Grazie all’accordo di reciprocità tra Italia e Moldavia, i lavoratori moldavi in Italia possono ora considerare i periodi di lavoro per la pensione, e reciprocamente anche i lavoratori italiani in Moldavia beneficiano di questa opportunità. Questo importante accordo è stato siglato il 17 giugno 2021 dal Ministro del Lavoro italiano Orlando e dalla Presidente moldava Maia Sandu. La sua approvazione ufficiale è avvenuta con la Legge 11 luglio 2023, n. 94, ed è entrato in vigore il 1° dicembre 2023 (Allegato n. 1).
La recente circolare INPS n. 28 del 2 febbraio 2024 offre un quadro dettagliato, delineando la procedura e fornendo istruzioni operative. Va sottolineato che l’effettiva procedura telematica e il modello saranno comunicati in un successivo messaggio, ma già adesso si forniscono indicazioni importanti.
Il principio chiave sotteso all’accordo è la trasferibilità dei trattamenti pensionistici per tutti i cittadini che lavorano o hanno lavorato in Italia o in Moldavia. È essenziale notare che l’accordo non contempla la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.
L’impegno dell’accordo è duplice: agevolare lo scambio di informazioni tra le istituzioni previdenziali e di assistenza sociale dei due paesi e garantire certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all’attività lavorativa. Questo impegno è mantenuto in un contesto di totale reciprocità, riflettendo l’importanza di una collaborazione equa e vantaggiosa per entrambe le nazioni coinvolte.
È ora di approfondire i dettagli della circolare INPS n. 28 e comprendere le dinamiche dell’accordo di reciprocità tra Italia e Moldavia.
Accordo di reciprocità tra Italia e Moldavia: la legge n. 94 del 11/07/23
La Legge del 11/07/2023 n. 94 ratifica ed esegue l’Accordo tra Italia e Moldavia in materia di sicurezza sociale, con Allegato, stipulato a Roma il 18 giugno 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023.
Il punto chiave dell’Allegato è l’articolo 2, che dettaglia definizioni, campi di applicazione e procedure specifiche. Tra le sue principali disposizioni, si estende alle prestazioni di sicurezza sociale per entrambe le parti, focalizzandosi in particolare su pensioni, invalidità e prestazioni correlate a infortuni sul lavoro. Gli aventi diritto secondo l’Accordo sono coloro che attualmente o in passato hanno beneficiato delle prestazioni di sicurezza sociale delineate nell’articolo 2 dello stesso. Punti cruciali comprendono il periodo di assicurazione, le tipologie di prestazioni e la residenza/domicilio, nel rispetto delle normative di ciascun Paese coinvolto.
Le autorità competenti per entrambe le parti coinvolte, come stabilito dall’art.3 sono la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS) e il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM) per la Repubblica di Moldova, mentre per la Repubblica Italiana sono individuate l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Esportabilità delle pensioni
Un secondo elemento essenziale è disciplinato dall’Articolo 4 relativo all’esportabilità delle prestazioni. In questo articolo, si conferma che il campo di applicazione personale si estende anche ai familiari e ai superstiti dei beneficiari, con particolare attenzione al ruolo cruciale svolto dalla residenza/domicilio. Questa inclusione abbraccia coloro che ricevono pensioni per limite d’età, pensioni di disabilità causate da malattie generali, pensioni e indennità di disabilità causate da infortuni sul lavoro o malattie professionali, così come le pensioni ai superstiti.
Nonostante la durata illimitata dell’Accordo, ciascuna Parte conserva il diritto di denunciarlo mediante una notifica scritta. Questa facoltà di recesso comporta la cessazione dell’efficacia dell’Accordo sei mesi dopo la ricezione della notifica, fornendo un periodo di transizione per affrontare le conseguenze della decisione di una delle Parti contraenti.
