L’accertamento analitico e quello sintetico sono due metodi di indagine dell’Agenzia delle Entrate, per verificare eventuali evasioni. Sai quali sono le differenze? Scopriamolo insieme!

L’attività dell’Agenzia delle entrare può anche consistere in un’attività di indagine. Questa assume la denominazione di accertamento, che può esser posto in essere mediante diversi modelli e strumenti di controllo. In particolare, possiamo distinguere due macro categorie di controlli espletati dall’amministrazione finanziaria. Si distingue tra controlli formali e di merito.

Sia l’accertamento analitico che quello sintetico sono espressamente previsti dall’art. 38 del DPR 600 del 1973. Sono metodi tramite il quale si verifica se le imposte sui redditi delle persone fisiche sono state versate efficientemente.

I due metodi hanno come obiettivo quello di andare a ricostruire il reddito effettivamente percepito dal contribuente. In tal modo si andrà a valutare se sussiste il rischio di evasione.

L’accertamento analitico è volto a realizzare una ricostruzione dettagliata delle entrate del contribuente. Mentre per quanto riguarda il sintetico si tiene conto delle spese effettivamente poste in essere o altri indici contributivi, infatti si suole definire l’accertamento come spesometro o redditometro.

Vediamo insieme cosa c’è da sapere al riguardo.

Cos’è l’accertamento svolto dall’Agenzia delle Entrate?

L’attività dell’Agenzia delle entrare può anche consistere in un’attività di indagine. Questa assume la denominazione di accertamento, che può esser posto in essere mediante diversi modelli e strumenti di controllo. In particolare, possiamo distinguere due macro categorie di controlli espletati dall’amministrazione finanziaria. Si distingue tra controlli:

  • formali: i quali in genere sono rivolti all’intera categoria di contribuenti, volti ad accertare la correttezza della dichiarazione dei redditi. Comporta un riscontro a carattere documentale delle dichiarazioni rese. In tal sede, l’Agenzia, in sostanza, provvede a verificare quanto dichiarato dal contribuente, non potendo in sostanza appurare eventuali errori non riscontrabili in dichiarazione;
  • di merito: sono quella categoria di controlli che viene svolta nei confronti di soggetti specifici. In particolare, l’Agenzia delle Entrate svolge tali accertamenti verso una serie di soggetti, rispetto ai quali sussiste il rischio di evasione, sulla base di indici evidenziati e dati riportati all’Agenzia delle Entrate. Mirano alla verifica della consistenza del loro reddito complessivo in riferimento ad uno specifico periodo d’imposta. Infatti, in questo caso, l’obiettivo è quello di ricostruire eventuali volumi d’affari che non siano stati precedentemente dichiarati dal contribuente.

Nel caso di accertamenti di merito, l’Agenzia ha considerevoli poteri di indagine, che mutano a seconda del tipo di controllo che viene effettuato. Esistono diverse modalità tramite le quali l’amministrazione procede ad effettuare le proprie verifiche. Si distingue, a tal proposito, tra accertamento sintetico e analitico.

Accertamento sintetico e analitico

Sia l’accertamento analitico che quello sintetico sono espressamente previsti dall’art. 38 del DPR 600 del 1973. Sono metodi tramite il quale si verifica se le imposte sui redditi delle persone fisiche sono state versate efficientemente.

I due metodi hanno come obiettivo quello di andare a ricostruire il reddito effettivamente percepito dal contribuente. In tal modo si andrà a valutare se sussiste il rischio di evasione.

L’accertamento analitico è volto a realizzare una ricostruzione dettagliata delle entrate del contribuente. Mentre per quanto riguarda il secondo si tiene conto delle spese effettivamente poste in essere o altri indici contributivi, infatti si suole definire l’accertamento come spesometro o redditometro.

Infatti si può definire l’accertamento sintetico come il calcolo del reddito complessivo del contribuente, sulla base delle spese che lo stesso ha sostenuto in un determinato periodo d’imposta.

Si preferisce questo secondo metodo quando non vi è l’esigenza di adempiere ad una verifica pedissequa di tutti i redditi del contribuente. Infatti, in tal caso l’amministrazione provvede ad un mero giudizio di congruenza tra quanto dichiarato e il tenore di vita effettiva del soggetto esaminato.

Laddove quest’ultimo abbia posto in essere una serie di spese maggiori rispetto a quelle compatibili con le entrate, che non risultano in linea con il reddito precedentemente dichiarato, si deduce che il reddito complessivo sia maggiore rispetto a quello risultante all’Agenzia delle Entrate, dalla dichiarazione dei redditi resa.

Mentre, si ricorre all’accertamento analitico consente di avere un quadro più chiaro ed esaustivo delle finanze di un soggetto.

