Quali sono i corretti comportamenti che deve tenere il contribuente durante l’attività l’accesso, le ispezioni e verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate? e quali sono i suoi diritti?

L’accesso, le ispezioni e le verifiche costituiscono strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (e della Guardia di finanza) per l’adempimento dei loro compiti accertativi nei confronti dei contribuenti. I poteri ispettivi dell’Amministrazione finanziaria hanno l’obiettivo di prevenire o individuare fenomeni di violazione fiscale (evasione o elusione fiscale).

L’attività di accesso, ispezione e verifica sono disciplinate dall’articolo 52, del DPR n. 633/72. Questa disposizione, per effetto del rimando fatto dal punto 1 dell’articolo 32, del DPR n. 600/73, vale (oltre che ai fini Iva) anche per tutte le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap). Queste attività rientrano nelle cd. “attività di indagine“. Tra tutte sono da considerarsi le principali se non altro perché, nella maggior parte dei casi, sono “propedeutiche” ad altre forme di raccolta di informazioni utili per l’attività accertativa.

Ho deciso di realizzare questo report sull’argomento perché mi sono accorto nella mia esperienza professionale che in questi casi i contribuenti sottoposti a controllo rimango per lo più ineriti di fronte agli accertatori. Si forma una sorta di sudditanza psicologica, che in realtà non ha ragione di essere. Ecco, che in questi momenti diventa fondamentale capire quali sono i corretti comportamenti da tenere e quali sono gli accorgimenti da attuare per evitare di incorrere spiacevoli sorprese.

Accesso ispezioni e verifiche fiscali

L’accesso, le ispezioni e le verifiche rappresentano il tipo di indagine più invasivo che l’Amministrazione finanziaria può compiere verso i contribuenti. L’obiettivo è quello di verificare il corretto adempimento delle norme tributarie.

Per questo le modalità con cui avviene questo tipo di verifica sono molto rigorose. L’accesso presso la sede del contribuente ha l’obiettivo legato alla ricerca di documenti o circostanze sulle quali il verificatore potrebbe trovare indizi o prove di evasione. La norma di riferimentp è l’art. 52 del DPR n. 633/72 che disciplina i poteri/doveri dei funzionari ma anche le regole poste a tutela del contribuente, a garanzia dell’operazione.

L’obiettivo che si prefiggono questo tipo di indagini è quello di effettuare un’analisi contabile ed extracontabile dell’attività del contribuente attraverso una permanenza, più o meno lunga, deiverificatori presso il luogo di esercizio dell’attività.

La fase  della verifica inizia con l’effettuazione dell’accesso presso il soggetto da verificare si conclude con la stesura del processo verbale di constatazione (P.v.c.), firmato da entrambe le parti. In mezzo a queste fasi sta l’attività di controllo vera e propria. Andiamo adesso ad analizzare le singole fasi della verifica per poter poi individuare i diritti spettanti al contribuente sottoposto a questa tipologia di controlli.

L’accesso presso il contribuente

ACCESSO PRESSO IL CONTRIBUENTE
È semplicemente e solamente il materiale ingresso dei verificatori nei locali ove il contribuente svolge la propria attività, ovvero nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge, presso l’abitazione del contribuente.

Nell’ambito dei controlli fiscali, il potere di accesso nei locali destinati alle diverse attività – siano esse commerciali, industriali, agricole o professionali – costituisce senza dubbio uno di quelli più incisivi e forse maggiormente temuti dai contribuenti.

L’accesso viene definito come un atto amministrativo di natura autoritativa. Atto che consiste nel potere di entrare e di permanere, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, nei locali destinati all’esercizio di attività economiche

Gli accessi consistononel potere di entrare in un luogo e di soffermarvisi, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, al fine di eseguirvi le operazioni di verifica.

