Acquisti all’estero e rientro in Italia: franchigie da 300 e 430 euro, differenze UE ed extra-UE, beni da dichiarare e limiti doganali.
Chi rientra in Italia da un viaggio extra-UE può beneficiare di specifiche franchigie sui beni nel bagaglio personale. Le regole cambiano in base al mezzo di trasporto, al valore degli acquisti, alla provenienza UE o extra-UE e alla tipologia dei beni.
Chi entra o rientra in Italia con acquisti effettuati all’estero deve distinguere innanzitutto tra provenienza da un Paese UE e da un Paese extra-UE. Per i viaggiatori provenienti da Paesi terzi, i beni contenuti nel bagaglio personale possono beneficiare della franchigia doganale quando l’importazione è occasionale, destinata all’uso personale o familiare e priva di carattere commerciale.
Il limite generale è di 300 euro per viaggiatore, elevato a 430 euro per chi arriva in aereo o via mare e ridotto a 150 euro per i minori di 15 anni. Se un singolo bene supera la soglia applicabile, il suo valore non può essere frazionato per utilizzare parzialmente la franchigia. Per gli spostamenti all’interno dell’Unione europea prevale invece la libera circolazione delle merci, ferme restando discipline specifiche per prodotti soggetti ad accisa e altre categorie di beni.

Acquisti all’estero e dogana: quando si applicano le franchigie
Le franchigie doganali per i viaggiatori riguardano i beni contenuti nel bagaglio personale di chi entra in Italia provenendo da un Paese extra-UE, purché l’importazione abbia natura non commerciale. La disciplina non dipende quindi soltanto dal valore degli acquisti: occorre verificare anche la frequenza dell’introduzione dei beni, la loro destinazione e le quantità trasportate.
La Direttiva 2007/74/CE, art. 6, considera non commerciali le importazioni che presentano carattere occasionale e riguardano esclusivamente beni destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore oppure a essere regalati. La natura e la quantità dei beni non devono inoltre far presumere finalità commerciali. In Italia questi criteri sono recepiti dal D.M. 6 marzo 2009, n. 32, che disciplina le franchigie applicabili alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi.
Importazione occasionale e uso personale o familiare
La franchigia è quindi pensata per il viaggiatore privato, non per chi introduce merci nell’ambito di un’attività economica. Un acquisto effettuato durante una vacanza e destinato all’utilizzo personale può rientrare nella disciplina anche quando il bene viene acquistato appositamente all’estero; ciò che rileva è che l’introduzione sia occasionale e non presenti, per caratteristiche o quantità, una finalità commerciale.
La stessa logica si applica ai beni destinati ai familiari o acquistati come regalo. Al contrario, la presenza di numerosi articoli identici, quantità non coerenti con le normali esigenze personali oppure altre circostanze indicative di una successiva rivendita possono impedire di qualificare l’importazione come non commerciale. In questi casi non è sufficiente verificare il solo valore complessivo dei beni: viene meno uno dei presupposti necessari per applicare la franchigia prevista per i viaggiatori.
Le soglie monetarie applicabili dipendono poi dalla modalità di ingresso in Italia e, in alcuni casi, dall’età del viaggiatore.
Quanto si può portare in Italia senza pagare la dogana?
Per i viaggiatori provenienti da un Paese extra-UE, la franchigia dipende dalla modalità di ingresso in Italia e dall’età del viaggiatore. Il limite ordinario è pari a 300 euro, mentre per chi arriva in aereo o via mare sale a 430 euro. Per i minori di 15 anni la soglia è invece fissata a 150 euro, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.
La disciplina deriva dall’art. 7 della Direttiva 2007/74/CE ed è attuata in Italia dal D.M. 6 marzo 2009, n. 32. Le soglie riguardano il valore complessivo dei beni contenuti nel bagaglio personale che possono beneficiare dell’esenzione, sempre a condizione che l’importazione abbia carattere occasionale e natura non commerciale.
| Viaggiatore | Modalità di ingresso | Franchigia |
|---|---|---|
| Viaggiatore di almeno 15 anni | Via terrestre | 300 euro |
| Viaggiatore di almeno 15 anni | Aereo o mare | 430 euro |
| Minore di 15 anni | Qualsiasi modalità | 150 euro |
Franchigia di 300 euro
La soglia generale è di 300 euro per viaggiatore. Si applica, in particolare, agli ingressi che non avvengono mediante trasporto aereo o marittimo, come nel caso del rientro in Italia attraverso una frontiera terrestre.