Accertamento sintetico

L’Agenzia delle Entrate, dunque, può impiegare diversi metodi per provvedere ad accertare il reddito delle persone fisiche. In particolare, vogliamo soffermarci, ora, sull’accertamento sintetico. L’art. 38 del DPR 600/73 consente all’Agenzia delle Entrate di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche, sulla base degli incrementi patrimoniali nonché degli indici di spesa contemplati da appositi decreti ministeriali.

Tale metodologia di accertamento riguarda l’intero reddito del contribuente, non le singole categorie, quindi il maggior reddito accertato non rientra in una delle classificazioni dell’art.6 del TUIR. Dal reddito determinato sinteticamente devono essere riconosciuti gli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del TUIR e le spese che danno diritto a detrazioni IRPEF.

Quindi l’accertamento sintetico è una metodologia di accertamento mediante la quale l’amministrazione finanziaria determina il reddito complessivo del contribuente sulla base delle sostenute nel corso di un periodo d’imposta, in virtù della presunzione legale (relativa) che tutto quanto è stato speso sia stato finanziato con redditi prodotti nello stesso periodo.

Il contribuente ha la possibilità di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, non imponibili. La determinazione sintetica del reddito, inoltre, può essere fondata su specifici elementi indicativi di capacità contributiva, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.

L’utilizzo dell’accertamento sintetico è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e richiede l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente. Dal reddito determinato sinteticamente possono essere dedotti gli oneri previsti dal Tuir e il contribuente ha diritto alle detrazioni d’imposta previste dalla legge.

L’accertamento sintetico, che può essere utilizzato solo nei confronti delle persone fisiche ai fini Irpef, è detto anche “redditometro” e rappresenta uno strumento con cui gli uffici finanziari ricostruiscono la reale capacità di spesa del contribuente, risalendo da un fatto noto (la spesa sostenuta quale manifestazione di capacità contributiva) a un fatto ignoto (l’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito).

Indici sintetici di affidabilità fiscale e studi di settore

L’art. 9-bis del DL 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili.

In ragione del diverso “livello di affidabilità fiscale” del contribuente, potrà essere esclusa la possibilità di determinazione sintetica del reddito, “a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato”.

Scostamento tra reddito dichiarato ed accertato

L’accertamento sintetico è legittimo, in base alle modifiche apportate dal DL 78/2010, ove “il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.

Cosa succede dopo l’accertamento sintetico?

Se a seguito del contraddittorio le ragioni del contribuente non sono ritenute sufficienti, l’Agenzia delle Entrate, anche in considerazione della sua posizione, potrà avviare il procedimento di accertamento con adesione oppure emettere l’avviso di accertamento sintetico.

Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è un atto di accertamento che consente al contribuente di raggiungere un accordo con l’Agenzia delle entrate. Questa consente di ridurre le sanzioni previste per mancata o falsa dichiarazione dei redditi.

Anche questa fase del procedimento si connota per il contraddittorio tra contribuente e amministrazione finanziaria. Durante questa fase il contribuente è chiamato a manifestare le proprie ragioni e a confutare la ricostruzione effettuata dall’amministrazione. Le parti possono dunque giungere ad un accordo. Solo a seguito del raggiungimento dell’accordo viene emesso l’atto di accertamento, il quale deve essere sottoscritto, per l’appunto per adesione, dal contribuente stesso.

Come nell’ accertamento ordinario, anche nell’ accertamento per adesione sono contenute:

  • le motivazioni e gli elementi su cui questo si fonda;
  • la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e di ulteriori somme dovute;

In questo caso, però, il pagamento deve eseguirsi nel termine di venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto ed è possibile procedere a pagamento rateale.

I vantaggi dell’accertamento con adesione consiste appunto nella possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni e delle pene previste per i reati tributari. Tuttavia, essendo sottoscritto dal contribuente, è un atto definitivo e quindi non impugnabile al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Avviso di accertamento

L’ultimo atto dell’accertamento sintetico è l’avviso di accertamento, che è un atto il quale deve contenere:

  • l’indicazione dell’imponibile accertato e delle relative imposte dovute (che quindi nel caso dell’accertamento sintetico avverrà su elementi c.d. presuntivi);
  • la motivazione sia in fatto che in diritto che giustifica la sua emissione;
  • l’invito ad adempiere entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con l’avvertimento che in mancanza il Fisco procederà all’ esecuzione forzata;

L’avviso di accertamento sintetico deve essere obbligatoriamente notificato al contribuente, secondo le modalità sancite dall’art. 60 del DPR 600/1973, pena la sua nullità.

Eventuali vizi dell’atto possono esser fatti valere innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Accertamento analitico: di cosa si tratta?