Procedura di accesso presso il contribuente

Per poter eseguire correttamente gli accessi, i funzionari devono:

  • Esibire la propria tessera personale di riconoscimento;
  • Consegnare al contribuente, o a chi in quel momento lo sostituisce, copia dell’autorizzazione contenente l’ordine di accesso;
  • Invitare il contribuente o chi per esso a prendere nota dei nomi degli altri funzionari;
  • Comunicare al contribuente, o a chi in quel momento lo sostituisce, lo scopo della visita. Chiedere poi, in relazione a tale scopo, ad esibire tutti i registri, libri e documenti che egli è tenuto a porre a disposizione degli organi di controllo;
  • Invitare il contribuente ad assistere alla verifica o a farsi rappresentare da un professionista di fiducia, previo rilascio di delega scritta, anche privata;
  • Specificare i tempi massimi nei quali dovrà essere espletata la verifica, salvo proroghe motivate.

Deve essere tenuto presente che in caso di accesso presso la sede del contribuente, tutti gli accessi e le ispezioni devono avvenire durante gli orari di esercizio dell’attività. In caso di accesso presso l’abitazione del contribuente i verificatori devono informarlo dei gravi indizi di violazioni delle norme tributarie che giustificano il controllo.

Autorizzazioni per l’accesso

A seconda del tipo di accesso, sono richieste differenti autorizzazioni:

  • L’accesso dei verificatori può essere effettuato solo con apposita autorizzazione scritta rilasciata dal capo dell’Ufficio che ordina la verifica;
  • Per la Guardia di finanza l’accesso è consentito previo ordine del Comandante di reparto, sia esso un ufficiale o un sottufficiale.

Invece, l’accesso presso l’abitazione privata del contribuente, tutelata dall’art. 14 della Costituzione, può essere effettuato solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Questo solo in caso di gravi indizi di violazione delle norme fiscali che suggeriscano la necessità di ricercare ed acquisire particolare documentazione, contabile e non, ed ogni altro elemento idoneo a fornire prova delle infrazioni ipotizzate.

L’accesso è, pertanto, finalizzato ad individuare scritture ed altri elementi di prova delle violazioni.

Autorizzazione per l’accesso nell’abitazione

Di norma, è necessario verificare che questi gravi indizi, che legittimano, la violazione del domicilio del contribuente non sono esplicitati nell’autorizzazione della Procura della Repubblica notificata al contribuente, e non soltanto nella richiesta di accesso che la G.d.f. o l’Agenzia delle Entrate formula al P.M. La circostanza è rilevante perché, qualora dovesse accertarsi che i gravi indizi non esistevano, nel senso che non erano esplicitati in concreto dai verificatori, la giurisprudenza della Corte ritiene che l’accertamento conseguente sia viziato da nullità.

Sono nulli gli accertamenti, conseguenti a verifiche fiscali, in cui non vengono esposte le ragioni o l’oggetto del controllo; e ciò non solo con riferimento all’accesso iniziale, ma anche con riferimento all’estensione del controllo ad altre annualità, rispetto a quelle per le quali è stata inizialmente eseguita la verifica.

Accesso per la ricerca dei documenti

L’accesso ha l’obiettivo di ricercare documenti attraverso i quali il verificatore potrebbe trovare indizi o prove di evasione. I funzionari che accedono presso il contribuente possono controllare tutti i locali nella disponibilità dell’azienda (o tutti i locali disponibili in caso di accesso domiciliare).

L’acquisizione della documentazione può avvenire mediante la spontanea esibizione da parte dle contribuente o anche attraverso attività di ricerca. E’ consentita l’ispezione documentale di tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali in cui è eseguito l’accesso, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. I verificatori possono chiedere l’apertura di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili ripostigli e simili, così come nei computer posti negli uffici.

Processo verbale di ogni accesso

Di ogni accesso deve essere redatto un processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione ed il contribuente ha diritto ad averne copia. Il contribuente ha diritto di avere copia del verbale (art. 52, co. 6 del DPR n. 633/72).

