli iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell’INPS. Pertanto, il sussidio è previsto in favore sia dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati), sia ai lavoratori autonomi e parasubordinati con la sola esclusione dei liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi.

Novità 2024

La Legge di Bilancio 2024 ha confermato la misura anche per il nuovo anno ma ha previsto una stretta sui requisiti di accesso, con l’età anagrafica minima che sale da 63 a 63 anni e 5 mesi. Il trattamento nel 2024 spetterà, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, a tutti i soggetti in specifiche condizioni con almeno 63,5 anni d’età e 30 di contributi e che non siano già titolari di pensioni dirette.

Si tratta dei lavoratori che svolgono mansioni gravose (al momento della domanda la professione deve essere stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno 6 anni negli ultimi 7), degli invalidi civili al 74 per cento, dei caregivers e dei dipendenti disoccupati che hanno esaurito il relativo trattamento.

In questa manovra finanziaria non si è assistito ad alcun ampliamento delle categorie di lavoratori con mansioni gravose come invece era stato riconosciuto dalla Legge di Bilancio 2022 e confermato da quella dello scorso anno. Dal 2024 si torna quindi al vecchio elenco ridotto. Restano quindi escluse dal trattamento pensionistico categorie come ad esempio i docenti di scuola primaria e dell’infanzia e i tecnici della salute.

Non sono state rinnovate neppure le riduzioni contributive per edili e ceramisti.

Chi può beneficiare dell’Ape sociale?

Possono accedere al trattamento in parola i soggetti residenti in Italia, non titolari di alcun trattamento pensionistico diretto, in uno dei seguenti quattro profili di tutela:

  • Cittadini disoccupati;
  • Cittadini invalidi civili;
  • Cittadini che assistono un famigliare convivente in una situazione di handicap grave, o un famigliare convivente con almeno 70 anni di età. Si tratta di cittadini definiti come caregivers;
  • Cittadini lavoratori dipendenti.

Le mansioni gravose

Come abbiamo detto nella platea di beneficiari dell’Ape sociale 2024 rientrano i lavoratori che svolgono mansioni gravose. La loro individuazione è definita dall’Allegato C della Legge n. 232/16, che elenchiamo qui di seguito:

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • Conciatori di pelli e di pellicce;
  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Questi soggetti possono richiedere l’accesso all’Ape Sociale con 36 anni di contributi, mentre per alcune categorie, come quelle dell’edilizia, è possibile accedervi dopo aver versato 32 anni di contributi.

Disoccupati

Comprende i disoccupati che abbiano almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione e si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria e occorre che sia esaurita la prestazione di disoccupazione loro spettante. Inoltre, possono beneficiarne anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Caregivers 

Caregivers che abbiano almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione e, al momento della richiesta, assistere da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

Invalidi civili

Invalidi civili con almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione ed essere stati riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74%.

Lavori gravosi

Ovvero, lavoratori dipendenti con almeno 63 anni di età e 36 anni di contribuzione e, alla data di presentazione della domanda, abbiano svolto una o più delle professioni indicate nel decreto del Ministero del Lavoro 5 febbraio 2018 oppure, per effetto di una modifica contenuta nella legge n. 234/2021 dal 1° gennaio 2022, nell’Allegato n. 3 alla legge n. 234/2021 per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.

Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) l’anzianità contributiva è ridotta a 32 anni.

I datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai dipendenti che svolgono un lavoro di tipo usurante un documento che attesta la tipologia del lavoro, per l’accesso all’Ape Sociale.

I requisiti di contribuzione

Entrando nel dettaglio dei requisiti di contribuzione minima richiesti per poter beneficiare dell’Ape sociale, questi restano invariati rispetto agli anni precedenti e cambiano a seconda della categoria di appartenenza:

  • Almeno 30 anni per i dipendenti disoccupati, gli invalidi civili e i caregivers;
  • Almeno 36 anni per gli altri lavoratori che svolgono mansioni gravose.

Per le lavoratrici madri di tutte le categorie, poi, è prevista un’ulteriore riduzione del requisito contributivo pari ad un anno per ogni figlio (massimo 2 anni).

Ape sociale: come presentare domanda e importo

L’Ape Sociale prevede un trattamento economico di accompagnamento alla vecchiaia, o fino alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata, pari al rateo della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, se inferiore a 1.500 euro. Se invece è superiore, l’assegno sarà di 1.500 euro. Si ricorda che l’indennità viene erogata dall’Inps ogni mese per 12 mensilità annue. Chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2024 dovrà presentare prima la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso e poi la richiesta vera e propria. Le finestre temporali disponibili sono le seguenti:

  • 1° gennaio – 31 marzo;
  • 1° aprile – 15 luglio;
  • 16 luglio – 30 novembre.

