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Acquisti esteri: cosa passa dalla dogana?

Quali oggetti possiamo tranquillamente portarci dietro quando facciamo un viaggio, senza avere problemi alla dogana? Quando facciamo acquisti estere per poi portarli in Italia cosa può passare dalla dogana? Ecco tutte le regole da seguire sia per gli acquisti esteri sia per viaggi in ambito UE che Extra-UE.

Quando andiamo all’estero per fare un viaggio sovente ci chiediamo cosa possiamo portarci in Italia, senza avere problemi per quanto riguarda la dogana. Quanti di noi sono stati in vacanza e hanno desiderato portare qualche souvenir a parenti e amici? Ma quali sono i limiti da rispettare prima di vedersi applicare i dazi doganali.

Per evitare di farvi incorrere in spiacevoli sorprese abbiamo deciso di dedicare questo articolo per verificare le regole da rispettare quando si vogliono portare all’estero o portare in Italia, beni, oggetti, denaro o animali. Ecco la nostra guida con tutte le informazioni utili per gli acquisti esteri.

Acquisti esteri da Paesi Extra UE: cosa portare in Italia?

Vediamo in questa parte tutte le regole da rispettare per gli acquisti esteri riguardanti i viaggi in Paesi Extra-UE.

Effetti personali del viaggiatore

Gli effetti personali di valore (quali, ad esempio, apparecchiature fotografiche, videocamere, personal computers, orologi), portati dal viaggiatore in partenza verso Paesi Extra-U.E., necessitano di una documentazione (ricevuta di acquisto, certificato di garanzia o bolletta d’importazione) che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, il loro regolare acquisto o la loro regolare importazione in Italia.In mancanza di tali documenti, si consiglia al viaggiatore di produrre, presso l’ufficio doganale di partenza, una dichiarazione di possesso da esibire al rientro.

Sono esenti dai diritti doganali i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese non facente parte dell’Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e purché il loro valore non superi complessivamente €. 300 per viaggiatore; detto importo è aumentato a €. 430 nel caso di arrivo in aereo e via mare.

Se il valore del bene supera i citati importi, il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l’intero valore del bene acquistato. Il limite dei €. 300 e dei €. 430 si riduce a €. 150 per i viaggiatori minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Nel valore complessivo delle soglie monetarie non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla stessa.

acquisti esteri

Valuta

Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a €. 10.000. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a €. 10.000.

La misura si applica a tutti i movimenti da e verso paesi extracomunitari. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

  • Per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a €. 10.000 – il sequestro amministrativo nella misura del 30% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell’importo eccedente il limite;
  • Per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a €. 10.000 – il sequestro amministrativo nella misura del 50% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell’importo eccedente il limite.

La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto presso l’Ufficio doganale di controllo, è applicata con un importo minimo pari a €. 300. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

Oblazione

Nei casi previsti il trasgressore può richiedere di essere ammesso al beneficio dell’oblazione che consente l’estinzione dell’illecito, mediante pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:

  • Immediatamente presso l’ufficio doganale, di una somma pari al 5% dell’importo eccedente il limite fissato, qualora l’eccedenza non sia superiore a €. 10.000 e pari al 15% dell’eccedenza se compresa tra €. 10.000 e €. 40.000, con un importo minimo di €. 200;
  • Entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con l’ammissione al beneficio dell’oblazione, con pagamento immediato presso l’Ufficio doganale della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo.

L’accesso al beneficio dell’oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni: importo eccedente superiore a €. 40.000; fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la constatazione della violazione. La modulistica per il rilascio della dichiarazione in questione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziadoganemonopoli.gov.it).

Animali da compagnia

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall’autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l’introduzione in Italia a seguito del viaggiatore di tali animali, purché in numero non superiore a 5, deve essere presentato un certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza.

Il certificato dovrà contenere i dati identificativi dell’animale e del proprietario e dovrà attestare che l’animale è stato riconosciuto sano e ha subito una vaccinazione antirabbica che è in corso di validità e, per diversi Paesi terzi, che è stato sottoposto alla titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia 3 mesi prima del viaggio.

La vaccinazione antirabbica, se eseguita per la prima volta, dovrà risultare effettuata almeno 21 giorni prima della partenza. Qualora risulti che la situazione dell’animale non soddisfa i requisiti richiesti, l’autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l’animale al Paese di origine ovvero disporne l’isolamento in quarantena.

Altri animali

Gli esemplari di uccelli a seguito del viaggiatore, in numero non superiore a 5, possono essere introdotti solo attraverso Uffici doganali che siano anche sede di uffici veterinari abilitati (Posto di Ispezione Frontaliera PIF); l’arrivo deve essere notificato con 48 ore di anticipo ed è prevista la visita veterinaria in ingresso.

L’importazione sino a 5 esemplari di altri animali – ad esempio pesci, rane, tartarughe terrestri, purché diverse da quelle protette dalla CITES (Convention on International Trade of Endangered Species – Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) – è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l’animale è stato sottoposto a visita sanitaria, non presenta sintomi di malattie proprie della specie ed è idoneo al viaggio. Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra U.E. si consiglia di richiedere all’Ambasciata del Paese di destinazione i requisiti sanitari richiesti.

Prodotti di origine animale e vegetale

Per finalità legate alla tutela della salute pubblica è vietata l’importazione da Paesi terzi (con l’esclusione di Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera) di scorte personali di carni, prodotti a base di carne, latte, prodotti lattiero caseari e selvaggina e talune preparazioni contenenti latte o carne (ad esempio paste farcite e cibi per animali domestici) – a prescindere dal loro quantitativo totale – che non siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di origine.

Il passeggero munito di tale certificato, prima di presentarsi all’Ufficio delle Dogane, dovrà recarsi all’Ufficio di controllo veterinario, denominato PIF, per i controlli richiesti.