Il riferimento al valore riguarda i beni introdotti nel bagaglio personale e non modifica gli altri requisiti della franchigia. Anche quando il valore complessivo rimane sotto i 300 euro, infatti, l’esenzione presuppone che l’importazione sia occasionale e che i beni siano destinati all’uso personale o familiare oppure a essere regalati, senza elementi che facciano presumere una finalità commerciale.
Franchigia di 430 euro per chi arriva in aereo o via mare
Per i viaggiatori che entrano nell’Unione europea in aereo o via mare, la franchigia è elevata a 430 euro per persona. La maggiore soglia dipende quindi dal mezzo utilizzato per l’ingresso e non dalla tipologia del bene acquistato.
Il limite deve essere riferito al singolo viaggiatore. Non si tratta di una franchigia attribuita complessivamente al nucleo familiare o al gruppo che viaggia insieme. Questo aspetto diventa particolarmente rilevante quando viene trasportato un bene di valore superiore alla soglia individuale, poiché il valore del singolo articolo è soggetto a una regola specifica di non frazionabilità.
Limite di 150 euro per i minori di 15 anni
Per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni, la soglia applicabile è pari a 150 euro, indipendentemente dal mezzo utilizzato per entrare in Italia.
Anche in questo caso la franchigia riguarda il valore dei beni attribuibili al singolo viaggiatore e opera nel rispetto dei requisiti generali previsti per le importazioni non commerciali. Il limite ridotto non incide invece sulle discipline specifiche previste per alcune categorie di prodotti, che seguono regole autonome rispetto alle soglie monetarie generali.
Stabilita la franchigia applicabile, il passaggio successivo è capire cosa accade quando il valore degli acquisti la supera e, soprattutto, come viene trattato un singolo bene che da solo eccede il limite.
Cosa succede se un acquisto supera la franchigia?
Quando il valore di un acquisto effettuato fuori dall’Unione europea supera la franchigia applicabile al viaggiatore, il bene non beneficia più dell’esenzione nei limiti ordinari. In particolare, se è un singolo articolo a superare da solo la soglia, il suo valore non può essere suddiviso per applicare la franchigia soltanto a una parte.
L’art. 7, par. 3, della Direttiva 2007/74/CE stabilisce infatti che il valore di un singolo articolo non può essere frazionato ai fini dell’applicazione delle soglie. Sul piano operativo, ciò significa che la franchigia non funziona come una deduzione da sottrarre automaticamente al prezzo del bene.
Il valore del singolo bene non può essere frazionato
La regola è particolarmente rilevante per beni di valore unitario elevato, come orologi, gioielli, dispositivi elettronici o altri articoli acquistati durante un viaggio extra-UE.
Se, ad esempio, un viaggiatore arriva in aereo con un bene del valore di 1.000 euro, non è possibile considerare 430 euro coperti dalla franchigia e assoggettare a imposizione soltanto i restanti 570 euro. Ai fini doganali, il bene resta un articolo unitario e il suo valore non può essere artificialmente scomposto.
La stessa logica impedisce di utilizzare più franchigie individuali per suddividere il valore di un unico bene tra più persone che viaggiano insieme. La franchigia è personale, mentre il divieto di frazionamento riguarda il valore del singolo articolo.
I diritti doganali si applicano all’intero valore del bene
Le indicazioni dell’Agenzia delle Dogane confermano che, quando il singolo bene supera la franchigia, i diritti doganali devono essere determinati con riferimento all’intero valore del bene, e non alla sola eccedenza rispetto alla soglia.
Il punto è importante perché distingue la franchigia doganale da altri meccanismi fiscali basati su soglie o deduzioni: non esiste, per il singolo articolo indivisibile, una parte automaticamente esente corrispondente ai primi 300 o 430 euro.