È possibile inviare la domanda in via telematica accedendo al sito dell’Inps con credenziali SPID, CIE o CNS, oppure tramite Caf o patronato. In caso di esito positivo la prestazione viene erogata a partire dal primo giorno del mese successivo all’invio della richiesta.

Nel caso in cui i contributi siano versati presso più gestioni interessate dall’Ape Sociale, la rata mensile della pensione viene calcolata per la parte spettante a ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

Va poi precisato che l’ultima novità introdotta dalla Legge n. 213/23 riguarda l’incumulabilità totale della prestazione con il reddito da lavoro, sia dipendente sia autonomo. Fino al 2023 era compatibile nei limiti di 8.000 e 4.800 euro. Fanno eccezione solamente i redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Si attende la consueta circolare Inps con tutti i dettagli.

Domanda di certificazione

Antecedentemente alla presentazione della domanda di liquidazione dell’indennità Ape sociale, occorre presentare la domanda di certificazione del diritto alla prestazione. Occorre presentare all’INPS:

  1. Istanza di riconoscimento delle condizioni per il diritto all’Ape sociale;
  2. Autodichiarazione di possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi al momento della domanda o, alternativamente, entro il 31 dicembre dell’anno considerato;
  3. Documentazione speciale che certifichi il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all’art. 5 D.P.C.M. n. 88/2017, differente in base alla categoria di appartenenza.

Conclusioni

In definitiva per tutto il 2024 esisterà ancora l’uscita pensionistica anticipata dell’Ape sociale. Ad essere stata rinnovata è stata l’età anagrafica, che sale a 63 anni e 5 mesi. Quanto ai beneficiari, con riguardo ai lavoratori che svolgono mansioni gravose, si torna all’elenco ridotto indicato dalla legge di bilancio 2017.

Nessuna novità invece sul fronte del requisito di contribuzione minima, che resta fissato a 30 anni di contributi. Come al solito poi gli interessati potranno presentare domande o autonomamente accedendo alla propria area riservata del sito Inps oppure avvalendosi di un Caf o di un patronato territoriale.

Domande frequenti

Che cos’è l’Ape Sociale?

L’Ape Sociale è una misura di anticipo pensionistico in Italia, introdotta per aiutare specifiche categorie di lavoratori a lasciare anticipatamente il lavoro prima di raggiungere l’età pensionabile ufficiale. Offre un’indennità finanziaria gestita dall’INPS fino a quando il lavoratore non raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia o non accede ad altre forme di pensionamento.

Quali sono i requisiti per accedere all’Ape Sociale nel 2024?

Nel 2024, l’età minima per l’Ape Sociale è 63 anni e 5 mesi. I requisiti di contribuzione variano in base alla categoria: almeno 30 anni per disoccupati, invalidi civili e caregivers, e almeno 36 anni per altri lavoratori con mansioni gravose. Per le lavoratrici madri, c’è una riduzione del requisito contributivo di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni​.

Quali categorie di lavoratori possono beneficiare dell’Ape Sociale?

Possono beneficiare dell’Ape Sociale i lavoratori dipendenti con mansioni gravose, gli invalidi civili al 74%, i dipendenti disoccupati che hanno esaurito il trattamento di NASpI, e i caregivers che assistono un familiare da almeno 6 mesi

Come si fa domanda per l’Ape Sociale?

La domanda per l’Ape Sociale deve essere presentata all’INPS. È importante consultare il sito dell’INPS o rivolgersi a un consulente del lavoro per ulteriori dettagli e per capire i termini e le modalità di presentazione della domanda.

L’Ape Sociale è compatibile con altre forme di lavoro?

L’Ape Sociale è generalmente incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni e condizioni specifiche che possono variare. È consigliabile verificare i dettagli con l’INPS o un consulente del lavoro.

Sabrina Maestri
Sabrina Maestri
Classe 1986, vogherese, aspirante consulente del lavoro. Appassionata di giornalismo, scrivo da anni per portali di informazione e testate giornalistiche online occupandomi di temi legati al mondo del lavoro, al fisco e bonus fiscali.

3 COMMENTI

  1. No notato purtroppo la disinformazione che Lei fa a proposito dell’incompatibilità dell’Ape Sociale con una pensione diretta “in Italia e all’estero”. Infatti la Legge 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017) parla di incompatibilità con una pensione diretta, e la presunta incompatibilità con una pensione diretta estera è il risultato di un’arbitraria interpretazione da parte dell’INPS. Un cittadino che si appresta a presentare la domanda di Ape Sociale può essere fuorviato dalla Sua affermazione.