L’accesso, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000) deve essere motivato da effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo. Inoltre, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, deve essere effettuato nell’orario di normale apertura delle aziende:

così che per determinate attività potranno essere “normali” gli accessi eseguiti nelle ore serali o notturne (ristoranti, discoteche, locali di intrattenimento) ovvero all’alba (mercati ortofrutticoli o del pesce, solo per fare alcuni esempi)

In ogni caso le modalità dovranno essere tali da comportare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività ed alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Al termine dell’attività deve essere redatto il verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa. Solo dal rilascio del predetto verbale decorre il termine di 60 giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento (ex art. 12, co. 7, Legge n. 212/00).

L’attività di ispezione

ATTIVITA’ DI ISPEZIONE
Consiste essenzialmente nell’effettuazione di indagini documentali, con particolare riguardo ai documenti e alle scritture contabili obbligatorie, al fine di controllarne sia la regolarità formale sia di riscontrarne i fatti e le situazioni realmente accaduti nell’attività economica. Essa interessa, quindi, sia il controllo formale sia sostanziale.

Una volta effettuato l’accesso l’attività ispettiva prosegue con l’ispezione. Questa consiste in una serie di attività volte al materiale reperimento degli elementi (libri, registri, scritture e documenti). L’ispezione è, quindi, attività propedeutica e necessaria per eseguire le ispezioni documentali e le verificazioni.

Prima di intraprendere le operazioni di ispezione, il funzionario deve invitare il titolare o il legale rappresentante dell’impresa o dello studio professionale ad esibire tutta la documentazione la cui tenuta e conservazione sono imposte, anche mediante rinvio ad altrafonte normativa, dalla legge tributaria.

Le operazioni di ricerca nei locali dell’azienda o dello studio verranno avviate subito dopo la richiesta di esibizione formulata dai verificatori. È atto d’autorità, e quindi viene compiuto anche contro la volontà del contribuente e comunque anche se lo stesso sostiene di avere esibito tutti i documenti richiesti. La norma (art. 32 del DPR n. 600/73) prevede che i documenti non esibiti a seguito di richiesta degli uffici durante la verifica fiscale non possono essere utilizzati né in fase amministrativa né in fase contenziosa.

Ispezione delle scritture contabili

Qualora il contribuente si avvalga della tenuta delle scritture contabili con sistemi meccanografici, i registri possono non essere immediatamente disponibili su supportocartaceo. In questo caso, però,

“la tenuta di qualsiasi registro … è considerata regolare in difetto di trascrizionesu supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio corrente. Allorquandoanche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supportimagnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competentied in loro presenza”

Se è rifiutata l’esibizione dei documenti e delle scritture contabili obbligatorie, essi possono essere considerati solo contro e non a favore del contribuente ai fini dell’accertamento. E’ bene sottolineare che per rifiuto all’esibizione deve intendersi anche la dichiarazione di non possesso della documentazione richiesta. Quindi, compresi i casi di indisponibilità dipendenti da cause di forza maggiore.

Assenza delle scritture contabili obbligatorie

A questo si aggiunge che l’assenza delle scritture contabili obbligatorie, o parte di esse, può innescare la determinazione induttiva del reddito prodotto. Questo ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera c), DPR n. 600/73. In ogni caso deve essere segnalato che:

  • La momentanea irreperibilità delle scritture contabili non implica in sé il rifiuto di esibizione. Atto per il quale è necessario provare l’intenzionalità a non fornire la documentazione richiesta;
  • Un ritardo lieve, di qualche ora o di un giorno, nella esibizione della documentazione non può considerarsi rifiuto.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso terzi, deve esibire una attestazione dei soggetti depositari (ad esempio, il commercialista) recante la specificazione delle scritture in loro possesso. In mancanza dell’attestazione, o se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture, l’esibizione si intende rifiutata. La mancata esibizione dell’attestazione, così come la dichiarazione di non possedere libri, registri, scritture e documenti deve essere fatto risultare nel verbale di verifica.