L’effettivo importo dovuto dipenderà poi dalla natura del bene e dalla disciplina applicabile alla sua importazione. La classificazione tariffaria, l’eventuale dazio e l’IVA all’importazione costituiscono però un livello di analisi ulteriore rispetto alla regola generale della franchigia del viaggiatore.
Esempio: acquisto di un orologio da 1.000 euro
Un viaggiatore rientra in Italia in aereo da un Paese extra-UE con un orologio acquistato per 1.000 euro.
La franchigia personale applicabile è pari a 430 euro, ma l’orologio costituisce un singolo bene di valore superiore alla soglia. Non è quindi possibile:
- applicare la franchigia ai primi 430 euro;
- assoggettare a imposizione soltanto i restanti 570 euro;
- dividere il valore dell’orologio tra le franchigie di più viaggiatori.
Il bene deve essere considerato nel suo valore unitario ai fini dell’applicazione dei diritti dovuti.
Questo principio deve essere distinto dal caso in cui il viaggiatore trasporti più beni autonomi di valore differente: la valutazione della franchigia richiede allora di considerare separatamente la composizione degli acquisti e il valore dei singoli articoli.
Beni già posseduti prima della partenza: come evitare problemi al rientro
I beni personali che il viaggiatore possedeva già prima della partenza non devono essere confusi con gli acquisti effettuati all’estero. L’art. 7, par. 4, della Direttiva 2007/74/CE esclude infatti dal calcolo delle franchigie il valore del bagaglio personale temporaneamente importato o reimportato dopo una temporanea esportazione.
La distinzione è rilevante soprattutto per beni di valore, come computer portatili, apparecchi fotografici, videocamere, gioielli o orologi. Al momento del rientro da un Paese extra-UE, l’eventuale controllo doganale può rendere necessario dimostrare che il bene era già nella disponibilità del viaggiatore prima della partenza e che non è stato acquistato durante il soggiorno all’estero.
Effetti personali e reimportazione
Il valore di un bene già posseduto non concorre quindi alla soglia di 300 o 430 euro prevista per gli acquisti effettuati durante il viaggio. La franchigia riguarda infatti l’introduzione di nuovi beni provenienti da Paesi terzi, mentre la reintroduzione di un effetto personale già appartenente al viaggiatore segue una logica diversa.
Il problema, in concreto, non riguarda tanto il valore dell’oggetto quanto la possibilità di dimostrarne il precedente possesso. Per un bene comune e di uso ordinario la questione può essere meno rilevante; per articoli di valore elevato o facilmente acquistabili all’estero può invece essere opportuno disporre di elementi che ne attestino la provenienza precedente.
Quali documenti possono essere utili
Per documentare che il bene era già stato acquistato o regolarmente importato prima della partenza possono essere utili, a seconda del caso:
- fattura o ricevuta di acquisto;
- certificato di garanzia;
- precedente documentazione doganale di importazione;
- altra documentazione idonea a collegare il bene al viaggiatore prima del viaggio.
Il materiale originario richiama inoltre la possibilità, in mancanza di documentazione, di predisporre presso l’ufficio doganale di partenza una dichiarazione relativa al possesso del bene da esibire al rientro.
Questa accortezza può assumere particolare rilevanza quando si viaggia con oggetti di valore elevato: il tema non è ottenere una franchigia aggiuntiva, ma poter distinguere con chiarezza un bene già posseduto da un acquisto effettuato fuori dall’Unione europea.
Acquisti in un Paese UE: quando non c’è dogana
Per gli acquisti effettuati durante un viaggio in un altro Stato membro dell’Unione europea non si applicano le franchigie di 300 o 430 euro previste per chi proviene da Paesi extra-UE. All’interno dell’Unione europea opera infatti il principio della libera circolazione delle merci, con la conseguenza che il privato può normalmente portare in Italia i beni acquistati per uso personale senza formalità doganali all’ingresso.
La situazione cambia quando si tratta di prodotti soggetti ad accisa, come tabacchi e bevande alcoliche. In questi casi la disciplina non si basa su una franchigia monetaria, ma sulla verifica che i beni siano effettivamente acquistati per uso proprio e trasportati personalmente dal privato.