    Peraltro in questi giorni i “media” riportano l’ultima proposta della coppia Damiano/Gnecchi, intesa a rendere strutturale l’Ape Sociale.

    Sarebbe interessante chiedere ai due ex-Deputati sopra citati (peraltro la ex-On. Gnecchi è oggi Vice presidente INPS, ma era solita atteggiarsi a paladina dei diritti dei pensionati contro gli abusi dell’INPS) se intendono rendere strutturale l’Ape Sociale con tutti i suoi vizi di legittimità, primo fra tutti proprio l’incompatibilità tra l’Ape Sociale e la titolarità di una pensione estera, riportata nella famigerata Circolare INPS n. 100 del 16/06/2017 (paragrafo 2.1 e paragrafo 3) e le incongruità della stessa con la sentenza della Corte Europea CGUE c-449/16 del 21/06/2017.

    Nonostante le numerose interrogazioni parlamentari (alcune sono riportate qui di seguito) poste sull’argomento ai Ministri del Lavoro che si sono succeduti negli ultimi 4 anni (Poletti, Di Maio, Catalfo e ora Orlando), la questione in oggetto resta ancora irrisolta.

    Ad oggi sono migliaia i percettori di Ape Sociale che si sono visti revocare la prestazione da parte dell’INPS, il giorno dopo che sono diventati titolari di una pensione estera di pochi Euro, per avere svolto un breve periodo di lavoro all’estero.

     INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 4/05497

    Seduta di annuncio n.334 del 05/05/2020

    Primo firmatario: VILLANI VIRGINIA – MOVIMENTO 5 STELLE

    Nominativo Co-firmatari:
    TUZI MANUEL -M5S
    MARTINCIGLIO VITA – M5S
    BARBUTO ELISABETTA MARIA -M5S
    FARO MARIA LUISA – M5S
    VOLPI LEDA – M5S

    TESTO DELL’INTERROGAZIONE

    VILLANI, TUZI, MARTINCIGLIO e BARBUTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

       l’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e successive modificazioni e integrazioni prevede un’indennità a carico dello Stato (Ape sociale) erogata dall’Inps a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolati di pensione diretta;

       dall’entrata in vigore della succitata legge è emerso che alcune centinaia di cittadini italiani, residenti in Italia, si sono visti negare o revocare l’Ape sociale (anticipo pensionistico) dall’Inps, perché titolari di pro rata in convenzione (pensione estera);

       tra questi, si evidenziano, da un lato, una maggioranza di disoccupati, disabili, caregiver o inoccupati, i quali hanno perfezionato i requisiti anagrafici e amministrativi necessari per ottenere l’Ape sociale e, dall’altro, un’alta percentuale di persone in età avanzata e in uno stato di disagio economico, perché privi di altri redditi all’infuori del modesto pro rata erogato dallo Stato estero in cui hanno svolto attività lavorativa per pochi anni;

       il diniego dell’Inps, che ha respinto le istanze dei succitati cittadini, è stato motivato con l’incompatibilità del pro rata estero con l’Ape sociale, ai sensi di quanto disposto nel comma 167 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che esclude la possibilità di ottenere l’Ape per coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto;

       di fatto, nella circolare n. 100 del 2017, applicativa ed interpretativa, l’Inps ha precisato che non possono conseguire l’Ape sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all’estero e che ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima dei 30-36 anni, richiesta per l’accesso al beneficio, non possono essere totalizzati i periodi assicurativi maturati in Paesi dell’Unione europea, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia;

       una sentenza della Corte europea, C-449/16 del 21 giugno 2017, nelle questioni pregiudiziali ai paragrafi 20, 21 e 22, statuisce che non spetta all’Inps stabilire quale prestazione è «assistenza sociale» e quale non lo è, e l’Ape sociale sicuramente non lo è;

       con una circolare dell’Inps, la n. 117 del 9 agosto 2019, l’Istituto previdenziale interviene nuovamente risolvendo la questione dell’incompatibilità tra la pensione quota 100 e titolarità di una pensione estera che, con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della «pensione quota 100», stabiliva che era valido il cumulo dei periodi assicurativi presso due o più gestioni previdenziali;

       di fatto, ancora una volta la circolare non sanava l’incompatibilità che, tuttora permane, per l’Ape sociale;

       la Corte europea, adita sulla questione, ha sancito che comunque le si voglia chiamare, valgono gli stessi regoamenti dell’Ue sia per Quota 100, una pensione anticipata, sia per l’Ape sociale, indennità di accompagnamento alla pensione;

       la succitata sentenza C-449/16 (oggi meglio nota come «sentenza Martinez») ha già generato il caso EU-Pilot 9211/17/HOME da parte della Commissione europea, il quale si è trasformato nella procedura di infrazione 2019/2100 del 25 luglio 2019, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea –:

       se il Ministro interrogato sia a conoscenza della suesposta questione e se intenda aprire una interlocuzione con l’Inps volta a modificare l’interpretazione restrittiva in essere a favore di un cumulo dell’Ape sociale con una prestazione estera che venga incontro alle esigenze di centinaia di cittadini italiani residenti in Italia, attualmente discriminati e penalizzati.
    (4-05497)

