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Addetti ai servizi domestici: la deduzione fiscale

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I contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici, per la parte a carico del datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef del contribuente nel limite massimo di €. 1.549,37.

Ai sensi dell’art. 10 co. 2 terzo periodo del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo Irpef gli oneri contributivi versati dal datore di lavoro per gli addetti all’assistenza personale o familiare, tra cui quindi anche le c.d. “badanti“, ma anche colf e baby sitter, siano deducibili dal reddito complessivo. La deducibilità avviene all’interno del modello 730 o del modello Redditi P.F. Di seguito andremo ad analizzare in dettaglio le modalità per usufruire dell’agevolazione fiscale.

Addetti ai servizi domestici: l’importo della deduzione

La deduzione fiscale legata ai contributi per gli addetti ai servizi domestici spetta al soggetto che risulta aver effettuato i versamenti contributivi. Questo significa che risulteranno deducibili anche i contributi versati qualora il servizio domestico o l’assistenza personale siano effettuati a favore di familiari del datore di lavoro, anche se non risultano essere “fiscalmente a carico“.

L’importo massimo deducibile annualmente è pari a €. 1.549,37. Tale importo riguarda esclusivamente la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, al netto della quota contributiva rimasta a carico dell’addetto ai servizi domestici o collaboratore familiare. Per trovare l’importo deducibile fiscalmente è quindi necessario scorporare dalle ricevute di versamento periodiche la quota contributiva rimasta a carico del collaboratore domestico.

L’importo dei contributi previdenziali da versare varia in base alla retribuzione corrisposta agli addetti ai servizi domestici. Per i rapporti superiori alle 24 ore settimanali scatta un importo forfettario. Inoltre, se vi sono contratti di lavoro a tempo determinato, i contributi da versare sono maggiorati (a meno che non siano giustificati dalla sostituzione di lavoratori assenti per ferie, malattia o maternità).

Contributo assistenziale

Precisiamo che ai fini dell’individuazione dell’importo deducibile ai fini Irpef, la presenza all’interno del versamento, di somme dovute come Contributo di assistenziale contrattuale (c.d. “Cassa Colf“, identificato con codice F2), non sono deducibili ai fini Irpef. Tale importo è individuabile nella sezione del bollettino Mav “Causale di versamento” e “Attestazione di pagamento“.

L’importo orario dovuto per il contributo assistenziale è  pari a €. 0,03, di cui €. 0,01 a carico del lavoratore per ogni ora. Come detto, tali importi non sono deducibili ai fini Irpef in quanto destinati ad cassa che ha lo scopo di gestire trattamenti aggiuntivi o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti addetti ai servizi domestici.

Collaboratori domestici e Voucher Inps

Possono essere dedotti anche i contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS mediante il “Libretto Famiglia” nell’ambito delle prestazioni di lavoro occasionali di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, in quanto interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro) (circ. Agenzia delle Entrate 8.7.2020 n. 19).

Inoltre, occorre attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo. 47 del DPR n. 445/00, che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

Documentazione utile per la deduzione fiscale

Il datore di lavoro, ai fini della deduzione dal reddito imponibile Irpef, è chiamato a conservare le ricevute dei bollettini (c/c o Mav) di versamento effettuati nei confronti dell’Inps e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali che devono essere versati con periodicità trimestrale. Le somme versate sono quindi deducibili secondo il criterio di cassa, ovverosia saranno deducibili:

  • I contributi versati a gennaio del periodo di imposta, ma relativi al quarto trimestre dell’anno precedente;
  • I contributi versati ad aprile, luglio ed ottobre dell’anno di imposta, relativi ai primi tre trimestri.

Per determinare la quota di contributo deducibile è fondamentale conservare la parte della ricevuta di versamento che contiene le informazioni sul rapporto di lavoro domestico. Con queste informazioni, per il calcolo dei contributi deducibili sarà sufficiente seguire la procedura indicata in questo programma online a cura dell’Inps: “Inps – rapporti di lavoro domestico“.

Per quanto riguarda, invece, la contribuzione attraverso i suddetti “Libretti famiglia” al fine di attestare il riconoscimento dell’onere il contribuente sarà tenuto a:

  • Conservare tutte le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
  • Conservare la copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con Voucher Inps cartaceo);
  • Conservare la documentazione attestante la comunicazione all’Inps dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con Voucher telematico);
  • Attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/00 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

Compilazione della dichiarazione dei redditi

I contributi versati per gli addetti ai servizi domestici devono essere indicati nella sezione dedicata agli oneri deducibili dal reddito imponibile Irpef: più precisamente nel rigo E23 del modello 730 oppure nel rigo RP23 del modello Redditi Persone Fisiche, rispettando il limite massimo dell’importo di €. 1.549,37.

Addetti ai servizi domestici e reddito della famiglia

Un ultimo aspetto che ci pare opportuno ricordare a riguardo delle spese legate agli addetti ai servizi domestici, riguarda il redditometro. Infatti, al pari di tutte le altre spese indicate in dichiarazione dei redditi, anche questi costi sono utilizzati come parametri per ricostruire il reddito imponibile del contribuente. Infatti, attraverso l’importo dei contributi versati sarà possibile quantificare l’effettiva spesa sostenuta dal contribuente per i collaboratori familiari nell’arco del periodo di imposta, determinando, assieme alle altre spese sostenute il reddito minimo che il contribuente deve aver dichiarato nel periodo di imposta. Questo aspetto non deve assolutamente limitarvi nel vostro diritto alla deduzione fiscale, in quanto se il vostro reddito dichiarato corrisponde a quello effettivamente percepito non avrete niente da temere, anche se ricevere un accertamento induttivo del reddito basato sul redditometro.

2 COMMENTI

  1. Buonasera, non riesco a capire come calcolare la quota deducibile dei contributi per la badante, e il nuovo sito dell’inps è inguardabile/incomprensibile/inutile. Ad es io pago ogni trimestre 338 euro, da cui devo togliere la quota cassa colf (F2) pari a euro 9,75: qs dato lo vedo sul bollettino mav. ma come faccio a calcolare ANCHE la quota a carico del lavoratore? sul bollettino non c’è! sono impazzita calcolando qs quota dalle buste paga, ma i conti non tornano; ho guardato anche sul CUD, ma i numeri sono diversi. Il fatto è che la cifra indicata sul precompilato pure non mi torna. avete qualche suggerimento? grazie mille!!!

  2. Le uniche strade possibili sono il sito dell’Inps oppure chiedere direttamente a chi si è occupato di redigere le buste paga.

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