Accordo di reciprocità tra Italia e Moldavia: la Circolare Inps n. 28
La Circolare Inps n. 28 delinea con chiarezza il campo di applicazione dell’Accordo recepito dalla Legge del 11/07/2023 n. 94 (artt. 2, 3 e 4), analizzati nel paragrafo precedente. In sintesi, l’Accordo si estende alla legislazione di sicurezza sociale moldava, coprendo la pensione di vecchiaia, ai superstiti e le prestazioni d’invalidità causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Per quanto riguarda la legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo si applica a diverse categorie di prestazioni, tra cui pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Inoltre, riguarda le rendite e altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale, gestite dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Entriamo insieme nel dettaglio.
Prestazioni pensionistiche: come avviene la presentazione della domanda
Il secondo punto della Circolare Inps riprende le procedure per la presentazione delle domande di prestazioni pensionistiche. Riguardo alle domande di pensione italiane, si prescrive la presentazione diretta all’INPS tramite il canale telematico. La gestione di tali richieste è affidata al Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia per i residenti nella Repubblica di Moldova. Nel caso degli iscritti alla Gestione pubblica, la procedura rimane immutata, con la gestione delle domande demandata alla Struttura territoriale del loro precedente datore di lavoro.
Per le domande di pensione moldave, i residenti in Italia sono autorizzati a presentarle tramite le Strutture territoriali dell’INPS. Queste Strutture assicurano una trasmissione tempestiva delle domande all’Istituzione competente moldava (CNAS), allegando tutta la documentazione necessaria.
Lo stesso accordo di reciprocità prevede anche disposizioni procedurali per la presentazione delle domande. L’articolo 5 chiarisce al comma 1:
Le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente italiana, all’istituzione competente moldava (Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali – CNAS). La domanda e le relative informazioni saranno trasmesse senza indugio dall’istituzione competente italiana che le ha ricevute all’istituzione competente moldava, unitamente ai documenti rilevanti. |
Viceversa, è necessario presentare direttamente all’INPS, tramite il canale telematico, le richieste di pensione italiane. Per quanto riguarda le prestazioni italiane legate a infortuni sul lavoro e malattie professionali, è possibile presentare le domande attraverso l’istituzione competente moldava all’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). Le richieste, insieme alle informazioni pertinenti, saranno prontamente trasmesse dall’istituzione competente moldava all’INAIL, allegando i documenti rilevanti.
Si sottolinea che istruzioni supplementari concernenti le modalità di presentazione delle domande e la documentazione correlata saranno fornite in un secondo momento.
Accordo di reciprocità tra Italia e Moldavia: il pagamento delle prestazioni
Come indicato nei punti 3 e 4 della Circolare, le Istituzioni competenti dei due Paesi svolgono direttamente il pagamento delle prestazioni ai beneficiari, indipendentemente dalla loro residenza. Questo trasferimento avviene nella valuta ufficiale del rispettivo Stato o, in caso di non convertibilità della valuta locale, in un’altra valuta convertibile.
Nel contesto del recupero di pagamenti indebiti, se un’istituzione competente di una delle Parti ha erroneamente effettuato un pagamento in eccesso, può richiedere all’istituzione competente dell’altra Parte, che attualmente eroga una prestazione al medesimo beneficiario, di trattenere l’importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme spettanti al beneficiario stesso. L’istituzione competente dell’altra Parte procederà a questa trattenuta rispettando le condizioni e i limiti stabiliti dalla propria legislazione, con successivo trasferimento dell’importo trattenuto all’istituzione che aveva originariamente erogato la prestazione in modo improprio o in eccesso.
Esami medici: il ruolo della collaborazione amministrativa
Il punto 5 approfondisce le disposizioni dell’articolo 6 dell’Accordo, concentrandosi sul principio di collaborazione amministrativa nei casi in cui siano necessari esami di salute per l’applicazione delle leggi nazionali di entrambe le Parti. In pratica, quando una persona, residente o domiciliata in uno dei due Stati, presenta una richiesta per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, anch’esse a carico dell’altro Stato, e si rende necessario un esame medico per valutare i requisiti sanitari, la perizia viene eseguita dall’Istituzione del luogo di residenza e/o domicilio su richiesta e spese dell’Istituzione competente dell’altro Stato.