Documentazione smarrita distrutta o rubata

Se parte della documentazione richiesta non viene esibita in quanto dichiarata smarrita, distrutta o rubata, il soggetto sottoposto a verifica dovrà comprovare il ricorrere dellacircostanza impeditiva esibendo la relativa denuncia di smarrimento, distruzione o furto.

Luoghi dell’ispezione

L’attività ispettiva potrà essere compiuta in tutti i locali nella disponibilità dell’azienda o dello studio. Oppure, se trattasi di accesso domiciliare, in tutti i locali rientranti nella disponibilità del soggetto in base a contratto di locazione o per effetto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Le ricerche possono essere estese ai mezzi di movimento in uso all’azienda o al lavoratore autonomo sottoposti a verifica. Può accadere che nel corso della ricerca siano rinvenuti libri, registri, scritture e documenti relativi:

  • All’esistenza di altre attività riconducibili al soggetto verificato;
  • All’esistenza di altre attività riconducibili a terzi.

In entrambe le ipotesi, l’estensione della verifica fiscale alla nuova attività o al diverso contribuente cui fanno riferimento gli elementi documentali rinvenuti richiederà, come condizione imprescindibile, un formale ordine di accesso.

Attività di ispezione specifica

VERIFICA DOCUMENTALE
Indica l’analisi contabile ed extracontabile dell’attività del contribuente e comporta una permanenza, più o meno lunga dei verificatori, presso il contribuente. In questo caso, dunque, il concetto di verifica assorbe e riassume l’accesso e l’ispezione documentale.

I funzionari possono inoltre procedere a:

  • Perquisizioni personali;
  • Apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli;
  • Esame di documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.

In questi casi è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Autorità giudiziaria più vicina che adotterà ogni cautela (piantonamento e/o suggellamento). Questo per impedire che vengano alterati, occultati o distrutti libri, registri, scritture e documenti ovvero che vengano sottratti plichi sigillati, borse, ecc. o il loro contenuto.

L’attività svolta dovrà essere documentata attraverso un apposito processo verbale di apertura coattiva.

La perquisizione deve essere considerata attività a carattere eccezionale alla quale ricorrere solo nel caso in cui sussista il fondato sospetto che la persona rechi su di sé documentazione utile ai fini della verifica.

In ogni caso, prima di richiedere l’autorizzazione all’esecuzione della perquisizione personale, il verificatore deve invitare la persona ad esibire spontaneamente i documenti in suo possesso.

Solo ove il soggetto richiesto si rifiuti, ovvero sussista fondato motivo di ritenere che l’esibizione sia avvenuta solo parzialmente, il verificatore potrà contattare l’Autorità giudiziaria per farsi autorizzare alla perquisizione personale.

Apertura di plichi borse e casseforti

Per procedere all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, vale quanto detto per le perquisizioni. Fatta però eccezione per il fatto che non deve considerarsi attività di carattere eccezionale. Per cui ad essa potrà essere fatto ricorso indipendentemente dall’insorgenza di specifici elementi di sospetto circa il contenuto dei suddetti oggetti e spazi.

Nel caso invece in cui i cassetti e gli armadi siano aperti non è necessaria l’autorizzazione. Questo in quanto la ricerca si rivolge alla acquisizione di documenti, materiale, indizi, prove in ordine alla non corretta tenuta delle scritture contabili e alla mancata osservazione delle norme fiscali che per loro natura potrebbero trovarsi proprio in armadi e cassetti.

Ispezione della posta elettronica

In ordine alla posta elettronica le potestà di controllo non divergono dalla normale corrispondenza: se l’e-mail è già stata aperta i verificatori ne possono prendere cognizione, diversamente occorre l’autorizzazione del magistrato.

