Dal 1° aprile 2024, entra in vigore l’accordo di reciprocità, relativo alla sicurezza sociale, tra Italia e Giappone, che garantisce ai lavoratori italiani e giapponesi distaccati di evitare l’onere della doppia contribuzione, per un periodo massimo di 5 anni.
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A partire dal 1° aprile 2024, si apre un nuovo capitolo con l’entrata in vigore dell’accordo di reciprocità tra Italia e Giappone sulla sicurezza sociale. Questo passo segna un traguardo fondamentale nella collaborazione bilaterale, focalizzato sul miglioramento della tutela per i lavoratori distaccati tra le due nazioni. Grazie a questa iniziativa, i lavoratori italiani e giapponesi in distacco potranno usufruire della dispensa dall’onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di 5 anni.
I principali obiettivi in ambito di sicurezza sociale, sottolineati da questo nuovo accordo tra Italia e Giappone, sono duplici e mirano a consolidare la tutela dei lavoratori distaccati. In primo luogo, l’intento è quello di fornire una robusta protezione ai lavoratori inviati dalle imprese di uno dei due Paesi che operano nel territorio dell’altro. In secondo luogo, l’accordo ribadisce con chiarezza la trasferibilità delle prestazioni previdenziali. Questo significa che i lavoratori distaccati potranno godere della continuità delle prestazioni previdenziali accumulate nel proprio paese d’origine, anche mentre operano nel territorio del Paese ospitante. Questa disposizione è essenziale per garantire la sicurezza finanziaria e la continuità dei diritti previdenziali.
Un comunicato ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottolinea l’importanza di questo risultato per i lavoratori e le imprese dei due Paesi, che contribuisce a stimolare ulteriormente la dinamica degli scambi bilaterali. L’accordo rafforza, infatti, l’impegno congiunto delle due nazioni nel promuovere una maggiore mobilità professionale e semplificare la transizione per coloro che attivamente contribuiscono ai rispettivi mercati del lavoro. Questo segna un passo significativo verso un ambiente lavorativo più favorevole e armonioso per i cittadini italiani e giapponesi coinvolti in distacchi internazionali.
Indice degli Argomenti
Accordo di reciprocità Italia e Giappone: la legge del 18/06/2015 n. 97
Dopo un percorso di preparazione che si è snodato attraverso diversi anni, l’accordo di reciprocità Italia e Giappone, siglato nel 2009 e successivamente approvato dal Parlamento italiano mediante la legge del 18 giugno 2015 n. 97, si sta avvicinando alla sua completa implementazione. La ratifica dell’accordo da parte dell’Italia nel 2015 ha costituito un passo cruciale in questo processo, e la legge in questione delinea il quadro normativo che ne regola l’applicazione e l’osservanza. Ancora poche settimane di attesa e le disposizioni saranno pienamente operative dal 1° aprile 2024.
L’accordo italo-nipponico consolida le relazioni bilaterali tra i due paesi, aprendo così nuove opportunità per entrambe le nazioni. In particolare, l’articolo 1 dell’accordo conferma l’autorizzazione alla ratifica tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, atto stipulato a Roma il 6 febbraio 2009, a conferma dell’avanzamento nei rapporti diplomatici ed economici tra le due nazioni.
Il fulcro dell’accordo di reciprocità è rappresentato dall’Allegato, entrato in vigore dall’8 luglio 2015, il cui obiettivo è regolare le reciproche relazioni nel campo della sicurezza sociale. Questa fase segna un passo importante verso una cooperazione più stretta e un’integrazione più profonda tra Italia e Giappone. Analizziamone insieme i punti chiave.