    I deputati PD Massimo Ungaro e Angela Schirò hanno depositato in Commissione Lavoro l’Interrogazione a risposta in commissione n. 5-02483

    presentato da
    UNGARO Massimo
    testo di
    Venerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207

      UNGARO e SCHIRÒ. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

    sono alcune centinaia i cittadini italiani residenti in Italia ai quali l’Inps ha negato o revocato l’«Ape sociale» perché titolari di pro-ratain convenzione (pensione estera);

    si tratta di cittadini disoccupati, disabili, care giver, o precedentemente occupati in lavori gravosi, i quali hanno perfezionato i requisiti anagrafici e amministrativi necessari per ottenere l’«Ape sociale»;

    si tratta di persone in età avanzata e in uno stato di disagio economico, perché non hanno altri redditi all’infuori del modesto pro-rataerogato dallo Stato estero dove hanno lavorato per pochi anni;

    l’Inps sostiene che l’incompatibilità del pro-rata estero con l’«Ape sociale» è stabilito dal comma 167 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dove viene disposto che non possono ottenere l’Ape coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto;

    nella circolare applicativa e interpretativa n. 100 del 2017 l’Inps ha stabilito che non possono conseguire l’«Ape» sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all’estero e che ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio non possono essere totalizzati i periodi assicurativi maturati in Paesi dell’Unione europea, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia;

    se da una parte è logico e comprensibile introdurre l’incompatibilità dell’«Ape sociale» con un trattamento pensionistico diretto italiano, sembra invece all’interrogante ingiusto, illogico e incongruente negare l’«Ape sociale» a coloro i quali soddisfano tutti i requisiti e le condizioni richiesti, ma sono titolari di una prestazione estera di poche decine di euro (giova ricordare che la prestazione estera è inevitabilmente modesta, perché gli interessati hanno lavorato tutta una vita in Italia – dai 30 ai 36 anni);

    nella scorsa legislatura il Governo pro tempore, in risposta a specifiche interrogazioni su questa problematica, aveva fatta salva la possibilità di assumere una posizione più aperta una volta superata la fase di prima applicazione della nuova normativa, al fine di favorire, nelle ulteriori fasi di monitoraggio, l’ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione e prestazioni estere, valutando la possibilità di consentire il perfezionamento sia del requisito contributivo minimo per l’«Ape sociale» totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, sia il cumulo di una prestazione estera con l’«Ape sociale» –:

    se il Ministro interrogato intenda valutare l’adozione di iniziative affinché l’Inps modifichi l’interpretazione restrittiva esposta nella circolare n. 100 del 16 giugno 2017, consentendo il cumulo dell’«Ape sociale» con una prestazione estera per venire incontro alle umane e disperate esigenze di centinaia di cittadini italiani residenti in Italia i quali possiedono i requisiti per perfezionare il diritto all’«Ape sociale» ma ne sono esclusi a causa di una valutazione molto restrittiva dello stesso Inps;

    se non ritenga opportuno e giusto adottare iniziative per consentire la totalizzazione dei contributi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento contributivo minimo richiesto dalla normativa sull’«Ape sociale», in modo tale da attenersi a quanto disposto in materia di perfezionamento dei diritti previdenziali da tutte le convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia.
    (5-02483)

  2. Grazie per la tua segnalazione, Elena Schwarzer.
    E’ deprimente che a distanza di 5 anni ormai, il Ministero del Lavoro non sia ancora intervenuto a sanare questa ingiustizia.

  3. Scusate ma siamo sicuri che i 3 mesi che dovevano (visto che dal 2022 non esiste più tale condizione) trascorrere dalla fine della naspi riguardi chi ha una disoccupazione di 24 mesi, e siamo sicuri che esista la condizione che bisogna avere 24 mesi di disoccupazione per accedere all’ape sociale. La condizione che ovunque riportano (parlo di svariate fonti, e non poche) e’ che bisogna aver terminato la naspi, non compare da nessuna parte che bisogna essere disoccupati da almeno 24 mesi, come si evince da quanto da Voi scritto in riferimento ai disoccupati. E’ vero che non sempre la maggioranza ha ragione, ma probabilmente, forse, si. Grazie

Lascia una Risposta