L’eventuale assenso del contribuente – che fa venir meno la richiesta di autorizzazione al magistrato – legittima l’operato dei verificatori; l’assenso dovrà essere trascritto sia nel processo verbale di accesso o giornaliero che in quello di constatazione. Tuttavia, è d’obbligo che i verificatori adottino tutte le cautele del caso, atteso che la Cassazione – in alcuni casi – ha ritenuto che il consenso prestato sia frutto di sudditanza psicologica.

Ispezione di server e pc

La tenuta della contabilità da parte delle imprese avviene tramite gestione su oc. Per questo l’art. 52 prevede che l’Amministrazione finanziaria possa riscontrare anche documenti presenti nei pc. I verificatori possono copiare i contenuti dei computer su propri supporti al fine di poterne riscontrare, anche in un secondo momento, il contenuto.

L’esame dei pc e dei server aziendali assume rilievo soprattutto per la c.d. “contabilità parallela“. Si tratta di una seconda contabilità in cui il contribuente annota le operazioni non riportate nella contabilità ufficiale.

Sequestro dei documenti

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se:

  • Non è possibile riprodurli;
  • I soggetti interessati alla verifica si rifiutano di sottoscrivere il verbale;
  • I soggetti interessati alla verifica, con apposite dichiarazioni in verbale, contestano il contenuto nel verbale.

I libri e i registri non possono essere sequestrati. Gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio. Possono, inoltre adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Ispezioni documentali

Consistono nell’analisi delle scritture, dei libri, dei registri e dei documenti la cui istituzione, tenuta e conservazione sono obbligatori e nel raffronto del loro contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle ricerche o in fasi successive della verifica, tra cui in particolare:

  • La corrispondenza commerciale (lettere, ordinativi, ecc.);
  • La contabilità posta in essere a fini di controllo interno della gestione (budget, report, conti di produttività, contabilità dei costi, ecc.);
  • La documentazione contabile di altri soggetti che hanno intrattenuto, con quello verificato, rapporti economici. La quale verrà acquisita, se del caso, mediante l’effettuazione di controlli incrociati, e, cioè, di interventi presso soggetti terzi.

Le verificazioni

Le verificazioni consistono in riscontri della gestione ispezionata attuati avendo quali punti di riferimento e confronto il documento e le scritture contabili; come oggetto, la realtà fattuale dell’impresa che in detti documenti e scritture trova rappresentazione formale.

La verifica è quindi finalizzata a appurare la corrispondenza della situazione reale rispetto a quella emergente dalle risultanze contabili. Per la Guardia di finanza la verifica è definita

una indagine di polizia amministrativa finalizzata a: prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle norme tributarie e finanziarie e a qualificare e quantificare la capacità contributiva del soggetto che ad essa viene sottoposto”

Verificazioni dirette ed indirette

Le verificazioni possono essere dirette ovvero indirette.

Le prime vengono effettuate mediante l’osservazione diretta da parte dei verificatori. È, ad esempio:

  • L’accertamento dell’esistenza fisica di un bene strumentale annotato nel registro dei cespiti ammortizzabili;
  • L’accertamento della consistenza delle giacenze di magazzino;
  • Il riscontro materiale della consistenza effettiva di cassa;
  • L’accertamento del numero e dell’identità del personale addetto dipendente dall’azienda o dallo studio;
  • Le analisi qualitative che danno luogo a responsi di natura tecnica e, come tali, dotati di sufficienti margini di certezza.

Le verificazioni indirette sono finalizzate a ricostruire in via presuntiva l’effettiva dimensione dell’attività economica oggetto del controllo. Vengono effettuate in presenza delle condizioni che legittimano il ricorso al metodo induttivo di accertamento. Quando, pur in presenza  di una contabilità correttamente tenuta, esistano motivi per ritenere che, attraverso le verificazioni indirette, si possano configurare presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a superare le risultanze contabili ed a supportare, conseguentemente, un accertamento analitico/presuntivo.