Allegato: i sistemi pensionistici coinvolti
L’articolo 2 dell’Allegato della legge italiana del 18 giugno 2015, n. 97, disciplina le relazioni nel campo della sicurezza sociale tra l’Italia e il Giappone, fornendo un quadro dettagliato delle forme pensionistiche coinvolte per entrambi i paesi. Questa normativa stabilisce le disposizioni fondamentali che regolano gli accordi pensionistici tra Italia e Giappone. Di seguito, presentiamo una tabella riassuntiva delle forme pensionistiche coinvolte:
Forme pensionistiche | Italia | Giappone |
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INCLUSE | assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti; | pensione nazionale (eccetto il Fondo pensionistico nazionale); |
gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi; | assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati); | |
gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria; | “Mutual Aid Pension” per i dipendenti statali; | |
sistemi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria. | “Mutual Aid Pension” per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati (eccetto il sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali); | |
“Mutual Aid Pension” per il personale delle scuole private. | ||
ESCLUSE | prestazioni non-contributivi che sono finanziati completamente o parzialmente attraverso le risorse del bilancio nazionale; | Pensione di Vecchiaia o qualsiasi altro trattamento previdenziale che sia concesso su basi transitorie o complementari per fini assicurativi e che sia liquidabile interamente o principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio; |
assicurazione contro la disoccupazione involontaria. | sistema assicurativo giapponese per l’impiego concernente le prestazioni di disoccupazione. |
Accordo di reciprocità Italia e Giappone: i beneficiari
In conformità con quanto previsto dall’articolo 3 dell’allegato relativo all’accordo di reciprocità tra Italia e Giappone, l’applicazione dell’accordo si estende a:
una persona che è o è stata soggetta alla legislazione di uno Stato contraente, nonché ad altre persone i cui diritti derivino da quest’ultima |
Questa disposizione implica che l’accordo si applica non solo direttamente agli individui che attualmente o in passato sono stati soggetti alle leggi di uno dei due Stati contraenti, ma anche alle persone la cui eleggibilità o diritti pensionistici sono connessi o derivano da tali leggi.
Entrano così in gioco i familiari degli espatriati, i cui diritti pensionistici derivano da relazioni connesse con tali soggetti. L’accordo contempla, infatti, indicazioni specifiche su come trattare il coniuge e i figli che seguono una persona che si trova a lavorare nel territorio dell’altro Stato contraente.
In sintesi, nei casi in cui il coniuge o i figli al seguito non siano cittadini giapponesi, l’applicazione della legislazione giapponese non sarà automatica, salvo specifica richiesta in tal senso da parte del coniuge o dei figli. Nel caso in cui il coniuge o i figli a carico siano cittadini giapponesi, l’esenzione dalla legislazione giapponese sarà determinata conformemente alle normative locali. Questa disposizione riconosce l’importanza di conformarsi alle leggi del paese di residenza dei cittadini giapponesi, garantendo chiarezza e uniformità nella definizione delle esenzioni dalla legislazione giapponese in situazioni particolari.
Queste disposizioni sono essenziali per garantire una copertura comprensiva e una gestione equa delle questioni relative ai familiari degli espatriati. Ciò amplia la portata dell’accordo che copre situazioni in cui i diritti pensionistici sono collegati a persone precedentemente soggette alla legislazione di uno Stato contraente.
Accordo di reciprocità Italia e Giappone: residenza e limitazioni alle prestazioni
L’articolo 5 delinea importanti principi in merito alla residenza e alle restrizioni delle prestazioni nei contesti di accordi internazionali sulla sicurezza sociale. Nello specifico, le persone aventi diritto e che risiedono nel territorio di uno degli Stati contraenti saranno trattate alla stregua dei cittadini di detto Stato nell’ambito dell’applicazione delle leggi di quest’ultimo. Ciò significa che i beneficiari, pur trovandosi all’interno del territorio, godranno degli stessi diritti e privilegi attribuiti ai cittadini locali in virtù delle normative vigenti, a meno che l’accordo non preveda specifiche eccezioni o condizioni differenti.
Le disposizioni della legislazione di uno Stato contraente che impongono restrizioni alla titolarità o al pagamento di prestazioni esclusivamente sulla base della residenza al di fuori del territorio di detto Stato non si applicano alle persone che risiedono nel territorio dell’altro Stato contraente. Questo implica che i residenti nel secondo Stato mantengono il diritto di accedere alle prestazioni, nonostante la loro residenza al di fuori del primo Stato.
Tuttavia, è importante notare che questa disposizione non incide sulle specifiche norme della legislazione giapponese. In particolare, le regole giapponesi stabiliscono che una persona di età compresa tra 60 e meno di 65 anni, alla data del primo esame medico o della morte, deve essere domiciliata nel territorio giapponese per ottenere la titolarità della pensione di invalidità di base o della pensione ai superstiti di base. Ciò introduce un requisito di residenza per determinate prestazioni giapponesi, indipendentemente dalla disposizione più ampia dell’accordo.