Libera circolazione dei beni acquistati per uso personale
Un bene acquistato, ad esempio, in Francia, Germania o Spagna da un privato per esigenze personali o familiari può essere trasportato in Italia senza applicare i limiti previsti per gli acquisti effettuati fuori dall’Unione europea.
Questo significa che il valore dell’acquisto, di per sé, non determina l’obbligo di dichiarazione doganale previsto per il viaggiatore proveniente da un Paese terzo. Resta però necessario distinguere gli acquisti destinati all’uso personale dalle situazioni che, per natura, quantità o altre circostanze, possono assumere carattere commerciale.
La libera circolazione non elimina inoltre le discipline speciali previste per determinate categorie di beni. Prodotti soggetti ad accisa, specie protette, beni soggetti a restrizioni sanitarie o altre merci regolamentate possono continuare a richiedere specifiche verifiche.
Alcol e tabacco: le quantità sono livelli indicativi
Per alcolici e tabacchi acquistati in un altro Stato UE, l’art. 32 della Direttiva UE 2020/262 prevede che, quando i prodotti sono acquistati da un privato per uso proprio e trasportati personalmente, l’accisa resta dovuta nello Stato membro in cui è avvenuto l’acquisto.
Per stabilire se l’acquisto sia realmente destinato all’uso personale, le autorità possono considerare diversi elementi, tra cui la quantità dei prodotti, la loro natura, le modalità di trasporto, eventuali documenti e la posizione commerciale del detentore.
La direttiva individua anche alcuni livelli quantitativi indicativi:
“`html| Prodotto | Livello indicativo |
|---|---|
| Sigarette | 800 |
| Sigaretti (piccoli sigari) | 400 |
| Sigari | 200 |
| Tabacco da fumo | 1 kg |
| Superalcolici (bevande spiritose) | 10 litri |
| Bevande alcoliche intermedie (es. vermouth e vini liquorosi) | 20 litri |
| Vino | 90 litri |
| Birra | 110 litri |
Questi valori non devono essere interpretati come soglie rigide oltre le quali l’acquisto diventa automaticamente commerciale. Costituiscono invece livelli indicativi da valutare insieme agli altri elementi rilevanti per stabilire se i prodotti siano destinati all’uso proprio del viaggiatore.
Di conseguenza, il semplice superamento di una delle quantità indicate non determina da solo la perdita del trattamento previsto per gli acquisti personali. Allo stesso modo, quantità inferiori non escludono automaticamente una finalità commerciale se le circostanze complessive indicano una destinazione diversa dall’uso proprio.
Tabacco e alcol acquistati fuori dall’Unione europea
Per i viaggiatori provenienti da un Paese extra-UE, tabacchi e bevande alcoliche seguono limiti quantitativi specifici, distinti dalle franchigie monetarie di 300, 430 e 150 euro previste per gli altri beni.
Il D.M. 6 marzo 2009, n. 32 disciplina separatamente queste categorie e prevede quantitativi entro i quali può operare l’esenzione, sempre nell’ambito di importazioni occasionali e prive di carattere commerciale.
| Prodotto | Quantità ammessa in franchigia |
|---|---|
| Sigarette | 200 pezzi |
| Sigaretti (piccoli sigari, massimo 3 g ciascuno) | 100 pezzi |
| Sigari | 50 pezzi |
| Tabacco da fumo | 250 g |
| Superalcolici (bevande spiritose oltre 22% vol.) | 1 litro |
| Bevande alcoliche fino a 22% vol. | 2 litri |
| Vino tranquillo | 4 litri |
| Birra | 16 litri |
Limiti separati dalle franchigie di valore
Il valore dei quantitativi di tabacco e alcol ammessi entro questi limiti non viene sommato, per la parte agevolata, agli altri beni ai fini delle soglie monetarie previste per il bagaglio personale.
La logica è quindi diversa rispetto a quella applicabile, ad esempio, a un orologio, a un dispositivo elettronico o ad altri beni acquistati durante il viaggio: per tabacco e bevande alcoliche il legislatore individua direttamente quantità massime specifiche.