Accertamento analitico presuntivo

Tale ultima previsione trova specifica legittimazione nell’articolo 62-sexies, comma 3, D.L. 331/93, in base al quale la rettifica analitica delle dichiarazioni può essere fondata sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili:

  • Dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;
  • Dagli studi di settore di cui all’art. 62-bis, D.L. 331/93.

Nella procedura ricostruttiva finalizzata alla applicazione del citato art. 62-sexies, le verificazioni si traducono, sostanzialmente, in operazioni di stima della potenzialità produttiva dell’attività economica oggetto di controllo, idonee:

  • da un lato, a smentire l’entità del giro d’affari risultante dalle scritture contabili;
  • dall’altro, a pervenire alla quantificazione del volume d’affari più verosimile in relazione alle effettive caratteristiche dell’attività svolta, come accertate attraverso l’ispezione contabile e le altre rilevazioni.

La ricostruzione in parola può, comunque, essere effettuata (per i contribuenti soggetti) attraverso gli studi di settore. In tal caso, le verificazioni si traducono nell’applicazione dei criteri estimativi fissati dallo studio concernente il settore di appartenenza del contribuente verificato. Senza alcun margine per valutazioni discrezionali dei militari operanti.

Le rilevazioni tecniche

Le altre rilevazioni (o «rilevazioni tecniche») consistono in operazioni di misurazione finalizzate ad una ricostruzione in via logica ed estimativa delle dimensioni di talune grandezze economiche tipiche dell’attività verificata, attraverso la cui definizione quantitativa è possibile risalire per via induttiva ad una differente configurazione della base imponibile.

Così ad esempio, costituisce rilevazione tecnica l’esperimento attraverso cui si mira ad appurare il consumo orario di energia elettrica di un determinato macchinario.

Il risultato di tale esperimento, infatti, origina un dato che non produce riflessi diretti sulla attendibilità delle risultanze contabili, la cui invalidazione, pertanto, deve trovare causa giustificativa in ulteriori elaborazioni che, tuttavia, dall’esito di detto esperimento traggono necessaria (anche se non esclusiva) premessa.

Diritti del contribuente in sede di accesso e durante la verifica

Dopo aver esaminato nel dettaglio l’attività ispettiva vediamo adesso quali sono i diritti concessi al contribuente in sede di verifica, ai sensi dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Particolarmente importante è che il contribuente, al momento dell’accesso sia informato sui seguenti aspetti dell’accertamento:

LE RAGIONI

Il contribuente deve essere messo a conoscenza delle ragioni che hanno giustificato il controllo nei suoi confronti. Le ragioni possono essere ad esempio la segnalazione di un altro ufficio, la presenza agli atti di indizi di evasione, segnalazioni di altre persone. Questo aspetto è importante anche in vista della preparazione di memorie difensive o di un futuro accertamento.

L’OGGETTO

Il contribuente deve anche essere messo a conoscenza dell’oggetto del controllo. Il periodo da verificare (ad esempio l’ultimo anno per il quale è stata presentata la dichiarazione), la tipologia d’imposta (solo Iva, o anche imposte dirette), il tipo di controllo (generale o parziale).

L’ASSISTENZA

Il contribuente ha la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa in contenzioso davanti alle commissioni tributarie. Si tratta di avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari. Ho visto molti contribuenti restare da soli durante il controllo e restare totalmente intimoriti. Se avete paura di incorrere in questo, allora, chiamate subito il vostro commercialista di fiducia.

FUORI SEDE

Di norma la verifica va effettuata presso la sede del contribuente. Tuttavia questi ha la facoltà di richiedere che l’esame dei documenti amministrativi avvenga nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che dà l’assistenza;

IN SEDE

Accesso, ispezione e controllo devono avvenire nei locali destinati all’esercizio dell’attività se vi sono esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. La verifica infatti può essere svolta attraverso la richiesta dei documenti da controllare.