Contribuzione nello stato di svolgimento dell’attività
L’art. 6 indica con precisione quanto segue:
Ove non diversamente previsto in questo Accordo, una persona che svolge un’attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente sarà esclusivamente soggetta alla legislazione di quello Stato contraente. |
Questo principio si traduce in una chiara definizione delle responsabilità previdenziali per coloro che lavorano in un determinato Stato, garantendo la chiarezza e la coerenza nell’applicazione delle leggi sulla sicurezza sociale. Inoltre, questa normativa rafforza la parità di trattamento e l’equità nei confronti dei cittadini del secondo Stato, siano essi residenti nel territorio del primo Stato o all’estero, nel ricevere le prestazioni in base alla legislazione del paese in cui effettuano la loro attività lavorativa.
Inoltre, le prestazioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente saranno erogate anche ai cittadini dell’altro Stato contraente che risiedono nel territorio di un terzo Stato. Questo significa che i cittadini del secondo Stato, che vivono all’estero, avranno accesso alle prestazioni come se fossero residenti nel territorio del primo Stato.
Distacco: il limite dei 5 anni
L’articolo 7 delinea in modo approfondito le procedure relative al distacco, stabilendo chiaramente un limite temporale massimo di 5 anni.
Nel caso in cui un individuo, soggetto alla legislazione di uno Stato contraente, venga assegnato a lavorare nel territorio dell’altro Stato contraente dal suo datore di lavoro con sede nel primo Stato, sarà soggetto esclusivamente alla legislazione di quest’ultimo, simulando così la sua occupazione nel territorio di origine. Tale disposizione si applica anche se un individuo, inizialmente destinato a un terzo Stato, viene successivamente trasferito nel territorio dell’altro Stato contraente.
Ma qual è la procedura se il periodo di distacco supera i cinque anni? In tal caso, le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti o le istituzioni designate possono accordarsi affinché la persona impiegata continui ad essere soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente.
Anche per quanto riguarda il lavoro autonomo, le dinamiche seguono lo stesso filo. Se un individuo presta temporaneamente servizi autonomi esclusivamente nel territorio dell’altro Stato contraente, sarà soggetto solo alla legislazione del primo Stato contraente, come se stesse operando nel suo territorio, per un periodo di attività autonoma non superiore a cinque anni. Qualora l’attività autonoma si protragga oltre tale limite, le autorità competenti potranno concordare che il lavoratore autonomo resti soggetto solo alla legislazione del primo Stato contraente.
Conclusioni
L’entrata in vigore dell’accordo di reciprocità tra Italia e Giappone dal 1° aprile 2024 segna un significativo progresso nella collaborazione bilaterale, concentrando particolare attenzione sulla tutela dei lavoratori distaccati tra le due nazioni. L’accordo si propone di conseguire due obiettivi principali: garantire la protezione ai lavoratori inviati dalle imprese di entrambi i Paesi e assicurare la trasferibilità delle prestazioni previdenziali per i lavoratori distaccati.
L’Allegato della Legge del 18 giugno 2015 n. 97 diventa il fulcro di tale accordo. Fornisce, infatti, un dettagliato quadro dei sistemi pensionistici coinvolti, dei beneficiari e delle disposizioni riguardanti residenza e limitazioni alle prestazioni. Estendendosi anche ai familiari degli espatriati, l’accordo assicura una copertura completa e una gestione equa delle questioni pensionistiche.
La disposizione sul distacco, con un limite massimo di 5 anni, offre chiarezza sulle procedure e le regole per i lavoratori distaccati, consentendo al contempo una certa flessibilità attraverso la possibilità di estendere il periodo di distacco oltre tale limite mediante accordi tra le autorità competenti.
In conclusione, l’accordo di reciprocità tra Italia e Giappone sulla sicurezza sociale si configura come un modello di collaborazione internazionale volto a proteggere i diritti e la sicurezza finanziaria dei lavoratori distaccati, contribuendo al consolidamento di relazioni bilaterali solide e mutuamente vantaggiose per entrambi i Paesi.