Per alcune categorie è inoltre possibile combinare proporzionalmente i quantitativi ammessi, entro i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Questo aspetto richiede però una valutazione specifica delle quantità effettivamente trasportate e non modifica il principio generale secondo cui questi prodotti seguono un regime separato rispetto alle franchigie monetarie.
Nessuna esenzione per i minori di 17 anni
Le esenzioni previste per tabacchi e bevande alcoliche non si applicano ai viaggiatori di età inferiore a 17 anni.
La soglia anagrafica è quindi diversa da quella prevista per la franchigia monetaria generale, che individua invece un limite ridotto per i minori di 15 anni. I due regimi non devono essere confusi: da un lato rileva il valore complessivo degli altri beni trasportati, dall’altro operano limiti quantitativi specifici per prodotti soggetti ad accisa.
Beni con regole particolari: cosa controllare prima di partire
Il rispetto delle franchigie di valore o dei limiti quantitativi non significa che qualsiasi bene possa essere introdotto liberamente in Italia. Per alcune categorie operano divieti, requisiti sanitari, certificazioni o autorizzazioni specifiche, indipendenti dal valore della merce trasportata.
Prima di acquistare o portare con sé determinati beni è quindi necessario verificare non soltanto la disciplina doganale, ma anche le eventuali regole settoriali applicabili.
Alimenti e prodotti di origine animale
L’ingresso nell’Unione europea di alimenti e prodotti di origine animale contenuti nel bagaglio personale è soggetto a una disciplina sanitaria specifica. Il Regolamento delegato UE 2019/2122 prevede condizioni e limitazioni che variano in funzione della tipologia del prodotto, della quantità e del Paese di provenienza.
Carne, latte, prodotti derivati e altre categorie di alimenti non possono quindi essere valutati applicando soltanto la franchigia monetaria prevista per gli acquisti del viaggiatore. La possibilità di introdurli nell’Unione europea deve essere verificata autonomamente sulla base delle regole sanitarie applicabili al prodotto e alla provenienza.
Per questo motivo è opportuno controllare le indicazioni ufficiali prima della partenza, soprattutto quando si intendono trasportare alimenti provenienti da Paesi extra-UE.
Animali da compagnia
Anche il viaggio con animali da compagnia segue una disciplina distinta da quella relativa agli acquisti nel bagaglio personale. Il Regolamento UE n. 576/2013 disciplina, tra l’altro, l’identificazione dell’animale, la vaccinazione antirabbica, la documentazione richiesta e, per determinate provenienze, ulteriori condizioni sanitarie.
Per cani, gatti e furetti, il movimento non commerciale riguarda ordinariamente un massimo di cinque animali, salvo le deroghe previste dalla normativa.
La presenza dell’animale al seguito del viaggiatore non deve quindi essere valutata sulla base delle franchigie di 300 o 430 euro: si tratta di una disciplina veterinaria autonoma, per la quale requisiti e documenti devono essere verificati in relazione al Paese di provenienza e alla destinazione.
Specie protette, medicinali, beni culturali e altri beni regolamentati
Ulteriori cautele possono riguardare specie animali o vegetali protette, medicinali, beni culturali e altre categorie soggette a controlli o autorizzazioni.
In questi casi il valore economico del bene non è sufficiente per stabilire se possa essere introdotto liberamente in Italia. Possono essere richiesti, a seconda della fattispecie, certificazioni, autorizzazioni preventive o documenti specifici rilasciati dalle autorità competenti.
La verifica deve essere effettuata prima del viaggio o dell’acquisto: l’eventuale applicazione della franchigia doganale non sostituisce infatti gli obblighi previsti dalla normativa speciale relativa alla categoria di bene interessata.
Denaro contante: disciplina separata dagli acquisti
Il trasporto di denaro contante attraverso la frontiera segue una disciplina autonoma rispetto alle franchigie previste per i beni acquistati all’estero. Le soglie di 300, 430 o 150 euro riguardano infatti il valore delle merci contenute nel bagaglio personale del viaggiatore e non si applicano alle somme di denaro trasportate al seguito.