IL PVC

Osservazioni e rilievi del contribuente e del professionista che lo assiste devono essere riportati nel processo verbale delle operazioni di verifica. È importante eccepire da subito, in previsione del contenzioso, le contestazioni ai rilievi degli uffici. Molto spesso è opportuno non indicare niente nel PVC per non anticipare niente agli uffici. Riservandosi poi di scrivere tutto in memorie o nel ricorso.

La durata della verifica

Al fine di ridurre al minimo il disagio che l’azione ispettiva può recare all’esercizio dell’attività verificata, i verificatori hanno, quale termine perentorio di permanenza presso la sede del contribuente, 30 giorni lavorativi. Termine prorogabile per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. I 30 giorni rappresentano un limite cumulativo, nel senso che i verificatori non possono restare in azienda per un periodo, complessivamente, superiore a quella somma di giorni, ancorché consumati “a rate“. Questa disposizione è molto importante perché il mancato rispetto dei termini della verifica viola una disposizione di legge e la sanzione è quella della nullità dell’attività ispettiva svolta.

Accessi ispezioni e verifiche: possibili difese del contribuente

E’ ormai prevalente l’orientamento che afferma la necessità di garantire la massima tutela al contribuente davanti all’azione accertatrice. Come detto, l’accesso presso la sede del contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria necessità della presenza di un’autorizzazione dal capo dell’Ufficio (in caso di accesso sul luogo di lavoro), ovvero del PM (qualora si tratti di accesso in locali promiscui o presso l’abitazione del contribuente). Questo al fine di garantire la tutela di beni fondamentali, come l’inviolabilità del domicilio, il diritto alla riservatezza, la segretezza della corrispondenza, etc.

E’ importante sottolineare che eventuali irregolarità riscontrate durante le operazioni di verifica devono emergere nei processi verbali giornalieri o nel verbale di constatazione redatti durante la verifica. Si tratta, tuttavia, di atti non autonomamente impugnabili, in quanto il primo atto impugnabile è l’avviso di accertamento. Questo significa, indirettamente che eventuali violazioni commesse durante la verifica, come ad esempio l’omessa richiesta di autorizzazione prima di un’apertura coattiva potrebbero determinare l’illegittimità dell’avviso di accertamento. Per questo motivo è necessario che il contribuente sottoponga al giudice tributario i propri motivi e quindi l’esame dei fatti costituenti le violazioni subite. Per questo motivo è fondamentale verbalizzare al termine della giornata di verifica nella quale sono state commesse le irregolarità dei verificatori, i fatti per come sono accaduti.

Accessi ispezioni e verifiche fiscali: FAQ

Cosa sono accessi ispezioni e verifiche?

Ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 633/72 (applicabile anche alle imposte sui redditi in ragione del rinvio ex art. 33 del DPR n. 600/73), l’Amministrazione finanziaria, ottenute le debite autorizzazioni, può eseguire accessi e ispezioni in ogni luogo per effettuare l’ispezione della documentazione fiscale e contabile del contribuente al fine di effettuare le opportune verifiche fiscali.

Come difendersi dalle verifiche fiscali?

Il modo diretto per difendersi da un accertamento fiscale è la predisposizione di un istanza in autotutela. Con questo è possibile far valere osservazioni e contestazioni prima di un eventuale ricorso tributario. In pratica, con l’autotutela è possibile chiedere all’Amministrazione finanziaria l’annullamento (parziale o totale) dell’atto perché illegittimo.

Cosa fare se le contestazioni del PVC sono infondate?

– Presentazione di osservazioni e richieste all’Agenzia delle Entrate.
– Attendere la notifica dell’avviso di accertamento.
– Presentare istanza di accertamento con adesione sul PVC.

2 COMMENTI

  1. Nel caso il contribuente si faccia assistere da una terzo all’uopo delegato e che questi sottoscriva il processo verbale di verifica finale e il conseguente PVC, pur non essendo abilitato, l’atto può essere impugnato?

  2. Se il soggetto non ha la procura per operare per conto del contribuente, l’atto firmato può essere impugnato.

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