La normativa tributaria prevede come regola base l’accertamento di tipo analitico per la determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi d’imposta, siano essi persone fisiche soggette o non soggette alla tenuta delle scritture contabili, sia che siano enti di tipo societario.

L’accertamento analitico, a differenza di quello sintetico, consente di calcolare la base imponibile sia per le imposte dirette, che per le imposte indirette a fini IVA.

Tale operazione viene effettuata mediante le dichiarazione o le scritture contabili presentate dal contribuente.In tal modo, l’Agenzia delle Entrate riuscirà a ricostruire l’intero ammontare dei redditi percepiti, con maggiore precisione, rispetto a quanto accade con l’accertamento sintetico.

E’ definito analitico proprio perché si riferisce analiticamente alle singole componenti di reddito del contribuente (art. 38 del DPR 600/1973).

La peculiarità dell’operazione di indagine consiste proprio nella circostanza che si provvede alla ricostruzione dell’imponibile partendo da ciascuna delle componenti del reddito. In buona sostanza laddove siano note le fonti dell’imponibile, l’Ufficio ricalcola minuziosamente l’intero reddito per verificarne la corrispondenza con le dichiarazioni.

Tale controllo è effettuato nei confronti di tutti i contribuenti e in riferimento sia alle imposte dirette che a fini IVA.

Come si procede?

In particolare, ai fini delle imposte dirette la determinazione della base imponibile si ottiene con:

  • il ricalcolo di singole categorie di redditi;
  • lo scomputo di alcune detrazioni o deduzioni indicate in dichiarazione, che in realtà non sono dovute;

L’accertamento a fini IVA, quindi rivolto solo ai lavoratori autonomi o imprenditori, invece si basa sui dati riscontrati nelle scritture contabili. Quando:

  • emergono prove dirette circa l’occultamento della base imponibile, con una dichiarazione non corrispondente alla situazione reale;
  • si riscontrino degli errori nell’applicazione di norme fiscali;

E’ utilizzabile al fine di verificare le imposte dovute dai contribuenti che siano persone fisiche o soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Accertamento con e senza le scritture contabili

Non tutti i contribuenti sono tenuti a mantenere le scritture contabili.

Nel caso in cui il soggetto non sia obbligato in tal senso, l’accertamento effettuato dall’Agenzia delle entrate è limitato alle imposte sui redditi. In questo caso, il controllo è rivolto a:

  • persone fisiche non soggette ad IVA;
  • enti non commerciali;
  • società semplici e simili,

Infatti nei confronti delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/1973, per procedere alla ricostruzione del reddito, l’amministrazione può far ricorso a:

  • gli elementi contenuti in dichiarazione o nelle dichiarazioni precedenti;
  • i dati raccolti tramite l’Anagrafe tributaria o l’impiego dei poteri istruttori;
  • presunzioni basate su indizi gravi, precisi e concordanti riferite ad una specifica componente di reddito;

Laddove, invece, il soggetto sia tenuto a mantenere le scritture contabili, l’Agenzia può procedere all’accertamento sia per ricostruire la base imponibile per le imposte dirette, che a fini IVA.

Per ricorrere a tale metodo, rispetto soprattutto alle imposte indirette, è necessario che sia riscontrata l’attendibilità delle scritture contabili. Infatti, nel corso delle verifiche dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità, l’Agenzia delle Entrate deve sincerarsi che queste siano utilizzabili.  

Avviso di accertamento

L’avviso di accertamento, come poc’anzi affermato rispetto all’accertamento sintetico, è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente di aver riscontrato delle irregolarità nella sua dichiarazione e la relativa rettifica.

Tale provvedimento serve anche a comunicare la reale base imponibile e le sanzioni a cui il contribuente è soggetto. In caso di comunicazione dell’avviso, è possibile che il contribuente si attivi o resti inerte.

In questo secondo caso, egli provvederà a pagare le imposte dovute senza presentare opposizione. Ciò ovviamente comporta significativi benefici, in punto di riduzione delle sanzioni e delle pene accessorie.

A contrario, può essere che invece il contribuente voglia contestare solo l’imponibile accertato, non opponendosi alle sanzioni.

 In questo caso è prevista la riduzione di un terzo delle sanzioni che vengono tempestivamente versate. Successivamente dovrà essere presentato un ricorso avverso l’avviso di accertamento per chiedere l’annullamento delle sole imposte. L’avviso deve contenere anche gli elementi, gli indici, e le prove su cui si è basata la ricostruzione operata dall’amministrazione finanziaria.

Infatti, questo può tutelare la propria posizione impugnando l’avviso di accertamento e dimostrando la correttezza della propria dichiarazione o delle proprie scritture contabili. In questo modo si procede con ricorso avverso l’intero avviso di accertamento comprensivo di sanzioni.

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Clelia Tesone
Avvocato "Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente concluso la pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord".

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