Per il contante opera invece uno specifico obbligo dichiarativo quando vengono superati i limiti previsti dalla normativa. Ai fini di questa disciplina rilevano non soltanto le banconote e le monete, ma anche gli altri strumenti ricompresi nella nozione normativa di denaro contante.
Per approfondire soglie, modalità di dichiarazione e conseguenze in caso di omissione è possibile consultare la guida dedicata al trasporto di denaro contante in dogana.
Acquisti all’estero: regole doganali in sintesi
La prima verifica da effettuare riguarda la provenienza del viaggio. Per gli acquisti effettuati in un Paese UE opera normalmente la libera circolazione delle merci destinate all’uso personale, mentre per chi arriva da un Paese extra-UE assumono rilievo le franchigie previste per i beni contenuti nel bagaglio personale.
| Situazione | Regola principale | Cosa verificare |
|---|---|---|
| Acquisti in un Paese UE | Nessuna franchigia monetaria per i normali acquisti destinati all’uso personale | Eventuali regole specifiche per prodotti soggetti ad accisa o beni regolamentati |
| Rientro extra-UE via terra | Franchigia fino a 300 euro per viaggiatore | Valore dei beni e natura non commerciale dell’importazione |
| Rientro extra-UE in aereo o via mare | Franchigia fino a 430 euro per viaggiatore | Valore dei beni e natura non commerciale dell’importazione |
| Viaggiatore con meno di 15 anni | Franchigia fino a 150 euro | Valore dei beni trasportati e requisiti generali della franchigia |
| Singolo bene sopra la franchigia | Il valore dell’articolo non può essere frazionato | Il bene deve essere considerato nel suo valore unitario ai fini dei diritti dovuti |
| Bene già posseduto prima della partenza | Non costituisce un nuovo acquisto effettuato all’estero | Possibilità di dimostrarne il precedente possesso o la temporanea esportazione |
| Alimenti, animali o altri beni regolamentati | Possono applicarsi regole autonome rispetto alla franchigia | Divieti, certificazioni o autorizzazioni previsti per la specifica categoria |
La franchigia rappresenta quindi soltanto uno degli elementi da verificare. Valore del bene, provenienza, destinazione personale e natura della merce devono essere considerati insieme per stabilire quale disciplina si applica al rientro in Italia.
Situazioni in cui la franchigia doganale richiede maggiore attenzione
Le regole sulle franchigie diventano più delicate quando il caso concreto non coincide con il semplice acquisto di più beni di modesto valore. Alcune situazioni richiedono di distinguere con precisione tra valore del singolo articolo, titolarità della franchigia, precedente possesso del bene e destinazione personale dell’acquisto.
Acquisto di un orologio di valore in un Paese extra-UE
Un viaggiatore rientra in Italia in aereo dopo aver acquistato fuori dall’Unione europea un orologio del valore di 1.000 euro. La franchigia personale applicabile è di 430 euro, ma il bene supera da solo tale soglia.
In questo caso non è possibile applicare la franchigia ai primi 430 euro e assoggettare ai diritti doganali soltanto la parte residua. L’art. 7, par. 3, della Direttiva 2007/74/CE vieta infatti di frazionare il valore di un singolo articolo ai fini della franchigia. L’orologio deve quindi essere considerato nel suo valore unitario.
La stessa regola impedisce di dividere artificialmente il valore del bene tra più persone che viaggiano insieme. Il punto decisivo non è quanti viaggiatori compongano il gruppo, ma il fatto che si tratti di un unico articolo indivisibile.
Famiglia che rientra con più acquisti
Una famiglia rientra da un Paese extra-UE con diversi beni acquistati durante il viaggio. In questo caso occorre distinguere tra il valore dei singoli articoli e la franchigia spettante a ciascun viaggiatore.
La franchigia è personale e non costituisce un unico plafond indistinto attribuito alla famiglia. Se i beni sono autonomi e riferibili ai diversi viaggiatori, la valutazione deve tenere conto della composizione concreta degli acquisti. Diversa è l’ipotesi in cui si tenti di suddividere tra più persone il valore di un singolo bene che supera la soglia applicabile: il divieto di frazionamento impedisce questo utilizzo della franchigia.