Deroghe

Sulla base delle novità introdotte dal Regolamento (CE) 206/2009, le principali deroghe riguardano le importazioni di:

  • Piccole quantità di carne e latte e prodotti lattiero caseari fino ad un massimo di 10 kg provenienti dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia e dall’Islanda;
  • Latte in polvere per lattanti, alimentari per bambini e alimenti speciali (anche per animali da compagnia) necessari per motivi medici, purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale, la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, e la loro quantità non superi il peso di 10 kg se provenienti dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia e dall’Islanda, o 2 kg se provenienti da Paesi diversi;
  • Piccole quantità di prodotti della pesca per consumo personale, purché il pesce sia eviscerato e non superi il limite di 20 kg o il peso di un pesce, se supera tale limite;
  • Alcuni prodotti esentati, quali, ad esempio, pane, biscotti, cioccolato, prodotti della confetteria, paste alimentari e tagliatelle, purché non siano uniti a prodotti a base di carne né farciti con questi, o integratori alimentari confezionati per il consumatore finale.

Resta ferma la possibilità di ulteriori controlli da parte delle autorità sanitarie anche nei casi sopra indicati. I passeggeri che durante i controlli previsti saranno trovati in possesso di merci delle specie non adeguatamente certificate e controllate, si vedranno requisire le stesse ed imputare i costi della loro successiva distruzione.

Specie protette

Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) costituiscono “specie protette” dalla Convenzione stessa.

Il viaggiatore che volesse effettuare acquisti esteri di tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES di autorizzazione all’esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Sono assolutamente vietate le importazioni di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

Piante

In caso di acquisti esteri di piante è necessario sapere che alcuni esemplari di piante (come ad esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette“. Quindi, gli acquisti esteri di questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l’assoluto divieto di importazione o esportazione per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum.

Beni culturali

In caso di acquisti esteri di beni culturali, il viaggiatore che importi un bene culturale lo deve dichiarare in dogana per l’applicazione della relativa fiscalità: per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto. L’interessato, espletate le formalità doganali, può richiedere all’Ufficio Esportazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il rilascio del certificato di avvenuta importazione. Il carattere di opera d’arte, invece, viene accertato dall’Amministrazione dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Medicinali

Per tutte le categorie di farmaci che vengono importate a seguito del viaggiatore, ad eccezione degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze dopanti, non esistono prescrizioni normative, anche se nella prassi ormai consueta, per quantitativi che eccedano un presumibile consumo personale di 30 giorni di terapia, le autorità sanitarie e doganali di frontiera possono richiedere al passeggero l’esibizione della prescrizione medica, nella quale dovrà essere riportata la posologia.

Acquisti esteri da paesi UE: cosa portare in Italia?

Dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri dell’Unione Europea sono uno spazio unico di libera circolazione per persone, merci e capitali.

Quindi, i viaggiatori che si spostano dall’uno all’altro dei Paesi dell’Unione Europea, possono portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità. Fanno eccezione gli acquisti esteri di alcune categorie di prodotti come tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche per i quali sono previste delle soglie indicative, di seguito riportate, relative ad acquisti esteri effettuati da privati. Inoltre, anche in funzione di taluni ulteriori criteri come, ad esempio, le modalità di trasporto o l’attività commerciale svolta dal detentore, detti beni potrebbero comunque essere considerati acquistati per scopi commerciali.

In questo caso la loro circolazione sarà soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento.

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Valuta

Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a €. 10.000. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a €. 10.000 .

La misura si applica a tutti i movimenti da e verso i paesi UE. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

  • Per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a euro 10.000 – il sequestro amministrativo nella misura del 30% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell’importo eccedente il limite;
  • Per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 10.000 – il sequestro amministrativo nella misura del 50% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell’importo eccedente il limite.

La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto presso l’Ufficio doganale di controllo, è applicata con un importo minimo pari a €. 300. Anche in questo caso è possibile usufruire dell’istituto dell’oblazione, con le stesse modalità viste in precedenza.

Animali

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall’autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l’introduzione in Italia a seguito del viaggiatore di tali animali, purché in numero non superiore a 5, provenienti dagli Stati dell’Unione Europea, è necessario che gli stessi siano accompagnati da uno specifico passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dalle Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza.

Il passaporto, oltre ai dati identificativi dell’animale – tatuaggio o microchip – e del proprietario, dovrà contenere l’attestazione della vaccinazione antirabbica in corso di validità. Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda, Svezia e Regno Unito, sarà necessario, inoltre, sottoporre il proprio animale a test per la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia. Qualora dai controlli risulti che la situazione dell’animale non soddisfi i requisiti richiesti, l’autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l’animale al Paese di origine ovvero disporne l’isolamento in quarantena.

Specie protette

Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali ad esempio pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) costituiscono “specie protette” dalla Convenzione stessa. Il viaggiatore che volesse introdurre tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES (Convention on International Trade of Endangered Species – Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) di autorizzazione all’esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Sono assolutamente vietate le introduzioni di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio, cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette“. Quindi, l’introduzione di questi esemplari è consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l’assoluto divieto di importazione o esportazione per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum.

Beni culturali

In caso di acquisti esteri di beni culturali, il viaggiatore in arrivo da un Paese comunitario deve rivolgersi al competente Ufficio del Paese di partenza che provvederà, dietro presentazione della documentazione che attesta la provenienza del bene, a rilasciare un certificato di spedizione.

Non occorre certificazione, invece, per l’introduzione in Italia di opere d’arte che hanno meno di 50 anni o che sono state eseguite da artisti viventi. L’interessato può richiedere agli Uffici Esportazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il rilascio del certificato di avvenuta spedizione.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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