Si precisa che solo se l’esame medico è svolto anche nell’interesse dell’Istituzione del luogo di residenza o domicilio della persona interessata, quest’ultima Istituzione coprirà i costi, limitandosi a trasmettere la perizia medica all’Istituzione dell’altra Parte Contraente.
Accordo di reciprocità tra Italia e Moldavia: assistenza amministrativa
Il punto 6 della Circolare delinea con precisione l’assistenza amministrativa, la protezione dei dati personali e la cooperazione tra le Parti contraenti. Sottolinea un impegno reciproco delle Istituzioni competenti delle Parti nel facilitare lo scambio di informazioni e nel fornire assistenza e collaborazione gratuite, ad eccezione degli esami medici, come chiaramente specificato nel paragrafo precedente. Certificati e documenti rilasciati da un’istituzione competente di una Parte godono di riconoscimento anche presso le istituzioni competenti dell’altra Parte. Al fine di ottimizzare la gestione delle prestazioni erogate, le Istituzioni competenti sono autorizzate a stipulare accordi tecnico-procedurali per attivare scambi strutturati di dati, sempre nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali stabilite nell’Allegato A dell’Accordo.
Si affronta poi al punto 7 la delicata tematica dei ricorsi amministrativi. Nel caso dei ricorsi riguardanti le prestazioni pensionistiche moldave, diretti alle Strutture territoriali competenti come indicato nel paragrafo 2, è obbligatorio trasferirli prontamente all’Istituzione moldava competente. Per quanto concerne i ricorsi amministrativi correlati alle prestazioni pensionistiche italiane presentati da residenti nella Repubblica di Moldova, è consentito utilizzare canali diversi da RiOL, quali la presentazione cartacea tramite posta, posta elettronica o canali certificati, attraverso l’intermediazione dell’Istituzione moldava CNAS. In quest’ultimo caso, la data di presentazione sarà quella in cui il ricorso è stato depositato presso l’Istituzione estera, e le istruzioni dettagliate sono fornite nel messaggio n. 4887 del 2 dicembre 2016 per cittadini residenti all’estero.
Conclusioni
L’Accordo di reciprocità tra Italia e Moldavia, pur non includendo la totalizzazione dei periodi assicurativi per le pensioni, dettaglia in modo accurato le procedure per la presentazione delle domande pensionistiche presso le rispettive istituzioni competenti. Riguardo al campo di applicazione e all’esportabilità delle prestazioni, l’Accordo contempla specifiche categorie come pensioni di vecchiaia, ai superstiti e prestazioni d’invalidità causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale, seguendo la legislazione moldava. In Italia, l’Accordo si estende a diverse tipologie di prestazioni, tra cui pensioni di invalidità e di vecchiaia dall’INPS, rendite e prestazioni per infortunio sul lavoro dall’INAIL. Va sottolineato che l’Accordo disciplina l’esportabilità delle prestazioni moldave solo per i lavoratori residenti in Italia, escludendo le prestazioni non contributive o di tipo misto erogate a carico della fiscalità generale, e non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, mantenendo la validità dell’articolo 22 del decreto legislativo 286/1998.
Il campo di applicazione soggettivo coinvolge attuali o passati beneficiari delle prestazioni, insieme ai loro familiari e superstiti. L’Accordo enfatizza la collaborazione e l’assistenza tra le istituzioni competenti, promuovendo una stretta cooperazione amministrativa e giuridica. Infine, l’Accordo prevede una procedura specifica per la risoluzione diplomatica di eventuali controversie, evidenziando la volontà di affrontare le questioni in modo diplomatico e pacifico.