La distinzione tra più beni separati e un unico articolo di valore elevato è quindi essenziale per evitare di applicare in modo improprio i limiti previsti per i viaggiatori.
Computer o fotocamera già posseduti prima della partenza
Un viaggiatore parte dall’Italia con un computer portatile o una fotocamera di valore e rientra successivamente da un Paese extra-UE. Il valore del bene non deve essere sommato agli acquisti effettuati durante il viaggio se si tratta di un effetto personale già posseduto prima della partenza.
La criticità è soprattutto probatoria. In caso di controllo può diventare necessario dimostrare che il bene non è stato acquistato all’estero. Fattura, ricevuta, garanzia o precedente documentazione doganale possono essere utili per ricostruirne il precedente possesso.
Per i beni di valore elevato la documentazione assume quindi una funzione diversa dalla franchigia: non serve ad aumentare la soglia disponibile, ma a dimostrare che l’oggetto rientra in Italia come bene già appartenente al viaggiatore.
Alcol o tabacco acquistati in un altro Stato UE
Un privato acquista vino, birra o tabacchi durante un viaggio in un altro Stato membro e li trasporta personalmente in Italia. In questa situazione non si applicano le franchigie monetarie previste per chi proviene da Paesi extra-UE.
Per i prodotti soggetti ad accisa, la Direttiva UE 2020/262 richiede invece di verificare che l’acquisto sia destinato all’uso proprio del privato. Le quantità previste dalla normativa, come 800 sigarette, 90 litri di vino o 110 litri di birra, sono livelli indicativi da considerare insieme agli altri elementi rilevanti.
Il loro superamento non rende automaticamente commerciale l’acquisto. Allo stesso modo, quantità inferiori non garantiscono da sole l’uso personale se le circostanze complessive indicano una finalità diversa.
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Quando il caso non riguarda un semplice acquisto nel bagaglio personale, ma beni di valore, operazioni internazionali o situazioni con profili fiscali in più Paesi, può essere necessario analizzare separatamente la disciplina applicabile e i relativi obblighi.
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Quanto posso acquistare fuori dall’UE senza pagare la dogana?
Per chi entra in Italia da un Paese extra-UE la franchigia è generalmente pari a 300 euro per viaggiatore e sale a 430 euro in caso di ingresso in aereo o via mare. Per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni il limite è di 150 euro, indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Se compro un bene da 1.000 euro pago i diritti solo sulla parte che supera 430 euro?
No. Se un singolo articolo supera la franchigia applicabile, il suo valore non può essere frazionato. Il bene deve essere considerato nel suo valore unitario ai fini dell’applicazione dei diritti dovuti.
Si possono sommare le franchigie di più persone per un unico acquisto?
Non è possibile dividere artificialmente il valore di un singolo articolo tra più viaggiatori per farlo rientrare nelle rispettive franchigie. La disciplina vieta il frazionamento del valore del singolo bene.
Devo dichiarare un computer o un orologio che possedevo già prima del viaggio?
Un bene già posseduto prima della partenza non costituisce un nuovo acquisto effettuato all’estero e il suo valore non concorre, in linea generale, alla franchigia del viaggiatore. Per i beni di valore può essere utile disporre di documentazione che consenta di dimostrarne il precedente possesso.
Gli acquisti fatti in un altro Paese UE hanno il limite di 430 euro?
No. Le franchigie di 300 e 430 euro riguardano i viaggiatori provenienti da Paesi extra-UE. Per i normali acquisti effettuati in un altro Stato membro e destinati all’uso personale opera la libera circolazione delle merci, ferme restando le regole specifiche previste per alcune categorie di prodotti.
Quanto contante posso portare quando attraverso la frontiera?
Il trasporto di denaro contante segue una disciplina distinta rispetto alle franchigie previste per gli acquisti. Per soglie, obblighi dichiarativi e regime sanzionatorio è necessario fare riferimento alle regole specifiche sul trasporto transfrontaliero di contante.